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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n. 030 2022 00114738 39 000 per “TARES” anno 2013 e
“Imposta municipale unica” per gli anni 2013-2015, notificatagli in data 1 dicembre 2022
Il ricorrente eccepiva:
1)nullità della notificazione a mezzo Pec non presente nei pubblici registri.;
2) l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto della procura alle liti.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, deve preliminarmente osservare che sebbene nel ricorso sia scritto che il ricorrente è
“ rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1 con studio…”, il ricorso è privo di procura.
Nella fattispecie quindi, in mancanza di delega scritta non esiste collegamento processuale del difensore con la causa giacchè il difensore, non ha potere di rappresentanza né di difesa;
nè tale vizio può essere sanato in quanto l'eventuale successivo conferimento di procura andrebbe comunque ad incidere su un atto che, per decorso dei termini, non è più impugnabile.
In tale situazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate, rilevato che Agenzia Entrate NE ha sostenuto l'esistenza di una procura alle liti datata 22.9.2022 –indicando gli allegati 8 e 9 non prodotti in giudizio- sostenendo la sua genericità, formulando quindi un'eccezione non fondata.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore TE TO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 511/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220011473839000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n. 030 2022 00114738 39 000 per “TARES” anno 2013 e
“Imposta municipale unica” per gli anni 2013-2015, notificatagli in data 1 dicembre 2022
Il ricorrente eccepiva:
1)nullità della notificazione a mezzo Pec non presente nei pubblici registri.;
2) l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto della procura alle liti.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, deve preliminarmente osservare che sebbene nel ricorso sia scritto che il ricorrente è
“ rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Difensore_1 con studio…”, il ricorso è privo di procura.
Nella fattispecie quindi, in mancanza di delega scritta non esiste collegamento processuale del difensore con la causa giacchè il difensore, non ha potere di rappresentanza né di difesa;
nè tale vizio può essere sanato in quanto l'eventuale successivo conferimento di procura andrebbe comunque ad incidere su un atto che, per decorso dei termini, non è più impugnabile.
In tale situazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere compensate, rilevato che Agenzia Entrate NE ha sostenuto l'esistenza di una procura alle liti datata 22.9.2022 –indicando gli allegati 8 e 9 non prodotti in giudizio- sostenendo la sua genericità, formulando quindi un'eccezione non fondata.
P.Q.M.
.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN, Sezione Seconda, dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in AN alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente e Relatore TE TO