Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7674/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7674/2022 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Promessa di pagamento-Ricognizione di debito, vertente:
TRA
, già già Parte_1 Parte_2
(P.IVA ), in persona del Parte_2 P.IVA_1 procuratore Dr (giusta procura del 28/3/22, in atti Parte_3
Dott. Notaio in Milano Rep. N. Persona_1
26916 Racc. 11416), ed elett.te dom.to in Napoli alla Tr. Pr. T. de
Amicis, 52 – presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (C.F.
) che lo rapp.ta e difende come da procura in C.F._1 calce all'atto di citazione;
-parte attrice- CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario, Dott.ssa , legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita alla via Roma
n.168, in uno all'Avv. Loredana Di Spirito, (C.F.
), procuratore dell'Ente, che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione;
-parte convenuta -
***
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CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.12.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 11.7.22 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94,la (già Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il , Parte_2 Controparte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento da parte di quest'ultimo, quale cessionaria di crediti vantati dalla Hera Comm S.r.l. e dalla Telecom S.p.a. verso il convenuto della somma di €. 261.762,05 per sorta capitale, CP_1 oltre €. 5.737,31 per interessi di mora maturati e maturandi, ed oltre agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla sorta capitale ai sensi dell'art. 1283 c.c., ed ancora oltre alla somma di €.
3.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e per l'effetto sentirlo condannare al pagamento delle suindicate somme.
Segnatamente precisava che i crediti per sorta capitale pari ad
€261.762,05 di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto (all.1.) Part derivavano da fatture cedute ad essa da parte di Hera Comm con atto di cessione Rep. 39745 del 4/4/22 notificato il 9/4/22 e da parte di
Telecom con atto di cessione Rep. 70842 del 2/8/21 notificato il 6/8/21.
Rivendicava altresì il diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 261.762,05, ovvero gli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, decorrenti dal giorno n. 7674/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 7674/2022 R.G.A.C.
successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, in applicazione dell'art. 4 comma 2 D.lgs.
231/02. Part In virtù di quanto previsto dall'art. 1283 c.c., rilevava, altresì, di aver diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo della lite, evidenziava erano scaduti da almeno sei mesi.
Da ultimo, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, rivendicava il diritto al pagamento dell'importo di € 40 per ciascuna fattura costituente la Part sorta capitale insoluta. Di conseguenza la , nella specie precisava che l'importo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, fosse pari ad ad € 3.080,00 (€ 40 moltiplicato per n.77 fatture).
Tanto premesso, citava il convenuto ente comunale, in epigrafe indicato, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del
6/12/2022, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -in via principale: condannare , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei Parte_1 seguenti importi: 1) € 261.762,05 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1; E su questa somma: 1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 8/7/22 ammontano ad Euro 5.737,31: •
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 3.080,00
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ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta.
Ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, veniva dichiarata la contumacia del . Concessi i termini Controparte_3 di cui all'art 183 sesto comma c.p.c., il presente giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle istanze istruttorie del
14.9.23.
Si costituiva tardivamente, in data 13.9.23, il , Controparte_1 eccependo in via preliminare, la totale carenza di titolarità attiva della nei confronti del , Parte_2 Controparte_1 contestando l'inidoneità della documentazione a dimostrare la condizione di cessionaria di crediti rispetto alle società di fornitura elettrica menzionate. Contestava altresì l'infondatezza della domanda,
l'omessa notifica dell'atto di cessione e l'inesistenza di un contratto scritto tra e società cedenti. Controparte_1
Deduceva altresì che la società istante non aveva fornito alcuna prova dell'invio delle fatture e, ancor meno, dell'invio in modalità elettronica;
quindi, eccepiva che i numeri di fattura, posti a fondamento della propria della società Parte_2 non fossero idonei a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito vantato.
Eccepiva altresì l'inapplicabilità nel caso di specie, degli interessi di cui all'art. 6 co.2 d.lgs. n. 231/02 (spese di recupero dei costi sostenuti)
e contestava il suddetto importo essere stato addebitato anche su ogni fattura pagata spontaneamente, con pochi giorni di ritardo, in assenza solleciti da parte della società creditrice, e su fatture di importi irrisori.
Da ultimo resisteva alla richiesta di pagamento degli interessi di mora e degli interessi anatocistici, che eccepiva essere illegittima ed errata nella determinazione degli importi.
Concludeva, chiedendo: Rigettare la domanda principale spiegata da
[...]
Condannare la società attrice al pagamento delle spese di Controparte_4 lite nei confronti del . Controparte_1
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Stante la natura documentale della controversia, veniva rinviata all'udienza cartolare del 9.12.24 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
Sul merito
La domanda avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta.
Gli atti di cessione dei crediti in favore di effettuate Parte_1 comunque a mezzo atti notarili aventi per oggetto i corrispettivi di forniture e prestazioni di servizi effettuate dalle cedenti, come riportate negli elenchi ed estratti allegati, risultano prodotti in giudizio e regolarmente notificati al (cfr. Parte_4 all.n. 10-8-9 produzione di parte attrice).
Risulta allegata anche tutta la documentazione relativa alle fatture, ai rapporti contrattuali ed esecuzione delle forniture senza alcuna specifica contestazione, stante peraltro la tardiva costituzione dell'Ente convenuto, sì da determinare la decadenza dalle proposte eccezioni.
Ciò posto, anche a prescindere dalla questione sulla applicabilità ad una amministrazione non statale dell'art. 69, comma 3 e dell'art. 70 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata in ogni caso sussiste poi solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale e da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass. civ., Sez. I,
01/02/2007, n. 2209).
Il divieto di cessione del credito senza l'adesione della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 70, R.D. n. 2440 del 1923, trova applicazione esclusivamente in relazione ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto, ex art. 1260 c.c.,
l'esigenza di garantire la regolare esecuzione, evitando che durante la stessa possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e n. 7674/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 7674/2022 R.G.A.C.
possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, tuttavia, solo fino a quando il contratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi che il rapporto contrattuale intercorrente tra il ceduto e la cedente si sia ormai esaurito, essendo state erogate le prestazioni oggetto della presente causa.
Deve ritersi, pertanto, la non necessità per la validità ed opponibilità delle cessioni dell'assenso da parte della amministrazione ceduta.
La disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da fornitura o appalto nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. a norma della quale la cessione deve solo essere notificata al debitore, senza che sia richiesta una sua espressa accettazione. È parimenti derogatoria rispetto al disposto di cui alla L. 52/1991 art. 1, il cui ambito di applicazione riguarda i casi in cui ricorrono cumulativamente tre condizioni, e cioè che il cedente sia un'impresa, che i crediti derivino dall'esercizio dell'attività di impresa e che sia una banca o un intermediario finanziario, “il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa […]”. In particolare, la cessione di un credito da appalto o fornitura/somministrazione vantato nei confronti di un ente pubblico è subordinata innanzitutto al rispetto di requisiti di forma specifici di cui al R.D. 2440/1923 art. 69, ricorrenti nel caso di specie, e in secondo luogo, qualora abbia ad oggetto crediti derivanti da contratto in corso, necessita di adesione da parte della P.A. interessata. Il R.D. 2440/1923 art. 70 prevede che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 […]”. La L.
2248/1865 art. 9 All. E stabilisce che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà
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aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Vi è ampia discussione, sia nella giurisprudenza di legittimità che nella giurisprudenza di merito, sull'applicabilità del predetto sistema normativo alle P.A. diverse dalle Amministrazioni Statali.
Nel caso di specie, comunque, pur volendo ritenere che tale complesso normativo si applichi anche in materia di cessione di crediti laddove il debitore ceduto è P.A. diversa dall'Amministrazione
Statale, non è provato che i contratti di fornitura, da cui originano i crediti, fossero ancora in corso al momento della cessione.
La prova di detta circostanza, essenziale per l'applicazione della disciplina di cui sopra, e in mancanza della quale si applica nuovamente l'art. 1260 c.c., non può che essere onere del convenuto ente.
In relazione al quantum richiesto dalla parte attrice per sorta capitale ed interessi, stante il riscontro negli importi delle fatture allegate e nei solleciti prodotti, incontestata l'erogazione delle forniture cui si riferiscono le fatture prodotte, i consumi ivi indicati, le scadenze e i contestati ritardi, posti a fondamento degli interessi maturati, vanno riconosciute in favore della parte attrice le somme richieste e il va condannato al relativo pagamento. CP_1
E' dovuta altresì la debenza degli interessi moratori al tasso ex art. 5,
D. Lgs. n. 231/02, applicabile alla fattispecie trattandosi di “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 d.lgs. cit.).
Sono, altresì, dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 cc, norma secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, sussistendone, nella fattispecie, i presupposti n. 7674/2022 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 7674/2022 R.G.A.C.
E', infine, dovuto il risarcimento dei danni ex art. 6, co.2, D.lgs.
231/2002. Tale disposizione ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile, somme determinate in “un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Nella specie né il creditore ha provato il maggior danno (nemmeno richiesto) né il debitore ha provato la propria mancanza di Part responsabilità, per cui la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in euro 40 per ciascuna fattura insoluta come da elenco sub.1 prodotto.
Ogni altra questione si ritiene assorbita dalla presente motivazione
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata ed avuto riguardo al decisum.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M.
Dr.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunziando sul giudizio intestato, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Accoglie la domanda e per l'effetto:
-condanna il in persona del el Controparte_5
Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t.., al pagamento, in favore della cessionaria dei seguenti Parte_2 crediti:
- € 261.762,05 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub all.1;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorta capitale come sopra indicata, nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze delle fatture di cui al sub.1 e sino al saldo;
n. 7674/2022 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 7674/2022 R.G.A.C.
-gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. determinati nella misura degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione (11.7.2022) e sino al saldo;
- € 3.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in ragione di € 40 per le fatture costituenti la sorta capitale insoluta,
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.241,00 per spese e € 11.229,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
Così deciso in Aversa, 4.4.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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