Art. 7.
L'addizionale deve essere versata secondo le modalita' previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa e' commisurata.
Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa e' commisurata; se l'addizionale e' commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresi' le norme relative alle stesse ritenute.
L'addizionale deve essere versata secondo le modalita' previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa e' commisurata.
Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa e' commisurata; se l'addizionale e' commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresi' le norme relative alle stesse ritenute.