Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 20/04/2026, n. 7087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7087 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 17 dicembre 2025, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS;
b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito finali e dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito finali dei medici specializzati – Campania;
c) dell’art. 2, lett. h) del bando di concorso e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., nei limiti di cui in narrativa;
d) del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del 10 febbraio 2026;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Istituto previdenziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione -OMISSIS- del 25 settembre 2024, l'Istituto previdenziale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale, in attuazione dell'art. 9, comma 6, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, il quale ha attribuito a quest’ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la competenza esclusiva per la valutazione di base della condizione di disabilità.
2. L'art. 2, comma 1, lett. h), del bando ha richiesto il possesso del diploma di specializzazione universitaria in una delle seguenti aree mediche, o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia.
3. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione dichiarando il possesso del diploma di specializzazione in Patologia Clinica.
In punto di fatto, rappresenta, altresì, che è stata inizialmente ammesso, superando tutte le fasi della procedura: la prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale.
4. Sennonché, con la nota pec del 17 dicembre 2025, la Direzione Centrale Risorse Umane comunicava l'esclusione dalla procedura per difetto del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del bando, in quanto la specializzazione in Patologia Clinica non è equipollente ad alcuna delle discipline ivi elencate ai sensi del d.m. 30.1.1998.
5. Per l’effetto, lo stesso ha proposto apposito ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione del 17 dicembre 2025, in uno con gli atti indicati in epigrafe.
6. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. h) del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i. Erronea interpretazione del concetto di equipollenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
Deduce che il suddetto provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo, in quanto la Patologia Clinica rientrerebbe tra le specializzazioni di cui all’Anatomia Patologica secondo un concetto di equipollenza sostanziale.
II. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità (art. 97 della Costituzione). Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza manifesta.
L’illegittimità dell’operato amministrativo risulterebbe ancor più evidente alla luce della tempistica dell’esclusione, in quanto l’espletamento della procedura, in assenza di rilievi sul possesso dei requisiti, ha ingenerato nel candidato un affidamento qualificato circa la regolarità della propria posizione.
III. Illegittimità dell’art. 2, lett. h), del bando e del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i., ove interpretati nel senso di escludere la Patologia Clinica dall’area omogenea dell’Anatomia Patologica. Violazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. Difetto di ragionevolezza e proporzionalità. Necessità di interpretazione costituzionalmente orientata.
In via subordinata, si sostiene che qualora si ritenesse che l’Amministrazione non abbia fornito un’interpretazione erronea delle disposizioni applicabili, ma si sia limitata ad applicare correttamente l’art. 2, lett. h), del bando e il d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i., nel senso di escludere la Patologia Clinica dall’ambito delle discipline equipollenti all’Anatomia Patologica, il vizio non risiederebbe più nell’atto applicativo, bensì nella disciplina stessa, così come interpretata in senso rigido ed escludente.
7. L'Istituto si è costituito in giudizio depositando apposita memoria difensiva, eccependo l'infondatezza del ricorso sia nel merito sia quanto all'istanza cautelare.
8. All’udienza camerale dell’11 marzo 2026, sentite le parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il gravame è stata trattenuto per la decisione, una volta valutata la completezza dell’istruttoria e la non necessità di ulteriori adempimenti, anche in ordine all’integrazione del contraddittorio (ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.).
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il punto dirimente della controversia consiste nello stabilire se la specializzazione in la Patologia Clinica rientri, direttamente o per equipollenza, tra le discipline che il bando ha individuato come requisito di ammissione.
10. La risposta deve essere di segno negativo, per le ragioni che seguono.
Il d.m. 30 gennaio 1998 – espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del bando – stabilisce le tabelle di equipollenza tra le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Dalla lettura delle relative tabelle emerge con chiarezza che la specializzazione in Anatomia Patologica è equipollente ad Anatomia e istologia patologica, Citologia e Citodiagnostica; le restanti discipline, come la Patologia clinica, non risultano incluse dal bando tra quelle ammesse, né in via diretta né quali termine di equipollenza.
Si tratta, quindi, di una disciplina che ha equipollenze limitate, posto che nessun testo normativo di riferimento pone la Patologia clinica in rapporto di equipollenza con l’Anatomia Patologica.
11. Ne consegue che la verifica condotta dalla Direzione Centrale Risorse Umane era tecnicamente corretta: la specializzazione del ricorrente non rientra, né direttamente né per equipollenza ai sensi del d.m. 30.1.1998, in alcuna delle aree mediche indicate dal bando.
L'esclusione era, pertanto, obbligata ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo bando.
12. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene, altresì, che il bando avrebbe dovuto applicare non solo il criterio delle equipollenze (d.m. 30.1.1998) ma anche quello delle affinità (d.m. 31.1.1998), con conseguente ammissibilità della sua specializzazione.
La tesi non può essere condivisa.
Il d.m. 31 gennaio 1998 («Tabella delle specializzazioni affini») è stato adottato in attuazione dell'art. 10, comma 3, del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, il quale regolamenta i requisiti di accesso ai concorsi per dirigenti medici di primo livello del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di un sistema normativo costruito per il personale del SSN, concepito per disciplinare l'accesso ai ruoli della dirigenza medica ospedaliera, e non estensibile in via analogica a procedure concorsuali di enti diversi, quale l'Istituto previdenziale, che perseguono finalità istituzionali peculiari e distinte, senza che possa venir in rilievo alcun profilo di legittimità costituzionale sul punto.
13. L'Istituto previdenziale (Inps) è un ente pubblico non economico con competenze specifiche in materia medico-legale e previdenziale: le funzioni dei medici di prima fascia assunti tramite il concorso in esame attengono in via principale all'accertamento della condizione di disabilità (art. 9, d.lgs. n. 62/2024), alla valutazione dell'inabilità e dell'invalidità, alle visite mediche di controllo e agli accertamenti di invalidità civile.
Si tratta di attività radicalmente diverse da quelle della dirigenza clinica ospedaliera per la quale il d.m. 31.1.1998 è stato concepito. La scelta dell'Istituto resistente di riferirsi esclusivamente al d.m. 30.1.1998 non costituisce, pertanto, un errore o un'omissione illegittima, ma una scelta discrezionale coerente con la specificità del profilo professionale ricercato e con le funzioni medico-legali proprie dell'Ente.
14. Peraltro, il principio di legalità dei concorsi pubblici impone che i requisiti di partecipazione siano quelli esplicitamente previsti dalla lex specialis ; ammettere – in via interpretativa senza tener conto del tenore letterale del bando – che il criterio delle affinità possa operare anche laddove non richiamato significherebbe introdurre in via giurisdizionale una modifica sostanziale dei requisiti di ammissione, con evidente lesione della par condicio tra tutti i candidati che hanno fatto affidamento sulla disciplina del bando così come pubblicato.
15. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la determinazione dei requisiti di accesso ai concorsi pubblici rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, la quale è sindacabile in sede giurisdizionale solo ove presenti profili di manifesta irragionevolezza o illogicità (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 2134).
Nel caso di specie, la scelta di richiedere una specializzazione strettamente correlata alle funzioni medico-legali e previdenziali dell'INPS – e dunque di fare riferimento al sistema delle equipollenze ex d.m. 30.1.1998 rispetto a un nucleo di discipline individuate in funzione dell'accertamento della disabilità – non è affetta da manifesta irragionevolezza, ma risponde a una logica funzionale coerente con la natura delle mansioni da svolgere.
16. In particolare, il riferimento alle discipline di Medicina legale, Medicina del lavoro, Psichiatria, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Oncologia, Medicina Interna, Anatomia Patologica e alle equipollenti ai sensi del d.m. 30.1.1998 riflette in modo non arbitrario il profilo professionale del medico INPS chiamato a valutare le condizioni di salute ai fini dell'accertamento della disabilità nelle sue diverse dimensioni. Non vi è, dunque, alcun difetto di istruttoria rilevante: il legislatore delegato aveva già definito a monte il perimetro della figura professionale da reclutare (art. 9, comma 6, d.lgs. n. 62/2024) e l'Istituto previdenziale ha declinato tale perimetro in modo non illogico o arbitrario, in punto di requisiti di ammissione.
17. Avuto riguardo alle ulteriori deduzioni svolte, occorre chiarire che non giova alla parte ricorrente l'aver brillantemente superato tutte le prove concorsuali, né il conseguimento di punteggi elevati.
L'ammissione con riserva prevista dall'art. 2, comma 3, del bando presuppone, per sua stessa natura, la possibilità che la riserva si sciolga in senso negativo all'esito della verifica dei titoli.
La verifica del possesso dei requisiti di ammissione è, del resto, ontologicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito: il concorrente privo del requisito di partecipazione non può conseguire la nomina a vincitore, a prescindere dalla qualità delle prove sostenute. Diversamente ragionando, si consentirebbe al candidato privo dei titoli richiesti di sanare retroattivamente il difetto del requisito attraverso la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale, sovvertendo la logica stessa del sistema concorsuale.
18. Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, tenuto conto della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | IC AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.