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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3949/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Locri - Via Giacomo Matteotti 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004010915000 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7141/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Comune di Locri avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n.
094 2025 0004 0109 15 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 24.05.2025 e relativa a TARI-TEFA anno 2018-2019.
Eccepiva: la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituiva il Comune di Locri e controdeduceva e provava che gli avvisi erano stati regolarmente e tempestivamente notificati e che successivamente alla notifica non era maturato alcun termine prescrizionale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni che eccepiva la mancanza di legittimazione passiva in relazione all'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento e ribadiva l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 24.11.2025 – la causa veniva decisa.
Orbene il ricorso è infondato.
Innanzitutto va sottolineato come ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296 del 2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disposto risulta confermato anche dalla pronunzia della Suprema Corte – sez. VI, Civile, ordinanza n.
10/01/2017, n. 385 – che ha ribadito che la notifica degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto i tributi locali, é soggetta a termine decadenziale.
Rispetto a tale termine - ovvero per evitare la decadenza sancita dalla norma - è sufficiente la presentazione dell'atto per la notifica, dovendosi applicare anche ai tributi il noto principio giurisdizionale della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario – principio elaborato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 della l. 20.11.2982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario in luogo di quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o alle Poste.
Nel caso che ci occupa, il termine decadenziale inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento l'imposta ( TARI-TEFA 2018-2019 2014 ); dunque l'avviso avrebbe dovuto essere quantomeno consegnato a Banca_1 entro il 31.12.2023 ( per la tassa anno 2018 ) ed entro il 31.12.2024 ( per l'annualità 2019 ). Ciò premesso, il Comune ha dato prova dell'avvenuta e regolare notifica degli avvisi presupposti con raccomandate ricevute personalmente dalla ricorrente presso la residenza di Indirizzo_1 ( Locri ) rispettivamente in data 22.04.2022 e 08.01.2024.
Non essendo, pertanto, decorso né il termine quinquennale decadenziale né quello ( successivamente alla notifica degli avvisi ) prescrizionale, il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 100,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore di AD e € 150,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore del Comune di Locri, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3949/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Locri - Via Giacomo Matteotti 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250004010915000 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7141/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Comune di Locri avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n.
094 2025 0004 0109 15 000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 24.05.2025 e relativa a TARI-TEFA anno 2018-2019.
Eccepiva: la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza e la prescrizione del credito.
Si costituiva il Comune di Locri e controdeduceva e provava che gli avvisi erano stati regolarmente e tempestivamente notificati e che successivamente alla notifica non era maturato alcun termine prescrizionale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-Riscossioni che eccepiva la mancanza di legittimazione passiva in relazione all'asserita omessa notifica dell'avviso di accertamento e ribadiva l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 24.11.2025 – la causa veniva decisa.
Orbene il ricorso è infondato.
Innanzitutto va sottolineato come ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 296 del 2006 “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tale disposto risulta confermato anche dalla pronunzia della Suprema Corte – sez. VI, Civile, ordinanza n.
10/01/2017, n. 385 – che ha ribadito che la notifica degli avvisi di accertamento, aventi ad oggetto i tributi locali, é soggetta a termine decadenziale.
Rispetto a tale termine - ovvero per evitare la decadenza sancita dalla norma - è sufficiente la presentazione dell'atto per la notifica, dovendosi applicare anche ai tributi il noto principio giurisdizionale della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario – principio elaborato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3 della l. 20.11.2982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario in luogo di quella di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o alle Poste.
Nel caso che ci occupa, il termine decadenziale inizia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento l'imposta ( TARI-TEFA 2018-2019 2014 ); dunque l'avviso avrebbe dovuto essere quantomeno consegnato a Banca_1 entro il 31.12.2023 ( per la tassa anno 2018 ) ed entro il 31.12.2024 ( per l'annualità 2019 ). Ciò premesso, il Comune ha dato prova dell'avvenuta e regolare notifica degli avvisi presupposti con raccomandate ricevute personalmente dalla ricorrente presso la residenza di Indirizzo_1 ( Locri ) rispettivamente in data 22.04.2022 e 08.01.2024.
Non essendo, pertanto, decorso né il termine quinquennale decadenziale né quello ( successivamente alla notifica degli avvisi ) prescrizionale, il ricorso, pertanto, essendo totalmente infondato viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, sezione 7, definitivamente pronunciandosi Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in complessive € 100,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore di AD e € 150,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in favore del Comune di Locri, con distrazione a favore del difensore antistatario.