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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 267/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente ed in virtù di procura alle liti in atti dagli avvocati Giuliana Nifo
Sarrapochiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Benevento al viale degli Atlantici n. 47 ;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti , rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.1.24 parte ricorrente, ha chiesto di “• previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del 20 marzo 2019: • condannare il al Controparte_1
riconoscimento dello status di “vittima del dovere” al sig. Parte_1
1 con una percentuale di Invalidità Complessiva (IC) pari allo 05%, ai fini della concessione a parte istante dei consequenziali benefici assistenziali di legge;
• dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. Parte_1
nella graduatoria cronologica (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n.
[...]
243/2006) tenuta dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006, ex art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/2005, ex art. 1904 del D. Lgs. 66/2010; • conseguentemente condannare il
[...]
al riconosci-mento in favore del sig. dei CP_1 Parte_1 benefici assistenziali mede-simi, tra i quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): A. Speciale elargizione ex art. 5, comma 1 (estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 D.L. 159/07 con. In L. 222/07), con perequazione ex lege dalla data di entrata in vigore della L. 206/2004, sulla percentuale dello 05%. In particolare la richiamata norma recita: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'arti- colo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corri- sposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”; B.
Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 15 della
Legge 302/1990, esteso alle Vittime del dovere con D.P.R. n. 243/2006, art. 4; C.
Diritto alla assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. 6 comma 2 della L.
206/04, esteso alle Vittime del dovere dal D.P.R. n. 243/06, art. 4; D. Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ex art. 1, comma 2, della Legge n. 407/1998; E. Borse di studio esenti da imposizione fiscale ex art. 4, Legge n. 407/1998; F. Benefici fiscali, quali esenzione dell'imposta di bollo nonché esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IR-PEF) ex art. 8 L. 206/2004, ex art. 4 D.P.R. 243/2006, ex art. 2, commi 5 e 6, Legge 407/1998, ex art. 3, comma
2, Legge 206/2004”
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
2 Ciò posto, parte ricorrente rivendica il riconoscimento di “Equiparato alle
Vittime del Dovere” (ex Legge n. 266/2005), istanza rigettata in dal
[...]
(cfr. doc. allegata). CP_1
In particolare ha esposto che in data 31 ottobre 2000 quale Agente Scelto della
Polizia di Stato in forza presso il Compartimento di Polizia Postale di Napoli, percorreva in qualità di autista il tratto autostradale Napoli - Roma per effettuare controlli CB, come da disposizione di servizio;
che in particolare giunto alla altezza dei vecchi caselli autostradali notava due automobili che viaggiavano a forte velocità in competizione tra loro;
che immediatamente la pattuglia condotta dal facendo uso dei dispositivi luminosi e sonori, cercava arrestare la Parte_1
folle corsa delle automobili in competizione;
che queste ultime, però, aumentavano notevolmente la velocità nel tentativo di darsi alla fuga, cominciando a zigzagare tra le autovetture ivi presenti, con grave rischio per gli altri automobilisti;
che ad infatti i malfattori tagliavano la strada ad una Saab che regolarmente transitava, il cui conducente, nel tentativo di evitare un disastroso impatto, arrestava improvvisamente la propria corsa, non lasciando spazio e tempo alla autovettura della polizia per evitare l'impatto; che nel contempo l'auto della polizia condotta dall'odierno ricorrente veniva, a sua volta, tamponata anche da altro veicolo (Fiat Croma) che sopraggiungeva nel cennato tratto autostradale;
che nel tentativo di fermare i fuggitivi, il Parte_1 riportava lesioni alla persona per le quali veniva traportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile “Cardarelli” di Napoli, dove viene ricoverato con diagnosi di Trauma contusivo cranico, rachide cervicale e rachide lombare e dimesso in data 01.11.2000; con istanza del 28 febbraio 2017 l'odierno ricorrente formulava richiesta di concessione dei benefici quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 commi 562 e ss. L. 266/05 e D.P.R. n. 243/2006; con provvedimento del 20.03.2019 il , Dipartimento del-la Pubblica Sicurezza, Controparte_1 riteneva la detta istanza improcedibile in quanto tardiva.
3 Ciò premesso, occorre richiamare innanzitutto la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466, l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto 2004, n. 206;
4 b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563
e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
I medesimi benefici spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali.
Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le SS UU. della Cassazione, con sentenza n. 21969 del 21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui:
"Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di
5 circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito".
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano " particolari condizioni ambientali o operative" che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del
2006, sono quelle "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta l'illegittima ed ingiustificata lesione dei diritti conseguenti all'incontestato riconoscimento della propria condizione di
"vittima del dovere", per le lesioni permanenti riportate durante un servizio di ordine pubblico.
Infatti, pur avendo riconosciuto il nesso eziologico diretto tra l'evento lesivo ed i postumi permanenti riportati dal ricorrente il resistente, rimasto CP_1
contumace, ha ritenuto l'istanza tardiva rigettandola per tale motivo.
6 Quanto alle conseguenze permanenti dell'evento, dirimente si rivela il ricorso a
CTU medico legale che ha rilevato che il ricorrente “in conseguenza di quanto occorsogli, presenta allo stato i seguenti postumi permanenti: cervicalgia con fasi di esacerbazione ad irradiazione verso il capo e lungo il braccio sinistro, con cefalea, turbe del ritmo sonno veglia, tono dell'umore depresso.”.
Il CTU ha poi operato la sua valutazione ai termini dell'art. 3 e dell'art. 4 del DPR del 30 ottobre 2009, n. 181 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206).
Tali criteri prevedono che debba essere calcolata una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC) data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Ha dunque motivatamente individuato tanto il grado di invalidità lavorativa
(4%), quanto il danno biologico nella misura del 2% complessivo.
Riguardo, poi, alla valutazione del danno morale, l'art. 1 (Definizioni) secondo comma del DPR 30 ottobre 2009, n. 181, specifica che per danno morale “si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato”; inoltre, all'art. 4 del predetto DPR al primo comma punto C viene pure specificato che “la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”.
Il CTU ha pertanto quantificato tale componente del danno nella misura dello
1%.
7 In conclusione, dunque, la valutazione del danno complessivo subito da parte ricorrente a seguito dell'episodio occorso secondo gli specifici parametri di cui al DPR n. 181/2009 è il seguente: IC = DB + DM + (IP - DB) = 1%.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei suddetti limiti e per l'effetto va dichiarato lo status di vittima del dovere del ricorrente ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge nonché l'obbligo dell'amministrazione al suo inserimento nel relativo elenco tenuto dal e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il al riconoscimento dei benefici assistenziali e Controparte_1
degli emolumenti conseguenti, da commisurarsi all'invalidità riportata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte resistente e liquidate nella misura di cui al separato decreto.
pqm
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di rigetto, riconosce vittima del dovere con postumi nella Parte_2
misura del 1% dalla domanda amministrativa, con diritto ai benefici conseguenti;
8 Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in €.2697,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa con distrazione.
Pone le spese della CTU a carico di parte resistente.
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
9
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 267/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente ed in virtù di procura alle liti in atti dagli avvocati Giuliana Nifo
Sarrapochiello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Benevento al viale degli Atlantici n. 47 ;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in atti , rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
NAPOLI;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.1.24 parte ricorrente, ha chiesto di “• previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del 20 marzo 2019: • condannare il al Controparte_1
riconoscimento dello status di “vittima del dovere” al sig. Parte_1
1 con una percentuale di Invalidità Complessiva (IC) pari allo 05%, ai fini della concessione a parte istante dei consequenziali benefici assistenziali di legge;
• dichiarare, dunque, l'obbligo ex lege all'inserimento del sig. Parte_1
nella graduatoria cronologica (ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n.
[...]
243/2006) tenuta dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006, ex art. 1 commi 563 e 564 della L. 266/2005, ex art. 1904 del D. Lgs. 66/2010; • conseguentemente condannare il
[...]
al riconosci-mento in favore del sig. dei CP_1 Parte_1 benefici assistenziali mede-simi, tra i quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): A. Speciale elargizione ex art. 5, comma 1 (estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 D.L. 159/07 con. In L. 222/07), con perequazione ex lege dalla data di entrata in vigore della L. 206/2004, sulla percentuale dello 05%. In particolare la richiamata norma recita: “L'elargizione di cui al comma 1 dell'arti- colo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corri- sposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”; B.
Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 15 della
Legge 302/1990, esteso alle Vittime del dovere con D.P.R. n. 243/2006, art. 4; C.
Diritto alla assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. 6 comma 2 della L.
206/04, esteso alle Vittime del dovere dal D.P.R. n. 243/06, art. 4; D. Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ex art. 1, comma 2, della Legge n. 407/1998; E. Borse di studio esenti da imposizione fiscale ex art. 4, Legge n. 407/1998; F. Benefici fiscali, quali esenzione dell'imposta di bollo nonché esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IR-PEF) ex art. 8 L. 206/2004, ex art. 4 D.P.R. 243/2006, ex art. 2, commi 5 e 6, Legge 407/1998, ex art. 3, comma
2, Legge 206/2004”
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
2 Ciò posto, parte ricorrente rivendica il riconoscimento di “Equiparato alle
Vittime del Dovere” (ex Legge n. 266/2005), istanza rigettata in dal
[...]
(cfr. doc. allegata). CP_1
In particolare ha esposto che in data 31 ottobre 2000 quale Agente Scelto della
Polizia di Stato in forza presso il Compartimento di Polizia Postale di Napoli, percorreva in qualità di autista il tratto autostradale Napoli - Roma per effettuare controlli CB, come da disposizione di servizio;
che in particolare giunto alla altezza dei vecchi caselli autostradali notava due automobili che viaggiavano a forte velocità in competizione tra loro;
che immediatamente la pattuglia condotta dal facendo uso dei dispositivi luminosi e sonori, cercava arrestare la Parte_1
folle corsa delle automobili in competizione;
che queste ultime, però, aumentavano notevolmente la velocità nel tentativo di darsi alla fuga, cominciando a zigzagare tra le autovetture ivi presenti, con grave rischio per gli altri automobilisti;
che ad infatti i malfattori tagliavano la strada ad una Saab che regolarmente transitava, il cui conducente, nel tentativo di evitare un disastroso impatto, arrestava improvvisamente la propria corsa, non lasciando spazio e tempo alla autovettura della polizia per evitare l'impatto; che nel contempo l'auto della polizia condotta dall'odierno ricorrente veniva, a sua volta, tamponata anche da altro veicolo (Fiat Croma) che sopraggiungeva nel cennato tratto autostradale;
che nel tentativo di fermare i fuggitivi, il Parte_1 riportava lesioni alla persona per le quali veniva traportato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile “Cardarelli” di Napoli, dove viene ricoverato con diagnosi di Trauma contusivo cranico, rachide cervicale e rachide lombare e dimesso in data 01.11.2000; con istanza del 28 febbraio 2017 l'odierno ricorrente formulava richiesta di concessione dei benefici quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 commi 562 e ss. L. 266/05 e D.P.R. n. 243/2006; con provvedimento del 20.03.2019 il , Dipartimento del-la Pubblica Sicurezza, Controparte_1 riteneva la detta istanza improcedibile in quanto tardiva.
3 Ciò premesso, occorre richiamare innanzitutto la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, ampliando significativamente la definizione di vittima del dovere, ha incluso tutti dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, espletate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 della stessa L n. 266 del 2005, con il D.P.R. n. 243 del 2006 è stato emesso il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
All'art. 1, comma 1, detto Regolamento prevede che si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle l. 13 agosto 1980, n. 466, l. 20 ottobre 1990, n. 302, l. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e l. 3 agosto 2004, n. 206;
4 b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Il legislatore ha, dunque, ritenuto di intervenire con le norme di cui ai commi 563
e 564 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, individuando nel primo una serie di attività che, essendo state qualificate dalla legge come pericolose, ove abbiano comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
I medesimi benefici spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pur non essendo considerate di per sé pericolose lo siano diventate nel caso concreto per circostanze eccezionali.
Come chiarito dalla giurisprudenza, quindi, la norma di cui al comma 564 non tipizza una serie di attività specifiche, introducendo volutamente una fattispecie aperta, adattabili al caso concreto a tutela di situazioni che si siano rivelate pericolose per cause esterne ed eccezionali, in occasione di missioni di qualunque natura.
Dalla lettura coordinata delle suddette norme le SS UU. della Cassazione, con sentenza n. 21969 del 21.9.2017, hanno elaborato il criterio secondo cui:
"Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di
5 circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito".
In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il legislatore ha introdotto una nozione più ampia del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare o istituzionale, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione, ma, comunque, non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere): occorre che ricorrano " particolari condizioni ambientali o operative" che, come chiarito dal citato d.P.R. n. 243 del
2006, sono quelle "comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta l'illegittima ed ingiustificata lesione dei diritti conseguenti all'incontestato riconoscimento della propria condizione di
"vittima del dovere", per le lesioni permanenti riportate durante un servizio di ordine pubblico.
Infatti, pur avendo riconosciuto il nesso eziologico diretto tra l'evento lesivo ed i postumi permanenti riportati dal ricorrente il resistente, rimasto CP_1
contumace, ha ritenuto l'istanza tardiva rigettandola per tale motivo.
6 Quanto alle conseguenze permanenti dell'evento, dirimente si rivela il ricorso a
CTU medico legale che ha rilevato che il ricorrente “in conseguenza di quanto occorsogli, presenta allo stato i seguenti postumi permanenti: cervicalgia con fasi di esacerbazione ad irradiazione verso il capo e lungo il braccio sinistro, con cefalea, turbe del ritmo sonno veglia, tono dell'umore depresso.”.
Il CTU ha poi operato la sua valutazione ai termini dell'art. 3 e dell'art. 4 del DPR del 30 ottobre 2009, n. 181 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206).
Tali criteri prevedono che debba essere calcolata una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC) data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Ha dunque motivatamente individuato tanto il grado di invalidità lavorativa
(4%), quanto il danno biologico nella misura del 2% complessivo.
Riguardo, poi, alla valutazione del danno morale, l'art. 1 (Definizioni) secondo comma del DPR 30 ottobre 2009, n. 181, specifica che per danno morale “si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato”; inoltre, all'art. 4 del predetto DPR al primo comma punto C viene pure specificato che “la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”.
Il CTU ha pertanto quantificato tale componente del danno nella misura dello
1%.
7 In conclusione, dunque, la valutazione del danno complessivo subito da parte ricorrente a seguito dell'episodio occorso secondo gli specifici parametri di cui al DPR n. 181/2009 è il seguente: IC = DB + DM + (IP - DB) = 1%.
Ritiene il tribunale di dover fare proprie le conclusioni di cui alla consulenza tecnica di ufficio in atti, che appaiono immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie e la documentazione sanitaria in atti.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono, come già detto, essere fatte proprie da questo giudice.
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei suddetti limiti e per l'effetto va dichiarato lo status di vittima del dovere del ricorrente ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge nonché l'obbligo dell'amministrazione al suo inserimento nel relativo elenco tenuto dal e, per l'effetto, Controparte_1 condanna il al riconoscimento dei benefici assistenziali e Controparte_1
degli emolumenti conseguenti, da commisurarsi all'invalidità riportata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte resistente e liquidate nella misura di cui al separato decreto.
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Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione del decreto di rigetto, riconosce vittima del dovere con postumi nella Parte_2
misura del 1% dalla domanda amministrativa, con diritto ai benefici conseguenti;
8 Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in €.2697,00 oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa con distrazione.
Pone le spese della CTU a carico di parte resistente.
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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