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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/03/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2074 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dele Sigg.re magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2074/2023 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1 della Vittoria 1, elettivamente domiciliato a Milano in via Fontana n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesca Saggio (c.f. ) del Foro di Milano che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Cristina Palma (c.f. ) del Foro di Milano;
C.F._3
Ricorrente Nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] A.D Pegnitz (Germania) il 30.06.1974, _1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Marialuisa Brizzolari (c.f. ) del Foro di Lodi;
C.F._5
Resistente Data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.;
Oggetto: modifica di condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte depositate il 9.01.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1 revisione delle condizioni economiche concordate in sede divorzile mediante accordo ex art. 6 d.l. 132/2014 e, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e la revoca dell'assegno divorzile. A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato il peggioramento delle condizioni economiche successivamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Con comparsa di risposta depositata il 3.10.2023 si è costituita , che ha domandato il rigetto _1 del ricorso, la conferma delle condizioni economiche pattuite e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. In via riconvenzionale, la resistente ha domandato la corresponsione dell'importo di € 6.548,30, pari alla rivalutazione per gli anni 2022 e 2023 dell'assegno di mantenimento per le figlie e dell'assegno divorzile, non versata dal ricorrente.
3. All'udienza del 3.11.2023, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa alle parti, accordando loro un breve rinvio per consentire di valutare la composizione bonaria della controversia.
4. All'udienza del 19.12.2023 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e chiesto la fissazione di udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c., da sostituirsi con il deposito di note scritte. La giudice delegata ha quindi fissato l'udienza del 10.01.2024 e le parti, con note scritte depositate il 9.01.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge 1) Disporre a carico del Signor l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle figlie entro il primo di ogni mese, a Pt_1 partire dal mese di febbraio 2024, l'importo mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici relativi al costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025, il tutto da corrispondersi Org_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che qui s'intendono ritrascritte. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
2) Disporre che l'assegno unico per le figlie venga attribuito interamente alla Signora attesa la sua condizione economica _1 più svantaggiata.
3) Disporre che il SInor atteso che la SInora è allo stato priva di occupazione, corrisponda entro il primo di Pt_1 _1 ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, la somma di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, sino a che la SI.ra non avrà reperito un'attività lavorativa che le garantisca un'entrata di almeno Euro 1.000,00 mensili, e comunque _1 non oltre 2 anni dal primo di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Signora, alle coordinate bancarie della stesse, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT sul costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025.
4) Disporre altresì che i Signori e provvedano al versamento della loro quota parte pari al 50%, della rata del _1 Pt_1 mutuo ipotecario cointestato della casa coniugale di Sant'Angelo Lodigiano, Via Cogozzo n.30, mutuo contratto con
[...]
n. 0819060184500, scadente nel 2038. Org_2
2 5) Confermare ogni altra disposizione contenuta nell'atto di scioglimento del matrimonio, ex art. 6 del DL 132/2014, convertito con legge 10.11.2014 n. 162, raggiunto dai SInori e a seguito di negoziazione Parte_1 _1 assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 19 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 10.11.2014 n. 162.
6) Con rinuncia alle reciproche domande.
7) Spese di lite compensate tra le parti”.
***
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 4 Legge 898/1970, quale Tribunale nel cui circondario il convenuto ha fissato la propria residenza.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dispone la modifica dell'accordo di scioglimento di matrimonio ex art. 6 Dl 132/2014, convertito con Legge 162/2014, sottoscritto dalle parti in data 16.01.2018 e autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 18.01.2018, e per l'effetto:
2) pone a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle figlie entro Parte_1 il primo giorno di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, l'importo mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici relativi Org_1 al costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
3) dispone che il SI. concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che qui s'intendono ritrascritte. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) prende atto che l'assegno unico per le figlie venga attribuito interamente alla SI.ra , _1 attesa la sua condizione economica più svantaggiata;
5) dispone che il SI. atteso che la SI.ra è allo stato priva di occupazione, corrisponda Pt_1 _1 entro il primo giorno di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, la somma di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, sino a che la SI.ra non avrà reperito un'attività lavorativa che le _1 garantisca un'entrata di almeno Euro 1.000,00 mensili, e comunque non oltre 2 anni dal primo di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Signora, alle coordinate bancarie della stessa, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT sul costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025;
3 6) prende atto che i Signori e provvedano al versamento della loro quota parte, pari al _1 Pt_1
50%, della rata del mutuo ipotecario cointestato della casa coniugale di Sant'Angelo Lodigiano, Via Cogozzo n. 30, mutuo contratto con n. 0819060184500, scadente nel 2038; Organizzazione_2
7) conferma ogni altra disposizione contenuta nell'atto di scioglimento del matrimonio, ex art. 6 del DL 132/2014, convertito con legge 10.11.2014 n. 162, raggiunto dai SInori e Parte_1 _1
, a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in
[...] data 19 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 10.11.2014 n. 162;
8) prende atto della rinuncia delle parti alle reciproche domande;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conSIlio del 27.02.2024.
La Giudice relatore est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dele Sigg.re magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2074/2023 promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1 della Vittoria 1, elettivamente domiciliato a Milano in via Fontana n. 19 presso lo studio dell'avv. Francesca Saggio (c.f. ) del Foro di Milano che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dall'avv. Cristina Palma (c.f. ) del Foro di Milano;
C.F._3
Ricorrente Nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] A.D Pegnitz (Germania) il 30.06.1974, _1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Marialuisa Brizzolari (c.f. ) del Foro di Lodi;
C.F._5
Resistente Data comunicazione al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 ss c.p.c.;
Oggetto: modifica di condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte depositate il 9.01.2024.
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dalla Giudice delegata;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2023 ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1 revisione delle condizioni economiche concordate in sede divorzile mediante accordo ex art. 6 d.l. 132/2014 e, in particolare, la riduzione del contributo al mantenimento delle figlie e la revoca dell'assegno divorzile. A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato il peggioramento delle condizioni economiche successivamente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Con comparsa di risposta depositata il 3.10.2023 si è costituita , che ha domandato il rigetto _1 del ricorso, la conferma delle condizioni economiche pattuite e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. In via riconvenzionale, la resistente ha domandato la corresponsione dell'importo di € 6.548,30, pari alla rivalutazione per gli anni 2022 e 2023 dell'assegno di mantenimento per le figlie e dell'assegno divorzile, non versata dal ricorrente.
3. All'udienza del 3.11.2023, il Tribunale ha formulato una proposta conciliativa alle parti, accordando loro un breve rinvio per consentire di valutare la composizione bonaria della controversia.
4. All'udienza del 19.12.2023 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale e chiesto la fissazione di udienza di discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c., da sostituirsi con il deposito di note scritte. La giudice delegata ha quindi fissato l'udienza del 10.01.2024 e le parti, con note scritte depositate il 9.01.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge 1) Disporre a carico del Signor l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle figlie entro il primo di ogni mese, a Pt_1 partire dal mese di febbraio 2024, l'importo mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici relativi al costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025, il tutto da corrispondersi Org_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che qui s'intendono ritrascritte. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
2) Disporre che l'assegno unico per le figlie venga attribuito interamente alla Signora attesa la sua condizione economica _1 più svantaggiata.
3) Disporre che il SInor atteso che la SInora è allo stato priva di occupazione, corrisponda entro il primo di Pt_1 _1 ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, la somma di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, sino a che la SI.ra non avrà reperito un'attività lavorativa che le garantisca un'entrata di almeno Euro 1.000,00 mensili, e comunque _1 non oltre 2 anni dal primo di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Signora, alle coordinate bancarie della stesse, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT sul costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025.
4) Disporre altresì che i Signori e provvedano al versamento della loro quota parte pari al 50%, della rata del _1 Pt_1 mutuo ipotecario cointestato della casa coniugale di Sant'Angelo Lodigiano, Via Cogozzo n.30, mutuo contratto con
[...]
n. 0819060184500, scadente nel 2038. Org_2
2 5) Confermare ogni altra disposizione contenuta nell'atto di scioglimento del matrimonio, ex art. 6 del DL 132/2014, convertito con legge 10.11.2014 n. 162, raggiunto dai SInori e a seguito di negoziazione Parte_1 _1 assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 19 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 10.11.2014 n. 162.
6) Con rinuncia alle reciproche domande.
7) Spese di lite compensate tra le parti”.
***
Ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 4 Legge 898/1970, quale Tribunale nel cui circondario il convenuto ha fissato la propria residenza.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento e non trovino ostacolo nella legge, né siano contrarie all'interesse della prole.
Ritenuto che le spese di lite devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) Dispone la modifica dell'accordo di scioglimento di matrimonio ex art. 6 Dl 132/2014, convertito con Legge 162/2014, sottoscritto dalle parti in data 16.01.2018 e autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in data 18.01.2018, e per l'effetto:
2) pone a carico del SI. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento delle figlie entro Parte_1 il primo giorno di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, l'importo mensile di Euro 1.600,00 (Euro 800,00 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici relativi Org_1 al costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
3) dispone che il SI. concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, che qui s'intendono ritrascritte. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) prende atto che l'assegno unico per le figlie venga attribuito interamente alla SI.ra , _1 attesa la sua condizione economica più svantaggiata;
5) dispone che il SI. atteso che la SI.ra è allo stato priva di occupazione, corrisponda Pt_1 _1 entro il primo giorno di ogni mese, a partire dal mese di febbraio 2024, la somma di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, sino a che la SI.ra non avrà reperito un'attività lavorativa che le _1 garantisca un'entrata di almeno Euro 1.000,00 mensili, e comunque non oltre 2 anni dal primo di febbraio 2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Signora, alle coordinate bancarie della stessa, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT sul costo della vita a far data dal mese di febbraio 2025;
3 6) prende atto che i Signori e provvedano al versamento della loro quota parte, pari al _1 Pt_1
50%, della rata del mutuo ipotecario cointestato della casa coniugale di Sant'Angelo Lodigiano, Via Cogozzo n. 30, mutuo contratto con n. 0819060184500, scadente nel 2038; Organizzazione_2
7) conferma ogni altra disposizione contenuta nell'atto di scioglimento del matrimonio, ex art. 6 del DL 132/2014, convertito con legge 10.11.2014 n. 162, raggiunto dai SInori e Parte_1 _1
, a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lodi in
[...] data 19 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 10.11.2014 n. 162;
8) prende atto della rinuncia delle parti alle reciproche domande;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella Camera di conSIlio del 27.02.2024.
La Giudice relatore est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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