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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET AO AR, all'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 166 /2025 R.G., promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
10/01/1965 cf: quale procuratore generale della sig.ra , nata C.F._1 Persona_1 il 27/02/1934, a Naso (ME), cod. fisc. , residente in [...]n. 5, C.F._2
Sant'Agata di Militello (ME), (giusta procura del 22/11/2022, in Notar in Milazzo, Persona_2
Rep. 6841 – Raccolta 4498, registrato a Messina il 24.11.2022 n. 18990, Serie 1T),, rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/01/2025 , proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2024 emesso nei confronti della sig.ra , per Persona_1 intervenuta prescrizione del credito ingiunto ex art. 2946 c.c. e, comunque, per asserita insussistenza della pretesa creditoria dell' , CP_1
Eccepiva prescrizione, illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l'accertamento negativo della Parte_1 pretesa restitutoria che l' ha azionato nei confronti della propria rappresentata CP_1 Persona_1 con l'opposto decreto ingiuntivo.
L'indebito trae origine dalla liquidazione, in favore di , di ratei di indennità Persona_1 di accompagnamento dapprima riconosciuti con sentenza di primo grado successivamente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Messina e divenuti quindi non dovuti.
Vertendosi in materia di indebito previdenziale, è sempre utile premettere che in tema di ripetizione di indebito grava sull'accipiens che agisce per l'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligo restitutorio la prova della legittima percezione della somma richiesta in restituzione (cfr.
Cass. n. 18046/2010); nella specie, viceversa tale prova non solo non è stata offerta ma risulta inequivocabilmente esclusa dalla documentazione prodotta dall'ente previdenziale.
Ancora, a fronte dell'eccezione di parte opponente, l' ha fornito prova degli avvenuti CP_1 pagamenti mediante esibizione del cassetto previdenziale dal quale si evincono gli importi, la data della valuta e la causale dei pagamenti della prestazione oggi chiesta in restituzione.
Ciò premesso e avuto riguardo agli ulteriori motivi di impugnazione, la fattispecie va, invero, sussunta nella fattispecie legale di cui all'art. 2033 c.p.c., non essendo applicabile la speciale disciplina dell'indebito previdenziale al caso di specie.
Vicenda analoga alla presente è stata così ricostruita dalla Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro n. 486/2023, con ineccepibile ragionamento logico giuridico, al quale questo Tribunale si conforma.
Si ha cura di trascrivere i passaggi motivazionali salienti dell'indicato precedente: “va rilevata
l'inconferenza del riferimento in sentenza alla normativa che tutela la buona fede dell'accipiens.
In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite (Cass. 24133/2021). Le somme che l'istituto previdenziale abbia corrisposto in esecuzione di una sentenza
(inizialmente) favorevole al pensionato, poi riformata nel successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore poiché viene meno ab origine il titolo che ne aveva consentito
l'erogazione: in tal caso, infatti, v'è la consapevolezza in capo al percipiente della possibile riforma della sentenza favorevole e, dunque, del venir meno del proprio diritto a trattenere la somma.
Anche di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza sezione terza n. 34.011/2021così statuendo: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”.
Nel caso di specie, pertanto, è carente sia la definitività del provvedimento di erogazione
(circostanza di cui è ben consapevole, si ribadisce, il destinatario), nonché l'esistenza di un vizio imputabile all'ente erogatore che, in definitiva, ha liquidato la somma esclusivamente in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.. Ne consegue che alcun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela”.
Parte opponente non può quindi invocare la propria buona fede né alcun legittimo affidamento nella spettanza dei ratei pagati dall' , dal momento che la vicenda giudiziaria non si era ancora CP_1 conclusa e l' aveva appellato la sentenza di primo grado. CP_1
Né può dirsi maturata la prescrizione, avuto riguardo al momento in cui il diritto alla restituzione poteva esser fatto valere, da farsi coincidere con la data di pubblicazione, in data
09.04.2015, della sentenza n. 609/2015 della Corte d'Appello che riformava la sentenza di prime cure posticipando la decorrenza dell'indennità di accompagnamento dal 01/02/2005 31/01/2013 (v. in atti).
Risulta, poi, valido atto interruttivo consistente nella nota di indebito datata 23.8.2016 notificata con raccomandata A/R ricevuta il 16.9.2016.
Ciò posto, alla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo non risulta trascorso il termine decennale di prescrizione, dal ché il rigetto dell'opposizione.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso Parte_1 CP_1 depositato il 17/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l pagamento, in favore dell' , Parte_1 CP_1 delle spese del giudizio che liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 13/11/2025 .
Il Giudice
ET AO AR