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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 924/2024 R.G. e vertente
TRA
( cf rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Costanza D'AMELIO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliata in Giulianova presso il suo studio;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso in primo grado Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Berardo DE SIMPLICIO;
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 880/24 del Tribunale di Teramo del 28 agosto 2024 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: nessuno è comparso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Teramo ha definito il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti rigettando la domanda della di riconoscimento, in proprio Pt_1 favore, dell'assegno divorzile.
Avvero la decisione del Tribunale aprutino, la predetta ha proposto appello ritualmente notificato alla controparte, presso il procuratore domiciliatario in primo grado, in data 11 ottobre 2024.
1 Il non si è costituito, tuttavia in data 25 febbraio 2025 l'appellante ha rinunciato all'appello. CP_1
Il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi, ha concluso per il rigetto del gravame.
2. In limine litis, va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
3. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti.
Solo per completezza espositiva, qualche rapido cenno si impone sull'atto di rinunzia.
In particolare, la scelta che si pone è tra l'opzione interpretativa in favore della rinunzia agli atti secondo quanto stabilito dall'art. 306 cpc oppure della rinunzia all'impugnazione.
Sul punto, la giurisprudenza (di merito) ha chiarito che “La rinuncia agli atti del giudizio di appello, anche se non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere -dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione” (cfr Corte Appello Genova, Sez I, 21.7.2020 n. 712).
Nel caso di specie, la volontà dell'appellante è stata nel senso di una rinunzia agli atti e non essendo la controparte costituita, non è indispensabile la sua accettazione.
Peraltro, la giurisprudenza è concorde nell'escludere la accettazione nell'ipotesi di parte non costituita.
La rinunzia risulta essere stata fatta dalla parte personalmente.
In conclusione, va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese attese la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto avverso la sentenza n. 880/24 del Tribunale di Teramo, così decide nel contraddittorio delle parti:
2 a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'estinzione del giudizio;
c) nulla sulle spese di lite;
d) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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