Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 737
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità per difetto di rappresentanza tecnica

    Il valore della lite, pari a € 6.031,00 al netto di interessi e sanzioni, eccede la soglia di € 3.000,00 prevista dall'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, che consente la difesa personale solo per controversie di valore inferiore a tale importo. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Altro
    Inesistenza giuridica dell'atto impugnato

    Non esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Omessa, mancata, irregolare o irrituale notifica di atti presupposti

    Non esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Incompetenza territoriale e vizio d'operatività di SOGET S.p.A.

    Non esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Vizi, carenze ed anomalie derivanti dalla mancata notifica di atti presupposti, illegittimità, vizio e nullità dell'ingiunzione

    Non esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Errori materiali, incongruenze e sviste

    Non esaminato a causa dell'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 737
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 737
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo