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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del Curatore p.t., Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LOISE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO GIACOMO TOMMASINI N.20 43100
PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, ha proposto Parte_1 CP_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001616023 di con la CP_2 quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 4.768,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_2
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_2
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_2 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_2 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_2
favore di er delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 22/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del Curatore p.t., Parte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LOISE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in BORGO GIACOMO TOMMASINI N.20 43100
PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA e VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.5.2025, ha proposto Parte_1 CP_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001616023 di con la CP_2 quale le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 4.768,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
2. si è costituito in giudizio, dando atto dell'intervenuto annullamento in CP_2
autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_2
amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_2 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_2 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_2
favore di er delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 125,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 22/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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