TRIB
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 10085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10085 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al RG 36877/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Manfredi Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Velletri, piazza Cairoli n. 37 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Direzione Regionale per il Lazio pro
[...] CP_2
tempore, con domicilio eletto presso la Sede di Roma, piazza delle cinque CP_1
giornate, 3, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pellegrino in virtù di procura generale alle liti (Atto notaio del 1° agosto 2024, Rep 93118 - Per_1
Racc. 28300), mail: Email_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Richiesta danno biologico ex art. 13 d.lgs. 38/2000 in relazione ad infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 14.10.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
per sentir riconoscere, in suo favore, la sussistenza di postumi, derivanti dall'infortunio sul lavoro del 24.10.2023, nella misura del 10%, con diritto al pagamento dell'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/2000.
2. Si è costituito l' rilevando che, nel caso in esame, per l'evento CP_1
denunciato non sono residuati a carico del ricorrente postumi permanenti in termini di danno biologico ai sensi del decreto legislativo n. 38/00 superiori a quelli riconosciuti dall'Istituto (6%). Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Istruita mediante espletamento di CTU medico-legale, all'esito la causa, all'udienza del 1° ottobre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data 30.09.2025.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce degli accertamenti peritali, che hanno evidenziato, a far data dalla domanda amministrativa, la presenza di menomazioni a carattere permanente dell'integrità psico-fisica (danno biologico) in misura del 9% (nove per cento), ai sensi e secondo le indicazioni della Tabella valutativa di cui al Decreto Legislativo n. 38/2000.
In particolare il CTU si è così espresso: “Presa visione della documentazione in atti e dell'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali si ritiene che la valutazione del danno biologico ex art. 13 del D.Lgs. 38/2000 effettuata dall' nella misura del 6% sia da ritenersi errata. Dall'infortunio sul lavoro è CP_1
derivato un danno biologico pari al 9% comprensivo del pregiudizio anatomico, funzionale ed estetico (…)”.
Le valutazioni espresse dal CTU sono condivisibili in quanto immuni da vizi logici.
2 In conclusione l' va condannato all'erogazione in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale nella misura del 9% a far data dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sono a carico dell' le spese di consulenza, liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 36877/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso, accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro del
24.10.2023 sono derivati in capo al ricorrente postumi Parte_1
nella misura del 9% e per l'effetto condanna l' all'erogazione in favore del CP_1
predetto ricorrente dell'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
38/2000 nella misura del 9%, oltre accessori di legge a far data dalla domanda;
-condanna l' al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in € 1686,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15 %, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
-pone in via definitiva in capo ad le spese di CTU, liquidate come da CP_1
separato decreto.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma, 1.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
3