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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1477/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 08.09.2021, al n. 1477 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 1958/2021 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 15.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 1061/2016 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tommaso Casalotti (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Tommaso Casalotti, sito in Firenze, Viale Mazzini n. 40, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Geom. rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Barletta (c.f. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale C.F._4 della Repubblica n. 141, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectiis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto, 1) In via preliminare, ex art. 283 cpc, sussistendone i presupposti di legge,
1 sospendere l'efficacia esecutiva o in ogni caso l'esecuzione della sentenza impugnata;
2) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1958/2021 del Tribunale di Firenze, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6572/2015 del Tribunale di Firenze per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che qui si intendono integralmente richiamati;
3) Annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 6572/2015 del Tribunale di Firenze e comunque accertare e dichiarare come non dovute le somme pretese da 4) Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze (oltre accessori di legge) per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove già capitolate e dedotte che qui si intendono integralmente richiamate e che per mera comodità del Giudicante si ritrascrivono: - Si insiste per l'ammissione di CTU volta ad accertare l'esatta esecuzione dei lavori svolti dalla per il Condominio Viale Volta 54/a in Firenze Controparte_1 rispetto a quanto fissato in capitolato e soprattutto in ordine alla regola d'arte, anche in relazione ai tempi di esecuzione ivi stabiliti, con verifica della contabilità di cantiere circa la rispondenza di quanto ivi indicato rispetto a quanto fissato nel capitolato/contratto sottoscritto, il tutto con conseguentemente determinazione dei costi effettivi sostenuti e di quelli necessari per l'eliminazione delle difformità. - Ordinare alla convenuta ditta l'esibizione della seguente documentazione: 1) Controparte_1 registro della scurezza in cantiere;
2) copia del contratto di direzione lavori sottoscritto con i singoli condomini per la realizzazione delle opere private;
3) copia del contratto della sicurezza sottoscritto con i singoli condomini per la realizzazione delle opere private;
4) copia della SCIA depositata in Comune per la realizzazione di opere dei singoli condomini”; per l'appellata, “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa respingere impugnazione proposta dal sig e confermare integralmente la Pt_1 sentenza n 1958/21 emessa dal Tribunale di Firenze. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte si chiede vengano ammesse altresì le prove per testi richieste con la memoria istruttoria ex art 183 6 comma n.2 cpc depositata in atti. Vinte le spese anche di questo grado del giudizio, compresa liq. forf.
Spese gen. nella misura del 15%”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6572/2015 del 24.11.2015, emesso dal Tribunale di Firenze, su ricorso di nei confronti del Controparte_1 [...]
in Firenze e con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il Controparte_3
2 pagamento della somma di €. 7.000,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto in forza di contratto di appalto stipulato per l'esecuzione di lavori condominiali.
A fondamento dell'opposizione il condomino deduceva la cattiva Parte_1 esecuzione delle opere, la mancata applicazione della penale per ritardo e la presenza di vizi nell'opera, contestati in corso d'opera all'amministratore e al direttore dei lavori. Pur essendo stata approvata dall'assemblea condominiale la contabilizzazione finale dei lavori, il aveva manifestato dissenso e sollevato contestazioni, Pt_1 sostenendo la propria legittimazione ad agire anche in assenza di impugnazione da parte del condominio, agendo nell'interesse della collettività condominiale.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo che le opere erano state regolarmente consegnate e accettate dal condominio senza riserve;
la contabilità era stata approvata dall'assemblea condominiale con le maggioranze di legge;
non vi era stata alcuna denuncia di vizi né da parte dell'amministratore né da parte del direttore dei lavori, né tantomeno dal Rione;
il condomino opponente non aveva impugnato la delibera assembleare;
non vi era stato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con sentenza n. 1958/2021 il Tribunale di Firenze riconosceva la legittimazione del ad opporsi al decreto ingiuntivo;
riteneva documentalmente provato il credito Pt_1 azionato da considerava l'opera accettata dal condominio, con conseguente CP_1 liberazione dell'appaltatore da responsabilità per vizi palesi e riconoscibili;
dichiarava la decadenza dalla garanzia per vizi occulti per mancata tempestiva denuncia;
rigettava quindi l'opposizione e condannava alla refusione delle spese Parte_1 di lite e al versamento del contributo unificato.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello, sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) Anzitutto, contestava la motivazione del Tribunale in ordine alla legittimazione attiva, ritenendo contraddittorio che, pur riconoscendogli la possibilità di opporsi al decreto, il giudice avesse poi fondato il rigetto dell'opposizione sulla mancata impugnazione della delibera assembleare di approvazione della contabilità finale da parte del condomino dissenziente. Secondo l'appellante, tale delibera non era impugnabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., non essendo contraria alla legge o al regolamento condominiale, e il dissenso manifestato dal in sede assembleare, Pt_1 in aggiunta alle contestazioni formali all'amministratore e al direttore dei lavori
(soggetti pienamente legittimati a riceverle) doveva ritenersi sufficiente.
3 2) Con il secondo motivo, l'appellante censura la valutazione del Tribunale circa l'accettazione dell'opera da parte del condominio. La ricostruzione del giudice di primo grado, secondo cui l'approvazione della contabilità da parte dell'assemblea condominiale costituiva accettazione senza riserve, con conseguente liberazione dell'appaltatore da responsabilità per vizi palesi, a detta dell'appellante era errata.
Rione evidenziava, infatti, che nel verbale dell'assemblea del 7 luglio 2015 Pt_1 era stato espressamente indicato l'impegno della ditta RC a riparare alcune lavorazioni non eseguite correttamente, tra cui il pluviale su via Aldini. Tale circostanza, a suo dire, escludeva una piena e incondizionata accettazione dell'opera e conferma la sussistenza di riserve. Inoltre, l'intervento correttivo promesso non è mai stato eseguito, salvo lo stasamento della gronda, effettuato a spese del condominio.
3) In terzo luogo, l'appellante lamentava la valutazione negativa espressa dal
Tribunale in merito alla mancata partecipazione del Rione al procedimento di mediazione delegata. Sottolineava che il giudice aveva ritenuto tale comportamento ingiustificato e lo aveva utilizzato come elemento a sostegno del rigetto dell'opposizione.
L'appellante contestava tale impostazione, evidenziando di aver comunicato via PEC, in data 11 giugno 2019, le ragioni della propria assenza, legate all'avanzato stato del procedimento, alla mancata ammissione della CTU e all'avvenuto pagamento delle somme ingiunte. Secondo il non vi erano margini per una soluzione Pt_1 conciliativa e la mancata partecipazione era pienamente giustificata. Richiamava sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2010, nella parte in cui consentiva al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione.
4) Infine, l'appellante lamentava la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per accertare la conformità dei lavori eseguiti rispetto al capitolato e alla regola d'arte, nonché per verificare la congruità della contabilità e dei costi sostenuti. Reiterava pertanto la richiesta in sede di appello.
III. In data 10 dicembre 2021, si costituiva in appello, Controparte_1 contestando integralmente i motivi di gravame, sulla base delle seguenti argomentazioni.
1) In merito al primo motivo di appello, eccepiva nuovamente la carenza di CP_1 legittimazione attiva di ad opporsi a decreto ingiuntivo, ritenendo che Parte_1 il singolo condomino non può agire in sostituzione dell'amministratore per far valere
4 diritti comuni nei confronti di terzi. A sostegno di tale tesi, richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione del singolo condomino sussiste solo per azioni conservative, mentre le domande risarcitorie e le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del condominio sono riservate all'amministratore. Deduceva che, qualora il condomino avesse inteso tutelare il suo diritto di condomino, asseritamente leso da opere poste a carico di tutti i condomini, avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese direttamente contro il condominio, restando estraneo alla pretesa l'appaltatore, quale terzo contraente. Riteneva inoltre prive di pregio le osservazioni mosse dall'appellante alle considerazioni esposte in sentenza circa la mancata impugnazione della delibera assembleare con cui il condominio nella sua interezza aveva approvato la contabilità finale dei lavori e accettato l'opera svolta dalla invero, se il Rione aveva delle rimostranze le CP_1 avrebbe dovute rivolgere contro la direzione lavori o l'amministratore condominiale e non contro l'impresa appaltatrice nei cui confronti non esisteva alcun rapporto contrattuale.
2) Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'accettazione dell'opera, la società appellata evidenziava che le contestazioni sollevate dal non erano state Pt_1 formalizzate in sede di collaudo o nel certificato di ultimazione dei lavori. La nota contenuta nella delibera assembleare del 7 luglio 2015, secondo non poteva CP_1 essere infatti considerata una riserva e, comunque, non era idonea a incidere sulla validità dell'accettazione.
Affermava che le lettere di contestazione di cui parlava l'appellante erano state tutte inoltrate solo all'amministratore mentre non vi era prova che le stesse fossero state inoltrate (da questi) all'impresa. Rilevava, peraltro, che il Rione era comunque decaduto dal diritto di opporre eccezioni o contestazioni per intervenuta decadenza:
i lavori erano terminati il 2.01.2015, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto dal DL, dall'impresa e dall'amministratore del condominio (v. doc. 3 fasc. del decreto), mentre la delibera condominiale risaliva al mese di luglio.
3) A proposito della mancata partecipazione alla mediazione dell'odierna appellante, parte appellata sosteneva che tale circostanza non era stata determinante ai fini della decisione del Tribunale. Costituiva, infatti, solo un elemento preso in considerazione dal giudice per valutare la condotta processuale del il quale è stato poco Pt_1 collaborativo fin dall'inizio, avendo manifestato la volontà di non pagare quanto di sua competenza già in sede di delibera condominiale del 2 settembre 2014.
4) Quanto alla richiesta di CTU, deduceva che era la stessa doveva considerarsi esplorativa e non fondata su elementi probatori sufficienti.
5 IV. Ritenute non necessarie ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante con provvedimento del 05.07.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente appare opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza della legittimazione dell'odierno appellante ad opporsi al decreto ingiuntivo. Sul punto il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione del sig. - Pt_1 pur pervenendo al rigetto della domanda-; l'odierna appellata ha riproposto in comparsa la questione, ritenendo che l'opposizione avrebbe potuto e dovuto essere respinta già in limine, per difetto di legittimazione ad agire del condomino opponente.
Sul punto le osservazioni di parte appellata colgono nel segno, dovendosi ritenere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta. Nel caso in esame il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del condominio e concerneva un contratto di appalto privato stipulato dal condominio con l'odierna società appellata, di talchè la legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo spettava al condominio rappresentato dal legale amministratore p.t. e non già all'odierno appellante (si v. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 -
01) Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.)
Diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, la legittimazione, dunque, non poteva essere riconosciuta al il quale non aveva titolo per agire in Pt_1 sostituzione dell'amministratore condominiale.
Tuttavia, tenuto conto che la riconosciuta legittimazione dell'odierno appellante non
è stata oggetto di esplicita impugnazione, sulla relativa statuizione si è formato il cd. giudicato interno (Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014 (Rv. 632982 - 01) La specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle
6 dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare
e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva che, eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame ad esercitare il proprio potere di rilevazione "ex officio", una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno"), che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza resa da quest'ultimo, di dichiarare inammissibile la doglianza).
Tanto premesso, l'appello è in ogni caso infondato risultando corrette le valutazioni di merito espresse nella sentenza di primo grado.
In tal senso, così come evidenziato dal giudice di prime cure, la ricorrente/opposta in primo grado aveva prodotto documentazione completa e idonea a fondare la pretesa creditoria: a) il contratto di appalto, titolo della domanda;
b) la relazione di verifica finale e la certificazione di fine lavori rilasciate dal Direttore dei Lavori, geom. CP_4
c) la ratifica della contabilità. Sulla base della contabilità approvata, il
[...]
Condominio ha adempiuto al pagamento, fatta eccezione per la quota del condomino moroso, sicché l'appaltatrice ha legittimamente ottenuto decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.
Le eccezioni sollevate dall'opponente, reiterate in sede di appello, si fondano sulla dedotta garanzia per vizi. Il giudice di primo grado correttamente ha escluso la responsabilità della per vizi palesi e occulti. Sul punto ha Controparte_1 correttamente evidenziato, il giudice di prime cure, che, seppure la consegna dell'opera non equivalga automaticamente ad accettazione, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., tuttavia, nel caso di specie, la verifica positiva dei lavori operata dal
Direttore dei Lavori, l'approvazione assembleare della contabilità, il pagamento di circa il 90% del corrispettivo e l'utilizzo delle opere da parte del Condominio integrano concludenti elementi di accettazione tacita.
Nemmeno risultano riserve o contestazioni scritte al momento della consegna o immediatamente dopo, non potendosi ritenere rilevante in tal senso la circostanza sostenuta da parte appellante e concernente l'esistenza di un'espressa riserva formulata in sede di assemblea del 7.7.15. Sul punto, al di là di ogni ulteriore valutazione in ordine alla tempestività di tale riserva in ragione del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, va in ogni caso evidenziata l'impossibilità di ritenere le asserite criticità oggetto di assemblea condominiale quale contestazione di vizi. In tal senso, l'appellante deduce di aver sottoposto, in occasione dell'assemblea
7 condominiale del 7.7.2015, le proprie contestazioni al Direttore dei Lavori e all'amministratore. Tuttavia, egli non fornisce alcun riferimento alla presenza della ditta RC né, soprattutto, alcuna prova che dette contestazioni siano state formalmente portate a conoscenza dell'appaltatrice. Né, peraltro, risulta provato che il passaggio del verbale riportato nell'atto di appello “rimane comunque l'impegno della ditta RC a riparare e recuperare quanto disponibile non ben eseguito in particolare con urgenza il pluviale su Via Aldini che tracima acqua” sia stato prodromico all'assunzione da parte della di un obbligo giuridicamente vincolante idoneo a CP_1 far sorgere una nuova obbligazione -slegata dai termini del 1667 cc-, circostanza questa rimasta del tutto sfornita di prova.
Ne deriva, in definitiva, che, a fronte dell'ultimazione dei lavori attestata dal Direttore dei Lavori già nel gennaio 2015, non risulta agli atti alcuna denuncia di vizi regolarmente sollevata né dal condominio né dai singoli condomini, né è provato che le doglianze dell'odierno appellante siano state mai comunicate alla ditta RC. Su questo dato va quindi valutata la possibilità di attivare la garanzia codicistica. Come noto, per i vizi palesi, l'accettazione libera l'appaltatore da responsabilità ex art. 1667
c.c.; per quelli occulti, la denuncia deve intervenire entro 60 giorni dalla scoperta pena la decadenza.
Nel caso concreto, l'appaltatore ha eccepito tempestivamente la decadenza e gravava sull'opponente l'onere di provare l'avvenuta denuncia. Prova che non è stata fornita: le missive di contestazione prodotte erano rivolte esclusivamente all'amministratore o al Direttore dei Lavori, figure operanti nell'interesse del Condominio ma non destinatarie della denuncia ex art. 1667 c.c. L'inefficacia di tali comunicazioni è evidente, e l'opponente non ha mai provato di aver trasmesso direttamente all'impresa alcuna segnalazione di vizi, né ha articolato mezzi istruttori idonei, non potendosi ritenere tali le richieste istruttorie formulata anche in sede di appello, in particolare quella di esibizione formulata nei confronti dell'appaltatrice (registro di cantiere, contratti, SCIA), che risultano del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dei vizi o della loro tempestiva denuncia -motivo per il quale sono state rigettate con ordinanza di questa Corte del 20.3.15-.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di garanzia, tanto per vizi palesi quanto per vizi occulti, per intervenuta decadenza, così come correttamente ritenuto in sentenza.
In relazione all'ulteriore motivo di impugnazione concernente le conclusioni della sentenza in ordine alla mancata partecipazione alla mediazione delegata, va evidenziato che esse non incidono sull'esito della controversia. Come si evince dalla lettura del provvedimento, l'opposizione è stata respinta non per tale ragione, ma per
8 la decisiva circostanza della decadenza dalle contestazioni e per l'avvenuto riconoscimento del debito.
In conclusione, i motivi di impugnazione non risultano fondati e l'appello va pertanto respinto.
Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi, avuto riguardo al valore della causa, con esclusione della fase di trattazione tenuto conto della mancanza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese concernenti il presente grado di giudizio che liquida in euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 3.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo in data 08.09.2021, al n. 1477 del
R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 1958/2021 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 15.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 1061/2016 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tommaso Casalotti (c.f. ) e (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Tommaso Casalotti, sito in Firenze, Viale Mazzini n. 40, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
Geom. rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Barletta (c.f. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, viale C.F._4 della Repubblica n. 141, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectiis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto, 1) In via preliminare, ex art. 283 cpc, sussistendone i presupposti di legge,
1 sospendere l'efficacia esecutiva o in ogni caso l'esecuzione della sentenza impugnata;
2) Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 1958/2021 del Tribunale di Firenze, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6572/2015 del Tribunale di Firenze per i motivi tutti di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che qui si intendono integralmente richiamati;
3) Annullare e/o dichiarare privo di ogni efficacia il decreto ingiuntivo n. 6572/2015 del Tribunale di Firenze e comunque accertare e dichiarare come non dovute le somme pretese da 4) Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze (oltre accessori di legge) per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove già capitolate e dedotte che qui si intendono integralmente richiamate e che per mera comodità del Giudicante si ritrascrivono: - Si insiste per l'ammissione di CTU volta ad accertare l'esatta esecuzione dei lavori svolti dalla per il Condominio Viale Volta 54/a in Firenze Controparte_1 rispetto a quanto fissato in capitolato e soprattutto in ordine alla regola d'arte, anche in relazione ai tempi di esecuzione ivi stabiliti, con verifica della contabilità di cantiere circa la rispondenza di quanto ivi indicato rispetto a quanto fissato nel capitolato/contratto sottoscritto, il tutto con conseguentemente determinazione dei costi effettivi sostenuti e di quelli necessari per l'eliminazione delle difformità. - Ordinare alla convenuta ditta l'esibizione della seguente documentazione: 1) Controparte_1 registro della scurezza in cantiere;
2) copia del contratto di direzione lavori sottoscritto con i singoli condomini per la realizzazione delle opere private;
3) copia del contratto della sicurezza sottoscritto con i singoli condomini per la realizzazione delle opere private;
4) copia della SCIA depositata in Comune per la realizzazione di opere dei singoli condomini”; per l'appellata, “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa respingere impugnazione proposta dal sig e confermare integralmente la Pt_1 sentenza n 1958/21 emessa dal Tribunale di Firenze. Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso dedotte si chiede vengano ammesse altresì le prove per testi richieste con la memoria istruttoria ex art 183 6 comma n.2 cpc depositata in atti. Vinte le spese anche di questo grado del giudizio, compresa liq. forf.
Spese gen. nella misura del 15%”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6572/2015 del 24.11.2015, emesso dal Tribunale di Firenze, su ricorso di nei confronti del Controparte_1 [...]
in Firenze e con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il Controparte_3
2 pagamento della somma di €. 7.000,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto in forza di contratto di appalto stipulato per l'esecuzione di lavori condominiali.
A fondamento dell'opposizione il condomino deduceva la cattiva Parte_1 esecuzione delle opere, la mancata applicazione della penale per ritardo e la presenza di vizi nell'opera, contestati in corso d'opera all'amministratore e al direttore dei lavori. Pur essendo stata approvata dall'assemblea condominiale la contabilizzazione finale dei lavori, il aveva manifestato dissenso e sollevato contestazioni, Pt_1 sostenendo la propria legittimazione ad agire anche in assenza di impugnazione da parte del condominio, agendo nell'interesse della collettività condominiale.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo che le opere erano state regolarmente consegnate e accettate dal condominio senza riserve;
la contabilità era stata approvata dall'assemblea condominiale con le maggioranze di legge;
non vi era stata alcuna denuncia di vizi né da parte dell'amministratore né da parte del direttore dei lavori, né tantomeno dal Rione;
il condomino opponente non aveva impugnato la delibera assembleare;
non vi era stato alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Con sentenza n. 1958/2021 il Tribunale di Firenze riconosceva la legittimazione del ad opporsi al decreto ingiuntivo;
riteneva documentalmente provato il credito Pt_1 azionato da considerava l'opera accettata dal condominio, con conseguente CP_1 liberazione dell'appaltatore da responsabilità per vizi palesi e riconoscibili;
dichiarava la decadenza dalla garanzia per vizi occulti per mancata tempestiva denuncia;
rigettava quindi l'opposizione e condannava alla refusione delle spese Parte_1 di lite e al versamento del contributo unificato.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello, sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1) Anzitutto, contestava la motivazione del Tribunale in ordine alla legittimazione attiva, ritenendo contraddittorio che, pur riconoscendogli la possibilità di opporsi al decreto, il giudice avesse poi fondato il rigetto dell'opposizione sulla mancata impugnazione della delibera assembleare di approvazione della contabilità finale da parte del condomino dissenziente. Secondo l'appellante, tale delibera non era impugnabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., non essendo contraria alla legge o al regolamento condominiale, e il dissenso manifestato dal in sede assembleare, Pt_1 in aggiunta alle contestazioni formali all'amministratore e al direttore dei lavori
(soggetti pienamente legittimati a riceverle) doveva ritenersi sufficiente.
3 2) Con il secondo motivo, l'appellante censura la valutazione del Tribunale circa l'accettazione dell'opera da parte del condominio. La ricostruzione del giudice di primo grado, secondo cui l'approvazione della contabilità da parte dell'assemblea condominiale costituiva accettazione senza riserve, con conseguente liberazione dell'appaltatore da responsabilità per vizi palesi, a detta dell'appellante era errata.
Rione evidenziava, infatti, che nel verbale dell'assemblea del 7 luglio 2015 Pt_1 era stato espressamente indicato l'impegno della ditta RC a riparare alcune lavorazioni non eseguite correttamente, tra cui il pluviale su via Aldini. Tale circostanza, a suo dire, escludeva una piena e incondizionata accettazione dell'opera e conferma la sussistenza di riserve. Inoltre, l'intervento correttivo promesso non è mai stato eseguito, salvo lo stasamento della gronda, effettuato a spese del condominio.
3) In terzo luogo, l'appellante lamentava la valutazione negativa espressa dal
Tribunale in merito alla mancata partecipazione del Rione al procedimento di mediazione delegata. Sottolineava che il giudice aveva ritenuto tale comportamento ingiustificato e lo aveva utilizzato come elemento a sostegno del rigetto dell'opposizione.
L'appellante contestava tale impostazione, evidenziando di aver comunicato via PEC, in data 11 giugno 2019, le ragioni della propria assenza, legate all'avanzato stato del procedimento, alla mancata ammissione della CTU e all'avvenuto pagamento delle somme ingiunte. Secondo il non vi erano margini per una soluzione Pt_1 conciliativa e la mancata partecipazione era pienamente giustificata. Richiamava sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2010, nella parte in cui consentiva al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione alla mediazione.
4) Infine, l'appellante lamentava la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per accertare la conformità dei lavori eseguiti rispetto al capitolato e alla regola d'arte, nonché per verificare la congruità della contabilità e dei costi sostenuti. Reiterava pertanto la richiesta in sede di appello.
III. In data 10 dicembre 2021, si costituiva in appello, Controparte_1 contestando integralmente i motivi di gravame, sulla base delle seguenti argomentazioni.
1) In merito al primo motivo di appello, eccepiva nuovamente la carenza di CP_1 legittimazione attiva di ad opporsi a decreto ingiuntivo, ritenendo che Parte_1 il singolo condomino non può agire in sostituzione dell'amministratore per far valere
4 diritti comuni nei confronti di terzi. A sostegno di tale tesi, richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione del singolo condomino sussiste solo per azioni conservative, mentre le domande risarcitorie e le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del condominio sono riservate all'amministratore. Deduceva che, qualora il condomino avesse inteso tutelare il suo diritto di condomino, asseritamente leso da opere poste a carico di tutti i condomini, avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese direttamente contro il condominio, restando estraneo alla pretesa l'appaltatore, quale terzo contraente. Riteneva inoltre prive di pregio le osservazioni mosse dall'appellante alle considerazioni esposte in sentenza circa la mancata impugnazione della delibera assembleare con cui il condominio nella sua interezza aveva approvato la contabilità finale dei lavori e accettato l'opera svolta dalla invero, se il Rione aveva delle rimostranze le CP_1 avrebbe dovute rivolgere contro la direzione lavori o l'amministratore condominiale e non contro l'impresa appaltatrice nei cui confronti non esisteva alcun rapporto contrattuale.
2) Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'accettazione dell'opera, la società appellata evidenziava che le contestazioni sollevate dal non erano state Pt_1 formalizzate in sede di collaudo o nel certificato di ultimazione dei lavori. La nota contenuta nella delibera assembleare del 7 luglio 2015, secondo non poteva CP_1 essere infatti considerata una riserva e, comunque, non era idonea a incidere sulla validità dell'accettazione.
Affermava che le lettere di contestazione di cui parlava l'appellante erano state tutte inoltrate solo all'amministratore mentre non vi era prova che le stesse fossero state inoltrate (da questi) all'impresa. Rilevava, peraltro, che il Rione era comunque decaduto dal diritto di opporre eccezioni o contestazioni per intervenuta decadenza:
i lavori erano terminati il 2.01.2015, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto dal DL, dall'impresa e dall'amministratore del condominio (v. doc. 3 fasc. del decreto), mentre la delibera condominiale risaliva al mese di luglio.
3) A proposito della mancata partecipazione alla mediazione dell'odierna appellante, parte appellata sosteneva che tale circostanza non era stata determinante ai fini della decisione del Tribunale. Costituiva, infatti, solo un elemento preso in considerazione dal giudice per valutare la condotta processuale del il quale è stato poco Pt_1 collaborativo fin dall'inizio, avendo manifestato la volontà di non pagare quanto di sua competenza già in sede di delibera condominiale del 2 settembre 2014.
4) Quanto alla richiesta di CTU, deduceva che era la stessa doveva considerarsi esplorativa e non fondata su elementi probatori sufficienti.
5 IV. Ritenute non necessarie ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalla parte appellante con provvedimento del 05.07.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 18.03.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente appare opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza della legittimazione dell'odierno appellante ad opporsi al decreto ingiuntivo. Sul punto il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione del sig. - Pt_1 pur pervenendo al rigetto della domanda-; l'odierna appellata ha riproposto in comparsa la questione, ritenendo che l'opposizione avrebbe potuto e dovuto essere respinta già in limine, per difetto di legittimazione ad agire del condomino opponente.
Sul punto le osservazioni di parte appellata colgono nel segno, dovendosi ritenere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della domanda è un credito vantato dall'ingiungente nei confronti dell'ingiunto, con la conseguenza che, dal punto di vista soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui contro cui tale domanda è diretta. Nel caso in esame il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del condominio e concerneva un contratto di appalto privato stipulato dal condominio con l'odierna società appellata, di talchè la legittimazione ad opporsi al decreto ingiuntivo spettava al condominio rappresentato dal legale amministratore p.t. e non già all'odierno appellante (si v. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 14829 del 03/06/2025 (Rv. 675291 -
01) Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.)
Diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, la legittimazione, dunque, non poteva essere riconosciuta al il quale non aveva titolo per agire in Pt_1 sostituzione dell'amministratore condominiale.
Tuttavia, tenuto conto che la riconosciuta legittimazione dell'odierno appellante non
è stata oggetto di esplicita impugnazione, sulla relativa statuizione si è formato il cd. giudicato interno (Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014 (Rv. 632982 - 01) La specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle
6 dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare
e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. Ne deriva che, eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame ad esercitare il proprio potere di rilevazione "ex officio", una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto "interno"), che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza resa da quest'ultimo, di dichiarare inammissibile la doglianza).
Tanto premesso, l'appello è in ogni caso infondato risultando corrette le valutazioni di merito espresse nella sentenza di primo grado.
In tal senso, così come evidenziato dal giudice di prime cure, la ricorrente/opposta in primo grado aveva prodotto documentazione completa e idonea a fondare la pretesa creditoria: a) il contratto di appalto, titolo della domanda;
b) la relazione di verifica finale e la certificazione di fine lavori rilasciate dal Direttore dei Lavori, geom. CP_4
c) la ratifica della contabilità. Sulla base della contabilità approvata, il
[...]
Condominio ha adempiuto al pagamento, fatta eccezione per la quota del condomino moroso, sicché l'appaltatrice ha legittimamente ottenuto decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.
Le eccezioni sollevate dall'opponente, reiterate in sede di appello, si fondano sulla dedotta garanzia per vizi. Il giudice di primo grado correttamente ha escluso la responsabilità della per vizi palesi e occulti. Sul punto ha Controparte_1 correttamente evidenziato, il giudice di prime cure, che, seppure la consegna dell'opera non equivalga automaticamente ad accettazione, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., tuttavia, nel caso di specie, la verifica positiva dei lavori operata dal
Direttore dei Lavori, l'approvazione assembleare della contabilità, il pagamento di circa il 90% del corrispettivo e l'utilizzo delle opere da parte del Condominio integrano concludenti elementi di accettazione tacita.
Nemmeno risultano riserve o contestazioni scritte al momento della consegna o immediatamente dopo, non potendosi ritenere rilevante in tal senso la circostanza sostenuta da parte appellante e concernente l'esistenza di un'espressa riserva formulata in sede di assemblea del 7.7.15. Sul punto, al di là di ogni ulteriore valutazione in ordine alla tempestività di tale riserva in ragione del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, va in ogni caso evidenziata l'impossibilità di ritenere le asserite criticità oggetto di assemblea condominiale quale contestazione di vizi. In tal senso, l'appellante deduce di aver sottoposto, in occasione dell'assemblea
7 condominiale del 7.7.2015, le proprie contestazioni al Direttore dei Lavori e all'amministratore. Tuttavia, egli non fornisce alcun riferimento alla presenza della ditta RC né, soprattutto, alcuna prova che dette contestazioni siano state formalmente portate a conoscenza dell'appaltatrice. Né, peraltro, risulta provato che il passaggio del verbale riportato nell'atto di appello “rimane comunque l'impegno della ditta RC a riparare e recuperare quanto disponibile non ben eseguito in particolare con urgenza il pluviale su Via Aldini che tracima acqua” sia stato prodromico all'assunzione da parte della di un obbligo giuridicamente vincolante idoneo a CP_1 far sorgere una nuova obbligazione -slegata dai termini del 1667 cc-, circostanza questa rimasta del tutto sfornita di prova.
Ne deriva, in definitiva, che, a fronte dell'ultimazione dei lavori attestata dal Direttore dei Lavori già nel gennaio 2015, non risulta agli atti alcuna denuncia di vizi regolarmente sollevata né dal condominio né dai singoli condomini, né è provato che le doglianze dell'odierno appellante siano state mai comunicate alla ditta RC. Su questo dato va quindi valutata la possibilità di attivare la garanzia codicistica. Come noto, per i vizi palesi, l'accettazione libera l'appaltatore da responsabilità ex art. 1667
c.c.; per quelli occulti, la denuncia deve intervenire entro 60 giorni dalla scoperta pena la decadenza.
Nel caso concreto, l'appaltatore ha eccepito tempestivamente la decadenza e gravava sull'opponente l'onere di provare l'avvenuta denuncia. Prova che non è stata fornita: le missive di contestazione prodotte erano rivolte esclusivamente all'amministratore o al Direttore dei Lavori, figure operanti nell'interesse del Condominio ma non destinatarie della denuncia ex art. 1667 c.c. L'inefficacia di tali comunicazioni è evidente, e l'opponente non ha mai provato di aver trasmesso direttamente all'impresa alcuna segnalazione di vizi, né ha articolato mezzi istruttori idonei, non potendosi ritenere tali le richieste istruttorie formulata anche in sede di appello, in particolare quella di esibizione formulata nei confronti dell'appaltatrice (registro di cantiere, contratti, SCIA), che risultano del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dei vizi o della loro tempestiva denuncia -motivo per il quale sono state rigettate con ordinanza di questa Corte del 20.3.15-.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di garanzia, tanto per vizi palesi quanto per vizi occulti, per intervenuta decadenza, così come correttamente ritenuto in sentenza.
In relazione all'ulteriore motivo di impugnazione concernente le conclusioni della sentenza in ordine alla mancata partecipazione alla mediazione delegata, va evidenziato che esse non incidono sull'esito della controversia. Come si evince dalla lettura del provvedimento, l'opposizione è stata respinta non per tale ragione, ma per
8 la decisiva circostanza della decadenza dalle contestazioni e per l'avvenuto riconoscimento del debito.
In conclusione, i motivi di impugnazione non risultano fondati e l'appello va pertanto respinto.
Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi, avuto riguardo al valore della causa, con esclusione della fase di trattazione tenuto conto della mancanza di attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento indicato in epigrafe
- Rigetta l'appello avanzato da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese concernenti il presente grado di giudizio che liquida in euro 3966,00 oltre IVA, spese e competenze;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 3.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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