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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1246/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Massimo Gimigliano e Claudio Larussa
-ricorrente-
contro
, RO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
-resistente-
nonché contro
IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso RA SC
MA, NT CO e IA RI
-resistente-
nonché contro
Pag. 1 a 15 NT
(GIÀ “ ), IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e CP_4 difesa dall'avvocato Stefania Tramonti
-terza chiamata-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto di essere dipendente del Policlino
Universitario dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di fin dal CP_1
30.5.1997, nel ruolo funzionale del personale tecnico-scientifico; di svolgere servizio con attivazione assistenziale, dapprima, dal 1° maggio 1998, presso l'U.O. a direzione universitaria di all'interno dell' Controparte_5 CP_3
e, successivamente, dal 10.4.2015, Controparte_6 presso l' della medesima Azienda;
di essere Controparte_7 creditrice, nei confronti dell' di , della RO CP_1 somma complessiva di € 83.564,00, a titolo di differenze retributive (indennità di equiparazione ex DPR n. 761/1979, indennità di esclusività, retribuzione posizione minima contrattuale unificata, retribuzione posizione variabile aziendale, tredicesima mensilità universitaria, tredicesima mensilità ospedaliera, indennità di Ateneo e indennità di vacanza contrattuale), per il periodo giugno 2016/maggio 2022.
2. L' , evocata dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna della CP_2
resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti sul differenziale retributivo rivendicato, ha chiesto che, in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, l'Università “ venga condannata al pagamento della CP_1
contribuzione dovuta, oltre ulteriori importi per sanzioni civili ex art. 116 c. 8
Pag. 2 a 15 lett. b) L.n. 388/00 maturate e maturande dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo.
3. L'Università “ di ha chiesto, CP_1 CP_1
preliminarmente, la chiamata in causa dell' Controparte_8
(oggi ”); nel merito, ha argomentato per
[...] NT
l'infondatezza del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda azionata dalla dipendente, per la condanna della citata
[...]
al pagamento delle somme dovute, ovvero a tenere indenne CP_3
l'Ateneo da ogni onere che dovesse essere tenuto a sostenere in conseguenza del presente giudizio.
4. Ritualmente costituitasi in giudizio, quest'ultima ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' e dell' RO [...]
. Controparte_9
Come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia, tra
Azienda ospedaliera e esiste una vera e propria cogestione che CP_1
giustifica la legittimazione passiva di entrambe atteso che con l
[...]
esiste il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo CP_3
che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle Università e qualificato per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l sussiste la condizione di dipendente e dunque la RO
sussistenza di un rapporto di impiego (CA civile, sez. lav., 29/12/2020,
n. 29765).
6. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. In via di premessa, occorre ricostruire, anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di legittimità (in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012), l'assetto normativo vigente in materia.
Pag. 3 a 15 7.1. La legge n. 213 del 1971 ha previsto, all'art. 4, che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. indennità
. Per_1
7.2. L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 ha esteso tale indennità al personale non medico (c.d. indennità piccola . Per_1
7.3. L'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha stabilito che «al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un'indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità» (comma 1); ha previsto, altresì, che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, e che, «tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1» (comma 4).
7.4. Il decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, ha stabilito, poi, che, per il personale universitario non medico, la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D (art. 7).
Pag. 4 a 15 7.5. Le disposizioni dell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
7.6. Difatti, l'art. 53 del CCNL 1994-1997 per il personale delle Università ha confermato l'applicabilità dell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 «fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50».
7.7. Al richiamato art. 53 è stato successivamente aggiunto, in data 25 marzo 1997, un comma 3, in virtù del quale le parti si sono impegnate alla ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del SSN, al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali;
nelle more, le parti si sono date atto che venivano conservate le indennità di cui all'art. 31 del DPR n. 761 del 1979.
7.8. Solo con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) è stata elaborata una tabella unica nella quale il personale universitario in servizio presso le Aziende ospedaliere universitarie è stato inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28, tabella A).
7.9. Dalla data della sottoscrizione di questo contratto, l'indennità di cui all'art. 31 è corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
7.10. Sulla base di siffatte disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l'art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 1998-2001, con la conseguenza che l'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 continuava ad applicarsi transitoriamente.
7.11. Ad avviso della giurisprudenza della CA (così come ricostruita, da ultimo, da CA civile sez. lav., 27/02/2024, n. 5137) è dunque
Pag. 5 a 15 direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del
2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
7.12. Come affermato dalle sentenze delle Sezioni unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e n. 9279 del 9 maggio 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi.
7.13. In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio
2002/2005).
7.14. La fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al decreto interministeriale 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra.
7.15. L'art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che «Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.» e, al comma 7, che «I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del
Pag. 6 a 15 C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento».
8. Ciò posto, si rileva che non è controverso tra le parti il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. indennità nella misura occorrente per Per_1
equiparare il suo trattamento economico complessivo a quello del personale di pari livello delle aziende del servizio sanitario nazionale, non essendo in contestazione l'attivazione assistenziale della ricorrente presso l'Azienda
. CP_4
8.1. Sul punto, occorre evidenziare che l'art. 31 DPR n. 761/1979, ai fini del diritto all'indennità perequativa, richiede soltanto lo svolgimento dell'attività di assistenza. La norma assicura, infatti, l'indennità in parola al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, così mostrando di attribuire di per sé rilievo alla materiale prestazione del servizio. Tale conclusione è avvalorata dall'art. 53 CCNL, secondo cui al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le e le Regioni per le Aziende Policlinico, i CP_1
Policlinici e cliniche convenzionate e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 D.R n. 761/1979. L'art. 53 stabilisce, dunque, un'alternativa che smentisce l'assunto secondo il quale, ai fini della perequazione economica, sia indispensabile l'inserimento formale del dipendente in convenzione. In tal senso, del resto, era, nel previgente ordinamento pubblicistico, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto del personale universitario non medico a percepire la speciale indennità istituita dall'art. 31, DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per equiparare il trattamento economico del personale universitario in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti di ricovero e cura a quello del personale
Pag. 7 a 15 ospedaliero, trova la sua fonte diretta nello stesso art. 31, che ne condiziona l'insorgenza e l'operatività ad un solo adempimento, costituito dalla adozione da parte del ministero della tabella di equiparazione, senza la quale non sarebbe possibile individuare la corrispondenza fra i livelli retributivi;
pertanto, è dalla data di entrata in vigore della detta tabella che matura il diritto del personale predetto, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell'amministrazione universitaria (C. Stato, sez. VI, n. 7487/2004). In conclusione, una volta ritenuta accertata la materiale prestazione di attività di assistenza da parte della ricorrente, tanto basta a fondare il suo diritto all'indennità di perequazione (Corte d'appello Firenze, sez. lav., sent.
n. 330/2023).
9. Ciò che, invece, è oggetto del contendere è la misura del trattamento spettante.
9.1. Occorre chiarire, al riguardo, che le Sezioni Unite, con la sentenza n.
9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell'ambito della indennità di perequazione, non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
9.2. Le Sezioni Unite, riferendosi specificamente alla questione della inclusione nell'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità ) Per_1
dell'indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità (oggetto della presente lite), nell'affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all'effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l'altro - osservato che l'art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione della c.d. indennità all'equiparazione del personale Per_1
universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l'applicazione di un'equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici. In altre
Pag. 8 a 15 parole, l'intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità
(appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico, trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale.
9.3. Pertanto, deve ritenersi che sia ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016; Cass., Sez. L, n.
7737 del 28 marzo 2018).
9.4. In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l'indennità c.d. opera ai soli fini retributivi e senza che debbano Per_1
confluire in modo automatico nell'indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di dirigente».
9.5. Infatti, a fronte dell'evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattuali, occorre tenere conto della ratio dell'art. 31 del DPR n. 761 del
1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l'indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo, secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione delle funzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, etc.: in questo senso,
Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, sulla scia di Cass.,
SU, n. 9279 del 9 maggio 2016 e, poi, seguita da Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).
Pag. 9 a 15 9.6. Vi è, pertanto, la necessità di tenere conto delle finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall'incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissa e non solo in quella varabile (Cass., Sez. L, n.
4982 del 2 marzo 2018, non massimata, e Cass., Sez. L, n. 28295 del 28 settembre 2022, in motivazione).
9.7. Nella specie, dunque, posto che, per un verso, dagli atti di causa, risulta che la ricorrente è stata attivata assistenzialmente presso l'
[...]
con la qualifica di Dirigente RO0
Biologa presso l'U.O. di Chimica Clinica e, poi, presso l'U.O CP_7
e che, per altro verso, le odierne resistenti non hanno contestato lo
[...]
svolgimento, da parte della dott.ssa , delle attività proprie della Parte_1
qualifica di appartenenza, spettano – oltre alle differenze retributive relative allo stipendio tabellare – le voci economiche relative alla retribuzione di posizione fissa e variabile.
10. Spetta, inoltre, alla ricorrente la reclamata indennità di esclusività.
10.1. L'indennità di esclusività, distinta e autonoma da quelle di posizione e di risultato, e disciplinata da una disposizione differente (essenzialmente, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999), è dovuta a remunerazione del carattere esclusivo del rapporto di lavoro e spetta (ai medici ospedalieri, per effetto dell'art. 15 - quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, e ai medici docenti universitari che svolgono attività assistenziale in via esclusiva per effetto del rinvio normativo contenuto nel citato art. 5, comma 3 del decreto n. 517/1999) in aggiunta alla retribuzione, non è subordinata alla definizione di atti applicativi e attuativi e compete ai medici universitari che svolgono attività assistenziale preso il SSN a condizione che: 1) sia intervenuto il
Pag. 10 a 15 convenzionamento delle strutture alle quali risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39 della l. n. 833/1978 e 102, comma 1, del DPR
n. 382/1980) la correlazione del docente universitario al quadro dell'organico e dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia;
2) il medico universitario abbia optato per l'attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo;
3) l'indennità dev'essere corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina stabilite con i C.C.N.L. della dirigenza medica, in base alla equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta, e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale;
4) i docenti universitari in attività assistenziale esclusiva non possono comunque godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente medico cui siano stati equiparati (così
Consiglio di Stato, sez. VI, 06/07/2018, n. 4131).
10.2. Nel caso di specie, nessuna delle parti resistenti ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, dell'indennità di esclusività, né ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
10.3. Ne consegue la fondatezza della rivendicazione avanzata, sul punto, dalla dott.ssa . Parte_1
11. Chiarito, dunque, che alla ricorrente competono sia l'indennità di perequazione di cui al DPR n. 761/1979, sia l'indennità di esclusività e le retribuzioni di posizione variabili e fisse, per la quantificazione delle differenze retributive (comprensive delle differenze spettanti a titolo di ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ateneo e di indennità di vacanza contrattuale), prima di procedere alla quantificazione del dovuto deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_8
[...]
11.1. Richiamata, infatti, l'affermazione della sussistenza della legittimazione di tutti i soggetti in seno al giudizio alla stregua di un regime di solidarietà dal
Pag. 11 a 15 lato passivo dell'obbligazione, tendente ad assicurare un rafforzamento della tutela del creditore – che potrà indifferentemente agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei coobbligati in solido, ferma restando l'eventuale diversa ripartizione di responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori (Trib. Bari, sez. lav., sent. n. 4693/2019) –, deve essere evidenziato che la ricorrente ha interrotto la prescrizione dei crediti retributivi azionati con diffida indirizzata all' e recapitata a quest'ultima mediante pec in RO
data 17.6.2021.
11.2. Ora, a mente dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Sicché, la prescrizione è stata utilmente interrotta anche nei confronti dell'Azienda . CP_4
11.3. Ne consegue che, essendo il credito dedotto in lite relativo al periodo temporale giugno 2016/maggio 2022, lo stesso non si è prescritto.
12. Ciò posto, la CTU nominata in corso di causa, dott.ssa , Persona_2
con procedimento logico e contabile immune da rilievi e censure, adeguatamente rispondendo alle osservazioni prodotte dalle parti (con argomentazioni che, in questa sede, vengono integralmente recepite), ha accertato che alla dott.ssa , per le differenze retributive relative Per_3 all'indennità assistenziale ex DPR n. 761/1979, indennità di esclusività, retribuzione posizione minima contrattuale unificata, retribuzione posizione variabile aziendale, tredicesima mensilità universitaria, tredicesima mensilità ospedaliera, indennità di Ateneo e indennità di vacanza contrattuale, per il periodo luglio 2016/maggio 2022, compete la somma di € 82.897,37, oltre ad €
895,56 a titolo di interessi legali dal dovuto alla data del 30.6.2022.
12.1. Dal suddetto importo, nulla deve essere detratto a titolo di indennità di esclusività asseritamente erogata alla ricorrente per il periodo 2019/2022 con la mensilità di gennaio 2023 (per € 1.200,47), dal momento che, come evidenziato dalla CTU nella risposta alle osservazioni delle parti, dal relativo cedolino paga non risulta la corresponsione della voce in esame.
Pag. 12 a 15 12.2. Analogamente, nulla risulta relativamente al dedotto recupero – effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2018, per complessivi € 1.202,79 – dell'aspettativa retribuita di cui la ricorrente avrebbe fruito nei periodi
6.8.2018/17.8.2018 e 18.8.2018/24.8.2018. Pertanto, detta somma non dovrà essere scomputata dal totale accordato alla ricorrente.
12.3. Inoltre, sempre recependo le conclusioni della CTU, le odierne resistenti dovranno essere condannate, in solido tra loro, al versamento, nei confronti dell' , dei contributi previdenziali dovuti sulle riconosciute CP_2 differenze retributive, per un importo complessivo di € 32.088,93, oltre accessori come per legge.
13. Deve essere, infine, esaminata la domanda di manleva che l'Università
” ha proposto nei confronti dell' . CP_1 NT
13.1. La stessa è fondata.
13.2. Alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24.5.2001,
l'importo del trattamento economico di cui al comma 3, lettera d) (ossia, il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del
1999, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale), viene attribuito dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari.
13.3. Analogamente, il protocollo d'intesa n. 799/2004 stabilisce che l'importo del trattamento economico di cui al comma 5 è attribuito dall'Azienda all'Università e da questa ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della l. n. 517/1999.
13.4. Sulla scorta delle richiamate previsioni, dunque, l' NT
”, terza chiamata nel presente giudizio, deve essere condannata a
[...] tenere indenne l'Ateneo dal pagamento delle somme dovute alla ricorrente.
14. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini appena esposti.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte ricorrente e l' ”, da un lato, e tra quest'ultima e l'Azienda RO
Pag. 13 a 15 ”, dall'altro, e vengono liquidate come in dispositivo alla luce dei CP_3
parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 82.897,37, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari.
15.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato e coevo decreto.
15.2. Sono, invece, oggetto di integrale compensazione le spese di lite tra parte ricorrente e l' , alla luce della peculiare posizione processuale CP_2 dell' , estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro e RO1
mero destinatario del versamento dei contributi previdenziali sulle maggiori retribuzioni accertate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' e l' RO [...]
(già ), in NT CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore ed in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 83.792,93, oltre interessi dall'1.7.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna l' e RO
l' (già , NT CP_4
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore ed in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' , dei contributi previdenziali dovuti sulle CP_2
Pag. 14 a 15 riconosciute differenze retributive, per un importo complessivo di € 32.088,93, oltre accessori come per legge;
- in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...]
, condanna l' RO [...]
(già ), in persona del l.r.p.t., NT CP_4
a tenere indenne l'Ateneo dal pagamento delle somme dovute al ricorrente;
- condanna l' di alla RO CP_1
rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.379,50, di cui € 379,50 per spese ed € 10.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- condanna l' (già NT
) alla rifusione, in favore dell' CP_4 RO
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00
[...]
per onorari, oltre accessori di legge;
Co
- pone a carico dell' ” RO CP_1
e dell' ” (già “ NT CP_4
) le spese di CTU;
[...]
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' . CP_2
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1246/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Massimo Gimigliano e Claudio Larussa
-ricorrente-
contro
, RO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro
-resistente-
nonché contro
IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso RA SC
MA, NT CO e IA RI
-resistente-
nonché contro
Pag. 1 a 15 NT
(GIÀ “ ), IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e CP_4 difesa dall'avvocato Stefania Tramonti
-terza chiamata-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha esposto di essere dipendente del Policlino
Universitario dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di fin dal CP_1
30.5.1997, nel ruolo funzionale del personale tecnico-scientifico; di svolgere servizio con attivazione assistenziale, dapprima, dal 1° maggio 1998, presso l'U.O. a direzione universitaria di all'interno dell' Controparte_5 CP_3
e, successivamente, dal 10.4.2015, Controparte_6 presso l' della medesima Azienda;
di essere Controparte_7 creditrice, nei confronti dell' di , della RO CP_1 somma complessiva di € 83.564,00, a titolo di differenze retributive (indennità di equiparazione ex DPR n. 761/1979, indennità di esclusività, retribuzione posizione minima contrattuale unificata, retribuzione posizione variabile aziendale, tredicesima mensilità universitaria, tredicesima mensilità ospedaliera, indennità di Ateneo e indennità di vacanza contrattuale), per il periodo giugno 2016/maggio 2022.
2. L' , evocata dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna della CP_2
resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti sul differenziale retributivo rivendicato, ha chiesto che, in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, l'Università “ venga condannata al pagamento della CP_1
contribuzione dovuta, oltre ulteriori importi per sanzioni civili ex art. 116 c. 8
Pag. 2 a 15 lett. b) L.n. 388/00 maturate e maturande dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo.
3. L'Università “ di ha chiesto, CP_1 CP_1
preliminarmente, la chiamata in causa dell' Controparte_8
(oggi ”); nel merito, ha argomentato per
[...] NT
l'infondatezza del ricorso e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda azionata dalla dipendente, per la condanna della citata
[...]
al pagamento delle somme dovute, ovvero a tenere indenne CP_3
l'Ateneo da ogni onere che dovesse essere tenuto a sostenere in conseguenza del presente giudizio.
4. Ritualmente costituitasi in giudizio, quest'ultima ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
5. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' e dell' RO [...]
. Controparte_9
Come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia, tra
Azienda ospedaliera e esiste una vera e propria cogestione che CP_1
giustifica la legittimazione passiva di entrambe atteso che con l
[...]
esiste il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo CP_3
che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari "strutturati" in organismi distinti dalle Università e qualificato per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, mentre con l sussiste la condizione di dipendente e dunque la RO
sussistenza di un rapporto di impiego (CA civile, sez. lav., 29/12/2020,
n. 29765).
6. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. In via di premessa, occorre ricostruire, anche alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di legittimità (in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012), l'assetto normativo vigente in materia.
Pag. 3 a 15 7.1. La legge n. 213 del 1971 ha previsto, all'art. 4, che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. indennità
. Per_1
7.2. L'art. 1 della legge n. 200 del 1974 ha esteso tale indennità al personale non medico (c.d. indennità piccola . Per_1
7.3. L'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha stabilito che «al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un'indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità» (comma 1); ha previsto, altresì, che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della legge n. 833 del 1978, e che, «tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1» (comma 4).
7.4. Il decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, ha stabilito, poi, che, per il personale universitario non medico, la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D (art. 7).
Pag. 4 a 15 7.5. Le disposizioni dell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
7.6. Difatti, l'art. 53 del CCNL 1994-1997 per il personale delle Università ha confermato l'applicabilità dell'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 «fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50».
7.7. Al richiamato art. 53 è stato successivamente aggiunto, in data 25 marzo 1997, un comma 3, in virtù del quale le parti si sono impegnate alla ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del SSN, al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali;
nelle more, le parti si sono date atto che venivano conservate le indennità di cui all'art. 31 del DPR n. 761 del 1979.
7.8. Solo con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) è stata elaborata una tabella unica nella quale il personale universitario in servizio presso le Aziende ospedaliere universitarie è stato inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28, tabella A).
7.9. Dalla data della sottoscrizione di questo contratto, l'indennità di cui all'art. 31 è corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
7.10. Sulla base di siffatte disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l'art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadito dall'art. 51 del CCNL 1998-2001, con la conseguenza che l'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 continuava ad applicarsi transitoriamente.
7.11. Ad avviso della giurisprudenza della CA (così come ricostruita, da ultimo, da CA civile sez. lav., 27/02/2024, n. 5137) è dunque
Pag. 5 a 15 direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del
2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
7.12. Come affermato dalle sentenze delle Sezioni unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e n. 9279 del 9 maggio 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi.
7.13. In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 del DPR n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio
2002/2005).
7.14. La fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al decreto interministeriale 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra.
7.15. L'art. 28 del menzionato CCNL 27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che «Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.» e, al comma 7, che «I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del
Pag. 6 a 15 C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati “ad personam”, salvo eventuale successivo riassorbimento».
8. Ciò posto, si rileva che non è controverso tra le parti il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. indennità nella misura occorrente per Per_1
equiparare il suo trattamento economico complessivo a quello del personale di pari livello delle aziende del servizio sanitario nazionale, non essendo in contestazione l'attivazione assistenziale della ricorrente presso l'Azienda
. CP_4
8.1. Sul punto, occorre evidenziare che l'art. 31 DPR n. 761/1979, ai fini del diritto all'indennità perequativa, richiede soltanto lo svolgimento dell'attività di assistenza. La norma assicura, infatti, l'indennità in parola al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, così mostrando di attribuire di per sé rilievo alla materiale prestazione del servizio. Tale conclusione è avvalorata dall'art. 53 CCNL, secondo cui al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le e le Regioni per le Aziende Policlinico, i CP_1
Policlinici e cliniche convenzionate e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l'art. 31 D.R n. 761/1979. L'art. 53 stabilisce, dunque, un'alternativa che smentisce l'assunto secondo il quale, ai fini della perequazione economica, sia indispensabile l'inserimento formale del dipendente in convenzione. In tal senso, del resto, era, nel previgente ordinamento pubblicistico, la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto del personale universitario non medico a percepire la speciale indennità istituita dall'art. 31, DPR 20 dicembre 1979, n. 761 per equiparare il trattamento economico del personale universitario in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti di ricovero e cura a quello del personale
Pag. 7 a 15 ospedaliero, trova la sua fonte diretta nello stesso art. 31, che ne condiziona l'insorgenza e l'operatività ad un solo adempimento, costituito dalla adozione da parte del ministero della tabella di equiparazione, senza la quale non sarebbe possibile individuare la corrispondenza fra i livelli retributivi;
pertanto, è dalla data di entrata in vigore della detta tabella che matura il diritto del personale predetto, senza necessità di intermediazione di ulteriori provvedimenti dell'amministrazione universitaria (C. Stato, sez. VI, n. 7487/2004). In conclusione, una volta ritenuta accertata la materiale prestazione di attività di assistenza da parte della ricorrente, tanto basta a fondare il suo diritto all'indennità di perequazione (Corte d'appello Firenze, sez. lav., sent.
n. 330/2023).
9. Ciò che, invece, è oggetto del contendere è la misura del trattamento spettante.
9.1. Occorre chiarire, al riguardo, che le Sezioni Unite, con la sentenza n.
9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell'ambito della indennità di perequazione, non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
9.2. Le Sezioni Unite, riferendosi specificamente alla questione della inclusione nell'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità ) Per_1
dell'indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità (oggetto della presente lite), nell'affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all'effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l'altro - osservato che l'art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione della c.d. indennità all'equiparazione del personale Per_1
universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l'applicazione di un'equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici. In altre
Pag. 8 a 15 parole, l'intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità
(appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico, trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale.
9.3. Pertanto, deve ritenersi che sia ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016; Cass., Sez. L, n.
7737 del 28 marzo 2018).
9.4. In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l'indennità c.d. opera ai soli fini retributivi e senza che debbano Per_1
confluire in modo automatico nell'indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di dirigente».
9.5. Infatti, a fronte dell'evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattuali, occorre tenere conto della ratio dell'art. 31 del DPR n. 761 del
1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l'indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo, secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione delle funzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, etc.: in questo senso,
Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, sulla scia di Cass.,
SU, n. 9279 del 9 maggio 2016 e, poi, seguita da Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).
Pag. 9 a 15 9.6. Vi è, pertanto, la necessità di tenere conto delle finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall'incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissa e non solo in quella varabile (Cass., Sez. L, n.
4982 del 2 marzo 2018, non massimata, e Cass., Sez. L, n. 28295 del 28 settembre 2022, in motivazione).
9.7. Nella specie, dunque, posto che, per un verso, dagli atti di causa, risulta che la ricorrente è stata attivata assistenzialmente presso l'
[...]
con la qualifica di Dirigente RO0
Biologa presso l'U.O. di Chimica Clinica e, poi, presso l'U.O CP_7
e che, per altro verso, le odierne resistenti non hanno contestato lo
[...]
svolgimento, da parte della dott.ssa , delle attività proprie della Parte_1
qualifica di appartenenza, spettano – oltre alle differenze retributive relative allo stipendio tabellare – le voci economiche relative alla retribuzione di posizione fissa e variabile.
10. Spetta, inoltre, alla ricorrente la reclamata indennità di esclusività.
10.1. L'indennità di esclusività, distinta e autonoma da quelle di posizione e di risultato, e disciplinata da una disposizione differente (essenzialmente, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999), è dovuta a remunerazione del carattere esclusivo del rapporto di lavoro e spetta (ai medici ospedalieri, per effetto dell'art. 15 - quater, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, e ai medici docenti universitari che svolgono attività assistenziale in via esclusiva per effetto del rinvio normativo contenuto nel citato art. 5, comma 3 del decreto n. 517/1999) in aggiunta alla retribuzione, non è subordinata alla definizione di atti applicativi e attuativi e compete ai medici universitari che svolgono attività assistenziale preso il SSN a condizione che: 1) sia intervenuto il
Pag. 10 a 15 convenzionamento delle strutture alle quali risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli artt. 39 della l. n. 833/1978 e 102, comma 1, del DPR
n. 382/1980) la correlazione del docente universitario al quadro dell'organico e dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia;
2) il medico universitario abbia optato per l'attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo;
3) l'indennità dev'essere corrisposta secondo la quantificazione e la disciplina stabilite con i C.C.N.L. della dirigenza medica, in base alla equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta, e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale;
4) i docenti universitari in attività assistenziale esclusiva non possono comunque godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente medico cui siano stati equiparati (così
Consiglio di Stato, sez. VI, 06/07/2018, n. 4131).
10.2. Nel caso di specie, nessuna delle parti resistenti ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo alla ricorrente, dell'indennità di esclusività, né ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
10.3. Ne consegue la fondatezza della rivendicazione avanzata, sul punto, dalla dott.ssa . Parte_1
11. Chiarito, dunque, che alla ricorrente competono sia l'indennità di perequazione di cui al DPR n. 761/1979, sia l'indennità di esclusività e le retribuzioni di posizione variabili e fisse, per la quantificazione delle differenze retributive (comprensive delle differenze spettanti a titolo di ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ateneo e di indennità di vacanza contrattuale), prima di procedere alla quantificazione del dovuto deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Controparte_8
[...]
11.1. Richiamata, infatti, l'affermazione della sussistenza della legittimazione di tutti i soggetti in seno al giudizio alla stregua di un regime di solidarietà dal
Pag. 11 a 15 lato passivo dell'obbligazione, tendente ad assicurare un rafforzamento della tutela del creditore – che potrà indifferentemente agire per l'intero nei confronti di ciascuno dei coobbligati in solido, ferma restando l'eventuale diversa ripartizione di responsabilità nei rapporti interni tra i condebitori (Trib. Bari, sez. lav., sent. n. 4693/2019) –, deve essere evidenziato che la ricorrente ha interrotto la prescrizione dei crediti retributivi azionati con diffida indirizzata all' e recapitata a quest'ultima mediante pec in RO
data 17.6.2021.
11.2. Ora, a mente dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori. Sicché, la prescrizione è stata utilmente interrotta anche nei confronti dell'Azienda . CP_4
11.3. Ne consegue che, essendo il credito dedotto in lite relativo al periodo temporale giugno 2016/maggio 2022, lo stesso non si è prescritto.
12. Ciò posto, la CTU nominata in corso di causa, dott.ssa , Persona_2
con procedimento logico e contabile immune da rilievi e censure, adeguatamente rispondendo alle osservazioni prodotte dalle parti (con argomentazioni che, in questa sede, vengono integralmente recepite), ha accertato che alla dott.ssa , per le differenze retributive relative Per_3 all'indennità assistenziale ex DPR n. 761/1979, indennità di esclusività, retribuzione posizione minima contrattuale unificata, retribuzione posizione variabile aziendale, tredicesima mensilità universitaria, tredicesima mensilità ospedaliera, indennità di Ateneo e indennità di vacanza contrattuale, per il periodo luglio 2016/maggio 2022, compete la somma di € 82.897,37, oltre ad €
895,56 a titolo di interessi legali dal dovuto alla data del 30.6.2022.
12.1. Dal suddetto importo, nulla deve essere detratto a titolo di indennità di esclusività asseritamente erogata alla ricorrente per il periodo 2019/2022 con la mensilità di gennaio 2023 (per € 1.200,47), dal momento che, come evidenziato dalla CTU nella risposta alle osservazioni delle parti, dal relativo cedolino paga non risulta la corresponsione della voce in esame.
Pag. 12 a 15 12.2. Analogamente, nulla risulta relativamente al dedotto recupero – effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2018, per complessivi € 1.202,79 – dell'aspettativa retribuita di cui la ricorrente avrebbe fruito nei periodi
6.8.2018/17.8.2018 e 18.8.2018/24.8.2018. Pertanto, detta somma non dovrà essere scomputata dal totale accordato alla ricorrente.
12.3. Inoltre, sempre recependo le conclusioni della CTU, le odierne resistenti dovranno essere condannate, in solido tra loro, al versamento, nei confronti dell' , dei contributi previdenziali dovuti sulle riconosciute CP_2 differenze retributive, per un importo complessivo di € 32.088,93, oltre accessori come per legge.
13. Deve essere, infine, esaminata la domanda di manleva che l'Università
” ha proposto nei confronti dell' . CP_1 NT
13.1. La stessa è fondata.
13.2. Alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 24.5.2001,
l'importo del trattamento economico di cui al comma 3, lettera d) (ossia, il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 517 del
1999, quale riconoscimento dovuto ai professori ed ai ricercatori universitari per lo svolgimento dell'attività assistenziale), viene attribuito dall'azienda all'università e da questa ai docenti universitari.
13.3. Analogamente, il protocollo d'intesa n. 799/2004 stabilisce che l'importo del trattamento economico di cui al comma 5 è attribuito dall'Azienda all'Università e da questa ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed è dovuto a far data dall'entrata in vigore della l. n. 517/1999.
13.4. Sulla scorta delle richiamate previsioni, dunque, l' NT
”, terza chiamata nel presente giudizio, deve essere condannata a
[...] tenere indenne l'Ateneo dal pagamento delle somme dovute alla ricorrente.
14. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini appena esposti.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza tra parte ricorrente e l' ”, da un lato, e tra quest'ultima e l'Azienda RO
Pag. 13 a 15 ”, dall'altro, e vengono liquidate come in dispositivo alla luce dei CP_3
parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 82.897,37, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari.
15.1. Analogamente, seguono la soccombenza le spese di CTU, liquidate con separato e coevo decreto.
15.2. Sono, invece, oggetto di integrale compensazione le spese di lite tra parte ricorrente e l' , alla luce della peculiare posizione processuale CP_2 dell' , estraneo alle vicende relative al rapporto di lavoro e RO1
mero destinatario del versamento dei contributi previdenziali sulle maggiori retribuzioni accertate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' e l' RO [...]
(già ), in NT CP_4
persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore ed in solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 83.792,93, oltre interessi dall'1.7.2022 all'effettivo soddisfo;
- condanna l' e RO
l' (già , NT CP_4
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro-tempore ed in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' , dei contributi previdenziali dovuti sulle CP_2
Pag. 14 a 15 riconosciute differenze retributive, per un importo complessivo di € 32.088,93, oltre accessori come per legge;
- in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla
[...]
, condanna l' RO [...]
(già ), in persona del l.r.p.t., NT CP_4
a tenere indenne l'Ateneo dal pagamento delle somme dovute al ricorrente;
- condanna l' di alla RO CP_1
rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.379,50, di cui € 379,50 per spese ed € 10.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- condanna l' (già NT
) alla rifusione, in favore dell' CP_4 RO
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.000,00
[...]
per onorari, oltre accessori di legge;
Co
- pone a carico dell' ” RO CP_1
e dell' ” (già “ NT CP_4
) le spese di CTU;
[...]
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' . CP_2
Catanzaro, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 15 a 15