TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.170/2024
R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone) contro il Parte_1
(ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c.), nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, avente ad oggetto: ricorso accertamento del diritto all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere “munita del titolo di studio individuato dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19” nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, lamentava l'illegittimità dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 con cui il aveva escluso il CP_2 conseguimento dei 24 CFU tra i titoli abilitanti per l'accesso alla prima fascia delle GPS
e chiedeva di “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella
seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5
del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli
culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n.
19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; C) PER
L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE
DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento
contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione
esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del , recante la procedura di istituzione delle Controparte_1 graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale
Scolastico del , prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; d) Controparte_1
il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e
l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017 n.
374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale
n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
i) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti,
Pag. 2 di 9 con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dalla
ricorrente; l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei
diritti e degli interessi della ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in
ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo “1) In via principale e CP_1
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto difensivo;
2) Condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito, le domande proposte con il ricorso non appaiono fondate.
Ritiene questo giudice che l'assunto di parte ricorrente secondo il quale “il possesso congiunto dei suddetti titoli attribuisce alla ricorrente una valida abilitazione all'insegnamento, e pertanto integra il presupposto per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto finalizzate appunto al conferimento delle supplenze” non trovi riscontro nelle norme dettate dal legislatore per disciplinare l'utilizzo delle graduatorie di
Circolo e di Istituto cui attingere per le esigenze di supplenza degli insegnanti di ruolo.
A tal proposito, occorre premettere che l'art.5, co.3, del DM n.131/2007 consente l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie da ultimo menzionate anche a chi, come parte ricorrente, non si trova nè inserito nelle GAE né siano muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto.
Ciò in perfetta coerenza con l'art.1 del citato DM, il quale prevede che, di regola, le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le
Pag. 3 di 9 supplenze temporanee (comma 3), aggiungendo che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie “minori” anche per le supplenze “superiori” (co.5), e che in tal caso le tre fasce siano utilizzate “nell'ordine” (art.5, co.3).
Deve, quindi, desumersi l'esistenza di una graduazione dei presupposti per accedere all'insegnamento in supplenza di insegnante di ruolo della scuola pubblica e che la limitazione dell'accesso alla (ex) seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto a coloro che siano in possesso di “specifica abilitazione o specifica idoneità” alla classe risponda all'esigenza di adeguarsi alla legge che, nell'alveo di quanto prescritto dalla legge n. 107/2015, continua a dare rilevanza all'abilitazione all'insegnamento quale requisito per l'assunzione dei docenti della scuola secondaria.
Come autorevolmente sostenuto dal Tribunale di Roma (sex. III lavoro, ordinanza del proc. N. R.G. 31470/1/2019), “l'iscrizione in seconda fascia offre maggiori “chance” di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche”, ma “non costituisce fatto costitutivo della possibilità di accedere ad una supplenza pubblica;
sicchè non è in realtà in questione “il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento”, nel senso generico della possibilità di prestare docenza nella scuola pubblica, ma è in questione solo la attuale portata del requisito di “specifica abilitazione o specifica idoneità” alla classe di concorso che dà diritto all'iscrizione nella seconda fascia”.
Deve, infatti, osservarsi come l'art.5, co.1, del d.lgs. 59/2017, emesso su delega conferita dall'art.1, commi 180 e 181, lett. b) della legge n. 107/2015, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria, senza disciplinare né i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le procedure per il conseguimento del titolo abilitativo.
Ciò in perfetta coerenza con l'art.1, co.181, lett b) della citata legge, che aveva espressamente previsto, quale criterio direttivo, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, che l'accesso al concorso fosse “riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso” e, al punto 2.1),
“la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-
Pag. 4 di 9 pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti….”.
È per tale motivo che l'art. 5 del d.lgs n.59/2017 ha previsto la possibilità di accedere al concorso in questione alternativamente a chi sia in “possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” e – congiuntamente – di “a)“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e “b) e 24 crediti universitari universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione”.
Il fatto che l'accesso ad un concorso per la docenza a termine nella scuola secondaria possa avvenire con solo con un'abilitazione specifica, ma anche con il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso ed i
24 CFU, non supporta l'interpretazione secondo la quale l'istituto della abilitazione specifica possa ormai ritenersi soppiantato dai 24 crediti formativi anche ai fini dell'inserimento in una fascia che dà precedenza nell'accesso alle supplenze.
Tanto può desumersi tanto dal fatto che il menzionato art.1, co.181, lett b) della legge 107/2015 si riferisca – letteralmente- al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” – e, dunque, non all'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico -, tanto dal fatto che il comma 4 ter dell'art. 5 del dlgs 59/2017 abbia previsto che
“il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza sopra citata “Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, ma non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame”, nell'ambito di “un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore”, canale “strutturato in modo speciale”.
Deve, parimenti, concludersi che l'istituto dell'abilitazione specifica per classe di
Pag. 5 di 9 concorso abbia conservato la sua rilevanza sia nell'ambito dell'assunzione in ruolo che nell'ambito che qui interessa della graduazione dei criteri per attingere alle graduatorie ai fini dell'assegnazione delle supplenze, senza essere stato soppiantato dal mero possesso dei CFU congiunto al possesso della laurea.
Tale rilevanza, infatti, appare confermata in via generale proprio dalla legge n.107/2015 che, nel prevedere all'art.1, co.79 che i dirigenti scolastici possano “utilizzare
i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi
e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, dimostra come il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisca il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma, allo stesso tempo, sia cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisca sia presupposto sia per l'accesso al ruolo sia un lecito criterio prioritario nelle procedure di reperimento delle supplenze (trovando fondamento nell'art. 33, co.5, della Costituzione).
Appare, pertanto, allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007 - che le ripartiva in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia) – e la regola, sostanzialmente riprodotta nell'O.M. n. 60 del
10 luglio 2020, che prevede “a) la prima fascia… costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e “b) la seconda fascia … costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto
Pag. 6 di 9 per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del
D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
In tal senso, si osservi, del resto come anche la giurisprudenza amministrativa si sia pronunciata affermando come “Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti” (sentenza N. 05828/2019 REG.PROV.COLL. Tar Lazio ella Sezione
Terza Bis , pubblicata il 10/05/2019) e che “ “il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n.
2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento” (si legge nella citata sentenza “Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il legittimamente non abbia consentito dell'iscrizione anche a chi CP_1
sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.”).
In tale direzione, giova, altresì, ribadire che il requisito del possesso dei 24 CFU è stato previsto per la prima volta dall'art. 5 D.L.vo 59/2017 con esclusivo riferimento ai requisiti per accedere ai concorsi pubblici per docenti. Il legislatore ha invero voluto ampliare la platea dei partecipanti consentendo un più agevole ottenimento dei requisiti di accesso, consapevole che la preparazione dei candidati sarebbe stata comunque oggetto di una procedura selettiva e che i vincitori avrebbero poi dovuto sottoporsi ad un percorso triennale di formazione (c.d. «percorso FIT»). Il sistema normativo delle supplenze prevede, invece, come visto sopra, solo in via residuale l'inserimento di coloro che hanno un titolo accademico e 24 CFU nella platea dei docenti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto. La scelta del legislatore è del resto del tutto ragionevole,
Pag. 7 di 9 posta la netta differenza tra un requisito che consente di accedere ad una prova selettiva, in cui la preparazione dell'aspirante sarà oggetto di un vaglio della commissione d'esame, e la previsione di un titolo di automatico accesso in I fascia delle GPS o alla II fascia delle
Graduatorie d'Istituto, peraltro a fronte di chi ha affrontato e superato un ben più gravoso percorso formativo rispetto ai 24 CFU.
Non si ravvisa, in questi termini, alcun profilo d'irragionevolezza o discriminatorietà: non potendosi evidentemente ritenere uguale, e quindi insuscettibile di disciplina differenziata ai sensi dell'art 3 Cost., la posizione degli insegnanti rispettivamente possessori del titolo abilitativo – che postula l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali – e quelli che hanno conseguito i 24 CFU, per il solo fatto che oggi entrambi possono accedere ai concorsi ai sensi del citato D.L.vo 59/17, occorre osservare come l'equiparazione invocata in ricorso determinerebbe, invece, una sostanziale inutilità dei percorsi formativi previsti espressamente dal legislatore ai fini dell'abilitazione, con l'ulteriore conseguenza di creare una discriminazione alla rovescia nei confronti di tutti gli insegnanti che, per accedere alla
I fascia delle GPS o alla II fascia delle Graduatorie d'Istituto, hanno affrontato fino ad oggi i TFA, PAS e SSIS con evidenti maggiori sforzi in termini di tempo e di impegno.
Privi di rilevanza appaiono, infine, i peraltro generici riferimenti alle direttive comunitarie nn. 2005/36/CE - 2013/55/UE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m.: tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Né sussistono i presupposti per l'invocata remissione della questione di legittimità costituzionale: non potendosi evidentemente ritenere uguale, e quindi insuscettibile di disciplina differenziata ai sensi dell'art 3 Cost., la posizione degli insegnanti rispettivamente possessori del titolo abilitativo – che postula l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali – e quelli che hanno conseguito i 24 CFU, per il solo fatto che oggi entrambi possono accedere ai concorsi ai sensi del citato D.L.vo 59/17, occorre osservare come l'equiparazione invocata in ricorso determinerebbe, invece, una sostanziale inutilità dei percorsi formativi previsti espressamente dal legislatore ai fini dell'abilitazione, con l'ulteriore conseguenza di creare
Pag. 8 di 9 una discriminazione alla rovescia nei confronti di tutti gli insegnanti che, per accedere alla
I fascia delle GPS o alla II fascia delle Graduatorie d'Istituto, hanno affrontato fino ad oggi i TFA, PAS e SSIS con evidenti maggiori sforzi in termini di tempo e di impegno.
Né, tantomeno, sembra possibile affermare che la possibilità di partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno prevista dal decreto 0092 del
08.02.2019, in attuazione del D.M. 249 2010 consenta di argomentare il valore abilitante derivante dal possesso dei 24 CFU, in quanto tale decreto si limita a disciplinare l'accesso ad una procedura selettiva per il conseguimento di un titolo (la
“specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado”), e non costituisce una fonte primaria o secondaria idonea ad attribuire valore abilitante al possesso della laurea e dei 24 CFU.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, secondo comma c.p.c., tenuto conto della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sui temi oggetto della controversia sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta le domande proposte da contro il Parte_1
e compensa integralmente le spese di lite. Controparte_1
Chieti, lì 25 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.170/2024
R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone) contro il Parte_1
(ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c.), nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024, avente ad oggetto: ricorso accertamento del diritto all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 16.2.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere “munita del titolo di studio individuato dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19” nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, lamentava l'illegittimità dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020 con cui il aveva escluso il CP_2 conseguimento dei 24 CFU tra i titoli abilitanti per l'accesso alla prima fascia delle GPS
e chiedeva di “A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella
seconda fascia delle graduatorie di istituto per la Provincia indicata in epigrafe, valide per il biennio 2022/2024 e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nonché di 24 CFU nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5
del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli
culturali e di carriera, in relazione alle rispettive classi di concorso come meglio indicato in epigrafe;
B) CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE E DICHIARARE il valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento derivante dal possesso congiunto del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del d.P.R. 14 febbraio 2016 n.
19, nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; C) PER
L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda delle graduatorie d'istituto, in relazione alle rispettive classi di concorso e provincia come meglio indicato in epigrafe;
D) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE
DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento
contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione
esemplificativa e non esaustiva: a) l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del
, recante la procedura di inserimento/aggiornamento Controparte_1 delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo, valide per il biennio 2022/2024; b) l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del , recante la procedura di istituzione delle Controparte_1 graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; c) il Decreto Dipartimentale del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale
Scolastico del , prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; d) Controparte_1
il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e
l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; e) il D.M. 1° giugno 2017 n.
374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; f) il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; g) le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale
n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
h) le graduatorie di istituto, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente;
i) di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti,
Pag. 2 di 9 con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dalla
ricorrente; l) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei
diritti e degli interessi della ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in
ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”.
Il resistente si costituiva in giudizio, chiedendo “1) In via principale e CP_1
nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto alla luce delle considerazioni svolte nel presente atto difensivo;
2) Condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni”.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 –
Nel merito, le domande proposte con il ricorso non appaiono fondate.
Ritiene questo giudice che l'assunto di parte ricorrente secondo il quale “il possesso congiunto dei suddetti titoli attribuisce alla ricorrente una valida abilitazione all'insegnamento, e pertanto integra il presupposto per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto finalizzate appunto al conferimento delle supplenze” non trovi riscontro nelle norme dettate dal legislatore per disciplinare l'utilizzo delle graduatorie di
Circolo e di Istituto cui attingere per le esigenze di supplenza degli insegnanti di ruolo.
A tal proposito, occorre premettere che l'art.5, co.3, del DM n.131/2007 consente l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie da ultimo menzionate anche a chi, come parte ricorrente, non si trova nè inserito nelle GAE né siano muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto.
Ciò in perfetta coerenza con l'art.1 del citato DM, il quale prevede che, di regola, le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le
Pag. 3 di 9 supplenze temporanee (comma 3), aggiungendo che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie “minori” anche per le supplenze “superiori” (co.5), e che in tal caso le tre fasce siano utilizzate “nell'ordine” (art.5, co.3).
Deve, quindi, desumersi l'esistenza di una graduazione dei presupposti per accedere all'insegnamento in supplenza di insegnante di ruolo della scuola pubblica e che la limitazione dell'accesso alla (ex) seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto a coloro che siano in possesso di “specifica abilitazione o specifica idoneità” alla classe risponda all'esigenza di adeguarsi alla legge che, nell'alveo di quanto prescritto dalla legge n. 107/2015, continua a dare rilevanza all'abilitazione all'insegnamento quale requisito per l'assunzione dei docenti della scuola secondaria.
Come autorevolmente sostenuto dal Tribunale di Roma (sex. III lavoro, ordinanza del proc. N. R.G. 31470/1/2019), “l'iscrizione in seconda fascia offre maggiori “chance” di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche”, ma “non costituisce fatto costitutivo della possibilità di accedere ad una supplenza pubblica;
sicchè non è in realtà in questione “il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento”, nel senso generico della possibilità di prestare docenza nella scuola pubblica, ma è in questione solo la attuale portata del requisito di “specifica abilitazione o specifica idoneità” alla classe di concorso che dà diritto all'iscrizione nella seconda fascia”.
Deve, infatti, osservarsi come l'art.5, co.1, del d.lgs. 59/2017, emesso su delega conferita dall'art.1, commi 180 e 181, lett. b) della legge n. 107/2015, riguarda i requisiti di accesso ad un tipo di concorso per la nomina in ruolo dei docenti della scuola pubblica secondaria, senza disciplinare né i requisiti di precedenza nelle supplenze, né le procedure per il conseguimento del titolo abilitativo.
Ciò in perfetta coerenza con l'art.1, co.181, lett b) della citata legge, che aveva espressamente previsto, quale criterio direttivo, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale, che l'accesso al concorso fosse “riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso” e, al punto 2.1),
“la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-
Pag. 4 di 9 pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti….”.
È per tale motivo che l'art. 5 del d.lgs n.59/2017 ha previsto la possibilità di accedere al concorso in questione alternativamente a chi sia in “possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” e – congiuntamente – di “a)“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e “b) e 24 crediti universitari universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione”.
Il fatto che l'accesso ad un concorso per la docenza a termine nella scuola secondaria possa avvenire con solo con un'abilitazione specifica, ma anche con il possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso ed i
24 CFU, non supporta l'interpretazione secondo la quale l'istituto della abilitazione specifica possa ormai ritenersi soppiantato dai 24 crediti formativi anche ai fini dell'inserimento in una fascia che dà precedenza nell'accesso alle supplenze.
Tanto può desumersi tanto dal fatto che il menzionato art.1, co.181, lett b) della legge 107/2015 si riferisca – letteralmente- al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria” – e, dunque, non all'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico -, tanto dal fatto che il comma 4 ter dell'art. 5 del dlgs 59/2017 abbia previsto che
“il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza sopra citata “Tale disposizione, che evidentemente ha senso solo per coloro che partecipano al concorso senza essere già in possesso della abilitazione specifica, implica che questa continua ad esistere, e che può essere però acquisita anche dai soggetti muniti di titolo di studio idoneo ma non abilitati, ma non per il mero fatto di avere un titolo di studio idoneo ed avere maturati i 24 CFU, ma solo per effetto del superamento dell'esame”, nell'ambito di “un nuovo canale di accesso ai soli ruoli della docenza nella scuola superiore”, canale “strutturato in modo speciale”.
Deve, parimenti, concludersi che l'istituto dell'abilitazione specifica per classe di
Pag. 5 di 9 concorso abbia conservato la sua rilevanza sia nell'ambito dell'assunzione in ruolo che nell'ambito che qui interessa della graduazione dei criteri per attingere alle graduatorie ai fini dell'assegnazione delle supplenze, senza essere stato soppiantato dal mero possesso dei CFU congiunto al possesso della laurea.
Tale rilevanza, infatti, appare confermata in via generale proprio dalla legge n.107/2015 che, nel prevedere all'art.1, co.79 che i dirigenti scolastici possano “utilizzare
i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purchè posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi
e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purchè non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”, dimostra come il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisca il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma, allo stesso tempo, sia cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisca sia presupposto sia per l'accesso al ruolo sia un lecito criterio prioritario nelle procedure di reperimento delle supplenze (trovando fondamento nell'art. 33, co.5, della Costituzione).
Appare, pertanto, allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007 - che le ripartiva in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia) – e la regola, sostanzialmente riprodotta nell'O.M. n. 60 del
10 luglio 2020, che prevede “a) la prima fascia… costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e “b) la seconda fascia … costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei
CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del
D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto
Pag. 6 di 9 per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del
D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
In tal senso, si osservi, del resto come anche la giurisprudenza amministrativa si sia pronunciata affermando come “Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti” (sentenza N. 05828/2019 REG.PROV.COLL. Tar Lazio ella Sezione
Terza Bis , pubblicata il 10/05/2019) e che “ “il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n.
2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento” (si legge nella citata sentenza “Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il legittimamente non abbia consentito dell'iscrizione anche a chi CP_1
sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.”).
In tale direzione, giova, altresì, ribadire che il requisito del possesso dei 24 CFU è stato previsto per la prima volta dall'art. 5 D.L.vo 59/2017 con esclusivo riferimento ai requisiti per accedere ai concorsi pubblici per docenti. Il legislatore ha invero voluto ampliare la platea dei partecipanti consentendo un più agevole ottenimento dei requisiti di accesso, consapevole che la preparazione dei candidati sarebbe stata comunque oggetto di una procedura selettiva e che i vincitori avrebbero poi dovuto sottoporsi ad un percorso triennale di formazione (c.d. «percorso FIT»). Il sistema normativo delle supplenze prevede, invece, come visto sopra, solo in via residuale l'inserimento di coloro che hanno un titolo accademico e 24 CFU nella platea dei docenti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto. La scelta del legislatore è del resto del tutto ragionevole,
Pag. 7 di 9 posta la netta differenza tra un requisito che consente di accedere ad una prova selettiva, in cui la preparazione dell'aspirante sarà oggetto di un vaglio della commissione d'esame, e la previsione di un titolo di automatico accesso in I fascia delle GPS o alla II fascia delle
Graduatorie d'Istituto, peraltro a fronte di chi ha affrontato e superato un ben più gravoso percorso formativo rispetto ai 24 CFU.
Non si ravvisa, in questi termini, alcun profilo d'irragionevolezza o discriminatorietà: non potendosi evidentemente ritenere uguale, e quindi insuscettibile di disciplina differenziata ai sensi dell'art 3 Cost., la posizione degli insegnanti rispettivamente possessori del titolo abilitativo – che postula l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali – e quelli che hanno conseguito i 24 CFU, per il solo fatto che oggi entrambi possono accedere ai concorsi ai sensi del citato D.L.vo 59/17, occorre osservare come l'equiparazione invocata in ricorso determinerebbe, invece, una sostanziale inutilità dei percorsi formativi previsti espressamente dal legislatore ai fini dell'abilitazione, con l'ulteriore conseguenza di creare una discriminazione alla rovescia nei confronti di tutti gli insegnanti che, per accedere alla
I fascia delle GPS o alla II fascia delle Graduatorie d'Istituto, hanno affrontato fino ad oggi i TFA, PAS e SSIS con evidenti maggiori sforzi in termini di tempo e di impegno.
Privi di rilevanza appaiono, infine, i peraltro generici riferimenti alle direttive comunitarie nn. 2005/36/CE - 2013/55/UE ed al d.lgs n.206/2007 e s.m.: tali fonti, lungi dall'impedire di imporre titoli specifici per l'esercizio delle professioni in qualunque stato membro, garantiscono la libera circolazione dei servizi mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti.
Né sussistono i presupposti per l'invocata remissione della questione di legittimità costituzionale: non potendosi evidentemente ritenere uguale, e quindi insuscettibile di disciplina differenziata ai sensi dell'art 3 Cost., la posizione degli insegnanti rispettivamente possessori del titolo abilitativo – che postula l'avvenuto utile espletamento di un tirocinio didattico/formativo e/o il superamento di procedure concorsuali – e quelli che hanno conseguito i 24 CFU, per il solo fatto che oggi entrambi possono accedere ai concorsi ai sensi del citato D.L.vo 59/17, occorre osservare come l'equiparazione invocata in ricorso determinerebbe, invece, una sostanziale inutilità dei percorsi formativi previsti espressamente dal legislatore ai fini dell'abilitazione, con l'ulteriore conseguenza di creare
Pag. 8 di 9 una discriminazione alla rovescia nei confronti di tutti gli insegnanti che, per accedere alla
I fascia delle GPS o alla II fascia delle Graduatorie d'Istituto, hanno affrontato fino ad oggi i TFA, PAS e SSIS con evidenti maggiori sforzi in termini di tempo e di impegno.
Né, tantomeno, sembra possibile affermare che la possibilità di partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno prevista dal decreto 0092 del
08.02.2019, in attuazione del D.M. 249 2010 consenta di argomentare il valore abilitante derivante dal possesso dei 24 CFU, in quanto tale decreto si limita a disciplinare l'accesso ad una procedura selettiva per il conseguimento di un titolo (la
“specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado”), e non costituisce una fonte primaria o secondaria idonea ad attribuire valore abilitante al possesso della laurea e dei 24 CFU.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, secondo comma c.p.c., tenuto conto della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sui temi oggetto della controversia sussistono i motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta le domande proposte da contro il Parte_1
e compensa integralmente le spese di lite. Controparte_1
Chieti, lì 25 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 9 di 9