TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 2477/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a CONEGLIANO (TV), il Parte_1 C.F._1 18/12/1987
e
(c.f. nato/a a CONEGLIANO Parte_2 C.F._2 (TV), il 02/12/1986
entrambi con l'avv. MARICA DE PECOL
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 17/04/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di essere genitori di (nato il [...]), riconosciuto da Per_1 entrambi;
di avere interrotto la loro convivenza more uxorio già dal mese di settembre 2022 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30/05/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
Per_1
- il concordato calendario di visite del padre al figlio, allo stato, sia compatibile con l'età e le eSIenze del medesimo;
- quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 [...] così provvede: Parte_2
“- disporsi l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre SI.ra , sita in Conegliano Parte_1
(TV), via Pier Alfonso Tirindelli n. 22 è assegnata alla SI.ra già Pt_1 proprietaria dell'immobile.
- il padre potrà vedere il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indi- Per_1 cati:
• il mercoledì di ogni settimana, dall'uscita da scuola fino al giorno dopo quanto il papà lo riaccompagnerà a scuola;
• a fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 17:30 fino alla domenica sera, quando, dopo cena, riaccompagnerà il figlio dalla madre intorno alle ore 20:15;
• nel periodo natalizio trascorrerà una settimana con il padre e una con Per_1 la madre, avendo cura di alternare annualmente le giornate di Natale e Santo
Stefano;
• durante le vacanze Pasquali, i genitori si alterneranno annualmente le giornate di Pasqua e di Pasquetta;
• i ponti e le festività infrannuali verranno alternati tra i genitori (ovvero un ge- nitore terrà con sé per l'intero ponte e l'altro genitore terrà con sé il figlio Per_1 il ponte successivo);
• durante le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore quin- Per_1 dici giorni di vacanza anche non consecutivi da comunicarsi entro il 15 maggio di ciascun anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze;
• qualsivoglia eSIenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o del minore dovrà essere comunicato con congruo preavviso all'altro e conseguen- temente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario;
• nei rispettivi periodi di permanenza del minore, i genitori rispetteranno i suoi impegni (scolastici, sportivi e ricreativi);
- disporsi che il SI. parteciperà al mantenimento del minore Parte_2 mediante il versamento alla SI.ra del contributo mensile di € 300,00 fino Pt_1 alla raggiunta autosufficienza del figlio da corrispondersi a mezzo Per_1 bonifico bancario da effettuare entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporsi che le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di
Treviso saranno ripartite tra i genitori nella misura pari al 50% a carico di ciascun genitore e andranno corrisposte, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro comunicazione, al genitore che le ha sostenute;
- assegnare l'assegno unico integralmente alla madre SI.ra Pt_1 - i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'iden- tità dei minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rin- novo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- per quanto riguarda le spese sostenute dal SI. per la Parte_2 ristrutturazione dell'immobile di proprietà della SI.ra disporsi che i rapporti Pt_1 patrimoniali tra gli stessi vengano regolati come segue:
• la SI.ra verserà al SI. € 60.000 a mezzo bonifico bancario, Pt_1 Parte_2 da corrispondersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
• il saldo disponibile sul conto corrente cointestato accesso presso Banca Della
Marca verrà trasferito al SI. a mezzo bonifico bancario su conto Parte_2 corrente a lui esclusivamente, con conseguente chiusura del conto corrente cointestato;
• fatti salvi i pagamenti sopra riportati le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla reciprocamente a pretendere”;
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di conSIlio del 9 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci