Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 327/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a VASTO (CH), rappresentato e difeso dall'avv. CLEMENTINA DE
VIRGILIIS;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
VASTO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. TIZIANA MAGNACCA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) autorizzare i coniugi e Parte_1 Persona_1
a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto:
1) affidare i tre figli minori , e Persona_2 Per_3 Per_4 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le
2) i figli minori saranno collocati anagraficamente presso la madre nella casa coniugale, sita in San Salvo al V.le Alcide de Gasperi
n.33 e il padre potrà vederli e tenerli con sé tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle ore 20 ( anche nel periodo estivo), con weekend alternati dalle ore 15 del venerdì pomeriggio alle ore 21 della domenica;
quando il sarà impegnato con i turni di Parte_1 lavoro, i giorni in cui non potrà vedere i figli verranno recuperati e la si adoperà per facilitare ed agevolare il rapporto CP_1 tra i minori ed il padre;
durante il periodo natalizio i bambini resteranno ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro e successivamente, sempre ad anni alterni o dal 26.12 al 31.12 o dall'1.1 al 6.1; durante il periodo pasquale, ad anni alterni, i bambini resteranno tre giorni con il padre o dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua o dal Lunedì in Albis al mercoledì; durante il periodo estivo, compatibilmente con le ferie godute da entrambi i genitori i bambini resteranno 10 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto;
tutti gli orari e le date potranno essere cambiate su semplice richiesta dei genitori;
3) in caso di malattia, il minore resterà presso il proprio domicilio/residenza con facoltà del padre di far loro visita. In ogni caso, il papà potrà recuperare i giorni non trascorsi con i figli quando sono presenti condizioni di salute ostative, concordando con la signora il recupero almeno 3 giorni CP_1 prima. Sempre in caso di malattia, la mamma faciliterà le comunicazioni tra i minori e l'altro genitore, notiziando comunque quest'ultimo circa le condizioni di salute dei figli. Sempre in caso di malattia dei bambini, qualora questa dovesse sopravvenire nel periodo di permanenza presso il padre, questi ne notizierà immediatamente la madre;
4) i minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del padre stesso e la festa del Papà, mentre trascorreranno con la madre, il compleanno della madre stessa e la festa della mamma;
5) il padre potrà contattare quotidianamente i minori tramite video chiamata da effettuarsi una volta al giorno e ad orario concordato con la mamma;
identica cosa potrà fare la madre quando i bambini staranno con il papà, sempre con orario concordato;
6) in caso di eventi importanti quali matrimoni di parenti stretti, entrambi i genitori dovranno consentire ai figli di parteciparvi recuperando l'eventuale periodo / giornata di pertinenza persa previo accordo con l'altro genitore;
7) la casa coniugale, sita in San Salvo, al V.le Alcide de Gasperi
n.33, viene assegnata alla che continuerà a abitarla CP_1 insieme ai figli minori;
il mutuo gravante sulla stessa, rimborsabile con rate mensili dell'importo di € 615,54 sarà estinto in via esclusiva dal tutte le utenze primarie verranno Parte_1 volturate a favore della che ne sopporterà i costi in via CP_1 esclusiva;
il lascerà la casa coniugale entro il Parte_1
30.6.2025 e provvederà al pagamento di tutte le utenze maturate fino a a quel momento;
8) il si obbliga a versare un contributo mensile per Parte_1 il mantenimento dei figli minore di € 700 (233,33 euro per figlio); assegno da versarsi in favore della signora entro il CP_1 giorno 20 di ogni mese mediante bonifico su conto corrente che la comunicherà al;
l'importo sarà rivalutato CP_1 Parte_1 annualmente secondo gli Indici Istat;
il pagamento dell'assegno avverrà a partire dal mese di luglio 2025; le spese straordinarie elencate nel protocollo del Tribunale di Vasto saranno pagate in parti uguali (50%) da essi genitori;
spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza;
il consenso per le spese straordinarie potrà essere fornito anche tramite messaggio whatsapp o mail. È inteso che il mancato espresso consenso entro cinque giorni dalla comunicazione della spesa necessaria sarà inteso come assenso;
9) l'assegno unico verrà riscosso in via esclusiva dal;
Parte_1
10) il estinguerà in via esclusiva il finanziamento Parte_1 acceso per il pagamento delle spese ordontiche e della Prima
Comunione dei due figli maggiori e Per_2 Per_3 11) nessuna obbligazione alimentare sorgerà a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
12) L'autovettura Peugeot 308 tg EC191AG resterà nella disponibilità esclusiva del Parte_1
13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio; mentre l'autorizzazione al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori sarà data di volta in volta dai genitori;
14) Il conto cointestato verrà estinto ed il libretto postale sul quale viene accreditato l'assegno unico verrà intestato al solo
[...]
; Parte_1
15) Spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a CA (CH) il Controparte_1
10/08/2013, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori e (nati il 25/8/2014) e (nata il Per_2 Per_3 Per_4
31/1/2020).
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori e , posto che le condizioni Per_2 Per_3 concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio a Controparte_1
CA (CH) il 10/08/2013, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di CA (CH) al n. 5, parte I dell'anno
2013; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 30/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini