Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G.Toma n. 45;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica e Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia ,
del decreto prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 17 giugno 2025, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 22 marzo 2023 dallo straniero ricorrente;
nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 4 settembre 2025, con cui questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3774 del 17 ottobre 2025);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AC BA e uditi per le parti i difensori l’Avv. N. Pisanello per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1.Con ricorso notificato il 25 luglio 2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente, cittadino del Senegal, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue:
- giunto in Italia da minorenne, a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori e, poi riconosciuto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, successivamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e più volte rinnovato, ha alloggiato presso i genitori (in Trepuzzi –LE- in Via -OMISSIS-) e non ha mai riportato condanne penali.
- Espone l’odierno ricorrente che il 22 marzo 2023 ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno in suo possesso (essendo titolare di licenza di vendita in forma itinerante), ma gli è stata notificato il provvedimento di rigetto dell’istanza, contestando la Questura di Lecce, il mancato reperimento dello stesso presso il domicilio dichiarato e la presenza di pregiudizi penali a suo carico.
- Lo straniero ricorrente espone di essersi assentato spesso dal domicilio per motivi di studio (essendo iscritto in Francia al corsoB1 in “Management de l’Hotellerie et de la Restauration” presso la “-OMISSIS--OMISSIS- Ecole de Management di Parigi).
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione e falsa degli artt. 4, 5 e 26 d.lgs. 286/98 e degli artt. 11, 12 e 13 d.p.r.394/1999 -Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 97 Cost. –Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione -Difetto istruttorio e motivazione apparente –Travisamento dei fatti –Illogicità manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma5, e 29 d.lgs. 286/98 –Violazione e falsa applicazione degli artt. 3e 10 con riferimento alla Direttiva 2003/86/Ce –Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità -Illogicità manifesta.
4. In data 30 luglio 2025 si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Amministrazione dell’Interno intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con l’ordinanza cautelare n. 384 del 4 settembre 2025, questa Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto non risulta provato che l’extracomunitario ricorrente - privo del requisito reddituale prescritto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998, nonché di effettiva sistemazione alloggiativa - conviva con la famiglia di origine, avendo, invece, allegato all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo un contratto di locazione relativo a diverso alloggio (peraltro, stipulato da differente cittadino straniero e senza dichiarazione di ospitalità in suo favore) e risultando addirittura irreperibile nel territorio del Comune di Trepuzzi (come attestato il 5 settembre 2023 dall’Ufficio Anagrafe), sicchè è palesemente mal calibrato il riferimento operato dalla parte ricorrente all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 e agli artt. 15 e 17 della Direttiva U.E. 2003/86/CE in tema di salvaguardia dell’unità familiare (con richiesta di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea), nel mentre il predetto ricorrente (peraltro, valutato come pericoloso per l’ordine pubblico, tenuto conto della pendenza di svariati procedimenti penali contro il medesimo) non ha partecipato al procedimento amministrativo in questione, dopo il preavviso di rigetto comunicatogli dalla Pubblica Amministrazione, non producendo alcuna documentazione osservazione in sede amministrativa .”
6. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 3774 del 17 ottobre 2025 ha accolto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che, a un primo sommario esame tipico della fase cautelare, l’appello è assistito da adeguato fumus boni iuris, stante l’apparente fondatezza della censura con la quale l’istante ha lamentato l’assenza nel provvedimento impugnato di un bilanciamento tra le circostanze ritenute ostative e i propri legami familiari, considerato che lo stesso ha fatto ingresso in Italia da minore unitamente a tutto il suo nucleo familiare; Il Collegio ritiene di dover accogliere l’istanza cautelare, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio .”
7. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto risultando, per le ragioni di seguito esposte, fondati i motivi di ricorso proposti dalla parte ricorrente.
Osserva, infatti il Collegio che l’impugnato provvedimento prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023, del Questore di Lecce ha disposto il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 22 marzo 2023 dallo straniero ricorrente, per la carenza dei tre elementi richiesti per l’ottenimento del predetto titolo di soggiorno:
1. la percezione di un adeguato reddito (ai sensi dell’art 4 comma 3 D. Lgs. 286/1998),
2. la disponibilità di una adeguata sistemazione abitativa (richiesta dall’art 26 comma 3 D. Lgs. 286/1998) (anche in base alle considerazioni che il contratto di locazione allegato all’istanza del ricorrente risulta stipulato da cittadino straniero diverso dall’istante e che non risulta l’esistenza di alcuna dichiarazione di ospitalità in favore di quest’ultimo e che in data 5.09.2023 l’Ufficio anagrafe del Comune di Trepuzzi ha dichiarato la irreperibilità del cittadino straniero nel territorio municipale),
3.nonché la tenuta di una condotta lecita sul territorio nazionale (richiesta dall’art. 4 comma 3 del D. Lgs. 286/1998) poichè dalla disamina dei certificati penali è emersa la pendenza, a carico dello straniero, di procedimenti penali per i reati di falso in atti, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, furto tentato continuato, furto aggravato nonché precedenti di polizia per i reati di molestia o disturbi alle persone.
Come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente con il secondo motivo di gravame, alcun bilanciamento è stato effettuato dalla Questura resistente in merito al vincolo che lega il ricorrente al proprio nucleo familiare, regolarmente residente nel territorio nazionale e composto dal padre, -OMISSIS-, dalla madre, sig.ra -OMISSIS-, e dai fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (circostanze, queste, risultanti dal certificato di stato di famiglia depositato in giudizio dalla difesa del ricorrente).
Pertanto il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione e falsa applicazione dell'art. 5, co. 5, ult. periodo, T.U. Immigrazione che testualmente recita " nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ".
Con tale previsione normativa, il legislatore ha introdotto un preciso onere motivazionale a carico dell'Amministrazione, che, pertanto deve - nell'esercizio del potere ad essa attribuito - valutare la condizione familiare dell’istante straniero. Infatti l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l'interesse alla vita familiare dell'immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale (art. 8 C.E.D.U.).
Come precisato da condivisibile giurisprudenza del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, "[...] l'Amministrazione deve applicare i criteri fissati dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale, che insistono sulla necessità del bilanciamento di interessi contrapposti, quali la tutela dell'ordine pubblico e la tutela dei diritti fondamentali della persona, tra i quali rientra il diritto all'unità familiare. Come è noto, nel diritto sovranazionale i legami familiari sono tutelati in particolare dall'art. 8 della CEDU, per la cui applicazione la Corte EDU fin dal 2001 (in una nota sentenza CEDU del 2 agosto 2001) ha elaborato una serie di criteri noti come "criteri Boultif" (cioè la natura e la gravità dell'infrazione commessa dall'immigrato, durata del soggiorno dal paese dal quale deve essere allontanato, condotta dell'immigrato nel periodo successivo alla commissione del reato, legami familiari nel paese ospitante, permanenza di legami con il paese di origine) " (Cons. Stato, Sez. III, 7 settembre 2018, n. 5278).
Alla luce delle predette coordinate è dunque evidente che l'art. 5, comma 5, richiamato, impone all'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, di accertare - in caso di ricongiungimento familiare o di familiari ricongiunti - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
Osserva, inoltre il Collegio che la Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui stabilisce che la valutazione discrezionale in essa prevista si applichi solo in caso di ricongiungimento familiare, e non anche allo straniero " che abbia legami familiari nel territorio dello Stato ", estendendo, pertanto, la necessità di tale valutazione ad ogni ipotesi di revoca o rifiuto di permesso di soggiorno in presenza di vincoli familiari sul territorio nazionale. Come precisato dalla Consulta con la suddetta pronuncia: "...la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari ".
Ciò premesso, il Collegio osserva che nella fattispecie de qua , dal tenore del provvedimento impugnato, non emerge alcun cenno sull'esistenza, in capo al ricorrente del nucleo familiare - costituito sul territorio nazionale, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento del suddetto provvedimento alla “carenza di qualsivoglia condizione di inespellibilità di cui all’art. 19 del T.u.i. nonché della mancata allegazione da parte dello straniero di documentazione integrativa utile ai fini di una eventuale differente valutazione dell’istanza ai sensi dell’art. 5 c. 5 del T.u.i.”.
Né risultano, dagli atti depositati, condanne penali a carico del ricorrente (come correttamente rilevato dallo stesso con il primo motivo di ricorso) e non potendosi comunque ritenere i precedenti dello stesso automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui trattasi, anche perché, l'art. 5, comma 5, del citato Testo Unico - come modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 ed ulteriormente inciso dal dispositivo della prefata sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 – precisa che in presenza di uno stabile legame familiare sul territorio dello Stato, l'automatismo delle cause ostative al rilascio del permesso, dettate dall'art. 4, comma 3, T.U. Immigr., viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che è tenuta ad operare il bilanciamento tra l'interesse alla pubblica sicurezza e l'interesse del cittadino straniero alla propria vita familiare e al legame affettivo con i propri familiari.
In tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494, ha chiaramente precisato che " In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210) e la norma del T.U. sull'immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita "a monte" dallo stesso legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero. Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero ".
Inoltre con riguardo alla disponibilità di una adeguata sistemazione abitativa (richiesta dall’art 26 comma 3 D. Lgs. 286/1998) il Tribunale ritiene meritevoli di apprezzamento le circostanze evidenziate dal ricorrente in merito alle allegate esigenze inerenti i motivi di studio dello stesso (iscritto in Francia al corsoB1 in “Management de l’Hotellerie et de la Restauration” presso la “-OMISSIS--OMISSIS- Ecole de Management di Parigi).
Da ciò deriva la fondatezza del ricorso.
16. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente, da parte dell’Amministrazione resistente che dovrà tener conto della situazione familiare del ricorrente e della concreta ed attuale pericolosità dello stesso.
17.Ricorrono i presupposti di legge, anche in relazione all’esito del giudizio, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente da parte dell’Amministrazione resistente che dovrà tener conto, come indicato in motivazione, della situazione familiare del ricorrente e della concreta ed attuale pericolosità dello stesso.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente
AC BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AC BA | IA MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.