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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3617/2022, assunta in decisione all'udienza trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 18 giugno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Tuorto c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Napoli, alla via Toledo n. 156 elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_3
difeso dall'Avvocato ME AP, c.f. , presso il cui studio CodiceFiscale_4 in Napoli, alla via Francesco Caracciolo n. 13 elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenere in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6744/2022, pubblicata in data
4 luglio 2022, notificata in data 6 luglio 2022, in materia di impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con citazione in appello notificata ed iscritta a ruolo il 31 agosto 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 6744/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022 e notificatale in data 6 luglio 2022, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti di volta inficiare di validità il testamento pubblico redatto in data CP_1
5 febbraio 2009 di , della quale l'istante si è professata erede legittima, per Persona_1
incapacità di intendere e di volere della de cuius o per essere l'atto d'ultime volontà effetto di dolo in danno dell'anziana disponente ai sensi dell'art. 624 c.c.. Dopo avere ritenuto infondate entrambe le pretese il giudice di prime cure ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di controparte, liquidate in € 21.387,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. L'appello è stato declinato in undici motivi, di cui segue la trattazione singolare e che si procede a sintetizzare fin d'ora.
ha opinato violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla Parte_1
prova della capacità a testare e ingiusta enfasi accordata dal Tribunale alla stipula del testamento per atto notarile ai sensi dell'art. 603 c.c., annoverando la fattispecie tra i casi di incapacità “intermittente” invece che “abituale e permanente”, come avrebbe permesso di accertare la prova ingiustamente non consentita in prime cure.
Ha poi contestato la tesi del collegio di prime cure per cui la forma pubblica dell'atto munirebbe di fede privilegiata anche l'accertamento della capacità naturale della testatrice, omettendo di considerare che la giurisprudenza non attribuisce al rogito in parte qua neppure la qualità di fonte di prova tipica.
È insorta contro la considerazione delle dichiarazioni che il notaio rogante l'atto d'ultime volontà: ha reso fuori del processo, ossia a sommarie informazioni Persona_2
dinanzi agli inquirenti investiti dell'indagine sul delitto di circonvenzione d'incapace ai danni della Analogamente ha fatto quanto alla considerazione per le Per_1
dichiarazioni del notaio anch'ella sentita fuori dal dibattimento penale, che ha Per_3
riferito di fatti di soli dieci giorni precedenti il ricovero della de cuius per “delirium agitato in paziente con vasculopatia cerebrale cronica”. Ha eccepito la violazione del principio del contradittorio a suo danno.
Ha contestato l'errata valutazione delle prove costituite dalla redazione di altri atti compiuti da e la scelta di non istruire il giudizio ammettendo una consulenza medico- Persona_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legale che sarebbe stata dirimente per ricostruire, dalla documentazione clinica in atti,
l'effettiva capacità di testare della donna.
Ha deplorato l'errata devalutazione quali prove delle cartelle cliniche allegate agli atti di causa perché di oltre un anno successive al rogito e della diagnosi eseguita dal dott.
, cattedratico pluri-referenziato, con l'argomento che la perizia di Persona_4
questi è stata redatta senza visita diretta e contrasta con il certificato della A.S.L. datato 3 marzo 2009. Ha ricordato come il prefato professionista abbia avuto in cura l'anziana per molto tempo quando ella era in vita e che nelle cartelle cliniche è stata descritta la condizione della rinvenuta in condizioni anche igieniche scadute, sostenendo da esse che Per_1
l'esordio della malattia psichica responsabile del suo stato sia databile a molti mesi precedenti. Ha decisamente contestato la statuizione sulla produzione giudiziale del certificato medico del 3 marzo 2009 e sul test minimental ivi indicato.
Nel motivo seguente l'appellante ha protestato la tardività del documento della A.S.L., introdotto da controparte solo nella terza memoria dell'art. 183 VI comma c.p.c. e la mancata rimessione della causa sul ruolo una volta proposta querela di falso contro di questo, pendente dinanzi alla IV sezione civile del Tribunale di Napoli (n.r.g. 6971/2022) insistendo anche nel presente grado di giudizio nell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità dell'accertamento della verità del prefato certificato, ampiamente smentito da altro test minimental di pochi mesi successivo (quello del luglio 2010 il cui esito indica una inveterata insorgenza della demenza grave ivi rilevata). A tal proposito ha sottolineato come la presentazione di querela in via autonoma abbia reso superflua l'autorizzazione alla sua presentazione. Nel resto ha confutato l'argomento del Tribunale secondo cui non sarebbe ammissibile lo strumento ai sensi dell'art. 221 c.p.c. per infirmare di validità valutazioni mediche e conclusioni diagnostiche, essendo piuttosto contestato, con rimedio appropriato, il fatto che il test sia mai stato realmente somministrato, anche perché in caso di sua effettiva esecuzione mai avrebbe potuto restituire un risultato in cifra intera senza decimali.
Ha anche contestato la decisione sulla C.T.U. grafologica e l'errata esegesi delle prove sulla nullità del testamento, grandemente indiziata dall'episodio del 20 febbraio 2009 quando un nipote dell'anziana, avendo trovato la zia in terra, denutrita e giacente nella sua urina, richiese l'intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrerla, dolendosi della mancata ammissione di una consulenza medica senza adeguata motivazione. Ha censurato la
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale che avrebbe potuto fare luce sulle circostanze fattuali narrate e sulla nullità del testamento ex art. 624 c.c..
A tal riguardo ha stigmatizzato la conoscenza qualificata di della malattia CP_1 della , avendola già osservata malata, denutrita, disidratata, incapace di Per_1
deambulare autonomamente, depressa …. Ha quindi evidenziato l'anomala scelta di costei di recarsi fino a Roma, per di più accompagnata proprio dal suo beneficiato, per redigere il suo testamento. Ancora, ha sottolineato come proprio l'odierno appellato abbia condotto l'anziana a ricovero a luglio 2010 per cui, avendo ella difficoltà ad articolare, le parole l'anamnesi per cui “la paziente sembrerebbe avere avuto negli ultimi tre anni episodi simili che regredivano nell'arco delle 24 ore” sarebbe stata redatta dal suo racconto. Anche per meglio lumeggiare questi aspetti, nonché per far emergere come le ultime volontà della Per_1 siano state condizionate dall'errata sua convinzione che l'amata cugina, odierna appellante, le sarebbe premorta, ha insistito nell'escussione dei testi e , nipoti Tes_1 Testimone_2
del marito, disinteressati alla lite e dunque perfettamente attendibili.
Ha infine contestato la statuizione sulle spese di lite evidenziando l'errata applicazione del
D.M. n. 55 del 20 marzo 2014 nello scaglione preso a riferimento (cause di valore indeterminato a complessità elevata) nonostante alcuna attività istruttoria sia stata svolta e senza alcuna specifica motivazione in parte qua.
Ha proposto istanza di provvisoria sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, Parte_1
accogliere l'istanza di ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata;
sospendere il processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio per querela di falso alla cognizione del Tribunale di
Napoli (n.r.g. 6971/2022); in via istruttoria ammettere il deferito interrogatorio formale di e la prova testimoniale, nonché una consulenza tecnica medico-legale; nel CP_1
merito riformare la sentenza accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado;
in subordine accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico in quanto effetto di dolo in danno di ai sensi dell'art. 624 c.c. e, di conseguenza, dichiararne aperta la Persona_1
successione ab intestato, condannando a restituirle tutti i beni ereditari CP_1
elencati in premessa d'atto, essendo ella l'unica erede legittima della defunta, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'atto di accettazione d'eredità dell'avversario e ogni altro atto successivamente trascritto e per lei
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pregiudizievole;
condannare l'appellato al risarcimento dei danni infertile con le attività compiute sui beni della de cuius da quantificare in separato giudizio;
condannare l'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 febbraio 2023, si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello a suo parere inammissibile CP_1
ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. L'appellato ha chiesto alla Corte distrettuale di confermare l'infondatezza della domanda di annullamento del testamento pubblico oggetto di causa sia per presunta incapacità di intendere e volere di , sia per presunto suo dolo e, per l'effetto, di validarne Persona_1
integralmente il testamento. Ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria, con il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza depositata il 1° marzo 2023 il Collegio ha respinto le istanze sospensive.
Riguardo alla richiesta di sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la condanna contenuta in sentenza e relativa alle spese del giudizio, conteggiate applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di particolare complessità in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in € 21.387,00 oltre accessori di legge, la Corte distrettuale, operando la complessiva valutazione di opportunità concernente sia la fondatezza dell'impugnazione sia il serio ed apprezzabile pericolo di un danno grave che all'istante, soccombente in primo grado, potrebbe derivare dalla immediata esecuzione della sentenza, ha osservato come
[...]
abbia addotto un triplice argomento non dirimente: l'entità delle somme liquidate Pt_1
per le spese (la somma indicata nel pignoramento assurge ad € 31.665,82); l'essere una persona anziana (classe 1943) e pensionata;
il timore che, in ipotesi di riforma della sentenza, ella non avrebbe più possibilità di recuperare quanto eventualmente costretta a sborsare perché il potrebbe spogliarsi delle sostanze conseguite dall'eredità della . CP_1 Per_1
In ragione della qualità delle parti e del valore dell'asse ereditario (su cui sono state anche calcolate le spese del giudizio di primo grado) non è stato apprezzato quel significativo e rilevante pregiudizio patrimoniale che all'appellante potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza a fronte della fungibilità del denaro, non avendo l'appellante documentato né la sua difficoltà economica di fronteggiare l'esborso, né meglio spiegato da dove le derivi il timore che controparte sia intenzionato a disfarsi dei beni ereditati e a risultare dunque impossidente di talché, nel caso di riforma della decisione, non sia possibile la ripetizione di quanto sborsato.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sulla richiesta di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che il Tribunale, investito per via diretta della querela di falso sulla certificazione medica che secondo l'appellante sarebbe rilevante per la decisione la Corte ha riservato di decidere, nulla conoscendo dello stato del giudizio “pregiudicante”.
In appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
Con note d'udienza per il 18 giugno 2025 la difesa dell'appellato ha depositato la sentenza n. 2830 pubblicata in data 20 marzo 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha definito con il rigetto della domanda il giudizio di querela di falso promossa da . Parte_1
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene premettere qualche riferimento ai fatti di causa.
4.1. Con citazione notificata in data 21 febbraio 2017, , proclamandosi erede Parte_1
legittima di , nata a [...] il [...] e deceduta a Napoli in data 5 Persona_1 febbraio 2012 (essendo tra loro cugine in quanto uniche figlie di due sole sorelle), ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli , erede universale testamentario CP_1
della de cuius, perché ne fosse accertata l'incapacità di intendere e di volere e di conseguenza per sentire dichiarato nullo il testamento pubblico rep. n. 23 degli atti d'ultime volontà redatto in data 5 febbraio 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di
Roma 3 al n. 4677/12; in subordine ha chiesto di pronunciare la nullità del testamento in quanto effetto di dolo in danno della disponente ex art. 624 c.c..
L'attrice ha allegato che al momento della redazione dell'atto di ultime volontà che ha nominato erede universale il convenuto (con cui la testatrice non intratteneva relazioni di parentela, affettive né amicali e che vivente il coniuge – - ne Persona_5
era stato l'autista), rogato dal notaio in Roma in data 5 febbraio 2009, Persona_2 [...]
era incapace di intendere e di volere a cagione della grave vasculopatia cerebrale Per_1
cronica insorta già a partire dalla fine dell'anno 2008, avendo da allora iniziato a non frequentare più i suoi familiari con cui aveva sempre trattenuto relazioni affettuose, specie con l'istante, compagna di viaggi, giornate liete, destinataria di regalie in monili e di lunghe telefonate oltre che di visite costanti. Ha quindi chiesto di dichiarare l'apertura della
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda successione ab intestato e di condannare a restituirle i beni del patrimonio CP_1
ereditario (beni personali e 50% dei diritti provenienti dalla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata del coniuge RE , deceduto in Roma il 7 Persona_5 aprile 2007).
4.2. ha resistito alla domanda professando la validità del testamento pubblico CP_1
in suo favore.
4.3. Il Tribunale, dato il mancato esperimento preventivo, ha invitato le parti alla mediazione e, in esito al suo infruttuoso tentativo, ha concesso i termini dell'art. 183 VI comma c.p.c..
Dopo il deposito delle memorie, il giudice in data 18 aprile 2019 ha pronunciato un provvedimento interlocutorio con cui, riservata l'ammissione delle prove, ha disposto la comparizione personale delle parti per acquisire l'originale di precedente testamento olografo del 16 giugno 2007 esibito dalla difesa di . CP_1
Alla successiva udienza del 31 ottobre 2019 parte convenuta, assente di persona, ha esibito l'ordinanza di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, già depositata telematicamente, con la quale il Tribunale di Roma, sez. G.I.P., ha definito il procedimento aperto in seguito alla denuncia-querela presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e rigettando
[...]
l'opposizione proposta dalla denunciante.
Ritirata la cartula contenente il testamento olografo disconosciuto dall'avversaria, con ordinanza dell'11 giugno 2020 è stato ammesso l'interrogatorio formale delle parti, riservata la decisione sulle altre prove.
L'udienza dell'8 aprile 2021 fissata per raccoglierlo è stata rinviata per l'impedimento a presenziarvi della , ma ha proposto istanza di revoca dell'ordinanza Pt_1 CP_1 ammissiva del mezzo istruttorio, discussa nella successiva udienza tenutasi del 14 ottobre
2021.
All'esito di questa è stata pronunciata l'ordinanza depositata il 10 novembre 2021 con cui il giudice subentrato nel ruolo ha valutato ammissibile il deposito del certificato medico del 3 marzo 2009 prodotto dal convenuto quale prova contraria rispetto a quella diretta articolata dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, in ragione del principio per cui l'onere di provare l'incapacità della de cuius incombe su costei;
ha ritenuto tardivo e generico il disconoscimento del prefato certificato in quanto eseguito oltre la prima udienza successiva
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al suo deposito, con la memoria depositata il 28 ottobre 2021; non ha autorizzato la preannunciata proposizione della querela di falso, ai sensi dell'art. 221 e seguenti c.p.c., sul contenuto del ridetto certificato della A.S.L. datato 3 marzo 2009, in ordine al valore MMS indicato pari a 25/30, non ritenendola ammissibile in quanto la fede privilegiata del documento non si estende ai giudizi valutativi espressi dal sanitario che lo ha redatto. Con la stessa ordinanza sono stati ritenuti irrilevanti i mezzi di prova ammessi dal precedente istruttore e, apparendo la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di conclusioni. Ad essa la causa è stata assunta in decisione dal collegio.
5. La sentenza n. 6744/2022 pubblicata in data 4 luglio 2022 e notificata in data 6 luglio 2022 ha respinto le domande per avere il Tribunale ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento impugnato.
5.1. Dopo avere indicato il criterio di ripartizione dei carichi probatori in caso di allegata incapacità naturale di testare, il giudice di prime cure ha osservato come non sia irrilevante la natura pubblica del testamento oggetto del giudizio e la qualifica rivestita dal notaio rogante. Dalla natura pubblica dell'atto, ex art. 603 c.c., il collegio ha inferito un significativo grado di certezza anche sulla circostanza soggettiva (di capacità) contestata dall'attrice, essendo esso stato sottoscritto in presenza non solo di un notaio, pubblico ufficiale, ma anche di due testimoni ritenendo improbabile che, per tutto il tempo occorso, nessuno di loro si sia accorto della allegata condizione di incapacità della testatrice.
Dopo la deduzione della mancanza di segni apparenti d'incapacità della testatrice, il
Tribunale in composizione collegiale ha quindi scrutinato le dichiarazioni che il notaio rogante ha reso a sommarie informazioni agli inquirenti nell'ambito delle indagini Per_2
penali a carico del , indagato del reato previsto e punito dall'art. 643 c.p. CP_1
(circonvenzione di incapace), quanto ai preliminari accertamenti sulla condizione mentale della , pervenendo alla conclusione di escluderne l'incapacità. Per_1
Ha rilevato la convergenza con tale convinzione di quanto riferito nella stessa attività
d'indagine - conclusa con l'archiviazione per insufficienza di elementi atti a sostenere la notitia criminis - anche dal notaio innanzi alla quale, in data 3 maggio e Persona_6
25 giugno 2010, la aveva stipulato altri due atti pubblici. Ha evidenziato come Per_1 anch'ella, sentita dalla Polizia giudiziaria, è stata concorde nel descrivere la donna, ultrasettantenne, lucida e perfettamente in grado di intendere e di volere.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ancora, il Tribunale ha evidenziato altri atti pressoché coevi compiuti dalla , Per_1
senza che di questi l'attrice abbia provato, né chiesto di provarne, la redazione in stato di incapacità.
5.2. Nel richiamare l'ordinanza depositata in data 10 novembre 2021 (riportata al § 4.3.) a proposito degli accertamenti medici, il Tribunale ha osservato che, pur volendo condividere le conclusioni del dott. , ordinario di neurologia all'Università Persona_4
Partenope in Napoli, autore della perizia di parte redatta sulla sola documentazione in data
9 febbraio 2017 e prodotta dall'attrice, quanto al fatto che con un punteggio di 8,85 al test minimental del luglio 2010 la comprensione degli atti è grandemente infirmata, non potrebbe comunque affermarsi lo stato di capacità di intendere e di volere della in epoca Per_1
antecedente, non essendo da detto test possibile inferire che analoga condizione fosse esistente al momento della redazione del testamento in data 5 febbraio 2009, potendosi addirittura ipotizzare sbagliata la diagnosi successiva.
Con questa motivazione è stata valutata irrilevante la querela di falso presentata sul documento A.S.L. di tenore diverso del marzo 2009 e su altro test minimental ivi richiamato il cui svolgimento si è concluso con risultati assai diversi.
5.3. DE tutto neutra al fine della decisione è poi parsa la difficoltà della testatrice alla firma dell'atto vergato dal notaio dopo la sua lettura, non essendone dubbia, nonostante una parte sia stata verosimilmente redatta con il supporto di mezzi meccanici a studio e altra parte compilata a mano nella vettura parcheggiata nel sottostante cortile dalla quale l'anziana non
è scesa per difficoltà a deambulare e ove, invece, si sono recati il rogante e i due testimoni, la paternità del documento. Dalle illazioni dell'attrice la curia decidente non ha inferito affatto l'inconsapevolezza nella testatrice delle dichiarazioni ivi scritte.
Analoga considerazione ha ricevuto la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco presso il domicilio della donna in data 20 febbraio 2009 su chiamata di un nipote del coniuge defunto di costei, da cui nulla è stato possibile acquisire sulla sua condizione psichica, non essendo riportate annotazioni circa lo stato mentale in cui è stata rinvenuta, né sulle condizioni igienico-sanitarie in cui fu trovata e che secondo l'attrice sarebbero state pessime. Anzi,
l'annotazione sull'intervento del 118 ha indotto il Tribunale a riflettere che un eventuale stato di incapacità mentale della sarebbe stato rilevato dai sanitari che la Per_1 soccorsero e che avrebbero avuto l'obbligo di segnalarla alle competenti autorità per l'adozione dei necessari provvedimenti a tutela, il che non avvenne.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. Il Tribunale ha quindi respinto anche la domanda di nullità del testamento pubblico ex art. 624 c.c., asseritamente effetto di dolo in danno della disponente, per assenza d'ogni prova di fatti certi e di precise attività decettive ad opera di . CP_1
6. L'atto di appello è stato notificato in data 31 agosto 2022 all'appellato CP_1
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato ME AP. L'appellato è stato convenuto a comparire dinanzi alla Corte per il giorno 23 febbraio 2023. Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 31 agosto 2022.
Va quindi dichiarata la tempestività dell'impugnazione, proposta nel termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 6 luglio 2022, previsto dall'art. 325 c.p.c., cui si applica la sospensione dei termini feriali.
7. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c..
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda (già sintetizzati al § 1.1.).
8. Con il primo motivo di gravame (pagine da 14 a 16 della citazione), ha Parte_1
censurato la sentenza quanto all'individuazione della parte tenuta a dare la prova dell'incapacità della testatrice. A suo parere il Tribunale di Napoli avrebbe frainteso l'oggetto della domanda volta a dimostrare la permanente ed abituale demenza della
[...]
, piuttosto che la sua infermità intermittente, erroneamente considerata dal primo Per_1
giudice, con ciò che ne è conseguito quanto alla posizione dell'onus probandi a carico dell'istante. Nell'occasione ha protestato il mancato ingresso della prova e della consulenza medico-legale, cui sono dedicati anche altri motivi di doglianza.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha perfettamente indicato il regime probatorio valido nella fattispecie in cui la de cuius non consta sia stata mai dichiarata né interdetta, né inabilitata e neanche ausiliata dalla nomina di un amministratore di sostegno, il che sta a indicare che mai alcuna autorità giudiziaria ne abbia saggiato la salute mentale, né limitato la sua capacità di compiere atti e dunque di testare. Giova ricordare che l'espressione delle ultime volontà è un diritto ineludibile della persona che converge con la tutela del diritto di proprietà per cui i limiti alla capacità di disporre testamentariamente sono tassativi in quanto detta capacità è diversamente presunta.
Tanto premesso, nella sentenza impugnata il Tribunale ha stigmatizzato come l'art. 591 c.c. consenta a quanti non siano stati dichiarati incapaci dalla legge dalla legge di testare, annoverando dunque tra loro anche la , avendo costei compiuto la maggiore età Per_1
e non essendo, come premesso, stata interdetta per infermità di mente. Eventuale altro genere d'impedimento, ossia il fatto di essere, ancorché non dichiarata interdetta né inabilitata, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere nel momento in cui ha testato sarebbe stato in onere dell'attrice dimostrare.
Con questa indiscutibile e corretta premessa, con la quale solo genericamente l'appellante si è confrontata licenziando il motivo oggetto di scrutinio, il giudice di prime cure è pervenuto a sostenere che incombe sull'attrice la prova della sussistenza dell'incapacità nel momento in cui il testamento fu redatto, con riferimenti a granitica giurisprudenza di
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legittimità (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 2152 del 02.08.1966; Cassazione civile, sez.
II, sentenza n. 652 del 23.01.1991; Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 7477 del 31.03.2011;
Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 25053 del 10.10.2018).
Si tratta di affermazione di diritto perfettamente calzante alla fattispecie e in nulla eccentrica dalla comune interpretazione dell'art. 591 c.c. che non può dirsi violato se non sussistono quelle condizioni che, unitamente al carattere dell'abitualità, mettono il disponente nelle medesime condizioni di colui che è passibile di interdizione.
Il giudizio di merito, per le ragioni anche in seguito espresse e di cui il Tribunale ha offerto ampia motivazione, ha restituito una testatrice indubbiamente affetta da severe limitazioni motorie (nei capitoli licenziati per la prova - capo r - la stessa attrice in primo grado ha ricordato come la cugina fin dal 2003 deambulasse su sedia a rotelle), ma non per questo privata della piena cognizione delle proprie azioni e della propria volontà, né in questa subornata.
Giova riferire dei poteri valutativi del giudice di merito al riguardo e delle ampie facoltà di trarre prova dell'incapacità di intendere e di volere del disponente da una moltitudine di elementi, non ultimo il contenuto del testamento (in argomento Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 230 del 05.01.2011; Cassazione civile, sez. II, 22.05.1995, n. 5620), senza tuttavia eccezioni alla regola posta dall'art. 2697 c.c. di cui a torto parte appellante ha deplorato la violazione.
In un precedente di qualche anno addietro la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 19 febbraio 2018, n. 3934) ha affermato che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. In altri arresti si legge che “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25053 richiamata anche dal primo giudice, Cassazione civile, sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27351; Cassazione civile, sez. II, n.
10571 del 24.10.1998).
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.2. La differente prospettiva di ritenere la tipicamente, abitualmente e Per_1
permanentemente inferma per cui sarebbe errata la decisione che avrebbe sovvertito il criterio di ripartizione dell'onere probatorio non si conforma a quanto la stessa attrice ha chiesto di poter provare nel giudizio, ossia avere trattenuto relazioni affettive con la de cuius fino a tutto il 2008. Così mirano a dimostrare gli stessi capitoli di prova - ritenuti con ragione superflui - sub a), c), e), e g) reiterati nell'appello e volti a far riferire le frequentazioni tra le cugine fino alla fine del 2008, con la condivisione di viaggi, visite, regalie. Essa appare anche contradetta dalle molte attività negoziali, di rilevante valore ed interesse, di cui quelle relative all'eredità del defunto coniuge addirittura di soli due giorni precedenti il testamento. Invero, la prospettiva di un'infermità abituale per cui sarebbe spettato al dimostrare che il testamento che lo ha istituito erede universale sia stato compiuto CP_1 in un periodo di lucido intervallo non sembra attagliarsi alla fattispecie in cui non vi è evidenza di malattia prima dell'epoca sospettata del testamento, essendo questa certificata solo per il tempo successivo (d'oltre un anno). Oltre dunque a non poggiare su alcun valido argomento clinico, se non le ipotesi del consulente di parte (meramente inferenziali, su cui oltre), e neanche sul dato anagrafico (non potendo una donna nata nel 1935 nel 2009 dirsi in condizione di senilità avanzata), contrasta con la tesi il principio secondo cui in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente a causa di un deterioramento cognitivo globale, cronico e generalmente irreversibile, va preliminarmente accertata l'incapacità del soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo: precedente e successivo alla diagnosi di malattia ed indi valutare la condizione del testatore nel periodo intermedio che comprende quello di redazione del testamento impugnato. È in questo genere di casi – che nulla prova comprendere la fattispecie di causa – che la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum e che in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova cui ambisce l'appellante in suo favore per cui sarebbe , interessato al CP_1
testamento che lo ha istituito erede, a dover dimostrare che la abbia agito in una Per_1 fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (in argomento, Cassazione civile sez.
II, 22.02.2023, n. 5439; Cassazione civile, sez. II, 22.10.2019, n. 26873; Cassazione civile, sez.
II, 10.10.2018, n. 25053 cit.; Cassazione civile, sez. VI - 2, 19.02.2018, n. 3934; Cassazione civile, sez. II, 04.03.2016, n. 4316; Cassazione civile, sez. II, 09.08.2011, n. 17130).
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.3. In assenza di allegazione e prova dell'eziogenesi della patologia mentale della Per_1
in epoca antecedente rispetto ai fatti il regime probatorio applicato dalla sentenza impugnata si conferma corretto.
Va dunque condivisa la conclusione del Tribunale per la quale l'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 c.c. comporta l'invalidità del testamento non si identifica nella generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (Cassazione civile, sez. II sentenza n. 5620 del 22 maggio 1995). In tale valutazione rientra anche la considerazione per quelle che la Corte regolatrice ha efficacemente descritto come “debolezze decisionali ed affievolimenti della «consapevolezza affettiva»”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate (Cassazione civile, sez. VI - 2, 17.10.2022, n. 30424).
Anche in questa evenienza, infatti, non può prescindersi dal raggiungimento della prova dell'incapacità (Cassazione civile sez. II, 22.02.2023, n. 5439 cit.).
8.4. A parere dell'appellante, nel tentativo di sovvertire l'onere probatorio a suo carico, la sola affermazione – confortata dalla documentazione cui ha fatto riferimento, molta della quale postuma rispetto al testamento e su cui oltre – della incapacità abituale della
[...]
che, anche a cagione dell'età, sarebbe stata in stato di abituale e permanente demenza, Per_1 ancorché non presidiata da alcuna misura di protezione legale, renderebbe malamente applicato il principio di diritto scritto in sentenza.
Sennonché omette di considerare l'appellante che la condizione di abituale e permanente demenza, non essendo giudizialmente accertata, né scritta in una diagnosi precedente ai fatti di causa (ma solo in cartelle d'epoca assai successiva) avrebbe necessitato d'altro e più valido conforto documentale che non quello offerto. La Corte distrettuale conosce ed applica il principio di diritto per cui il giudice di merito può effettivamente valorizzare per il giudizio di capacità anche le sole risultanze delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ma ciò quando si tratti di certificazione coeva alla redazione del testamento,
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda laddove, il che, per quanto segue nei paragrafi in risposta agli atri motivi d'appello, non riguarda il caso presente (in tema, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1632 del 23.01.2025).
9. Nel secondo motivo di gravame (pagine da 16 a 18 della citazione) è stata deplorata l'errata valutazione delle prove in considerazione della forma notarile del testamento e paventata falsa applicazione dell'art. 603 c.c.. A dire della la valorizzazione della Pt_1
natura pubblica dell'atto di ultime volontà avrebbe indotto all'errore di credere che l'indagine sulla capacità della testatrice possa avere una fede privilegiata che invece difetta.
9.1. Il motivo non dimostra comprensione del passaggio della motivazione che attinge e non si confronta adeguatamente con esso.
Il Tribunale ha ritenuto che la natura pubblica dell'atto non sia scevra di significato quanto alla circostanza soggettiva (di capacità) contestata dalla in quanto il testamento è Pt_1
stato sottoscritto in presenza non solo di un notaio, pubblico ufficiale, ma anche di due testimoni che, avendo presenziato tutto il tempo, diversamente si sarebbero accorti della condizione di incapacità della testatrice.
Da tale constatazione ha dedotto semplicemente “la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore” che tuttavia restituisce integra all'attrice la prova del contrario, ossia dell'incapacità affermata in premessa di ragionamento (per quanto già espresso ai § 8.1. e
8.2.).
Non va taciuto infatti che l'art. 603 c.c. disciplina il testamento pubblico secondo un preciso cerimoniale: esso è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni;
il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso;
successivamente, quest'ultimo dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni e di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Nessuno di questi passaggi è mancato, come dimostra la lettura del documento, premesso redatto nel cortile condominiale di viale Bruno Buozzi n. 49 in Roma alle ore 12,00 del 5 febbraio 2009, parte scritto a macchina e parte a mano (così la ricezione della volontà testamentaria: “nomino erede universale nato a [...] il [...] ivi residente CP_1
che mi assiste dall'anno 2001”), né piegato alla paventata condizione mentale della testatrice la quale, sebbene con grafia incerta ma perfettamente intelligibile e di sicura provenienza, ha vergato con sua firma il documento.
Certamente non depone nel senso indicato dall'appellante il fatto che la firma, come rilevato dal perito grafologico (su cui oltre, § 14.1.), possa avere sottoscritto con la lentezza propria
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di chi - per malattia o per età - non abbia perfetta padronanza degli arti. Infatti, quello che rileva è che la donna, dopo avere reso al cospetto dei testi e del notaio le sue volontà, ricevutane lettura, abbia autografato lo scritto (quando per comune giurisprudenza di legittimità, finanche l'approvazione del contenuto a gesti o con altra modalità coerente con lo stato fisico del testatore e alle condizioni volute dalla legge, non avrebbe ipso facto compromesso la pienezza e la genuinità dell'espressione di volontà così raccolta).
10. Con il terzo motivo di gravame (pagine da 19 a 21 della citazione) la sentenza è stata appellata nella parte in cui il Collegio ha preso in considerazione le dichiarazioni che il notaio ha reso fuori dal processo, opinando la violazione del principio Persona_2
del contradittorio. In ogni caso ha contestato il valore probatorio delle dichiarazioni stesse: sia del notaio sia del notaio Per_2 Per_3
10.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Collegio di prime cure ha valutato tutto il materiale istruttorio versato in atti da entrambe le parti e tra questo non ultimo quanto dagli inquirenti dichiarato dal dott. che ha Per_2 rogato l'atto.
Questi, sicuramente al corrente della condizione della testatrice esattamente nel momento in cui ha espresso le sue ultime volontà ha dichiarato testualmente: “Quel giorno la redazione avvenne nel cortile condominiale del mio studio, atteso che la signora aveva difficoltà a percorrere le scale per arrivare alla rampa ove è posto l'ascensore. Difatti già prima dell'incontro venni contattato telefonicamente dalla che mi disse che sarebbe venuta accompagnata dal sig. Per_1 CP_1 che abitualmente si occupava dei suoi spostamenti. La signora mi chiese di esprimere le sue volontà in auto in quanto aveva difficoltà a deambulare. Concordammo per il giorno 5 febbraio 2009 alle ore
12.00 l'incontro, e chiesi alla signora di rivolgersi al portiere, per far introdurre la vettura nel cortile condominiale. La vettura era condotta dal signor di cui fornisco copia del documento. CP_1
Quando la signora entrò nel cortile condominiale feci scendere il signor dalla vettura e sulla CP_1 stessa salimmo io lato guida, e le due testimoni, le mie collaboratrici: e Testimone_3 Tes_4 sul sedile anteriore. Era presente altresì all'esterno dell'auto l'avvocato Marinelli
[...]
HE mia collaboratrice. Entrato nell'autovettura cominciai a sottoporre la signora Per_1
[...
ad una serie di domande al fine di verificare l'esatta volontà testamentaria. La signora fu molto lucida e puntuale e mi comunicò che da tempo l'unica persona che le prestava assistenza era il signor
che anche in quella circostanza l'aveva accompagnata. La signora era molto decisa, CP_1 perfettamente orientata, assolutamente nella pienezza delle facoltà cognitive ed esplicative. Fra le altre
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
domande le chiesi se l'autovettura che ci ospitava fosse di sua proprietà e alla risposta affermativa mandai subito in studio l'avvocato Marinelli per la verifica. Feci questo accertamento al fine di verificare se le comunicazioni della fossero coerenti. Produco visura effettuata presso il Per_1
P.R.A. il 5 febbraio 2009 alle ore 12,13 prima della chiusura della redazione del testamento avvenuta alle ore 12,30. Ribadisco che la signora non ebbe alcun ripensamento o perplessità nell'indicare quale erede universale ”. CP_1
L'utilità di riportare fedelmente il propalato esiste anche in appello per escludere capacità suggestiva ad alcune affermazioni dell'appellante quanto alla non consueta sede del rogito e alla adombrata leggerezza osservata dal rogante nel raccogliere le disposizioni della donna, nonostante le peculiarità del fatto.
Vale la pena riferire che di nulla efficacia persuasiva è il fatto che parte dell'atto sia stata redatta con caratteri a stampa e parte a mano. Sia utile considerare quanto anche recentemente statuito dalla Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 11 aprile 2025, n.
9534) a proposito della validità del testamento pubblico, cui è necessaria che il testatore esprima la propria volontà alla presenza dei testimoni, anche se la scheda testamentaria venga predisposta dal notaio in un momento diverso in assenza della parte e dei testimoni.
10.2. Nel richiamare quanto già osservato al precedente paragrafo va detto anche che la visura del P.R.A. che il dott. ha chiesto alla sua collaboratrice di eseguire ad horas Per_2
per verificare la sincerità di quanto appreso dalla circa la proprietà della vettura Per_1
con cui ha raggiunto lo studio notarile in Roma e apprezzarne, anche in tal modo, la capacità mnemonica e d'attenzione, corrobora il giudizio di capacità. Non ha dunque pregio l'osservazione che della circostanza ha fatto l'appellante per cui sarebbe prova del sospetto del notaio. Questi, anche forte delle sue personali verifiche di capacità, ha dichiarato d'avere predisposto l'atto dopo avere conversato telefonicamente con la la qual cosa Per_1
spiega anche meglio il fatto che parte del documento sia stata compilata a studio con caratteri di stampa. Quello che è certo è che altra e più significativa sua parte (tra cui la dichiarazione delle volontà testamentarie) è stata udita e scritta nella stessa vettura in cui il notaio, dopo avere riletto tutto il corpo del documento, lo ha offerto alla firma della donna, ricevendola (sulla sufficienza per la validità del testamento pubblico che il notaio, prima di dare lettura della scheda testamentaria, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi e in generale sulla possibilità addirittura della formazione progressiva del testamento pubblica, evenienza inesistente quando la dichiarazione del
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda testatore e la sua riduzione in iscritto siano svolte a breve distanza di tempo Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30221).
11. Il quarto motivo di gravame (pagine da 21 a 23 della citazione) ha censurato la valutazione dei numerosi altri atti conclusi dalla nel periodo di tempo rilevante Per_1
ai fini di causa.
11.1. Il motivo è formulato genericamente richiamando la forza persuasiva delle cartelle cliniche piuttosto che i documenti coevi al testamento riportati dal Tribunale.
L'appellante si è limitata a contestare la forza persuasiva di altri atti che la ha Per_1
stipulato in epoca coeva al testamento impugnato che, volendo crederla incapace (a maggior ragione se, come sostenuto, in maniera abituale e permanente), non avrebbe potuto redigere senza creare sospetto in coloro che sono entrati in relazione con lei: pubblici ufficiali e controparti negoziali.
Si tratta non solo degli atti da lei stipulato con l'ufficio del notaio nelle Persona_6 diverse date del 3 maggio 2010 e del 25 giugno 2010, alla cui sottoscrizione la donna, nonostante oltre un anno dal testamento odiernamente impugnato, si è presentata ancora lucida e orientata e soprattutto determinata a concluderli, secondo le informazioni raccolte dalla Polizia giudiziaria (i Carabinieri Stazione di Napoli - San Giuseppe) che ha sentito la professionista nell'ambito delle indagini preliminari a carico del di cui si è già detto CP_1
(verbale del 22 febbraio 2018), ma anche di numerose altre iniziative connesse all'eredità del defunto consorte: incarico di consulenza e assistenza legale conferita in data 21 aprile 2008 all'Avvocato Veneranda Nazzaro;
atto di reintegra nella quota di legittima per notaio del 14 gennaio 2009; atti di reintegra nella quota di legittima, di accettazione Per_7
dell'eredità con beneficio di inventario e di incarico per procedere alla liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c. tutti per notaio del 3 febbraio 2009; denuncia di Per_7 smarrimento assegni presentata ai Carabinieri in data 9 febbraio 2009; dichiarazione sostitutiva di atto notorio per notaio del 2 marzo 2009; procura conferita con atto Per_7 per notaio del 3 marzo 2009 al dott. , nominato in data 20 dicembre Per_7 Persona_8
2007 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli custode giudiziario dell'eredità del defunto marito;
procura conferita con atto per notaio del 22 giugno 2009 al dott. ; Per_7 Persona_8 ricorso al Tribunale di Napoli per autorizzazione alla transazione ex art. 493 c.c. sottoscritto nel luglio 2009; atto di transazione del 13 ottobre 2009 a rogito del notaio;
Persona_9
contratto preliminare di compravendita del 1° aprile 2010, sottoscritto insieme con
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'amministratrice giudiziaria: procura conferita con atto per notaio Persona_10
del 25 giugno 2010 a . Per_3 CP_1
La qualità e il numero degli atti, molti dei quali appena di due giorni precedenti il testamento, nessuno dei quali a sua volta impugnato per nullità né querelato di falsità, costituiscono prova indiziaria seria e coerente con il resto del materiale istruttorio apprezzato dal Tribunale per affermare la capacità della quando, dopo averlo Per_1
contattato telefonicamente e predisposto la visita personale, ella il 5 febbraio 2009 si è recata a Roma per consegnare al notaio le sue ultime volontà. Per_2
12. Il quinto motivo d'appello (pagine da 23 a 27 della citazione) è dedicato alle risultanze delle cartelle cliniche in atti e alla diagnosi redatta dal dott. della quale Persona_4
si è contestato il mancato riconoscimento del valore probatorio pur provenendo da un ordinario di neurologia presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope presso cui per molto tempo la è stata in cura. Per_1
12.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio in primo grado ha attentamente esaminato la perizia che il dott.
[...]
ha redatto alcuni anni dopo (9 febbraio 2017, seguita da perizia integrativa del Per_4
17 settembre 2018) la morte della (9 febbraio 2012) confidando sulla Per_1
documentazione medica (cartelle cliniche a cominciare dal luglio 2010) a lui sottoposta e forse sul ricordo personale della paziente che avrebbe avuto in cura (ma di ciò non è certa l'epoca né la frequenza delle visite in quanto l'autore della perizia non ne ha fatto minimo cenno di riferimento in nessuno dei due suoi scritti).
Il Tribunale, senza negligerla affatto, ha giustamente escluso ad essa la valenza probatoria piena che vorrebbe annetterle l'attrice odierna appellante e così per plurime e convergenti ragioni: perché basata su documentazione medica successiva di oltre un anno rispetto alla stipula del testamento e non su una visita diretta fatta alla paziente in vita e – si aggiunge – in epoca prossima al febbraio 2009 quando data il testamento;
sia perché smentita dal certificato medico della A.S.L. datato 3 marzo 2009, ossia appena un mese dopo la redazione dell'atto impugnato che attesta una condizione di capacità conservata che converge con la stessa presunzione di sua esistenza.
Le conclusioni cui in teoria è pervenuto il perito fondano effettivamente su documentazione postuma rispetto al fatto, la cui insorgenza è stata solamente ipotizzata nulla conoscendosi del reale esordio e della sua evoluzione. Quello che è noto è soltanto il ricovero della DE
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Pozzo nel luglio 2010 presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e dopo presso la Clinica
Hermitage, laddove la stessa attrice ha riconosciuto di avere interrotto la corrispondenza con la cugina solamente alla fine dell'anno 2008, ossia appena due mesi prima del testamento, senza nulla dichiarare della sua salute mentale fino ad allora conservata (la considerazione temporale è stata già spesa al § 8.2. per individuare la distribuzione degli oneri di prova).
La conclusione per cui la al tempo dei ricoveri documentati in atti fosse affetta da Per_1
una grave forma di demenza tale da non renderla capace di intendere e di volere non giustifica la retrodatazione della diagnosi presente nella cartella clinica del nosocomio napoletano che riferisce di un delirium agitato e di una condizione della paziente poco collaborante, confusa nonché disorientata nel tempo e nello spazio, manifestazioni cognitive e comportamentali che, sebbene effettivamente tipiche di una demenza in fase avanzata, non indicano affatto quando insorte. Nessuna diagnosi d'epoca prossima né intermedia tra l'atto e le cartelle esaminate dal dott. permettono di accertare quanto veloce Per_4 possa essere stata la curva del decadimento cognitivo che, come ha francamente sostenuto lo stesso dott. in replica alle osservazioni elevate alle sue conclusioni, non può Per_4 mai prescindere dalla concreta esperienza clinica e dalla personale valutazione del paziente.
Lo stesso ragionamento è ancora più valido per ritenere poco significativo della condizione a febbraio 2009 di quanto riportato dalle successive cartelle cliniche dell'Hermitage attestanti gravi segni di compromissione neurologica (quali tetra-ipereflessia, ipertono misto, ipostenia, segni evidenti di danno vascolare cronico).
Le obiezioni dell'appellante alle considerazioni del Tribunale non permettono di colmare la lacuna temporale tra la valutazione postuma fondata su documentazione di oltre un anno successiva al testamento e la condizione di salute della testatrice al tempo delle sue ultime volontà.
13. Nel sesto motivo di gravame (pagine da 27 a 37 della citazione) si è censurata l'erronea applicazione dell'art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. nell'acquisizione al giudizio del certificato medico-geriatrico del 3 marzo 2009. La difesa di ha contestato la decisione di Parte_1
non rimettere la causa sul ruolo e di non accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 295 c.p.c. di sospendere il giudizio d'impugnativa del testamento in attesa della definizione del giudizio di querela di falso del contenuto del prefato certificato medico quanto al test minimental state examination somministrato alla . Ha contestato il valore del certificato A.S.L. del 3 Per_1
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda marzo 2009 querelato di falso riproponendo alla Corte distrettuale l'istanza sospensiva rigettata in prime cure.
13.1. Il motivo è infondato.
Il certificato medico prodotto con la terza memoria istruttoria dall'allora convenuto è giustamente entrato nel processo come prova contraria alla produzione attorea sullo stato di capacità di e, più propriamente, per destituire il valore significante della Persona_1
valutazione psicometrica databile al luglio 2010 presa in esame dalla relazione del dott.
, attestante un punteggio (8,85/30) compatibile con una demenza di Persona_4 grado severo, secondo gli indici di Barthel-ADL risultando a quello stadio gravemente compromessa non solo la facoltà cognitiva, ma anche la capacità di organizzazione e di pianificazione dei compiti e delle azioni quotidiane.
Si tratta della certificazione medica del 3 marzo 2009 dell'azienda Sanitaria Locale 1 unità operativa - assistenza anziani a firma della dottoressa nella parte in Persona_11
cui attesta la somministrazione alla - in epoca assai più prossima all'atto in Per_1 valutazione - di un test minimental MMSE con risultato di 25/30 che corrisponde all'attestazione della conserva invitta di capacità.
13.2. Una volta condivisa l'ammissibilità del documento, ancorché prodotto solo nella terza memoria istruttoria, ne va anche ribadita la sua validità significante, in nulla infirmata dalla sua impugnazione con querela di falso.
Va a tal fine ribadito quanto già scritto al § 3 riguardo al fatto che il giudizio di falso è stato, sebbene solo in primo grado, recentemente definito dalla sentenza n. 2830 depositata in data
20 marzo 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la querela promossa dall'odierna appellante in via principale dopo la negata autorizzazione alla proposizione in via incidentale con l'ordinanza del 10 novembre 2021 di cui si è riferito al § 4.3..
Nella decisione versata in atti il Tribunale, pur riconoscendo esistente l'interesse della querelante a destituire di genuinità il documento, ha escluso che la cosa possa conseguire dalla sola circostanza della mancata allegazione al certificato del test MMSE, aggiungendo che la mancata allegazione del test non sia affatto sufficiente a dimostrare che esso non sia stato per nulla somministrato a per inferirne la falsità dell'attestazione del Persona_1
sanitario dell'A.S.L., ritenendo invece inammissibili le ulteriori contestazioni relative al risultato del test anche perché non sarebbero comunque passibili di querela la valutazione scientifica o la diagnosi.
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13.3. La sospensione per pregiudizialità va dunque negata ancorché la decisione del
Tribunale nelle more intervenuta non sia definitiva.
Ad escluderne la necessità induce il fatto che il presente giudizio precede temporalmente l'autonoma introduzione del giudizio di falso e che questo non è stato proposto (in mancanza dell'autorizzazione a farlo. Inoltre, la falsità riguarderebbe un apprezzamento medico non passibile d'essere dedotto tale e per di più non costituente indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione dell'odierna controversia che si vorrebbe esserne pregiudicata.
14. Con il settimo motivo di gravame (pagine da 37 a 39 della citazione) ha Parte_1
censurato la sentenza per erronea valutazione della consulenza grafologica redatta dal dott.
trascurando che la difficoltà della testatrice a sottoscrivere l'atto notarile non Persona_12 sarebbe dipeso delle problematiche alla mano, ma dalla grave difficoltà psichica della donna.
14.1. Il motivo è infondato.
La difficoltà alla firma è stata spiegata diversamente, mentre il senso che se ne vorrebbe trarre è contrario a tutto il vasto materiale istruttorio che ha indotto ad escludere l'incapacità della testatrice.
Nel rinviare al § 9.1. che ha già affrontato l'argomento, va ribadito che neanche l'appellante ha seriamente dubitato del rispetto delle formalità indicate nella legge notarile oltre che nell'art. 603 c.c. in quanto il tratto grafico che individua la firma della non è stato Per_1
mai negato appartenerle (cosa del resto impossibile a farsi avendolo reso dinanzi ad un pubblico ufficiale).
A questo punto è sterile ragionare oltre di possibili problematiche sui requisiti di forma.
Piuttosto dal tratto grafico l'appellante vorrebbe trarre argomenti a favore della difficoltà mentale della testatrice che con l'atto impugnato ha esercitato il diritto fondamentale di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Ebbene, proprio il vasto articolato di regole formali, dovuto all'intreccio tra disposizioni codicistiche e la normativa della legge notarile che disciplina il testamento pubblico depotenzia grandemente la possibilità di inferire dalla difficoltosa manualità grafica, che ben potrebbe avere persuaso la testatrice, altrimenti libera di prediligere altre forme testamentarie, dell'opportunità di ricorrere al notaio.
22 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non ha dunque una seria capacità persuasiva la consulenza grafologica di cui è stata lamentata la scarsa considerazione ai fini della individuazione della sua effettiva volontà della che si sarebbe dunque né spontaneamente né convintamente risolta a Per_1 rivolgersi a testare nei termini scritti nel suo atto d'ultime volontà.
Lo stesso suo autore, dott. , ha dovuto convenire, sebbene per una finalità Persona_12
diversa da quella in questa sede agitata dall'appellante, che neanche un “tracciato intoppato, tremante, ritardato ed incerto” che ha riconosciuto nell'espressione segnica indagata sia in sé idonea a individuare patologie di carattere eminentemente psichiatrico quali quelle ritenute esistenti a carico della de cuius.
15. Con l'ottavo motivo di gravame (pagine da 40 a 43 della citazione) l'impugnante ha deplorato errata valutazione delle prove della nullità del testamento ai sensi dell'art. 624
c.c..
15.1. Il motivo è privo di fondamento.
Alla considerazione scritta in sentenza secondo cui all'azione d'impugnazione del testamento perché effetto di dolo in danno della disponente nuoce la mancanza assoluta di prova in nulla integrata neppure dalla possibile “influenza d'ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni”, occorrendo ad integrarla “la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” l'appellante si è limitata a ribadire le prove giustamente valutate insufficienti dal primo giudice in quanto inidonee a restituire una possibile attività captatoria dal tale da influenzare CP_1 in maniera determinante il processo formativo della volontà della testatrice.
In questo senso non ausilia la prova a carico dell'attrice l'archiviazione della notitia criminis di cui si è già detto, mentre l'affermazione non circostanziata dell'influenza del CP_1 sulla volontà della che sarebbe stata allontanata dalla frequentazione dei parenti Per_1
è alquanto generica non avendo la riferito alcun episodio specifico dimostrativo Pt_1
della cosa. Si osserva che il medesimo materiale istruttorio documentale che ha fatto preconizzare al Pubblico ministero l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio è quello di cui dispone la Corte territoriale.
16. Con il nono motivo di gravame (pagine da 43 a 45 della citazione) la è insorta Pt_1 contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie di primo grado e in particolare della
23 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda consulenza medico-legale che avrebbe potuto confermare le conclusioni del perito di parte dott. . Per_4
16.1. Il motivo è infondato.
Esso ripete argomenti cui si è già data risposta nei precedenti paragrafi.
17. Nel decimo motivo di gravame (pagine da 46 a 49 della citazione che contengono la riformulazione dei capi di domanda già proposti al Tribunale) analoga doglianza ha riguardato la decisione del Tribunale di non dare ingresso all'interrogatorio formale e alle prove testimoniali.
17.1. Il motivo è infondato.
Anch'esso ripete argomenti cui si è già data risposta nei precedenti paragrafi.
18. L'undicesimo motivo d'appello (pagine da 49 a 51 della citazione) ha attinto la condanna alle spese di lite, sia per l'errata applicazione dello scaglione di riferimento, sia per l'altrettanto errata applicazione del D.M. n. 55 del 20 marzo 2014.
18.1. Il motivo è infondato.
Le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate applicando lo scaglione di riferimento e i parametri vigenti all'epoca della liquidazione. Il valore indeterminato è stato dichiarato dalla stessa attrice quando ha iscritto la causa a ruolo in primo grado e del resto si tratta di attestazione condivisibile in ragione di quanto comunemente si legge nelle decisioni di legittimità per cui va considerata controversia di valore indeterminabile quella che non sia suscettibile di valutazione economica o di cui sia particolarmente complesso individuare il quantum, atteso che l'indeterminabilità è da concepirsi in termini relativamente oggettivi, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità (o notevole difficoltà) della pretesa fatta valere in giudizio a essere valutata secondo parametri pecuniari, mentre sono di valore determinabile le cause in cui l'esame degli atti depositati consenta una tale valutazione, quand'anche le parti non abbiano indicato il valore del petitum al tempo della domanda, ovvero l'abbiano indicato come indeterminato (Cassazione civile, sez. III, 17.05.2025, n. 13145; Cassazione civile, sez. II, 03.09.2021, n. 23873).
La stessa documentazione prodotta dall'appellante, tra cui l'atto di reintegra nella quota di legittima del defunto coniuge della indica la notevole consistenza dell'asse, Per_1
mentre la complessità delle questioni agitate con la domanda giudiziale conferma trattarsi di complessità elevata.
24 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
19. Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata, con assorbimento della questione della prescrizione riproposta in appello dalla difesa di . Parte_2
20. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55
e successive modifiche e considerando il valore indeterminato della domanda. Nondimeno il fatto che siano state rieditate questioni ampiamene discusse nel primo grado del giudizio senza sostanziale carattere di novità consente di discostarsi dal parametro medio pur rimanendo nello scaglione tariffario. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato
ME AP che se ne è dichiarato antistatario.
21. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello che ha proposto alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
6744/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, notificata in data 6 luglio 2022;
⎯ condanna alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € Parte_1
9.975,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge, con distrazione all'Avvocato ME AP che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono per parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
25 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3617/2022, assunta in decisione all'udienza trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 18 giugno 2025
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Tuorto c.f. , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in Napoli, alla via Toledo n. 156 elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_3
difeso dall'Avvocato ME AP, c.f. , presso il cui studio CodiceFiscale_4 in Napoli, alla via Francesco Caracciolo n. 13 elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenere in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6744/2022, pubblicata in data
4 luglio 2022, notificata in data 6 luglio 2022, in materia di impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1. Con citazione in appello notificata ed iscritta a ruolo il 31 agosto 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 6744/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022 e notificatale in data 6 luglio 2022, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti di volta inficiare di validità il testamento pubblico redatto in data CP_1
5 febbraio 2009 di , della quale l'istante si è professata erede legittima, per Persona_1
incapacità di intendere e di volere della de cuius o per essere l'atto d'ultime volontà effetto di dolo in danno dell'anziana disponente ai sensi dell'art. 624 c.c.. Dopo avere ritenuto infondate entrambe le pretese il giudice di prime cure ha condannato l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di controparte, liquidate in € 21.387,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
1.1. L'appello è stato declinato in undici motivi, di cui segue la trattazione singolare e che si procede a sintetizzare fin d'ora.
ha opinato violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla Parte_1
prova della capacità a testare e ingiusta enfasi accordata dal Tribunale alla stipula del testamento per atto notarile ai sensi dell'art. 603 c.c., annoverando la fattispecie tra i casi di incapacità “intermittente” invece che “abituale e permanente”, come avrebbe permesso di accertare la prova ingiustamente non consentita in prime cure.
Ha poi contestato la tesi del collegio di prime cure per cui la forma pubblica dell'atto munirebbe di fede privilegiata anche l'accertamento della capacità naturale della testatrice, omettendo di considerare che la giurisprudenza non attribuisce al rogito in parte qua neppure la qualità di fonte di prova tipica.
È insorta contro la considerazione delle dichiarazioni che il notaio rogante l'atto d'ultime volontà: ha reso fuori del processo, ossia a sommarie informazioni Persona_2
dinanzi agli inquirenti investiti dell'indagine sul delitto di circonvenzione d'incapace ai danni della Analogamente ha fatto quanto alla considerazione per le Per_1
dichiarazioni del notaio anch'ella sentita fuori dal dibattimento penale, che ha Per_3
riferito di fatti di soli dieci giorni precedenti il ricovero della de cuius per “delirium agitato in paziente con vasculopatia cerebrale cronica”. Ha eccepito la violazione del principio del contradittorio a suo danno.
Ha contestato l'errata valutazione delle prove costituite dalla redazione di altri atti compiuti da e la scelta di non istruire il giudizio ammettendo una consulenza medico- Persona_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legale che sarebbe stata dirimente per ricostruire, dalla documentazione clinica in atti,
l'effettiva capacità di testare della donna.
Ha deplorato l'errata devalutazione quali prove delle cartelle cliniche allegate agli atti di causa perché di oltre un anno successive al rogito e della diagnosi eseguita dal dott.
, cattedratico pluri-referenziato, con l'argomento che la perizia di Persona_4
questi è stata redatta senza visita diretta e contrasta con il certificato della A.S.L. datato 3 marzo 2009. Ha ricordato come il prefato professionista abbia avuto in cura l'anziana per molto tempo quando ella era in vita e che nelle cartelle cliniche è stata descritta la condizione della rinvenuta in condizioni anche igieniche scadute, sostenendo da esse che Per_1
l'esordio della malattia psichica responsabile del suo stato sia databile a molti mesi precedenti. Ha decisamente contestato la statuizione sulla produzione giudiziale del certificato medico del 3 marzo 2009 e sul test minimental ivi indicato.
Nel motivo seguente l'appellante ha protestato la tardività del documento della A.S.L., introdotto da controparte solo nella terza memoria dell'art. 183 VI comma c.p.c. e la mancata rimessione della causa sul ruolo una volta proposta querela di falso contro di questo, pendente dinanzi alla IV sezione civile del Tribunale di Napoli (n.r.g. 6971/2022) insistendo anche nel presente grado di giudizio nell'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità dell'accertamento della verità del prefato certificato, ampiamente smentito da altro test minimental di pochi mesi successivo (quello del luglio 2010 il cui esito indica una inveterata insorgenza della demenza grave ivi rilevata). A tal proposito ha sottolineato come la presentazione di querela in via autonoma abbia reso superflua l'autorizzazione alla sua presentazione. Nel resto ha confutato l'argomento del Tribunale secondo cui non sarebbe ammissibile lo strumento ai sensi dell'art. 221 c.p.c. per infirmare di validità valutazioni mediche e conclusioni diagnostiche, essendo piuttosto contestato, con rimedio appropriato, il fatto che il test sia mai stato realmente somministrato, anche perché in caso di sua effettiva esecuzione mai avrebbe potuto restituire un risultato in cifra intera senza decimali.
Ha anche contestato la decisione sulla C.T.U. grafologica e l'errata esegesi delle prove sulla nullità del testamento, grandemente indiziata dall'episodio del 20 febbraio 2009 quando un nipote dell'anziana, avendo trovato la zia in terra, denutrita e giacente nella sua urina, richiese l'intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrerla, dolendosi della mancata ammissione di una consulenza medica senza adeguata motivazione. Ha censurato la
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale che avrebbe potuto fare luce sulle circostanze fattuali narrate e sulla nullità del testamento ex art. 624 c.c..
A tal riguardo ha stigmatizzato la conoscenza qualificata di della malattia CP_1 della , avendola già osservata malata, denutrita, disidratata, incapace di Per_1
deambulare autonomamente, depressa …. Ha quindi evidenziato l'anomala scelta di costei di recarsi fino a Roma, per di più accompagnata proprio dal suo beneficiato, per redigere il suo testamento. Ancora, ha sottolineato come proprio l'odierno appellato abbia condotto l'anziana a ricovero a luglio 2010 per cui, avendo ella difficoltà ad articolare, le parole l'anamnesi per cui “la paziente sembrerebbe avere avuto negli ultimi tre anni episodi simili che regredivano nell'arco delle 24 ore” sarebbe stata redatta dal suo racconto. Anche per meglio lumeggiare questi aspetti, nonché per far emergere come le ultime volontà della Per_1 siano state condizionate dall'errata sua convinzione che l'amata cugina, odierna appellante, le sarebbe premorta, ha insistito nell'escussione dei testi e , nipoti Tes_1 Testimone_2
del marito, disinteressati alla lite e dunque perfettamente attendibili.
Ha infine contestato la statuizione sulle spese di lite evidenziando l'errata applicazione del
D.M. n. 55 del 20 marzo 2014 nello scaglione preso a riferimento (cause di valore indeterminato a complessità elevata) nonostante alcuna attività istruttoria sia stata svolta e senza alcuna specifica motivazione in parte qua.
Ha proposto istanza di provvisoria sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare, Parte_1
accogliere l'istanza di ex art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata;
sospendere il processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio per querela di falso alla cognizione del Tribunale di
Napoli (n.r.g. 6971/2022); in via istruttoria ammettere il deferito interrogatorio formale di e la prova testimoniale, nonché una consulenza tecnica medico-legale; nel CP_1
merito riformare la sentenza accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado;
in subordine accertare e dichiarare la nullità del testamento pubblico in quanto effetto di dolo in danno di ai sensi dell'art. 624 c.c. e, di conseguenza, dichiararne aperta la Persona_1
successione ab intestato, condannando a restituirle tutti i beni ereditari CP_1
elencati in premessa d'atto, essendo ella l'unica erede legittima della defunta, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione dell'atto di accettazione d'eredità dell'avversario e ogni altro atto successivamente trascritto e per lei
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pregiudizievole;
condannare l'appellato al risarcimento dei danni infertile con le attività compiute sui beni della de cuius da quantificare in separato giudizio;
condannare l'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 febbraio 2023, si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello a suo parere inammissibile CP_1
ed infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. L'appellato ha chiesto alla Corte distrettuale di confermare l'infondatezza della domanda di annullamento del testamento pubblico oggetto di causa sia per presunta incapacità di intendere e volere di , sia per presunto suo dolo e, per l'effetto, di validarne Persona_1
integralmente il testamento. Ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria, con il favorevole regolamento delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza depositata il 1° marzo 2023 il Collegio ha respinto le istanze sospensive.
Riguardo alla richiesta di sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la condanna contenuta in sentenza e relativa alle spese del giudizio, conteggiate applicando lo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di particolare complessità in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in € 21.387,00 oltre accessori di legge, la Corte distrettuale, operando la complessiva valutazione di opportunità concernente sia la fondatezza dell'impugnazione sia il serio ed apprezzabile pericolo di un danno grave che all'istante, soccombente in primo grado, potrebbe derivare dalla immediata esecuzione della sentenza, ha osservato come
[...]
abbia addotto un triplice argomento non dirimente: l'entità delle somme liquidate Pt_1
per le spese (la somma indicata nel pignoramento assurge ad € 31.665,82); l'essere una persona anziana (classe 1943) e pensionata;
il timore che, in ipotesi di riforma della sentenza, ella non avrebbe più possibilità di recuperare quanto eventualmente costretta a sborsare perché il potrebbe spogliarsi delle sostanze conseguite dall'eredità della . CP_1 Per_1
In ragione della qualità delle parti e del valore dell'asse ereditario (su cui sono state anche calcolate le spese del giudizio di primo grado) non è stato apprezzato quel significativo e rilevante pregiudizio patrimoniale che all'appellante potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza a fronte della fungibilità del denaro, non avendo l'appellante documentato né la sua difficoltà economica di fronteggiare l'esborso, né meglio spiegato da dove le derivi il timore che controparte sia intenzionato a disfarsi dei beni ereditati e a risultare dunque impossidente di talché, nel caso di riforma della decisione, non sia possibile la ripetizione di quanto sborsato.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sulla richiesta di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che il Tribunale, investito per via diretta della querela di falso sulla certificazione medica che secondo l'appellante sarebbe rilevante per la decisione la Corte ha riservato di decidere, nulla conoscendo dello stato del giudizio “pregiudicante”.
In appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado del giudizio.
Con note d'udienza per il 18 giugno 2025 la difesa dell'appellato ha depositato la sentenza n. 2830 pubblicata in data 20 marzo 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha definito con il rigetto della domanda il giudizio di querela di falso promossa da . Parte_1
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene premettere qualche riferimento ai fatti di causa.
4.1. Con citazione notificata in data 21 febbraio 2017, , proclamandosi erede Parte_1
legittima di , nata a [...] il [...] e deceduta a Napoli in data 5 Persona_1 febbraio 2012 (essendo tra loro cugine in quanto uniche figlie di due sole sorelle), ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli , erede universale testamentario CP_1
della de cuius, perché ne fosse accertata l'incapacità di intendere e di volere e di conseguenza per sentire dichiarato nullo il testamento pubblico rep. n. 23 degli atti d'ultime volontà redatto in data 5 febbraio 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di
Roma 3 al n. 4677/12; in subordine ha chiesto di pronunciare la nullità del testamento in quanto effetto di dolo in danno della disponente ex art. 624 c.c..
L'attrice ha allegato che al momento della redazione dell'atto di ultime volontà che ha nominato erede universale il convenuto (con cui la testatrice non intratteneva relazioni di parentela, affettive né amicali e che vivente il coniuge – - ne Persona_5
era stato l'autista), rogato dal notaio in Roma in data 5 febbraio 2009, Persona_2 [...]
era incapace di intendere e di volere a cagione della grave vasculopatia cerebrale Per_1
cronica insorta già a partire dalla fine dell'anno 2008, avendo da allora iniziato a non frequentare più i suoi familiari con cui aveva sempre trattenuto relazioni affettuose, specie con l'istante, compagna di viaggi, giornate liete, destinataria di regalie in monili e di lunghe telefonate oltre che di visite costanti. Ha quindi chiesto di dichiarare l'apertura della
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda successione ab intestato e di condannare a restituirle i beni del patrimonio CP_1
ereditario (beni personali e 50% dei diritti provenienti dalla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata del coniuge RE , deceduto in Roma il 7 Persona_5 aprile 2007).
4.2. ha resistito alla domanda professando la validità del testamento pubblico CP_1
in suo favore.
4.3. Il Tribunale, dato il mancato esperimento preventivo, ha invitato le parti alla mediazione e, in esito al suo infruttuoso tentativo, ha concesso i termini dell'art. 183 VI comma c.p.c..
Dopo il deposito delle memorie, il giudice in data 18 aprile 2019 ha pronunciato un provvedimento interlocutorio con cui, riservata l'ammissione delle prove, ha disposto la comparizione personale delle parti per acquisire l'originale di precedente testamento olografo del 16 giugno 2007 esibito dalla difesa di . CP_1
Alla successiva udienza del 31 ottobre 2019 parte convenuta, assente di persona, ha esibito l'ordinanza di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, già depositata telematicamente, con la quale il Tribunale di Roma, sez. G.I.P., ha definito il procedimento aperto in seguito alla denuncia-querela presentata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e rigettando
[...]
l'opposizione proposta dalla denunciante.
Ritirata la cartula contenente il testamento olografo disconosciuto dall'avversaria, con ordinanza dell'11 giugno 2020 è stato ammesso l'interrogatorio formale delle parti, riservata la decisione sulle altre prove.
L'udienza dell'8 aprile 2021 fissata per raccoglierlo è stata rinviata per l'impedimento a presenziarvi della , ma ha proposto istanza di revoca dell'ordinanza Pt_1 CP_1 ammissiva del mezzo istruttorio, discussa nella successiva udienza tenutasi del 14 ottobre
2021.
All'esito di questa è stata pronunciata l'ordinanza depositata il 10 novembre 2021 con cui il giudice subentrato nel ruolo ha valutato ammissibile il deposito del certificato medico del 3 marzo 2009 prodotto dal convenuto quale prova contraria rispetto a quella diretta articolata dall'attrice con la seconda memoria istruttoria, in ragione del principio per cui l'onere di provare l'incapacità della de cuius incombe su costei;
ha ritenuto tardivo e generico il disconoscimento del prefato certificato in quanto eseguito oltre la prima udienza successiva
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda al suo deposito, con la memoria depositata il 28 ottobre 2021; non ha autorizzato la preannunciata proposizione della querela di falso, ai sensi dell'art. 221 e seguenti c.p.c., sul contenuto del ridetto certificato della A.S.L. datato 3 marzo 2009, in ordine al valore MMS indicato pari a 25/30, non ritenendola ammissibile in quanto la fede privilegiata del documento non si estende ai giudizi valutativi espressi dal sanitario che lo ha redatto. Con la stessa ordinanza sono stati ritenuti irrilevanti i mezzi di prova ammessi dal precedente istruttore e, apparendo la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di conclusioni. Ad essa la causa è stata assunta in decisione dal collegio.
5. La sentenza n. 6744/2022 pubblicata in data 4 luglio 2022 e notificata in data 6 luglio 2022 ha respinto le domande per avere il Tribunale ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova dell'incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento impugnato.
5.1. Dopo avere indicato il criterio di ripartizione dei carichi probatori in caso di allegata incapacità naturale di testare, il giudice di prime cure ha osservato come non sia irrilevante la natura pubblica del testamento oggetto del giudizio e la qualifica rivestita dal notaio rogante. Dalla natura pubblica dell'atto, ex art. 603 c.c., il collegio ha inferito un significativo grado di certezza anche sulla circostanza soggettiva (di capacità) contestata dall'attrice, essendo esso stato sottoscritto in presenza non solo di un notaio, pubblico ufficiale, ma anche di due testimoni ritenendo improbabile che, per tutto il tempo occorso, nessuno di loro si sia accorto della allegata condizione di incapacità della testatrice.
Dopo la deduzione della mancanza di segni apparenti d'incapacità della testatrice, il
Tribunale in composizione collegiale ha quindi scrutinato le dichiarazioni che il notaio rogante ha reso a sommarie informazioni agli inquirenti nell'ambito delle indagini Per_2
penali a carico del , indagato del reato previsto e punito dall'art. 643 c.p. CP_1
(circonvenzione di incapace), quanto ai preliminari accertamenti sulla condizione mentale della , pervenendo alla conclusione di escluderne l'incapacità. Per_1
Ha rilevato la convergenza con tale convinzione di quanto riferito nella stessa attività
d'indagine - conclusa con l'archiviazione per insufficienza di elementi atti a sostenere la notitia criminis - anche dal notaio innanzi alla quale, in data 3 maggio e Persona_6
25 giugno 2010, la aveva stipulato altri due atti pubblici. Ha evidenziato come Per_1 anch'ella, sentita dalla Polizia giudiziaria, è stata concorde nel descrivere la donna, ultrasettantenne, lucida e perfettamente in grado di intendere e di volere.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ancora, il Tribunale ha evidenziato altri atti pressoché coevi compiuti dalla , Per_1
senza che di questi l'attrice abbia provato, né chiesto di provarne, la redazione in stato di incapacità.
5.2. Nel richiamare l'ordinanza depositata in data 10 novembre 2021 (riportata al § 4.3.) a proposito degli accertamenti medici, il Tribunale ha osservato che, pur volendo condividere le conclusioni del dott. , ordinario di neurologia all'Università Persona_4
Partenope in Napoli, autore della perizia di parte redatta sulla sola documentazione in data
9 febbraio 2017 e prodotta dall'attrice, quanto al fatto che con un punteggio di 8,85 al test minimental del luglio 2010 la comprensione degli atti è grandemente infirmata, non potrebbe comunque affermarsi lo stato di capacità di intendere e di volere della in epoca Per_1
antecedente, non essendo da detto test possibile inferire che analoga condizione fosse esistente al momento della redazione del testamento in data 5 febbraio 2009, potendosi addirittura ipotizzare sbagliata la diagnosi successiva.
Con questa motivazione è stata valutata irrilevante la querela di falso presentata sul documento A.S.L. di tenore diverso del marzo 2009 e su altro test minimental ivi richiamato il cui svolgimento si è concluso con risultati assai diversi.
5.3. DE tutto neutra al fine della decisione è poi parsa la difficoltà della testatrice alla firma dell'atto vergato dal notaio dopo la sua lettura, non essendone dubbia, nonostante una parte sia stata verosimilmente redatta con il supporto di mezzi meccanici a studio e altra parte compilata a mano nella vettura parcheggiata nel sottostante cortile dalla quale l'anziana non
è scesa per difficoltà a deambulare e ove, invece, si sono recati il rogante e i due testimoni, la paternità del documento. Dalle illazioni dell'attrice la curia decidente non ha inferito affatto l'inconsapevolezza nella testatrice delle dichiarazioni ivi scritte.
Analoga considerazione ha ricevuto la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco presso il domicilio della donna in data 20 febbraio 2009 su chiamata di un nipote del coniuge defunto di costei, da cui nulla è stato possibile acquisire sulla sua condizione psichica, non essendo riportate annotazioni circa lo stato mentale in cui è stata rinvenuta, né sulle condizioni igienico-sanitarie in cui fu trovata e che secondo l'attrice sarebbero state pessime. Anzi,
l'annotazione sull'intervento del 118 ha indotto il Tribunale a riflettere che un eventuale stato di incapacità mentale della sarebbe stato rilevato dai sanitari che la Per_1 soccorsero e che avrebbero avuto l'obbligo di segnalarla alle competenti autorità per l'adozione dei necessari provvedimenti a tutela, il che non avvenne.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.4. Il Tribunale ha quindi respinto anche la domanda di nullità del testamento pubblico ex art. 624 c.c., asseritamente effetto di dolo in danno della disponente, per assenza d'ogni prova di fatti certi e di precise attività decettive ad opera di . CP_1
6. L'atto di appello è stato notificato in data 31 agosto 2022 all'appellato CP_1
all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato ME AP. L'appellato è stato convenuto a comparire dinanzi alla Corte per il giorno 23 febbraio 2023. Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 31 agosto 2022.
Va quindi dichiarata la tempestività dell'impugnazione, proposta nel termine di decadenza di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 6 luglio 2022, previsto dall'art. 325 c.p.c., cui si applica la sospensione dei termini feriali.
7. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c..
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda (già sintetizzati al § 1.1.).
8. Con il primo motivo di gravame (pagine da 14 a 16 della citazione), ha Parte_1
censurato la sentenza quanto all'individuazione della parte tenuta a dare la prova dell'incapacità della testatrice. A suo parere il Tribunale di Napoli avrebbe frainteso l'oggetto della domanda volta a dimostrare la permanente ed abituale demenza della
[...]
, piuttosto che la sua infermità intermittente, erroneamente considerata dal primo Per_1
giudice, con ciò che ne è conseguito quanto alla posizione dell'onus probandi a carico dell'istante. Nell'occasione ha protestato il mancato ingresso della prova e della consulenza medico-legale, cui sono dedicati anche altri motivi di doglianza.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha perfettamente indicato il regime probatorio valido nella fattispecie in cui la de cuius non consta sia stata mai dichiarata né interdetta, né inabilitata e neanche ausiliata dalla nomina di un amministratore di sostegno, il che sta a indicare che mai alcuna autorità giudiziaria ne abbia saggiato la salute mentale, né limitato la sua capacità di compiere atti e dunque di testare. Giova ricordare che l'espressione delle ultime volontà è un diritto ineludibile della persona che converge con la tutela del diritto di proprietà per cui i limiti alla capacità di disporre testamentariamente sono tassativi in quanto detta capacità è diversamente presunta.
Tanto premesso, nella sentenza impugnata il Tribunale ha stigmatizzato come l'art. 591 c.c. consenta a quanti non siano stati dichiarati incapaci dalla legge dalla legge di testare, annoverando dunque tra loro anche la , avendo costei compiuto la maggiore età Per_1
e non essendo, come premesso, stata interdetta per infermità di mente. Eventuale altro genere d'impedimento, ossia il fatto di essere, ancorché non dichiarata interdetta né inabilitata, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere nel momento in cui ha testato sarebbe stato in onere dell'attrice dimostrare.
Con questa indiscutibile e corretta premessa, con la quale solo genericamente l'appellante si è confrontata licenziando il motivo oggetto di scrutinio, il giudice di prime cure è pervenuto a sostenere che incombe sull'attrice la prova della sussistenza dell'incapacità nel momento in cui il testamento fu redatto, con riferimenti a granitica giurisprudenza di
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legittimità (Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 2152 del 02.08.1966; Cassazione civile, sez.
II, sentenza n. 652 del 23.01.1991; Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 7477 del 31.03.2011;
Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 25053 del 10.10.2018).
Si tratta di affermazione di diritto perfettamente calzante alla fattispecie e in nulla eccentrica dalla comune interpretazione dell'art. 591 c.c. che non può dirsi violato se non sussistono quelle condizioni che, unitamente al carattere dell'abitualità, mettono il disponente nelle medesime condizioni di colui che è passibile di interdizione.
Il giudizio di merito, per le ragioni anche in seguito espresse e di cui il Tribunale ha offerto ampia motivazione, ha restituito una testatrice indubbiamente affetta da severe limitazioni motorie (nei capitoli licenziati per la prova - capo r - la stessa attrice in primo grado ha ricordato come la cugina fin dal 2003 deambulasse su sedia a rotelle), ma non per questo privata della piena cognizione delle proprie azioni e della propria volontà, né in questa subornata.
Giova riferire dei poteri valutativi del giudice di merito al riguardo e delle ampie facoltà di trarre prova dell'incapacità di intendere e di volere del disponente da una moltitudine di elementi, non ultimo il contenuto del testamento (in argomento Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 230 del 05.01.2011; Cassazione civile, sez. II, 22.05.1995, n. 5620), senza tuttavia eccezioni alla regola posta dall'art. 2697 c.c. di cui a torto parte appellante ha deplorato la violazione.
In un precedente di qualche anno addietro la Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 19 febbraio 2018, n. 3934) ha affermato che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da una patologia totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”. In altri arresti si legge che “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25053 richiamata anche dal primo giudice, Cassazione civile, sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27351; Cassazione civile, sez. II, n.
10571 del 24.10.1998).
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.2. La differente prospettiva di ritenere la tipicamente, abitualmente e Per_1
permanentemente inferma per cui sarebbe errata la decisione che avrebbe sovvertito il criterio di ripartizione dell'onere probatorio non si conforma a quanto la stessa attrice ha chiesto di poter provare nel giudizio, ossia avere trattenuto relazioni affettive con la de cuius fino a tutto il 2008. Così mirano a dimostrare gli stessi capitoli di prova - ritenuti con ragione superflui - sub a), c), e), e g) reiterati nell'appello e volti a far riferire le frequentazioni tra le cugine fino alla fine del 2008, con la condivisione di viaggi, visite, regalie. Essa appare anche contradetta dalle molte attività negoziali, di rilevante valore ed interesse, di cui quelle relative all'eredità del defunto coniuge addirittura di soli due giorni precedenti il testamento. Invero, la prospettiva di un'infermità abituale per cui sarebbe spettato al dimostrare che il testamento che lo ha istituito erede universale sia stato compiuto CP_1 in un periodo di lucido intervallo non sembra attagliarsi alla fattispecie in cui non vi è evidenza di malattia prima dell'epoca sospettata del testamento, essendo questa certificata solo per il tempo successivo (d'oltre un anno). Oltre dunque a non poggiare su alcun valido argomento clinico, se non le ipotesi del consulente di parte (meramente inferenziali, su cui oltre), e neanche sul dato anagrafico (non potendo una donna nata nel 1935 nel 2009 dirsi in condizione di senilità avanzata), contrasta con la tesi il principio secondo cui in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente a causa di un deterioramento cognitivo globale, cronico e generalmente irreversibile, va preliminarmente accertata l'incapacità del soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo: precedente e successivo alla diagnosi di malattia ed indi valutare la condizione del testatore nel periodo intermedio che comprende quello di redazione del testamento impugnato. È in questo genere di casi – che nulla prova comprendere la fattispecie di causa – che la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum e che in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova cui ambisce l'appellante in suo favore per cui sarebbe , interessato al CP_1
testamento che lo ha istituito erede, a dover dimostrare che la abbia agito in una Per_1 fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (in argomento, Cassazione civile sez.
II, 22.02.2023, n. 5439; Cassazione civile, sez. II, 22.10.2019, n. 26873; Cassazione civile, sez.
II, 10.10.2018, n. 25053 cit.; Cassazione civile, sez. VI - 2, 19.02.2018, n. 3934; Cassazione civile, sez. II, 04.03.2016, n. 4316; Cassazione civile, sez. II, 09.08.2011, n. 17130).
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8.3. In assenza di allegazione e prova dell'eziogenesi della patologia mentale della Per_1
in epoca antecedente rispetto ai fatti il regime probatorio applicato dalla sentenza impugnata si conferma corretto.
Va dunque condivisa la conclusione del Tribunale per la quale l'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 c.c. comporta l'invalidità del testamento non si identifica nella generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione (Cassazione civile, sez. II sentenza n. 5620 del 22 maggio 1995). In tale valutazione rientra anche la considerazione per quelle che la Corte regolatrice ha efficacemente descritto come “debolezze decisionali ed affievolimenti della «consapevolezza affettiva»”, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle loro giornate (Cassazione civile, sez. VI - 2, 17.10.2022, n. 30424).
Anche in questa evenienza, infatti, non può prescindersi dal raggiungimento della prova dell'incapacità (Cassazione civile sez. II, 22.02.2023, n. 5439 cit.).
8.4. A parere dell'appellante, nel tentativo di sovvertire l'onere probatorio a suo carico, la sola affermazione – confortata dalla documentazione cui ha fatto riferimento, molta della quale postuma rispetto al testamento e su cui oltre – della incapacità abituale della
[...]
che, anche a cagione dell'età, sarebbe stata in stato di abituale e permanente demenza, Per_1 ancorché non presidiata da alcuna misura di protezione legale, renderebbe malamente applicato il principio di diritto scritto in sentenza.
Sennonché omette di considerare l'appellante che la condizione di abituale e permanente demenza, non essendo giudizialmente accertata, né scritta in una diagnosi precedente ai fatti di causa (ma solo in cartelle d'epoca assai successiva) avrebbe necessitato d'altro e più valido conforto documentale che non quello offerto. La Corte distrettuale conosce ed applica il principio di diritto per cui il giudice di merito può effettivamente valorizzare per il giudizio di capacità anche le sole risultanze delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria ma ciò quando si tratti di certificazione coeva alla redazione del testamento,
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda laddove, il che, per quanto segue nei paragrafi in risposta agli atri motivi d'appello, non riguarda il caso presente (in tema, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1632 del 23.01.2025).
9. Nel secondo motivo di gravame (pagine da 16 a 18 della citazione) è stata deplorata l'errata valutazione delle prove in considerazione della forma notarile del testamento e paventata falsa applicazione dell'art. 603 c.c.. A dire della la valorizzazione della Pt_1
natura pubblica dell'atto di ultime volontà avrebbe indotto all'errore di credere che l'indagine sulla capacità della testatrice possa avere una fede privilegiata che invece difetta.
9.1. Il motivo non dimostra comprensione del passaggio della motivazione che attinge e non si confronta adeguatamente con esso.
Il Tribunale ha ritenuto che la natura pubblica dell'atto non sia scevra di significato quanto alla circostanza soggettiva (di capacità) contestata dalla in quanto il testamento è Pt_1
stato sottoscritto in presenza non solo di un notaio, pubblico ufficiale, ma anche di due testimoni che, avendo presenziato tutto il tempo, diversamente si sarebbero accorti della condizione di incapacità della testatrice.
Da tale constatazione ha dedotto semplicemente “la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore” che tuttavia restituisce integra all'attrice la prova del contrario, ossia dell'incapacità affermata in premessa di ragionamento (per quanto già espresso ai § 8.1. e
8.2.).
Non va taciuto infatti che l'art. 603 c.c. disciplina il testamento pubblico secondo un preciso cerimoniale: esso è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni;
il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso;
successivamente, quest'ultimo dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni e di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Nessuno di questi passaggi è mancato, come dimostra la lettura del documento, premesso redatto nel cortile condominiale di viale Bruno Buozzi n. 49 in Roma alle ore 12,00 del 5 febbraio 2009, parte scritto a macchina e parte a mano (così la ricezione della volontà testamentaria: “nomino erede universale nato a [...] il [...] ivi residente CP_1
che mi assiste dall'anno 2001”), né piegato alla paventata condizione mentale della testatrice la quale, sebbene con grafia incerta ma perfettamente intelligibile e di sicura provenienza, ha vergato con sua firma il documento.
Certamente non depone nel senso indicato dall'appellante il fatto che la firma, come rilevato dal perito grafologico (su cui oltre, § 14.1.), possa avere sottoscritto con la lentezza propria
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di chi - per malattia o per età - non abbia perfetta padronanza degli arti. Infatti, quello che rileva è che la donna, dopo avere reso al cospetto dei testi e del notaio le sue volontà, ricevutane lettura, abbia autografato lo scritto (quando per comune giurisprudenza di legittimità, finanche l'approvazione del contenuto a gesti o con altra modalità coerente con lo stato fisico del testatore e alle condizioni volute dalla legge, non avrebbe ipso facto compromesso la pienezza e la genuinità dell'espressione di volontà così raccolta).
10. Con il terzo motivo di gravame (pagine da 19 a 21 della citazione) la sentenza è stata appellata nella parte in cui il Collegio ha preso in considerazione le dichiarazioni che il notaio ha reso fuori dal processo, opinando la violazione del principio Persona_2
del contradittorio. In ogni caso ha contestato il valore probatorio delle dichiarazioni stesse: sia del notaio sia del notaio Per_2 Per_3
10.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Collegio di prime cure ha valutato tutto il materiale istruttorio versato in atti da entrambe le parti e tra questo non ultimo quanto dagli inquirenti dichiarato dal dott. che ha Per_2 rogato l'atto.
Questi, sicuramente al corrente della condizione della testatrice esattamente nel momento in cui ha espresso le sue ultime volontà ha dichiarato testualmente: “Quel giorno la redazione avvenne nel cortile condominiale del mio studio, atteso che la signora aveva difficoltà a percorrere le scale per arrivare alla rampa ove è posto l'ascensore. Difatti già prima dell'incontro venni contattato telefonicamente dalla che mi disse che sarebbe venuta accompagnata dal sig. Per_1 CP_1 che abitualmente si occupava dei suoi spostamenti. La signora mi chiese di esprimere le sue volontà in auto in quanto aveva difficoltà a deambulare. Concordammo per il giorno 5 febbraio 2009 alle ore
12.00 l'incontro, e chiesi alla signora di rivolgersi al portiere, per far introdurre la vettura nel cortile condominiale. La vettura era condotta dal signor di cui fornisco copia del documento. CP_1
Quando la signora entrò nel cortile condominiale feci scendere il signor dalla vettura e sulla CP_1 stessa salimmo io lato guida, e le due testimoni, le mie collaboratrici: e Testimone_3 Tes_4 sul sedile anteriore. Era presente altresì all'esterno dell'auto l'avvocato Marinelli
[...]
HE mia collaboratrice. Entrato nell'autovettura cominciai a sottoporre la signora Per_1
[...
ad una serie di domande al fine di verificare l'esatta volontà testamentaria. La signora fu molto lucida e puntuale e mi comunicò che da tempo l'unica persona che le prestava assistenza era il signor
che anche in quella circostanza l'aveva accompagnata. La signora era molto decisa, CP_1 perfettamente orientata, assolutamente nella pienezza delle facoltà cognitive ed esplicative. Fra le altre
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
domande le chiesi se l'autovettura che ci ospitava fosse di sua proprietà e alla risposta affermativa mandai subito in studio l'avvocato Marinelli per la verifica. Feci questo accertamento al fine di verificare se le comunicazioni della fossero coerenti. Produco visura effettuata presso il Per_1
P.R.A. il 5 febbraio 2009 alle ore 12,13 prima della chiusura della redazione del testamento avvenuta alle ore 12,30. Ribadisco che la signora non ebbe alcun ripensamento o perplessità nell'indicare quale erede universale ”. CP_1
L'utilità di riportare fedelmente il propalato esiste anche in appello per escludere capacità suggestiva ad alcune affermazioni dell'appellante quanto alla non consueta sede del rogito e alla adombrata leggerezza osservata dal rogante nel raccogliere le disposizioni della donna, nonostante le peculiarità del fatto.
Vale la pena riferire che di nulla efficacia persuasiva è il fatto che parte dell'atto sia stata redatta con caratteri a stampa e parte a mano. Sia utile considerare quanto anche recentemente statuito dalla Corte regolatrice (Cassazione civile, sez. II, 11 aprile 2025, n.
9534) a proposito della validità del testamento pubblico, cui è necessaria che il testatore esprima la propria volontà alla presenza dei testimoni, anche se la scheda testamentaria venga predisposta dal notaio in un momento diverso in assenza della parte e dei testimoni.
10.2. Nel richiamare quanto già osservato al precedente paragrafo va detto anche che la visura del P.R.A. che il dott. ha chiesto alla sua collaboratrice di eseguire ad horas Per_2
per verificare la sincerità di quanto appreso dalla circa la proprietà della vettura Per_1
con cui ha raggiunto lo studio notarile in Roma e apprezzarne, anche in tal modo, la capacità mnemonica e d'attenzione, corrobora il giudizio di capacità. Non ha dunque pregio l'osservazione che della circostanza ha fatto l'appellante per cui sarebbe prova del sospetto del notaio. Questi, anche forte delle sue personali verifiche di capacità, ha dichiarato d'avere predisposto l'atto dopo avere conversato telefonicamente con la la qual cosa Per_1
spiega anche meglio il fatto che parte del documento sia stata compilata a studio con caratteri di stampa. Quello che è certo è che altra e più significativa sua parte (tra cui la dichiarazione delle volontà testamentarie) è stata udita e scritta nella stessa vettura in cui il notaio, dopo avere riletto tutto il corpo del documento, lo ha offerto alla firma della donna, ricevendola (sulla sufficienza per la validità del testamento pubblico che il notaio, prima di dare lettura della scheda testamentaria, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi e in generale sulla possibilità addirittura della formazione progressiva del testamento pubblica, evenienza inesistente quando la dichiarazione del
17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda testatore e la sua riduzione in iscritto siano svolte a breve distanza di tempo Cassazione civile, sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30221).
11. Il quarto motivo di gravame (pagine da 21 a 23 della citazione) ha censurato la valutazione dei numerosi altri atti conclusi dalla nel periodo di tempo rilevante Per_1
ai fini di causa.
11.1. Il motivo è formulato genericamente richiamando la forza persuasiva delle cartelle cliniche piuttosto che i documenti coevi al testamento riportati dal Tribunale.
L'appellante si è limitata a contestare la forza persuasiva di altri atti che la ha Per_1
stipulato in epoca coeva al testamento impugnato che, volendo crederla incapace (a maggior ragione se, come sostenuto, in maniera abituale e permanente), non avrebbe potuto redigere senza creare sospetto in coloro che sono entrati in relazione con lei: pubblici ufficiali e controparti negoziali.
Si tratta non solo degli atti da lei stipulato con l'ufficio del notaio nelle Persona_6 diverse date del 3 maggio 2010 e del 25 giugno 2010, alla cui sottoscrizione la donna, nonostante oltre un anno dal testamento odiernamente impugnato, si è presentata ancora lucida e orientata e soprattutto determinata a concluderli, secondo le informazioni raccolte dalla Polizia giudiziaria (i Carabinieri Stazione di Napoli - San Giuseppe) che ha sentito la professionista nell'ambito delle indagini preliminari a carico del di cui si è già detto CP_1
(verbale del 22 febbraio 2018), ma anche di numerose altre iniziative connesse all'eredità del defunto consorte: incarico di consulenza e assistenza legale conferita in data 21 aprile 2008 all'Avvocato Veneranda Nazzaro;
atto di reintegra nella quota di legittima per notaio del 14 gennaio 2009; atti di reintegra nella quota di legittima, di accettazione Per_7
dell'eredità con beneficio di inventario e di incarico per procedere alla liquidazione concorsuale ex art. 503 c.c. tutti per notaio del 3 febbraio 2009; denuncia di Per_7 smarrimento assegni presentata ai Carabinieri in data 9 febbraio 2009; dichiarazione sostitutiva di atto notorio per notaio del 2 marzo 2009; procura conferita con atto Per_7 per notaio del 3 marzo 2009 al dott. , nominato in data 20 dicembre Per_7 Persona_8
2007 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli custode giudiziario dell'eredità del defunto marito;
procura conferita con atto per notaio del 22 giugno 2009 al dott. ; Per_7 Persona_8 ricorso al Tribunale di Napoli per autorizzazione alla transazione ex art. 493 c.c. sottoscritto nel luglio 2009; atto di transazione del 13 ottobre 2009 a rogito del notaio;
Persona_9
contratto preliminare di compravendita del 1° aprile 2010, sottoscritto insieme con
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'amministratrice giudiziaria: procura conferita con atto per notaio Persona_10
del 25 giugno 2010 a . Per_3 CP_1
La qualità e il numero degli atti, molti dei quali appena di due giorni precedenti il testamento, nessuno dei quali a sua volta impugnato per nullità né querelato di falsità, costituiscono prova indiziaria seria e coerente con il resto del materiale istruttorio apprezzato dal Tribunale per affermare la capacità della quando, dopo averlo Per_1
contattato telefonicamente e predisposto la visita personale, ella il 5 febbraio 2009 si è recata a Roma per consegnare al notaio le sue ultime volontà. Per_2
12. Il quinto motivo d'appello (pagine da 23 a 27 della citazione) è dedicato alle risultanze delle cartelle cliniche in atti e alla diagnosi redatta dal dott. della quale Persona_4
si è contestato il mancato riconoscimento del valore probatorio pur provenendo da un ordinario di neurologia presso l'Università degli studi di Napoli Parthenope presso cui per molto tempo la è stata in cura. Per_1
12.1. Il motivo è infondato.
Il Collegio in primo grado ha attentamente esaminato la perizia che il dott.
[...]
ha redatto alcuni anni dopo (9 febbraio 2017, seguita da perizia integrativa del Per_4
17 settembre 2018) la morte della (9 febbraio 2012) confidando sulla Per_1
documentazione medica (cartelle cliniche a cominciare dal luglio 2010) a lui sottoposta e forse sul ricordo personale della paziente che avrebbe avuto in cura (ma di ciò non è certa l'epoca né la frequenza delle visite in quanto l'autore della perizia non ne ha fatto minimo cenno di riferimento in nessuno dei due suoi scritti).
Il Tribunale, senza negligerla affatto, ha giustamente escluso ad essa la valenza probatoria piena che vorrebbe annetterle l'attrice odierna appellante e così per plurime e convergenti ragioni: perché basata su documentazione medica successiva di oltre un anno rispetto alla stipula del testamento e non su una visita diretta fatta alla paziente in vita e – si aggiunge – in epoca prossima al febbraio 2009 quando data il testamento;
sia perché smentita dal certificato medico della A.S.L. datato 3 marzo 2009, ossia appena un mese dopo la redazione dell'atto impugnato che attesta una condizione di capacità conservata che converge con la stessa presunzione di sua esistenza.
Le conclusioni cui in teoria è pervenuto il perito fondano effettivamente su documentazione postuma rispetto al fatto, la cui insorgenza è stata solamente ipotizzata nulla conoscendosi del reale esordio e della sua evoluzione. Quello che è noto è soltanto il ricovero della DE
19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Pozzo nel luglio 2010 presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e dopo presso la Clinica
Hermitage, laddove la stessa attrice ha riconosciuto di avere interrotto la corrispondenza con la cugina solamente alla fine dell'anno 2008, ossia appena due mesi prima del testamento, senza nulla dichiarare della sua salute mentale fino ad allora conservata (la considerazione temporale è stata già spesa al § 8.2. per individuare la distribuzione degli oneri di prova).
La conclusione per cui la al tempo dei ricoveri documentati in atti fosse affetta da Per_1
una grave forma di demenza tale da non renderla capace di intendere e di volere non giustifica la retrodatazione della diagnosi presente nella cartella clinica del nosocomio napoletano che riferisce di un delirium agitato e di una condizione della paziente poco collaborante, confusa nonché disorientata nel tempo e nello spazio, manifestazioni cognitive e comportamentali che, sebbene effettivamente tipiche di una demenza in fase avanzata, non indicano affatto quando insorte. Nessuna diagnosi d'epoca prossima né intermedia tra l'atto e le cartelle esaminate dal dott. permettono di accertare quanto veloce Per_4 possa essere stata la curva del decadimento cognitivo che, come ha francamente sostenuto lo stesso dott. in replica alle osservazioni elevate alle sue conclusioni, non può Per_4 mai prescindere dalla concreta esperienza clinica e dalla personale valutazione del paziente.
Lo stesso ragionamento è ancora più valido per ritenere poco significativo della condizione a febbraio 2009 di quanto riportato dalle successive cartelle cliniche dell'Hermitage attestanti gravi segni di compromissione neurologica (quali tetra-ipereflessia, ipertono misto, ipostenia, segni evidenti di danno vascolare cronico).
Le obiezioni dell'appellante alle considerazioni del Tribunale non permettono di colmare la lacuna temporale tra la valutazione postuma fondata su documentazione di oltre un anno successiva al testamento e la condizione di salute della testatrice al tempo delle sue ultime volontà.
13. Nel sesto motivo di gravame (pagine da 27 a 37 della citazione) si è censurata l'erronea applicazione dell'art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. nell'acquisizione al giudizio del certificato medico-geriatrico del 3 marzo 2009. La difesa di ha contestato la decisione di Parte_1
non rimettere la causa sul ruolo e di non accogliere l'istanza ai sensi dell'art. 295 c.p.c. di sospendere il giudizio d'impugnativa del testamento in attesa della definizione del giudizio di querela di falso del contenuto del prefato certificato medico quanto al test minimental state examination somministrato alla . Ha contestato il valore del certificato A.S.L. del 3 Per_1
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda marzo 2009 querelato di falso riproponendo alla Corte distrettuale l'istanza sospensiva rigettata in prime cure.
13.1. Il motivo è infondato.
Il certificato medico prodotto con la terza memoria istruttoria dall'allora convenuto è giustamente entrato nel processo come prova contraria alla produzione attorea sullo stato di capacità di e, più propriamente, per destituire il valore significante della Persona_1
valutazione psicometrica databile al luglio 2010 presa in esame dalla relazione del dott.
, attestante un punteggio (8,85/30) compatibile con una demenza di Persona_4 grado severo, secondo gli indici di Barthel-ADL risultando a quello stadio gravemente compromessa non solo la facoltà cognitiva, ma anche la capacità di organizzazione e di pianificazione dei compiti e delle azioni quotidiane.
Si tratta della certificazione medica del 3 marzo 2009 dell'azienda Sanitaria Locale 1 unità operativa - assistenza anziani a firma della dottoressa nella parte in Persona_11
cui attesta la somministrazione alla - in epoca assai più prossima all'atto in Per_1 valutazione - di un test minimental MMSE con risultato di 25/30 che corrisponde all'attestazione della conserva invitta di capacità.
13.2. Una volta condivisa l'ammissibilità del documento, ancorché prodotto solo nella terza memoria istruttoria, ne va anche ribadita la sua validità significante, in nulla infirmata dalla sua impugnazione con querela di falso.
Va a tal fine ribadito quanto già scritto al § 3 riguardo al fatto che il giudizio di falso è stato, sebbene solo in primo grado, recentemente definito dalla sentenza n. 2830 depositata in data
20 marzo 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la querela promossa dall'odierna appellante in via principale dopo la negata autorizzazione alla proposizione in via incidentale con l'ordinanza del 10 novembre 2021 di cui si è riferito al § 4.3..
Nella decisione versata in atti il Tribunale, pur riconoscendo esistente l'interesse della querelante a destituire di genuinità il documento, ha escluso che la cosa possa conseguire dalla sola circostanza della mancata allegazione al certificato del test MMSE, aggiungendo che la mancata allegazione del test non sia affatto sufficiente a dimostrare che esso non sia stato per nulla somministrato a per inferirne la falsità dell'attestazione del Persona_1
sanitario dell'A.S.L., ritenendo invece inammissibili le ulteriori contestazioni relative al risultato del test anche perché non sarebbero comunque passibili di querela la valutazione scientifica o la diagnosi.
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13.3. La sospensione per pregiudizialità va dunque negata ancorché la decisione del
Tribunale nelle more intervenuta non sia definitiva.
Ad escluderne la necessità induce il fatto che il presente giudizio precede temporalmente l'autonoma introduzione del giudizio di falso e che questo non è stato proposto (in mancanza dell'autorizzazione a farlo. Inoltre, la falsità riguarderebbe un apprezzamento medico non passibile d'essere dedotto tale e per di più non costituente indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione dell'odierna controversia che si vorrebbe esserne pregiudicata.
14. Con il settimo motivo di gravame (pagine da 37 a 39 della citazione) ha Parte_1
censurato la sentenza per erronea valutazione della consulenza grafologica redatta dal dott.
trascurando che la difficoltà della testatrice a sottoscrivere l'atto notarile non Persona_12 sarebbe dipeso delle problematiche alla mano, ma dalla grave difficoltà psichica della donna.
14.1. Il motivo è infondato.
La difficoltà alla firma è stata spiegata diversamente, mentre il senso che se ne vorrebbe trarre è contrario a tutto il vasto materiale istruttorio che ha indotto ad escludere l'incapacità della testatrice.
Nel rinviare al § 9.1. che ha già affrontato l'argomento, va ribadito che neanche l'appellante ha seriamente dubitato del rispetto delle formalità indicate nella legge notarile oltre che nell'art. 603 c.c. in quanto il tratto grafico che individua la firma della non è stato Per_1
mai negato appartenerle (cosa del resto impossibile a farsi avendolo reso dinanzi ad un pubblico ufficiale).
A questo punto è sterile ragionare oltre di possibili problematiche sui requisiti di forma.
Piuttosto dal tratto grafico l'appellante vorrebbe trarre argomenti a favore della difficoltà mentale della testatrice che con l'atto impugnato ha esercitato il diritto fondamentale di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Ebbene, proprio il vasto articolato di regole formali, dovuto all'intreccio tra disposizioni codicistiche e la normativa della legge notarile che disciplina il testamento pubblico depotenzia grandemente la possibilità di inferire dalla difficoltosa manualità grafica, che ben potrebbe avere persuaso la testatrice, altrimenti libera di prediligere altre forme testamentarie, dell'opportunità di ricorrere al notaio.
22 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Non ha dunque una seria capacità persuasiva la consulenza grafologica di cui è stata lamentata la scarsa considerazione ai fini della individuazione della sua effettiva volontà della che si sarebbe dunque né spontaneamente né convintamente risolta a Per_1 rivolgersi a testare nei termini scritti nel suo atto d'ultime volontà.
Lo stesso suo autore, dott. , ha dovuto convenire, sebbene per una finalità Persona_12
diversa da quella in questa sede agitata dall'appellante, che neanche un “tracciato intoppato, tremante, ritardato ed incerto” che ha riconosciuto nell'espressione segnica indagata sia in sé idonea a individuare patologie di carattere eminentemente psichiatrico quali quelle ritenute esistenti a carico della de cuius.
15. Con l'ottavo motivo di gravame (pagine da 40 a 43 della citazione) l'impugnante ha deplorato errata valutazione delle prove della nullità del testamento ai sensi dell'art. 624
c.c..
15.1. Il motivo è privo di fondamento.
Alla considerazione scritta in sentenza secondo cui all'azione d'impugnazione del testamento perché effetto di dolo in danno della disponente nuoce la mancanza assoluta di prova in nulla integrata neppure dalla possibile “influenza d'ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni”, occorrendo ad integrarla “la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata” l'appellante si è limitata a ribadire le prove giustamente valutate insufficienti dal primo giudice in quanto inidonee a restituire una possibile attività captatoria dal tale da influenzare CP_1 in maniera determinante il processo formativo della volontà della testatrice.
In questo senso non ausilia la prova a carico dell'attrice l'archiviazione della notitia criminis di cui si è già detto, mentre l'affermazione non circostanziata dell'influenza del CP_1 sulla volontà della che sarebbe stata allontanata dalla frequentazione dei parenti Per_1
è alquanto generica non avendo la riferito alcun episodio specifico dimostrativo Pt_1
della cosa. Si osserva che il medesimo materiale istruttorio documentale che ha fatto preconizzare al Pubblico ministero l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio è quello di cui dispone la Corte territoriale.
16. Con il nono motivo di gravame (pagine da 43 a 45 della citazione) la è insorta Pt_1 contro la mancata ammissione delle istanze istruttorie di primo grado e in particolare della
23 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda consulenza medico-legale che avrebbe potuto confermare le conclusioni del perito di parte dott. . Per_4
16.1. Il motivo è infondato.
Esso ripete argomenti cui si è già data risposta nei precedenti paragrafi.
17. Nel decimo motivo di gravame (pagine da 46 a 49 della citazione che contengono la riformulazione dei capi di domanda già proposti al Tribunale) analoga doglianza ha riguardato la decisione del Tribunale di non dare ingresso all'interrogatorio formale e alle prove testimoniali.
17.1. Il motivo è infondato.
Anch'esso ripete argomenti cui si è già data risposta nei precedenti paragrafi.
18. L'undicesimo motivo d'appello (pagine da 49 a 51 della citazione) ha attinto la condanna alle spese di lite, sia per l'errata applicazione dello scaglione di riferimento, sia per l'altrettanto errata applicazione del D.M. n. 55 del 20 marzo 2014.
18.1. Il motivo è infondato.
Le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate applicando lo scaglione di riferimento e i parametri vigenti all'epoca della liquidazione. Il valore indeterminato è stato dichiarato dalla stessa attrice quando ha iscritto la causa a ruolo in primo grado e del resto si tratta di attestazione condivisibile in ragione di quanto comunemente si legge nelle decisioni di legittimità per cui va considerata controversia di valore indeterminabile quella che non sia suscettibile di valutazione economica o di cui sia particolarmente complesso individuare il quantum, atteso che l'indeterminabilità è da concepirsi in termini relativamente oggettivi, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità (o notevole difficoltà) della pretesa fatta valere in giudizio a essere valutata secondo parametri pecuniari, mentre sono di valore determinabile le cause in cui l'esame degli atti depositati consenta una tale valutazione, quand'anche le parti non abbiano indicato il valore del petitum al tempo della domanda, ovvero l'abbiano indicato come indeterminato (Cassazione civile, sez. III, 17.05.2025, n. 13145; Cassazione civile, sez. II, 03.09.2021, n. 23873).
La stessa documentazione prodotta dall'appellante, tra cui l'atto di reintegra nella quota di legittima del defunto coniuge della indica la notevole consistenza dell'asse, Per_1
mentre la complessità delle questioni agitate con la domanda giudiziale conferma trattarsi di complessità elevata.
24 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
19. Ne consegue che l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata, con assorbimento della questione della prescrizione riproposta in appello dalla difesa di . Parte_2
20. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55
e successive modifiche e considerando il valore indeterminato della domanda. Nondimeno il fatto che siano state rieditate questioni ampiamene discusse nel primo grado del giudizio senza sostanziale carattere di novità consente di discostarsi dal parametro medio pur rimanendo nello scaglione tariffario. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato
ME AP che se ne è dichiarato antistatario.
21. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello che ha proposto alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
6744/2022, pubblicata in data 4 luglio 2022, notificata in data 6 luglio 2022;
⎯ condanna alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € Parte_1
9.975,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CNPA come per legge, con distrazione all'Avvocato ME AP che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello che ricorrono per parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
25 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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