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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16984/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16984 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FARNETI GIULIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 52, Forlì presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI BOLOGNA, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27/01/2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22/12/2023, il ricorrente, cittadino della
MACEDONIA, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del
Pagina 1 Questore di Forlì- Cesena del 21/11/2023, notificato il 17/12/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.
L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 19/1/2023.
2.Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. CP_2 con condanna di controparte alle spese di lite.
3.Con decreto del 12/1/2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
4.Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
5.All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: la prima volta sono arrivato in Italia nel 2001. Sono rimasto sino al 2012, poi ho avuto problemi familiari e son dovuto restare in Macedonia perché mia madre era gravemente malata. Sono poi rientrato in Italia nel 2022.
D: per quale ragione ha lasciato la Macedonia?
R: la prima volta sono venuto in Italia perché ero estremamente povero, non potevo studiare
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Forlì, in viale dell'Appennino
D: è sposato?
Pagina 2 R: sì, dal 2006 e ho tre figli. Mia moglie e i miei figli per ora sono in
Macedonia. Intendo in futuro far venire in Italia anche loro
D: dove lavora?
R: lavoro per una ditta di costruzioni, di Forlì Parte_2
D: da quanto tempo?
R: ho cominciato ad aprile scorso
D: quanto guadagna?
R: guadagno circa 1.500-1.600 euro al mese, a seconda delle ore che faccio
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no, però ho imparato la lingua “sul campo”
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: frequento gli amici, esco
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: alcuni parenti e amici anche italiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no, non solo in Italia
Il difensore del ricorrente ha depositato documentazione lavorativa, buste paga, documentazione abitativa, certificato carichi pendenti.
6.All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale aggiornata, rinviando all'udienza del 29/01/2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
In seguito dell'assegnazione del fascicolo ad altro giudice, la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza dell'8/4/2025.
****
7.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 3 8.Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(...) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal
Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di
Pagina 4 vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale
e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è
Pagina 5 costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
9.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario
a fondare una tutela ex art. 8 CEDU”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 13/10/2023 agli atti si legge in particolare che: anche se l'istante ha vissuto per lungo periodo in Italia, nel 2014 è ritornato in Patria e risulta rientrato sul territorio nazionale da poco più di un anno, non documenta corsi di formazione ovvero avviamento al lavoro;
allega all'istanza promessa di assunzione e dichiara che la sua famiglia risiede in Macedonia.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso che il medesimo, di anni 46, ha lasciato il suo Paese di provenienza nel 2001 per ragioni economiche, giungendo in Italia lo stesso anno e permanendo sul territorio del Paese ospitante fino al 2012; è emerso altresì che il ricorrente ha lasciato l'Italia nel 2012 per ritornare nel suo
Pagina 6 Paese ad assistere la madre gravemente malata, ed è definitivamente rientrato in Italia nel 2022.
Dall' 8/4/2024 lavora a tempo indeterminato con la qualifica di manovale edile presso la M. Leonardo S.r.L. semplificata e percepisce un guadagno mensile di circa 1500 euro (cfr. buste paga 2024, contratto di lavoro a tempo indeterminato, registrazione contratto).
Come si evince dall'estratto conto previdenziale Inps, in atti, il soggetto nel corso del 2024 ha percepito un guadagno complessivo di circa 15.000 euro.
Dal 2022 ha vissuto inizialmente ospite di un cittadino del Pakistan a Forlì
(cfr. ospitalità, atto di compravendita ospitante, documenti ospitante) ed attualmente risiede, in qualità di ospite, presso gli immobili ad uso foresteria messi a disposizione dal suo datore di lavoro (cfr. contratto di locazione ad uso foresteria, comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, copia registrazione contratto presso agenzia delle entrate, documenti dell'immobile locato).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, appresa da autodidatta, mostrandone una buona conoscenza (cfr. verbale udienza del
11/09/2024).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la stabilità lavorativa, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza
Pagina 7 statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione ed in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente (cfr. certificato carichi pendenti), il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza nel gennaio 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente alla riforma del 2023, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma,
c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 8 RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data
17/4/2025
Il giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Emanuela Romano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16984 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FARNETI GIULIA, Parte_1 elettivamente domiciliato in C.SO DELLA REPUBBLICA 52, Forlì presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI BOLOGNA, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna alla via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 27/01/2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22/12/2023, il ricorrente, cittadino della
MACEDONIA, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del
Pagina 1 Questore di Forlì- Cesena del 21/11/2023, notificato il 17/12/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D.
L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 19/1/2023.
2.Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. CP_2 con condanna di controparte alle spese di lite.
3.Con decreto del 12/1/2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
4.Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo Controparte_1 di respingere l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
5.All'udienza dell'11 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
D: da quanto tempo è in Italia?
R: la prima volta sono arrivato in Italia nel 2001. Sono rimasto sino al 2012, poi ho avuto problemi familiari e son dovuto restare in Macedonia perché mia madre era gravemente malata. Sono poi rientrato in Italia nel 2022.
D: per quale ragione ha lasciato la Macedonia?
R: la prima volta sono venuto in Italia perché ero estremamente povero, non potevo studiare
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Forlì, in viale dell'Appennino
D: è sposato?
Pagina 2 R: sì, dal 2006 e ho tre figli. Mia moglie e i miei figli per ora sono in
Macedonia. Intendo in futuro far venire in Italia anche loro
D: dove lavora?
R: lavoro per una ditta di costruzioni, di Forlì Parte_2
D: da quanto tempo?
R: ho cominciato ad aprile scorso
D: quanto guadagna?
R: guadagno circa 1.500-1.600 euro al mese, a seconda delle ore che faccio
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no, però ho imparato la lingua “sul campo”
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: frequento gli amici, esco
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: alcuni parenti e amici anche italiani
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no, non solo in Italia
Il difensore del ricorrente ha depositato documentazione lavorativa, buste paga, documentazione abitativa, certificato carichi pendenti.
6.All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale aggiornata, rinviando all'udienza del 29/01/2025, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
In seguito dell'assegnazione del fascicolo ad altro giudice, la causa è stata rimessa sul ruolo e quindi trattenuta nuovamente in decisione all'udienza dell'8/4/2025.
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7.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pagina 3 8.Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(...) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal
Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di
Pagina 4 vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale
e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è
Pagina 5 costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
9.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario
a fondare una tutela ex art. 8 CEDU”.
Nel parere della Commissione Territoriale del 13/10/2023 agli atti si legge in particolare che: anche se l'istante ha vissuto per lungo periodo in Italia, nel 2014 è ritornato in Patria e risulta rientrato sul territorio nazionale da poco più di un anno, non documenta corsi di formazione ovvero avviamento al lavoro;
allega all'istanza promessa di assunzione e dichiara che la sua famiglia risiede in Macedonia.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso che il medesimo, di anni 46, ha lasciato il suo Paese di provenienza nel 2001 per ragioni economiche, giungendo in Italia lo stesso anno e permanendo sul territorio del Paese ospitante fino al 2012; è emerso altresì che il ricorrente ha lasciato l'Italia nel 2012 per ritornare nel suo
Pagina 6 Paese ad assistere la madre gravemente malata, ed è definitivamente rientrato in Italia nel 2022.
Dall' 8/4/2024 lavora a tempo indeterminato con la qualifica di manovale edile presso la M. Leonardo S.r.L. semplificata e percepisce un guadagno mensile di circa 1500 euro (cfr. buste paga 2024, contratto di lavoro a tempo indeterminato, registrazione contratto).
Come si evince dall'estratto conto previdenziale Inps, in atti, il soggetto nel corso del 2024 ha percepito un guadagno complessivo di circa 15.000 euro.
Dal 2022 ha vissuto inizialmente ospite di un cittadino del Pakistan a Forlì
(cfr. ospitalità, atto di compravendita ospitante, documenti ospitante) ed attualmente risiede, in qualità di ospite, presso gli immobili ad uso foresteria messi a disposizione dal suo datore di lavoro (cfr. contratto di locazione ad uso foresteria, comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, copia registrazione contratto presso agenzia delle entrate, documenti dell'immobile locato).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, appresa da autodidatta, mostrandone una buona conoscenza (cfr. verbale udienza del
11/09/2024).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la stabilità lavorativa, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza
Pagina 7 statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
All'esito di tale valutazione ed in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente (cfr. certificato carichi pendenti), il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
10.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza nel gennaio 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente alla riforma del 2023, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
11.Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma,
c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 8 RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data
17/4/2025
Il giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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