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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 644/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1
) con l'avv. Giuseppe NO P.IVA_1
− Ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
− Resistente Contumace
OGGETTO: Ricorso in riassunzione del processo a seguito di ordinanza di incompetenza ex art. 50
c.p.c. – Competenze professionali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi degli artt. e 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con ricorso in riassunzione del processo lo Pt_1 Parte_1
ha chiamato in causa, innanzi al Tribunale di Palmi, la esponendo:
[...] Controparte_1
- di aver depositato in data 05.09.2024 presso il Tribunale Civile di Roma ricorso ex art. 281 decies c.p.c volto ad ottenere il pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- che, nello specifico, il mandato è consistito nello studio e nella disamina della posizione creditoria e della documentazione rimessa, nonché nella successiva predisposizione e deposito del ricorso per ammissione nel passivo della procura fallimentare (doc.n.1) per un credito da lavoro dipendente complessivo di € 16.479,97, come da istanza inoltrata con PEC del 21.12.2017 (doc. n.3) unitamente alla procura (doc. n.2) e alla documentazione indicata;
- che, dunque, oltre alla predisposizione e alla protocollazione della domanda di ammissione nel passivo della procura fallimentare l'attività difensiva è consistita nella partecipazione all'udienza di verifica dello stato passivo del 15.05.2018 (doc.n.7) ove il credito veniva ammesso come da proposta del Curatore nel progetto inviato, ovvero per un importo di € 11.294,05 in privilegio;
- che all'esito dell'esame delle domande, lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo;
- che con PEC del 08.05.19 (doc. n. 08) il difensore ha provveduto a rimettere al Curatore dichiarazione aggiornata della Sig.ra in ordine alle somme percepite dall'INPS a Controparte_1 titolo di TFR;
- che l'Avv. NO ha provveduto, quindi, all'esame della documentazione e degli atti della procedura fallimentare trasmessi dal Curatore ed in particolare dei rapporti riepilogativi parziali, delle relazioni periodiche e dei piani di riparto, quali: rapporti riepilogativi ai sensi dell'art. 33 comma 5)
( PEC del 11.10.19, doc.n.09,); certificazione unica 2019 inviata (PC del 02.04.20 doc. n.10); rapporti riepilogativo semestrali inviati con : PEC del 17.12.2020, doc.n.11; PEC del 12.05.2021, doc. n.12 ;
PEC del 11.10.22 doc. n.13; PEC del 04.05.22 (doc. n.14) piani di riparto parziale del 10.12.2020
(doc. n.15) e relazione periodica completa (doc. n.16) e a riscontrare le relative richieste;
- che con racc. del 25.01.2021 (doc. n 17) all'esito del deposito del progetto di riparto, l'Avv.
NO ha rimesso alla cliente dichiarazione da sottoscrivere che veniva, all'esito, trasmessa al
Curatore;
- che con PEC del 26.03.2024 (doc. n. 18) la Curatela ha inviato il rendiconto della gestione, contestualmente comunicando la fissazione, ad opera del GE dell'udienza del 07.05.2024 per l'esame del medesimo;
- che ha, dunque, provveduto a quantificazione le competenze spettanti per l'attività svolta secondo i parametri medi delle Tabelle 2022 DM n.147 del 2022 vigenti, ovvero:
Competenza: accertamenti del passivo, Tribunale - Valore della causa: da € 5.200 ad € 26.000
Fase di studio: € 735,00
Fase introduttiva: € 620,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.344,00 Compenso tabellare € 2699,00; oltre a € 405,85 rimb.15% spese generali, € 124,15 CPA 4%; € 710,16 IVA 22% e così per un totale di € 3.938,16 (doc. 19);
- che, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale Civile di Roma di:
“- accertare e dichiarare – per le causali dedotte nella lite- l'obbligazione della Sig.ra CP_1
in ordine al pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di
[...] assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- quantificare il compenso dovuto secondo i parametri medi ministeriali forensi vigenti ( DM 55/14)
e per l'effetto condannare a pagare, in favore dello Controparte_1 Parte_1
e per esso, l'Avv. Giuseppe NO, legale rapp.te p.t.- la somma
[...] complessiva di € 3.938,16 (ovvero € 2.699,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge) come da parcella allegata, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, in ogni caso determinata con applicazione dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, modificazioni nonché deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
- che, con ordinanza emessa in data 08.04.2025, il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato la propria incompetenza funzionale essendo la parte resistente residente in un comune non rientrante nel proprio circondario, ritenendo, invece, competente il Tribunale Civile di Palmi;
- di aver, dunque, provveduto a riassumere il procedimento innanzi al Tribunale di Palmi al quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza,
- accertare e dichiarare – per le causali dedotte nella lite- l'obbligazione della Sig.ra CP_1
in ordine al pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di
[...] assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- quantificare il compenso dovuto secondo i parametri medi ministeriali forensi vigenti ( DM 55/14)
e per l'effetto condannare a pagare, in favore dello Controparte_1 Parte_1
e per esso, l'Avv. Giuseppe NO, legale rapp.te p.t.- la somma
[...] complessiva di € 3.938,16 (ovvero € 2.699,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge) come da parcella allegata, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, in ogni caso determinata con applicazione dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, modificazioni nonché deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 23.10.2025 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 novembre 2025 da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
***
DIRITTO
2. In via preliminare
Va dichiarata la contumacia della resistente , la quale, benché ritualmente evocata, Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
2.1 Sulla competenza del Tribunale di Palmi.
Ritiene questo giudice di dover riconoscere la propria competenza a decidere il presente procedimento in virtù del foro di residenza della resistente, (ovvero Via Garibaldi n. 75, Gioia Tauro - RC), ricadente, dunque, nel circondario del Tribunale di Palmi.
Correttamente il Tribunale di Roma, dichiarando la propria incompetenza funzionale, ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 4485/2018) in tema di applicabilità del foro del consumatore, dovendo considerarsi il cliente quale consumatore alla stregua della nozione indicata dall'art. 3, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 206/2005, con conseguente operatività, in via prevalente, del foro di cui all'art. 33, comma 2 lett. u), D. Lgs. citato.
Trattasi di competenza esclusiva che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul piano processuale, che sono alla base del codice del consumatore, fatta salva la possibilità di dimostrare che la deroga al foro del consumatore in favore di altri fori, sia stata oggetto di trattativa individuale e apposita convenzione sia stata validamente stipulata tra le parti (v. Cass., ord., n.
8598/2018; Cass., ord., n. 21647/2021, Cass. ord. n. 26003/2023, Cass. sent. n. 3241/2024), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
2.2 Nel merito nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che Pt_2 pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal ricorrente.
La domanda deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
Come evidenziato nell'esposizione dei fatti, il ricorrente ha dedotto di aver svolto in favore della
Sig.ra l'attività di assistenza giudiziale nel procedimento per ammissione del passivo Controparte_1 del Fallimento della General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n. 13533/2001, in motivazione. Cfr. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009, 3373/2010, 15659/2011,
20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e 25584/2018).
Nel caso di attività professionale, il creditore è, quindi, tenuto a provare lo svolgimento della prestazione e il compenso pattuito;
in ogni caso, il compenso può anche essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c., ove non sia dimostrata l'esistenza di un accordo tra le parti sul punto.
Orbene, nel caso di specie, quanto all'attività professionale concretamente espletata, da quanto prodotto in atti risulta che il ricorrente:
- ha provato l'attività difensiva svolta a beneficio della resistente [consistita: nello studio e nella disamina della posizione creditoria e della documentazione, nonché nella successiva predisposizione e deposito del ricorso per ammissione nel passivo della procura fallimentare (docc. da 1 a 6); nella partecipazione all'udienza di verifica dello stato passivo – (doc. n. 7); nell'esame dello stato passivo e della posizione della propria assistita (docc. da 8 a 17) – nell'esame del rendiconto della gestione v. doc. n. 18);
- ha, inoltre, allegato il mancato pagamento del compenso legale dovuto e richiesto alla Sig.ra CP_1
con lettera raccomandata del 27.03.2024, ricevuta in data 08.04.2024 (all. n. 20);
[...]
Quanto alla tariffa professionale, si rileva, inoltre, che pur non essendo stata provata la previa pattuizione di alcuna tariffa professionale tra le parti, il ricorrente ha prodotto la missiva del
27.03.2024 con cui ha quantificato il compenso spettantegli per la propria attività, che pur non integrando gli estremi di un accordo, è comunque un elemento probatorio rilevante, assimilabile ad un preventivo (dovendosi ritenere che, se lo stesso non impedisce una minor quantificazione da parte del giudice, tuttavia costituisce un'indicazione significativa per il limite massimo liquidabile);
A tal fine, deve farsi riferimento ai parametri normativi del DM 55/2014 (e, in particolare, alle tabelle in vigore di cui al DM 147/2022) e devono, quindi, liquidarsi, in favore del ricorrente, le seguenti somme:
Competenza: accertamento del passivo
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 735,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 620,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.344,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.699,00 oltre € 404,85 (Spese generali 15%) € 124,15 (CPA 4%);
€ 710,16 (IVA 22%) per un totale complessivo di € 3.938,16.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, la Sig.ra , quale parte soccombente, deve essere condannata alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, in favore dello e , Parte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.701,00 per compensi (di cui € 425,00 fase di studio della controversia;
€ 425,00 fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Associato Legale e Tributario della somma di € 3.938,16; Parte_1 Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre Spese
[...] Parte_1 generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 644/2025 promossa da:
(c.f. Parte_1
) con l'avv. Giuseppe NO P.IVA_1
− Ricorrente contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
− Resistente Contumace
OGGETTO: Ricorso in riassunzione del processo a seguito di ordinanza di incompetenza ex art. 50
c.p.c. – Competenze professionali.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 13.11.2025 ai sensi degli artt. e 127 ter e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti.
Con ricorso in riassunzione del processo lo Pt_1 Parte_1
ha chiamato in causa, innanzi al Tribunale di Palmi, la esponendo:
[...] Controparte_1
- di aver depositato in data 05.09.2024 presso il Tribunale Civile di Roma ricorso ex art. 281 decies c.p.c volto ad ottenere il pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- che, nello specifico, il mandato è consistito nello studio e nella disamina della posizione creditoria e della documentazione rimessa, nonché nella successiva predisposizione e deposito del ricorso per ammissione nel passivo della procura fallimentare (doc.n.1) per un credito da lavoro dipendente complessivo di € 16.479,97, come da istanza inoltrata con PEC del 21.12.2017 (doc. n.3) unitamente alla procura (doc. n.2) e alla documentazione indicata;
- che, dunque, oltre alla predisposizione e alla protocollazione della domanda di ammissione nel passivo della procura fallimentare l'attività difensiva è consistita nella partecipazione all'udienza di verifica dello stato passivo del 15.05.2018 (doc.n.7) ove il credito veniva ammesso come da proposta del Curatore nel progetto inviato, ovvero per un importo di € 11.294,05 in privilegio;
- che all'esito dell'esame delle domande, lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo;
- che con PEC del 08.05.19 (doc. n. 08) il difensore ha provveduto a rimettere al Curatore dichiarazione aggiornata della Sig.ra in ordine alle somme percepite dall'INPS a Controparte_1 titolo di TFR;
- che l'Avv. NO ha provveduto, quindi, all'esame della documentazione e degli atti della procedura fallimentare trasmessi dal Curatore ed in particolare dei rapporti riepilogativi parziali, delle relazioni periodiche e dei piani di riparto, quali: rapporti riepilogativi ai sensi dell'art. 33 comma 5)
( PEC del 11.10.19, doc.n.09,); certificazione unica 2019 inviata (PC del 02.04.20 doc. n.10); rapporti riepilogativo semestrali inviati con : PEC del 17.12.2020, doc.n.11; PEC del 12.05.2021, doc. n.12 ;
PEC del 11.10.22 doc. n.13; PEC del 04.05.22 (doc. n.14) piani di riparto parziale del 10.12.2020
(doc. n.15) e relazione periodica completa (doc. n.16) e a riscontrare le relative richieste;
- che con racc. del 25.01.2021 (doc. n 17) all'esito del deposito del progetto di riparto, l'Avv.
NO ha rimesso alla cliente dichiarazione da sottoscrivere che veniva, all'esito, trasmessa al
Curatore;
- che con PEC del 26.03.2024 (doc. n. 18) la Curatela ha inviato il rendiconto della gestione, contestualmente comunicando la fissazione, ad opera del GE dell'udienza del 07.05.2024 per l'esame del medesimo;
- che ha, dunque, provveduto a quantificazione le competenze spettanti per l'attività svolta secondo i parametri medi delle Tabelle 2022 DM n.147 del 2022 vigenti, ovvero:
Competenza: accertamenti del passivo, Tribunale - Valore della causa: da € 5.200 ad € 26.000
Fase di studio: € 735,00
Fase introduttiva: € 620,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.344,00 Compenso tabellare € 2699,00; oltre a € 405,85 rimb.15% spese generali, € 124,15 CPA 4%; € 710,16 IVA 22% e così per un totale di € 3.938,16 (doc. 19);
- che, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale Civile di Roma di:
“- accertare e dichiarare – per le causali dedotte nella lite- l'obbligazione della Sig.ra CP_1
in ordine al pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di
[...] assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- quantificare il compenso dovuto secondo i parametri medi ministeriali forensi vigenti ( DM 55/14)
e per l'effetto condannare a pagare, in favore dello Controparte_1 Parte_1
e per esso, l'Avv. Giuseppe NO, legale rapp.te p.t.- la somma
[...] complessiva di € 3.938,16 (ovvero € 2.699,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge) come da parcella allegata, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, in ogni caso determinata con applicazione dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, modificazioni nonché deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”;
- che, con ordinanza emessa in data 08.04.2025, il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato la propria incompetenza funzionale essendo la parte resistente residente in un comune non rientrante nel proprio circondario, ritenendo, invece, competente il Tribunale Civile di Palmi;
- di aver, dunque, provveduto a riassumere il procedimento innanzi al Tribunale di Palmi al quale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza,
- accertare e dichiarare – per le causali dedotte nella lite- l'obbligazione della Sig.ra CP_1
in ordine al pagamento degli onorari e delle spese ed anticipazioni relativi all'attività di
[...] assistenza giudiziale prestata nel procedimento per ammissione del passivo del Fallimento della
General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare;
- quantificare il compenso dovuto secondo i parametri medi ministeriali forensi vigenti ( DM 55/14)
e per l'effetto condannare a pagare, in favore dello Controparte_1 Parte_1
e per esso, l'Avv. Giuseppe NO, legale rapp.te p.t.- la somma
[...] complessiva di € 3.938,16 (ovvero € 2.699,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge) come da parcella allegata, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, in ogni caso determinata con applicazione dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, modificazioni nonché deduzioni istruttorie nei termini di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
In data 23.10.2025 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 novembre 2025 da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
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DIRITTO
2. In via preliminare
Va dichiarata la contumacia della resistente , la quale, benché ritualmente evocata, Controparte_1 non si è costituita in giudizio.
2.1 Sulla competenza del Tribunale di Palmi.
Ritiene questo giudice di dover riconoscere la propria competenza a decidere il presente procedimento in virtù del foro di residenza della resistente, (ovvero Via Garibaldi n. 75, Gioia Tauro - RC), ricadente, dunque, nel circondario del Tribunale di Palmi.
Correttamente il Tribunale di Roma, dichiarando la propria incompetenza funzionale, ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 4485/2018) in tema di applicabilità del foro del consumatore, dovendo considerarsi il cliente quale consumatore alla stregua della nozione indicata dall'art. 3, comma 1 lett. a), D. Lgs. n. 206/2005, con conseguente operatività, in via prevalente, del foro di cui all'art. 33, comma 2 lett. u), D. Lgs. citato.
Trattasi di competenza esclusiva che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul piano processuale, che sono alla base del codice del consumatore, fatta salva la possibilità di dimostrare che la deroga al foro del consumatore in favore di altri fori, sia stata oggetto di trattativa individuale e apposita convenzione sia stata validamente stipulata tra le parti (v. Cass., ord., n.
8598/2018; Cass., ord., n. 21647/2021, Cass. ord. n. 26003/2023, Cass. sent. n. 3241/2024), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
2.2 Nel merito nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che Pt_2 pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal ricorrente.
La domanda deve ritenersi fondata per le ragioni che seguono.
Come evidenziato nell'esposizione dei fatti, il ricorrente ha dedotto di aver svolto in favore della
Sig.ra l'attività di assistenza giudiziale nel procedimento per ammissione del passivo Controparte_1 del Fallimento della General Engineering S.pa. contraddistinto al N. 661/2017 del Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. SS.UU, n. 13533/2001, in motivazione. Cfr. Cass. civ., nn. 2387/2004, 8615/2006, 15677/2009, 3373/2010, 15659/2011,
20113/2013, 826/2015, 292/2016, 23759/2016 e 25584/2018).
Nel caso di attività professionale, il creditore è, quindi, tenuto a provare lo svolgimento della prestazione e il compenso pattuito;
in ogni caso, il compenso può anche essere determinato dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c., ove non sia dimostrata l'esistenza di un accordo tra le parti sul punto.
Orbene, nel caso di specie, quanto all'attività professionale concretamente espletata, da quanto prodotto in atti risulta che il ricorrente:
- ha provato l'attività difensiva svolta a beneficio della resistente [consistita: nello studio e nella disamina della posizione creditoria e della documentazione, nonché nella successiva predisposizione e deposito del ricorso per ammissione nel passivo della procura fallimentare (docc. da 1 a 6); nella partecipazione all'udienza di verifica dello stato passivo – (doc. n. 7); nell'esame dello stato passivo e della posizione della propria assistita (docc. da 8 a 17) – nell'esame del rendiconto della gestione v. doc. n. 18);
- ha, inoltre, allegato il mancato pagamento del compenso legale dovuto e richiesto alla Sig.ra CP_1
con lettera raccomandata del 27.03.2024, ricevuta in data 08.04.2024 (all. n. 20);
[...]
Quanto alla tariffa professionale, si rileva, inoltre, che pur non essendo stata provata la previa pattuizione di alcuna tariffa professionale tra le parti, il ricorrente ha prodotto la missiva del
27.03.2024 con cui ha quantificato il compenso spettantegli per la propria attività, che pur non integrando gli estremi di un accordo, è comunque un elemento probatorio rilevante, assimilabile ad un preventivo (dovendosi ritenere che, se lo stesso non impedisce una minor quantificazione da parte del giudice, tuttavia costituisce un'indicazione significativa per il limite massimo liquidabile);
A tal fine, deve farsi riferimento ai parametri normativi del DM 55/2014 (e, in particolare, alle tabelle in vigore di cui al DM 147/2022) e devono, quindi, liquidarsi, in favore del ricorrente, le seguenti somme:
Competenza: accertamento del passivo
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 735,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 620,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.344,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.699,00 oltre € 404,85 (Spese generali 15%) € 124,15 (CPA 4%);
€ 710,16 (IVA 22%) per un totale complessivo di € 3.938,16.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, la Sig.ra , quale parte soccombente, deve essere condannata alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite, in favore dello e , Parte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.701,00 per compensi (di cui € 425,00 fase di studio della controversia;
€ 425,00 fase introduttiva del giudizio ed € 851,00 fase decisionale), oltre Spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
Associato Legale e Tributario della somma di € 3.938,16; Parte_1 Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
e che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre Spese
[...] Parte_1 generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me