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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 19052/2023 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, v. Lamarmora n. 44, presso lo studio degli avv.ti Bruno Polenghi e Laura Elisa Vivinetto Lorenzi, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
attore/opponente
contro
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Davide Campi del Foro di Alessandria, che lo Email_1
rappresenta e difende per delega in atti
convenuto/opposto
Oggetto: subappalto – pagamento prezzo – opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 5/11/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto nei confronti di Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di euro 15.680,00 oltre interessi Parte_1
moratori, a saldo della fattura n. 29 del 31.12.2021 emessa dalla società
creditrice in relazione a lavori edili eseguiti presso il cantiere di Lainate via Olona
n. 3.
Ha proposto opposizione l'ingiunta esponendo: che aveva Parte_1
regolarmente pagato con bonifici bancari le somme di euro 23.200,00 oggetto delle fatture n. 13/2021 e n. 22/2022 emesse da controparte per i lavori eseguiti presso il cantiere di Lainate via Olona n. 3; che dopo aver ricevuto la fattura
29/2021 azionata con il ricorso monitorio aveva subito contestato di essere debitrice dell'ulteriore somma di euro 15.680,00 per lavori che la controparte non aveva mai eseguito. Su tali allegazioni l'opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda dell'opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale Controparte_1
esponeva: che nella mail di contestazione inviata il 17.1.2022 controparte aveva riferito di aver pagato la somma di euro 12.120,00 alla ditta individuale
[...]
in base ai conteggi eseguiti sul cantiere con tale sig. che né il CP_2 Per_1
sig. né la ditta avevano rapporti con la cooperativa CP_3 Controparte_2
opposta; che i pagamenti eseguiti alla suddetta ditta individuale non erano imputabili ai lavori eseguiti nel novembre del 2021 dalla cooperativa opposta.
Pertanto l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'escussione dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Tes_4
È pacifico che la società opponente ha subappaltato nel 2021 alla cooperativa opposta l'esecuzione di alcuni lavori presso il cantiere di Lainate via Olona n. 3 e che ha pagato il prezzo di complessivi euro 23.200,00 a saldo delle fatture n.
13/2021 e n. 22/2022 emesse dalla Controparte_1
Il contrasto fra le parti riguarda il pagamento della somma di euro 15.680,00 oltre interessi moratori, a saldo della fattura n. 29 del 31.12.2021, pretesa dalla cooperativa opposta in pagamento di ulteriori lavori che deduce di aver eseguito presso il suddetto cantiere dell'opponente in Lainate via Olona n. 3.
A fronte della specifica contestazione dell'opponente di essere tenuta al pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto delle fatture n. 13/2021 e n.
22/2022 pagate, era onere della cooperativa opposta allegare quali fra le opere subappaltate non sarebbero state pagate e di aver effettivamente eseguito altre opere presso il suddetto cantiere rispetto a quelle oggetto delle due fatture suddette pacificamente pagate dall'opponente.
Ebbene, la società opposta (attore sostanziale) non ha neppure allegato con sufficiente chiarezza quali fra le opere eseguite non sarebbero state pagate dall'opponente, né ha provato di aver eseguito opere ulteriori rispetto a quelle pagate.
Non assumono rilievo ai fini della presente decisione le circostanze dedotte dall'opponente - riferite già nella mail di contestazione stragiudiziale del
17/1/2022 e ribadite in citazione – di aver pagato la somma di euro 12.120,00 alla ditta individuale , estranea al presente giudizio, e di aver Controparte_2 verificato la contabilità dei lavori eseguito dalla cooperativa opposta in contraddittorio con tale sig. anch'egli estraneo al processo. La difesa Per_1
convenuta ha contestato che i pagamenti ricevuti dalla ditta Controparte_2
siano riferibili alla cooperativa e che il sig. sia stato un dipendente o un Per_1
socio della , ma tali circostanze risultano ininfluenti ai fini della Controparte_1
presente decisione, posto che, come detto, l'opposto avrebbe dovuto provare di aver eseguito ulteriori opere rispetto a quelle che gli sono state pagate dall'opponente e tale prova non è stata fornita in alcun modo.
I due testimoni indicati dalla cooperativa opposta ( e ES ES [...]
) non hanno riferito quali sarebbero i lavori eseguiti dalla cooperativa non Tes_2
compresi nelle due fatture pagate dall'opponente; in particolare, ES
ha dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nel 2021 e che aveva visto
[...]
eseguire una soletta al piano terra, mentre il teste ha dichiarato Testimone_2
di aver lavorato nel cantiere di Lainate nel settembre e soltanto qualche giorno del mese di novembre 2021 (vd verbale del 25/6/2024).
La teste , direttore dei lavori nel cantiere di Lainate via Olona n. 3, Testimone_3
ha dichiarato che fino a novembre erano state eseguite solo le opere di demolizione e gli scavi in quanto poi i lavori erano stati sospesi dalla
Sovrintendenza perché riguardavano un immobile vincolato ed erano ripresi solo nel marzo del 2022. Il teste ex socio della cooperativa opposta Tes_5
della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha anch'egli dichiarato che fino alla metà di novembre del 2021 erano stati eseguiti solo i lavori di demolizione e gli scavi perché poi il cantiere era stato fermato e che in seguito non ha più
lavorato in quel cantiere. In siffatta situazione, considerato che, come detto, la società opponente risulta aver immediatamente contestato con mail del 17/1/2022 la fattura n. 29 del
31.12.2021 emessa da e che quest'ultima non ha Controparte_1
provato di aver eseguito lavori ulteriori rispetto a quelli pagati dalla controparte, è
evidente che non risultano provati i fatti costitutivi del diritto di credito preteso dall'opposto.
Per le ragioni esposte va dunque accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento dell'opposizione consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della cooperativa opposta a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda avanzata senza fondamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 9/5/2023, da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso il decreto ingiuntivo n. 5691/2023 Controparte_4
emesso dal Tribunale di Milano il 10/3/2023 e notificato il 31/3/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rifondere alla Controparte_4
controparte le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.845,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 4.700,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 25/3/2025.
Il Giudice dott. Patrizio Gattari