Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4603 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
( ),rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avvocati Alessandro Ciaccia, Fabrizio Ciaccia e Sara Mercuri per procura in atti;
APPELLANTE E
1) CONTUMACE Controparte_1
APPELLATA
Nonché
codice fiscale e per essa la codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Santangelo per procura in atti;
P.IVA_2
intervenuta ex art. 111 cpc
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. evocava in giudizio la chiedendo la Parte_2 Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n.1677/15 emesso dal Tribunale di Tivoli e recante la condanna al pagamento della somma di euro 172.802,47.
Eccepiva la nullità della clausola contenuta nell'art.6 di tale contratto recante la previsione secondo la quale che in caso di mancato pagamento delle rate convenute alle rispettive scadenze sarebbero maturati interessi di mora sulle stesse.
Rilevava dunque la violazione del divieto di anatocismo determinato da tale previsione.
Eccepiva ancora la nullità del contratto di mutuo, in quanto diretto a ripianare debiti pregressi.
Si costituiva la contestando le deduzioni attoree e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione e condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Infondato è invero il primo motivo.
Ed infatti, come noto, “Nel contesto normativo successivo all'entrata in vigore del T.U.B., la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. (divieto di anatocismo) è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.
Ai sensi dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014).
Orbene nel caso di specie tale pattuizione espressa è rinvenibile nell'art.6 del suddetto contratto.
Ne discende l'infondatezza di tale motivo.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Ed invero, come noto, “Nel mutuo fondiario, il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, e, se questo è costituito dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca, non per ciò solo può predicarsene l'illiceità.
Tra le finalità di un'operazione di credito fondiario rientra anche quella dell'utilizzazione delle somme ottenute per estinguere un debito precedente verso la stessa banca concedente il finanziamento, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, un uso distorto dello strumento del mutuo fondiario” (Cassazione civile sez. III, 12/09/2014, n.19282).
Il principio in esame appare estensibile anche al caso in esame, avente ad oggetto un mutuo chirografario di scopo, essendone identica la ratio.
Ed invero “Il contratto di mutuo di scopo è affetto da nullità, se si verifica la deviazione dalla finalità
a cui l'attribuzione delle somme era preordinata e che rientrava nella causa concreta del contratto.
Pertanto, è nullo il mutuo di scopo, stipulato per acquistare un immobile, nel caso in cui il mutuatario impieghi la provvista per ripianare la propria esposizione debitoria nei confronti di altri istituti di credito, tra cui la banca mutuante, facente parte del medesimo gruppo bancario” (Cassazione, ordinanza n. 26770/2019). Orbene nel caso in esame non vi è alcuna dissociazione fra lo scopo indicato nel contratto e quello effettivamente realizzato con l'utilizzo delle somme]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto Parte_1 vari profili e chiedendo “IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i presupposti;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 882/2020, resa nell'ambito del giudizio RG
1320/2016, depositata il 9/7/2020 e notificata il 10/9/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riassumono: - nel merito: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di insussistenza del diritto della banca opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per i motivi esposti in narrativa;
-in subordine, ove si ritenga di non dover accogliere le conclusioni dinanzi articolate, accertare, mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio, l'esatto debito dell'odierna appellante nei confronti Contr della banca secondo i criteri contabili di cui alla richiesta di ammissione di CTU, sulla base della documentazione prodotta dalla banca, con particolare riguardo alla detrazione, dall'importo preteso in via monitoria, delle somme relative alla capitalizzazione. periodica degli interessi, delle spese, e di ogni altro accessorio addebitato dalla banca in relazione all' operazione di finanziamento chirografario del 12/1/2009 e alle perdite generate dal collocamento del prodotto finanziario
“4YOU” per l'importo di euro 210.000,00 fatto sottoscrivere all'opponente nel 2001, con condanna della banca convenuta alla restituzione delle rate periodiche già pagate, nella misura che verrà determinata in corso di causa, con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino al soddisfo, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascun versamento fino al soddisfo, sulle somme rivalutate;
- in ulteriore subordine, accertato che nel comportamento di parte opposta si configurano gli estremi della condotta di cui all'art. 96 cpc, e comunque la violazione dei principi di correttezza e buona fede, condannare la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 96 cpc, per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante, da liquidare nella misura che verrà ritenuta di giustizia, ovvero in separata sede;
- condannare in ogni caso la banca appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
E' rimasta contumace . Controparte_1
Si è costituita e per essa la quale cessionaria e quindi successore Controparte_2 CP_3 di , chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziandone Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 348 bis CPC e la novità ex art. 345 CPC per alcuni profili proposti solo in questa sede.
All'udienza del 21.6.21 la Corte, con ordinanza in atti, respingeva la domanda di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.24, poi differita (con provvedimento del
25.1.22) all'udienza del 16.12.24.
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 28 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “In via pregiudiziale. Nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione degli artt. 132 c. 2, n. 4 cpc e 118 Disp. att. cpc. Mancanza di presupposti per la motivazione “succinta”, in forma sintetica o per relationem” - l'appellante denuncia l'omessa motivazione che il primo giudice avrebbe commesso, in particolare non delibato sulla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per assenza di prova scritta.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullità del decreto opposto, per mancanza del presupposto della prova scritta idonea del credito rappresentato dal mutuo chirografario azionato in sede monitoria. Violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c. “ - si duole che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla Pt_1 ripartizione dell'onere probatorio, di valutare che l'estratto conto non è prova sufficiente del finanziamento, che non si tratta di un mutuo ipotecario e che non vi è una apertura di credito in conto corrente, così che il documento ex art. 50 TUB allegato alla domanda monitoria non può essere utilizzato come prova scritta, precisando che vi è un piano di ammortamento con le rate non sufficiente.
Aggiunge l'appellante che la banca ha indicato come data di partenza del conteggio il 12.5.11 e non la data di stipula del finanziamento, avvenuta il 12.1.09.
Invoca parte appellante la nomina del CTU per l'accertamento contabile.
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “ Errata interpretazione delle clausole anatocistiche contenute nel contratto di mutuo chirografario. Violazione dell'art. 1370 c.c.- Omessa valutazione dell'incidenza della qualifica di consumatore del mutuatario” – l'appellante lamenta che il Tribunale ha “omesso di considerare la qualifica (NB: non contestata dalla controparte ex art. 115 cpc, in quanto risultante agli atti) di cliente “consumatore”, rivestita dall'opponente dott. ex art. 3 del Pt_1
“Codice del Consumo”, che comporta la necessità di valutare in maniera assai rigorosa le clausole onerose contenute nel contratto di finanziamento che, essendo predisposto dalla banca usando moduli e formulari, deve essere interpretato, nel dubbio, contra stipulatorem in applicazione dei criteri ermeneutici previsti dall'art. 1370 c.c.
Richiama parte appellante la delibera CICR del 2000 nonché le novità legislative e la pronuncia della
Corte Costituzionale per affermare, ricordando il contenzioso giudiziario in materia, ed affermando che gli interessi di mora possono essere applicati solo sulla rata capitale.
Prosegue parte appellante denunciando l'errore che avrebbe commesso il primo giudice nel non valutare le errate e non comprensibili modalità di imputazione, da parte della banca, dei pagamenti né le condizioni applicate, sicchè il decreto ingiuntivo andava revocato, denunciando un “meccanismo contabile artificioso e penalizzante” (v. pag. 14) in ragione dei versamenti effettuati per circa 40.000 euro per il prodotto finanziario “4you” e per l'esistenza del conto corrente bancario.
Invoca l'appellante la nomina di CTU per l'accertamento contabile.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “Errata e contraddittoria motivazione circa il rigetto dell'eccezione di nullità del mutuo per mancanza di causa e sull'erroneità dell'equiparazione del mutuo chirografario al mutuo fondiario” – denuncia la nullità del mutuo per assenza di Pt_1 causa, non essendo equiparabile (contrariamente a quanto espresso dal Tribunale) ad un mutuo fondiario.
Richiamati, allora, gli atti di primo grado e citata anche giurisprudenza in materia di scorrettezza e mala fede dell'intermediario, sostiene parte appellante che lo scoperto di conto corrente era estraneo al prodotto “4you” perché quest'ultimo estinto il 12.1.09 con il nuovo finanziamento e che quest'ultimo era stato versato sul conto corrente per coprire perdite ed oneri provenienti da quell'investimento finanziario, tanto che gli importi coincidevano (quello del finanziamento e quello originario del prodotto finanziario).
Denuncia ancora che vi sarebbero altre somme a lui accreditate ma non spiegate, Pt_1 aggiungendo che tutto era avvenuto per coprire l'esposizione da conto corrente presso la NC
AN, ribadendo la coincidenza tra l'importo del finanziamento del 2009 e quello originario del prodotto finanziario “4you”.
§3.5 – Con l'ultimo motivo di gravame - titolato “ Richiesta di condanna della banca per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in relazione alla violazione dei precetti di correttezza, diligenza e buona fede” - il invoca l'applicazione di detta sanzione per “ innumerevoli, Pt_1 gravi e ripetute violazioni dei precetti di correttezza, trasparenza e buona fede posti a tutela delle parti contraenti e segnatamente dell'opponente qualificato come consumatore che gode del regime di tutela previsto dal d. lgs. n.206/2005” , di cui poi fornisce alcune esemplificazioni.
§ 4 — Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società intervenuta, per non essere provata la cessione del credito e per essere presente solo in questo grado di giudizio, pur dovendo intervenire sin dal primo grado del processo e chiedere l'estromissione della cedente.
L'approccio di parte appellante è ai limiti della temerarietà.
A parte la scelta difensiva della cessionaria di costituirsi solo in questa sede, non risultando alcuna norma che imponga – con termini preclusivi – al successore a titolo particolare di intervenire immediatamente, visto il disposto di cui all'art. 111 CPC, con la precisazione che l'estromissione della dante causa può avvenire solo con il consenso delle altre parti, sul resto vengono ribadite le difese che ormai in modo seriale e ripetuto vengono svolte nel contenzioso similare in materia bancaria. Cont E su questo profilo, non può che ribadirsi ex art. 118 disp. Att. quanto già più volte affermato da questo Collegio sia con riguardo alla possibilità di ricostruire l'avvenuta cessione (anche senza la presenza del contratto) sulla base di una serie di elementi presuntivi, di individuare il credito ceduto anche mediante i collegamenti ipertestuali in gazzetta ufficiale e comunque sulla base della determinabilità dello stesso e, infine, la totale irrilevanza – nei rapporti dettati dall'autonomia privata contrattuale – dell'adempimento presso il registro delle imprese, rilevante cioè solo ai fini della pubblicità per i terzi.
Va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di intervento è esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Sul punto, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e dei numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo
Cass. N. 4277/23).
Dunque, va dato seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»); da ultimo giova richiamare anche Cass. N. 12007/24, a ulteriore conferma di quanto già esposto.
Né può avere influenza – dinanzi a questa Corte – quanto acclarato dal giudice dell'esecuzione in sede di opposizione a precetto solo perché trattasi della stessa cessionaria, trattandosi di due giudizi distinti con allegazioni e documenti, evidentemente diversi e non sovrapponibili.
Nel merito, poi, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, alla luce anche delle piene difese delle parti in questa sede, la vicenda è chiara.
Il decreto ingiuntivo originariamente opposto dal riguarda le rate non pagate (a decorrere dal Pt_1
12.5.11) e il residuo capitale , unitamente agli interessi moratori, del finanziamento stipulato tra l'appellante e la in data 12.1.09, che ha prodotto l'erogazione di CP_1 Controparte_1
Euro 210.000,00 messi a disposizione del che, solo in parte, è così riuscito ad estinguere Pt_1
(parzialmente) l'esposizione debitoria insorta nei rapporti di conto corrente e di prodotto finanziario
“4you” con la NC AN SP (Di cui era successore). Controparte_1
Tale situazione emerge con tranquillante certezza dall'atto di transazione – evidentemente novativo, qualificazione che in vero l'appellante non ha mai contestato – datato 12.1.09, nel quale si dà atto di tutti gli importi di “scoperto” del che al fine di estinguere tutta l'esposizione non solo ha Pt_1 sottoscritto quella transazione e il nuovo contratto di finanziamento, ma si è impegnato a versare in contanti il residuo necessario per la definizione completa dei rapporti dare/avere tra le parti.
La transazione, peraltro, contiene espressamente reciproche rinunce e, come tale, copre dedotto e deducibile.
Del resto, l'appellante pare ignorare nel gravame l'atto transattivo, mai disconosciuto né tanto meno messo in dubbio sotto il profilo della sua validità.
Peraltro, è proprio questo atto che viene richiamato dal Tribunale nell'ordinanza in data 10.8.16, con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, alla quale si riferisce “per relationem” la sentenza impugnata.
E per questo motivo è del tutto infondata la doglianza relativa alla “nullità” di detta sentenza per omessa motivazione, atteso peraltro che il Tribunale – già pronunciatosi con ordinanza mai revocata
– ne ha confermato la validità con la detta sentenza anche implicitamente, utilizzando poi la “ragione più liquida” che esclude, evidentemente, una omessa pronuncia, in quanto altri profili di opposizione
(di cui oggi si duole l'appellante) sono rimasti assorbiti.
A questo proposito, giova ricordare che con l'opposizione (peraltro priva di una domanda riconvenzionale) è stato dal introdotto un giudizio di cognizione piena, con la conseguenza Pt_1 che la utilizzabilità o meno dell'estratto ex art. 50 TUB anche per un prestito (che non integra saldo negativo di conto corrente o mutuo fondiario) è del tutto irrilevante, perché si riferisce al momento di emanazione del decreto, revocato il quale (in assenza di tale “prova scritta” , come lamentato dall'appellante) si perverrebbe al medesimo risultato quanto a importo ingiunto.
Questione, peraltro, pure affrontata sinteticamente nella detta ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto stesso. Inoltre, la memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 CPC della banca allega una certificazione notarile sulla quale , oggi, l'appellante formula contestazioni circa la effettiva riferibilità alla parte contabile corretta: il rilievo – a parte la novità o meno del medesimo – è inconferente, atteso che la banca ha voluto indicare un ulteriore elemento di convincimento circa l'esposizione debitoria del già Pt_1 ben emergente anche alla luce delle sue stesse doglianze formulate in sede di opposizione.
Va, infatti, ricordato che se è pur vero che la banca , quale attrice sostanziale, aveva l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi, questi ultimo sono stati effettivamente forniti e sono costituiti sia dal contratto di finanziamento, sia dal pacifico accreditamento della somma (utilizzata per coprire le esposizioni debitorie, ma pur sempre a disposizione del mutuatario), sia dal piano di ammortamento che indica le diverse rate da pagare nel tempo.
Inoltre, la banca ha allegato l'inadempimento in cui è incorso il che, a partire dalla rata del Pt_1
12.5.11, non ha più provveduto alla restituzione del denaro introitato, così da provocare la revoca di tutti i rapporti con la banca, come emerge dalle due diffide del 16.7.15 e del 24.7.15, rimaste senza esito, salvo poi formulare contestazioni solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Ed allora, era onere proprio dell'originario opponente- oggi appellante – fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'estinzione o la modificazione di quel credito allegato e ciò ai sensi dell'art. 2697 comma 2 C.C. la cui esistenza non pare sia stata tenuta in considerazione nel gravame.
Le questioni relative alle non corrette imputazioni sono state sollevate in modo del tutto generico in questa sede e il richiamo , altrettanto apodittico, a difese svolte in primo grado è in pieno conflitto con la necessaria specificità del gravame ex art. 342 CPC.
Questo anche per quanto attiene la doglianza relativa alla necessità di valutare con rigore il contratto perché soggetto alle regole di protezione del codice del consumo.
Ora, non può dirsi nuova la questione - come eccepisce ex art. 345 cpc la parte costituitasi in giudizio quale cessionaria di – perché già nell'atto di opposizione, in diversi punti, Controparte_1 il aveva richiamato tale disciplina. Pt_1
In realtà, però, sia nell'atto di opposizione originario, sia nel presente gravame non è dato comprendere a cosa si rivolga il “rigore” invocato ex art. 1370 C.C.
Non si comprende a quali opzioni interpretative si faccia realmente riferimento, atteso che per la capitalizzazione, il Tribunale ha affermato che vi è una specifica clausola contrattuale approvata, in adesione peraltro a quanto stabilito dalla delibera CICR del 2000, rispetto alla quale il contratto di finanziamento è successivo.
Peraltro, non si comprende se il fenomeno “anatocistico” sia effettivamente ricorrente nel caso in esame, perché viene proposto come congettura, senza alcuna pista probatoria reale, sicchè anche l'invocata CTU è meramente esplorativa e, come tale, inammissibile.
Se poi la questione riguarda il computo degli interessi di mora su una rata che, secondo l'appellante, comprenderebbe anche gli interessi corrispettivi oltre che la quota capitale, altrettanto non vi sono allegazioni specifiche e tutto viene rappresentato come mera congettura.
I richiami, inoltre, del Tribunale a forme di finanziamento diverse rispetto a quello in esame, non rendono di per sé inutilizzabili quei principi giurisprudenziali ritenuti di portata generale e rispetto ai quali andavano formulate adeguate e logiche
contro
-argomentazioni.
Ancora, l'assenza di causa – profilo pure esaminato dal Tribunale ma l'appellante, come è ovvio, non condivide la soluzione – è questione sì devoluta (e non vi sono elementi di novità ex art. 345 CPC) ma pur sempre in modo del tutto generico. Soprattutto, la questione della causa viene collegata al pregresso rapporto di conto corrente e , soprattutto, di intermediazione finanziaria per il prodotto “4you”: dimentica, però, parte appellante che tutte le doglianze relative a tale rapporto così come per il rapporto di conto corrente sono state risolte, con vincolo contrattuale, per mezzo della citata transazione novativa, nella quale è inserito anche il contratto di finanziamento, con conseguente evidente collegamento negoziale.
Del resto, richiamare i principi di buona fede e correttezza dell'intermediario – in modo del tutto generico e invocando la casistica, anche giurisprudenziale, relativa al detto prodotto “4you” – non è di certo sufficiente per far venire meno uno scopo che è stato chiaramente, con l'atto transattivo, individuato nella copertura dell'esposizione debitoria, opzione contrattuale del tutto valida come già ritenuto dalla Corte di legittimità in materia, appunto, di mutuo solutorio (v. per tutte Cass. N.
23.149/22).
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono i primi quattro motivi di impugnazione sono da respingere.
La sentenza va confermata con le integrazioni sopra riportate.
L'ultimo motivo, poi, riguarda la richiesta applicazione di una sanzione per comportamenti che, in realtà, si riferiscono al rapporto contrattuale e non processuale.
In ogni caso, la infondatezza delle doglianze dell'originario opponente – risultato debitore per l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo opposto – esclude di per sé la applicabilità di una simile sanzione alla banca.
Da ultimo, restano assorbite le istanze istruttorie – ex art. 210 CPC, nomina CTU e prove testimoniali
– peraltro a carattere meramente esplorativo, vista anche la loro genericità ed irrilevanza rispetto alla reale materia del contendere.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, da rifondersi in favore della società intervenuta.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Irripetibili sono dette spese da parte della banca appellata rimasta contumace.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 882/20 del tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di e per essa la Controparte_2 CP_3
delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso
[...] per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore