Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al N. R. G. 4198/2024 introdotto da
(C.F. ), con l'Avv. ALBERTI Parte_1 C.F._1
SILVIA, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MORENA Controparte_1 C.F._2
VALENTINA CURATOLO, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private in data 29.01.2025 e di seguito riportate per esteso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la madre, i quali si impegnano ad avere un'armoniosa e proficua collaborazione nella sua educazione, informandosi vicendevolmente in merito a tutte le attività della stessa ed assumendo di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse per la figlia relativa alla sua istruzione, educazione e salute (salvo casi di urgenza) tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.
Tutte le decisioni relative a dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto Per_1
dei principi dell'affidamento condiviso e anche tenuto conto della volontà della minore.
3) La casa coniugale, sita in Castano Primo (MI), Via Piemonte n. 5, censita al NCEU di detto
Comune al foglio 4, mapp.620, sub. 4, piani T/S1, cat. A/3, classe 5, vani 6, R.C.€480,30
(l'appartamento) e foglio 4, mapp.620, sub. 13, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq.18, R.C.€33,47
(l'autorimessa), acquistata in costanza di matrimonio e quindi ricadente nella comunione legale dei coniugi, rimarrà di proprietà di ciascuno per la propria quota ed è assegnata alla SI.ra quale Pt_1
genitore collocatario della figlia , unitamente con quanto l'arreda e correda. Per_1
4) Il SI. lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 22/02/2025 impegnandosi ad CP_1
asportare i propri effetti personali, nonché a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine.
5) Il cane IL resterà di proprietà esclusiva della sig.ra e continuerà a vivere con la Pt_1
medesima, mentre i gatti andranno a vivere con il SI. CP_1
6) Fermo restando che per il mese di Febbraio 2025 il sig. si obbliga a pagare CP_1
integralmente la rata del mutuo relativo alla casa coniugale, i coniugi convengono che, a partire dal mese di marzo 2025, provvederanno a pagare al 50% ciascuno le rate del mutuo cointestato, stipulato per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, così come i premi polizza casa e vita legati al mutuo acceso presso l'Istituto di credito BPM.
Sul punto le parti si impegnano a effettuare tutti gli adempimenti necessari – entro e non oltre il
28/02/2025 – per aprire un conto corrente cointestato che verrà utilizzato esclusivamente per il pagamento del mutuo e sul quale, pertanto, verrà appoggiato il pagamento mensile delle rate.
I coniugi, pertanto, verseranno su tale conto corrente ciascuno la somma pari al 50 % della rata del mutuo entro e non oltre il giorno 01 di ogni mese.
7) Le utenze, la tassa rifiuti e le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale e maturate e/o imputabili successivamente al 22/02/2025 saranno sostenute integralmente dalla SI.ra Pt_1
8) La SI.ra si impegna, entro e non oltre il 28/02/2025, ad effettuare la volturazione Pt_1
a suo nome tutte le utenze relative alla casa coniugale.
9) Le utenze, la tassa rifiuti, le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie e comunque ogni altro onere relativo alla casa coniugale maturato e/o imputabile fino al 21/02/2025 sarà sostenuto dai coniugi in pari quota.
Pag. 2 di 9 Per tale motivo, la SI.ra si impegna a rimborsare al SI. entro e non oltre il Pt_1 CP_1
22/02/2025 tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 82 Q 05034 32821
000000010470 la somma pari ad € 295,29=, quale 50 % delle spese relative alle utenze di luce e gas dei mesi di Novembre e Dicembre 2024 nonché relative alla TARI.
Il SI. provvederà a saldare all'amministrazione condominiale, entro e non oltre il CP_1
30/03/2025, la somma pari ad € 1.229,60= quale 50% delle spese condominiali relative all'esercizio dal 01/03/2024 al 28/02/2025 ad oggi arretrate, mentre sarà onere della SI.ra tenuto Pt_1
conto che la stessa ha già corrisposto a tale titolo la somma pari ad € 800,00=, saldare all'amministrazione condominiale, entro e non oltre il 30/03/2025, la somma pari ad € 429,60= quale 50% delle spese condominiali relative all'esercizio dal 01/03/2024 al 28/02/2025 ad oggi arretrate.
Il tutto salvo conguaglio in base al rendiconto consuntivo 2024/2025 e 2025/2026.
10) Le spese condominiali straordinarie e le imposte gravanti sulla proprietà della casa coniugale saranno a carico dei coniugi nella misura del 50%.
11) Tenuto conto dell'età di e della sua capacità di autodeterminazione, la frequentazione con Per_1
il padre dovrà essere volontaria senza imporle costrizioni.
Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé ogni volta che lo desideri, previo accordo con la Per_1
figlia, tenuto conto, primariamente, delle esigenze e volontà della ragazza.
Salvo diverso accordo tra i coniugi il padre terrà con sé secondo il seguente calendario: Per_1
- Un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle 18,00 fino alla domenica sera fino alle 18,00 con riaccompagno presso la casa materna;
- Un giorno infrasettimanale con pernotto da concordare (indicativamente il giovedì), dalle 18,00 con riaccompagno a scuola il giorno successivo, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza.
- la scelta dei giorni e degli orari potrà subire eventuali modifiche, previo accordo telefonico tra i genitori con congruo preavviso.
- vacanze estive: il padre e la madre potranno tenere con sé la figlia due settimane nei mesi di giugno/luglio/agosto (anche non consecutive ma sempre a settimane intere) con pernottamenti, da concordare preventivamente tra loro entro il 30 maggio di ciascun anno, in cui la minore potrà recarsi con il genitore anche fuori dalla residenza abituale. Nel caso in cui le ferie vengano scelte o concesse nel mese
Pag. 3 di 9 di agosto ad entrambi, il mese verrà ripartito in due parti ossia la prima e la seconda settimana sarà di competenza di un genitore e la terza e la quarta dell'altro.
- vacanze natalizie: la minore trascorrerà il giorno di Natale di ogni anno ad anni alterni tra i genitori, così come il giorno di Santo Stefano e la sera della Vigilia di Natale. Per l'anno 2025 la minore trascorrerà il Natale con la madre (Vigilia e Santo Stefano con il padre).
- vacanze pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori;
- qualora vi fossero problemi di sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie, negli anni dispari verrà applicato il periodo indicato dal padre e negli anni pari quello indicato dalla madre;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Durante i periodi di spettanza esclusiva della figlia, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito e la cura della minore sarà totalmente a carico del genitore con cui sta trascorrendo il periodo, anche se non in luogo di villeggiatura.
- Nei giorni/ore che la minore trascorrerà con il padre dovranno esserle consentite tutte le attività di studio, extrascolastiche e ludiche necessarie, nonché ogni altro impegno utile al suo migliore sviluppo psico-fisico e relazionale.
- I genitori avranno, inoltre, la possibilità di trascorrere con la figlia una settimana di vacanza durante il resto dell'anno, a condizione che sia comunicata all'altro genitore almeno dieci giorni prima della data della partenza, salvi gli impegni della minore.
Fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare.
Il tutto con la flessibilità del caso, avuto come unico interesse il benessere della figlia.
12) Da marzo 2025 il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
275,00 = (duecentosettantacinque/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie IT 27 Y 02008 32820
000106024108.
Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
13) Le spese straordinarie della figlia verranno suddivise al 50% tra i genitori, in conformità alle
Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano.
Esse si determinano, in via esemplificativa, nel seguente modo:
Pag. 4 di 9 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 5 di 9 Le spese, che non necessitano di preventivo accordo, verranno rimborsate al genitore che le ha effettuate previa esibizione del documento giustificativo. All'uopo il genitore che le ha sostenute trasmetterà, con cadenza mensile, all'altro i documenti giustificativi via mail o via whatsapp e l'altro provvederà al rimborso a mezzo bonifico bancario entro dieci giorni.
Per le spese, invece, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, quello che non intende sostenerle, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (a mezzo raccomandata AR o mail con prova di avvenuta ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nelle stesse forme entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il genitore dovrà contribuire alla spesa al 50%.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
14) La figlia sarà posta fiscalmente a carico dei genitori in pari quota.
15) L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla SI.ra quale genitore collocatario Pt_1
della minore.
Per il mese di Febbraio 2025, le parti concordano che il SI. versi alla SI.ra il CP_1 Pt_1
50% dell'Assegno Unico la quale, pertanto, inizierà a percepire tale somma integralmente a partire dal mese di Marzo 2025.
Il SI. solo per l'anno 2025, si impegna ad elaborare e presentare la DSU aggiornata CP_1
entro il termine del 28/02/2025 utile al calcolo dell'Assegno Unico indicando come unica beneficiaria la SI.ra Pt_1
Per gli anni seguenti, la SI.ra provvederà autonomamente alla richiesta dell'Assegno Unico ed Pt_1
il SI. si impegna a fornire ogni documentazione utile a tale scopo. CP_1
16) I coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita immediatamente la casa coniugale, sita in
Castano Primo, Via Piemonte n. 5, affidando l'incarico all'agenzia immobiliare scelta dal SI.
[...]
– cui sarà conferito mandato per un periodo di 12 mesi non rinnovabili – e, una volta scaduto CP_1
tale mandato, all'agenzia immobiliare scelta dalla SI.ra – cui sarà conferito mandato per un Pt_1
periodo di 12 mesi non rinnovabili.
Pag. 6 di 9 I coniugi si impegnano ad accettare un'eventuale proposta di vendita pari o superiore ad € 150.000,00
(=centocinquantamila/00).
17) L'importo di vendita della casa familiare sarà diviso al 50% fra la SI.ra e il SI. Pt_1 [...]
al netto di quanto necessario per l'estinzione del mutuo e sempreché entrambi siano stati CP_1
regolari nel versamento della propria quota successivamente alla separazione.
A seguito della vendita della casa familiare il conto corrente cointestato sarà estinto e l'eventuale provvista sarà divisa in pari quota fra i signori e nel caso in cui entrambi siano Pt_1 CP_1
stati regolari nel versamento della propria quota di mutuo.
18) La SI.ra rimarrà proprietaria della macchina Twingo tg. GC428PX – che non è Pt_1
bene della comunione.
19) La vettura Dacia Lodgy, targata FB863GF, acquistata in costanza di matrimonio dai coniugi in regime di comunione dei beni, verrà intestata, con spese a carico del sig. entro e non oltre CP_1
il 22/02/2025, al SI. il quale entro tale data corrisponderà alla SI.ra CP_1 Pt_1
l'importo di € 1.500,00= a titolo di liquidazione della quota del 50 % dell'automobile.
Sino alla suddetta data l'autovettura verrà utilizzata in via esclusiva dal SI. su cui CP_1
graverà il pagamento di ogni costo quale assicurazione, bollo, sanzioni amministrative, manutenzione, ecc..
20) I coniugi si riconoscono esclusivi proprietari delle provviste in essere sui rapporti finanziari ai medesimi intestati in via esclusiva e/o cointestati con terze persone.
21) Rinunciata ogni altra domanda.
22) Compensarsi integralmente le spese di lite ad eccezione del contributo unificato per la conversione del rito che sarà posto a carico esclusivo del sig. CP_1
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51, II co., c.p.c. dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparizione con il deposito di note scritte.
Dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con espressa rinuncia ai termini ex art. 473-bis 17 c.p.c. e richiesta di rimessione della causa in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tra l'altro, la ricorrente ha allegato che nell'anno 1991 le parti intrecciavano una relazione sentimentale;
che in data 25.06.1994 a Castano Primo (MI), si univano in
Pag. 7 di 9 matrimonio secondo il rito concordatario, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14 parte II, Serie A, Anno 1994 in regime di comunione legale dei beni, che all'epoca del matrimonio, la , che possiede la terza media inferiore, Pt_1
lavorava dapprima come operaia e, in seguito, facendo le pulizie in una RSA, mentre il lavorava come operaio, che in data 04.06.2002 a Legnano (MI), nasceva la CP_1
figlia oggi maggiorenne, economicamente indipendente e convivente con il Per_2
proprio compagno da circa due anni, che in data 03.12.2008 la coppia acquistava in regime di comunione dei beni l'immobile sito in Castano Primo (MI), Via Piemonte n.5, censito al NCEU di detto Comune come segue: foglio 4, mapp.620, sub. 4, piani T/S1, cat. A/3, classe 5, vani 6, R.C.€480,30 (l'appartamento) e foglio 4, mapp.620, sub. 13, piano S1, cat. C/6, classe 4, mq.18, R.C.€33,47 (l'autorimessa), che diventava la casa familiare (doc.03), che per l'acquisto dell'immobile di cui sopra i coniugi stipulavano un contratto di mutuo ipotecario della durata di 35 anni con Banca Popolare di Novara Spa dell'importo di €136.000,00 da estinguersi in 420 rate, oltre al periodo di ammortamento,
a partire dal 31.12.2008 e con ultima rata prevista per il 31.12.2043 (doc.04), che in data
11.03.2009 in Legnano (MI) nasceva la seconda figlia della coppia, , che, Per_1
purtroppo, sin dalla nascita, mostrava dei problemi di salute e uno sviluppo cognitivo più lento rispetto agli altri bambini, che, difronte al bisogno di fornire a un Per_1
accudimento costante e maggiore rispetto alla normalità, la coppia optava per la necessità della sig.ra di lasciare il lavoro, che la madre, pertanto, iniziava ad occuparsi di Pt_1
in via esclusiva, accompagnandola alle numerose visite mediche, portandola a Per_1
scuola e alle attività extrascolastiche per poi andarla a riprendere, preparandole i pasti, ecc., che, durante gli anni delle scuole elementari, a veniva certificata una Per_1
difficoltà nell'apprendimento (doc.05) e riconosciuta un'invalidità civile con diagnosi di livello intellettivo limite, disturbo misto di linguaggio e disturbo misto aspecifico di apprendimento e, pertanto, veniva affiancata da un'insegnante di sostegno, che il quadro evolutivo di con il passare degli anni, migliorava lentamente, che la Per_1 Pt_1
cercava di rientrare nel mondo del lavoro senza alcun esito non avendo alcuna competenza professionale specifica e facilmente spendibile, che alla visita medica di revisione ordinaria di invalidità civile eseguita in data 20.09.2023, alla minore non veniva
Pag. 8 di 9 più rinnovata l'invalidità civile, riscontrando solo “esiti di disturbo aspecifico dell'apprendimento ed esiti di disturbo misto del linguaggio” (cd. dislessia) (docc.06, 07), che “Da circa un anno, pertanto, la sig.ra e conducono una vita separata dal sig. Pt_1 Per_1 [...]
incrociandosi in casa per poche ore”. CP_1
Il resistente si è costituito allegando, tra l'altro, che il suo reddito “è rappresentato esclusivamente dallo stipendio mensile di € 1.600,00, e il suo unico patrimonio è costituito dalla casa coniugale cointestata con la ricorrente”.
In data 29.01.2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno allegato di avere raggiunto l'accordo innanzi integralmente richiamato per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post separazione.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli ulteriori elementi desumibili dagli atti di causa, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Le condizioni concordate per l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a Per_1
appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a contenere i pregiudizi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire alla minore il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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