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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Quarta Traversa N 4 95032 Belpasso CT
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000568042 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2024/0000568042 del 18/09/2024, concernente TARI/TARES anno 2016, per l'importo pari a € 6.916,94, notificato da SO.G.E.T. S.p.A.-Società di Gestione Entrate e Tributi per conto del Comune di Belpasso, in data 09/10/2024.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Belpasso, a mezzo racc. a.r. spedita il
09/12/2024, deduceva: “Inesistenza giuridica dell'atto impugnato”; “Omessa, mancata, irregolare o irrituale notifica di atti presupposti. Illegittimità, vizio e nullità del preavviso di f.a.”; “Incompetenza territoriale e vizio d'operatività di SOGET S.p.A.”; “Vizi, carenze ed anomalie derivanti dalla mancata notifica di atti presupposti, illegittimità, vizio e nullità dell'ingiunzione”; “Errori materiali, incongruenze e sviste”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 15-27/01/2025 si costituiva SO.G.E.T. S.p.A. per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso, atteso il valore della controversia pari a € 6.031,00 ed essendosi la ricorrente difesa personalmente, in violazione dell'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992; chiedeva, comunque, venisse dichiarata cessata la materia del contendere giacché l'obbligazione tributaria era stata adempiuta dal coobbligato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, «2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato….».
Nella specie, dal provvedimento impugnato si trae che, al netto degli interessi e delle sanzioni, l'importo del tributo è superiore a € 3.000,00, per cui, in base alla disposizione riportata, alla contribuente era precluso difendersi personalmente, cosicché, in accoglimento dell'eccezione dell'Ente resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Quarta Traversa N 4 95032 Belpasso CT
contro
Comune di Belpasso - Casa Comunale 95032 Belpasso CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000568042 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 2024/0000568042 del 18/09/2024, concernente TARI/TARES anno 2016, per l'importo pari a € 6.916,94, notificato da SO.G.E.T. S.p.A.-Società di Gestione Entrate e Tributi per conto del Comune di Belpasso, in data 09/10/2024.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Belpasso, a mezzo racc. a.r. spedita il
09/12/2024, deduceva: “Inesistenza giuridica dell'atto impugnato”; “Omessa, mancata, irregolare o irrituale notifica di atti presupposti. Illegittimità, vizio e nullità del preavviso di f.a.”; “Incompetenza territoriale e vizio d'operatività di SOGET S.p.A.”; “Vizi, carenze ed anomalie derivanti dalla mancata notifica di atti presupposti, illegittimità, vizio e nullità dell'ingiunzione”; “Errori materiali, incongruenze e sviste”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 15-27/01/2025 si costituiva SO.G.E.T. S.p.A. per resistere al ricorso, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso, atteso il valore della controversia pari a € 6.031,00 ed essendosi la ricorrente difesa personalmente, in violazione dell'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992; chiedeva, comunque, venisse dichiarata cessata la materia del contendere giacché l'obbligazione tributaria era stata adempiuta dal coobbligato.
In data 27/01/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 546/1992, «2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato….».
Nella specie, dal provvedimento impugnato si trae che, al netto degli interessi e delle sanzioni, l'importo del tributo è superiore a € 3.000,00, per cui, in base alla disposizione riportata, alla contribuente era precluso difendersi personalmente, cosicché, in accoglimento dell'eccezione dell'Ente resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.