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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4506/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gazziero per parte resistente nessuno L'avv. Gazziero precisa le conclusioni come da memoria integrativa già depositata;
fa presente che l'immobile è stato rilasciato in data 3 dicembre 2024 e che la morosità complessiva ammonta dunque a euro 4.172,50, comprensivi del canone del mese di novembre 2024. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4506/2024 promossa da: (C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARA DEL GIACCO e dell'avv. JESSICA GAZZIERO RICORRENTE
contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 gennaio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (d'ora in avanti solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 agito in giudizio ai sensi dell'art. 657 c.p.c. allegando di aver concesso in sublocazione ad CP_1
l'immobile sito in Padova, via Roberto Schumann
[...] n. 14, piano 4, interno 7, con contratto di sublocazione ad uso abitativo stipulato in data 15 dicembre 2021 (tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate), ma di non aver ricevuto dal subconduttore il pagamento dei canoni di sublocazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità da dicembre 2023 a febbraio 2024 per complessivi euro pagina 2 di 6 2.288,66. All' udienza del 10 settembre 2024 CP_1 comparso personalmente, si è opposto alla convalida dello sfratto. Con ordinanza del 20 settembre 2024 il Giudice ai sensi dell'art. 665 c.p.c. - rilevato che l'intimato non aveva sollevato eccezioni fondate su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi in contrario – ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30 ottobre 2024 con riserva delle eccezioni del convenuto, disponendo contestualmente il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza del 26 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato di aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ed ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione della causa.
• 1. Preliminarmente va evidenziato che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata la contumacia del convenuto, Infatti, se CP_1 nella fase sommaria dello speciale procedimento per convalida di sfratto per morosità la parte intimata ha la facoltà di comparire personalmente all'udienza all'uopo fissata anche senza l'assistenza di un difensore munito di procura alle liti ed in mancanza di una “rituale” comparsa di costituzione (cfr. art. 660, comma 6, c.p.c.), in seguito al mutamento di rito disposto dal giudice ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., il convenuto deve provvedere a regolarizzare la propria posizione processuale, mediante il deposito di una formale memoria sottoscritta da un difensore munito di procura ad litem, dovendosi altrimenti considerare lo stesso contumace.
Nel caso di specie, il subconduttore, comparso personalmente nel procedimento sommario, non si è costituito tramite difensore nel presente procedimento a cognizione piena, nonostante la comunicazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665
c.p.c. che ha disposto il mutamento del rito e dei pagina 3 di 6 successivi verbali di rinvio dell'udienza.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 15 dicembre 2021, tra il ricorrente e il subconduttore, di un contratto di sublocazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Padova, via Roberto Schumann n. 14, piano 4, interno 7, con decorrenza dal 12 dicembre 2021 e durata sino al 15 settembre 2037 per il canone annuale di euro
4.560,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 380,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 2 del ricorrente).
4. Il ricorrente, nel procedimento per convalida di sfratto, ha allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità da dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr. doc. 4 del ricorrente, fascicolo sfratto). Successivamente, il ricorrente ha precisato che la morosità è aumentata, essendosi protratta sino a novembre 2024 compreso, per un ammontare complessivo pari a euro 4.172,50 (cfr. memoria integrativa depositata in data 15 novembre 2024).
5. Il subconduttore ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione, in quanto nulla ha allegato tanto in sede di procedimento sommario quanto nel presente giudizio a cognizione piena, ove è rimasto contumace.
L'inadempimento del subconduttore all'obbligo di pagamento dei canoni e degli oneri accessori deve quindi ritenersi provato.
Si tratta di inadempimento grave – perché involge l'obbligazione principale che incombe sul subconduttore e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile ad che non ha fornito valide CP_1 giustificazioni in ordine all'omesso pagamento dei canoni.
6. Per i motivi sinora esposti, dunque, va confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e va dichiarata la risoluzione del contratto di sublocazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per inadempimento grave ed imputabile del pagina 4 di 6 subconduttore. Nulla va disposto in ordine al rilascio dell'immobile, in quanto lo stesso è stato spontaneamente rilasciato nelle more del giudizio
(precisamente in data 3 dicembre 2024, come dichiarato dalla ricorrente a verbale della odierna udienza).
7. Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni scaduti, va osservato che alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato che la morosità ammonta ad euro 4.172,50, essendo nel frattempo maturati ulteriori canoni compreso quello di novembre 2024 (ed essendo stato rilasciato l'immobile in data 3 dicembre 2024). Tali canoni spettano alla ricorrente in forza del disposto dell'art. 1591 c.c., in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna.
Il resistente va dunque condannato al pagamento del predetto importo, maggiorato degli interessi al tasso legale dalle scadenze di ciascuna mensilità al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese vengono CP_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) per la fase di studio e introduttiva – sì da tenere conto anche dell'attività svolta nel procedimento per convalida di sfratto – e secondo i parametri medi per la fase decisoria, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di sublocazione abitativa relativo all'immobile ubicato in Padova, via
Roberto Schumann n. 14, piano 4, interno 7, stipulato in data 15 dicembre 2021 tra ed Parte_1 CP_1
per grave inadempimento del subconduttore.
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 di euro 4.172,50 per canoni di Parte_1 sublocazione e oneri accessori scaduti e non pagati,
pagina 5 di 6 oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, euro 49,00 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge. Padova, 9 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Stocco
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TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 9 gennaio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Gazziero per parte resistente nessuno L'avv. Gazziero precisa le conclusioni come da memoria integrativa già depositata;
fa presente che l'immobile è stato rilasciato in data 3 dicembre 2024 e che la morosità complessiva ammonta dunque a euro 4.172,50, comprensivi del canone del mese di novembre 2024. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4506/2024 promossa da: (C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARA DEL GIACCO e dell'avv. JESSICA GAZZIERO RICORRENTE
contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 RESISTENTE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 gennaio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (d'ora in avanti solo “ ”) ha Parte_1 Pt_1 agito in giudizio ai sensi dell'art. 657 c.p.c. allegando di aver concesso in sublocazione ad CP_1
l'immobile sito in Padova, via Roberto Schumann
[...] n. 14, piano 4, interno 7, con contratto di sublocazione ad uso abitativo stipulato in data 15 dicembre 2021 (tempestivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate), ma di non aver ricevuto dal subconduttore il pagamento dei canoni di sublocazione e degli oneri accessori relativi alle mensilità da dicembre 2023 a febbraio 2024 per complessivi euro pagina 2 di 6 2.288,66. All' udienza del 10 settembre 2024 CP_1 comparso personalmente, si è opposto alla convalida dello sfratto. Con ordinanza del 20 settembre 2024 il Giudice ai sensi dell'art. 665 c.p.c. - rilevato che l'intimato non aveva sollevato eccezioni fondate su prova scritta e che non sussistevano gravi motivi in contrario – ha ordinato il rilascio dell'immobile entro il 30 ottobre 2024 con riserva delle eccezioni del convenuto, disponendo contestualmente il mutamento del rito ed assegnando alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. All'udienza del 26 novembre 2024 la ricorrente ha dichiarato di aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ed ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione della causa.
• 1. Preliminarmente va evidenziato che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si è trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale per inadempimento. Sempre in via preliminare, poi, va dichiarata la contumacia del convenuto, Infatti, se CP_1 nella fase sommaria dello speciale procedimento per convalida di sfratto per morosità la parte intimata ha la facoltà di comparire personalmente all'udienza all'uopo fissata anche senza l'assistenza di un difensore munito di procura alle liti ed in mancanza di una “rituale” comparsa di costituzione (cfr. art. 660, comma 6, c.p.c.), in seguito al mutamento di rito disposto dal giudice ex artt. 665, 667 e 426 c.p.c., il convenuto deve provvedere a regolarizzare la propria posizione processuale, mediante il deposito di una formale memoria sottoscritta da un difensore munito di procura ad litem, dovendosi altrimenti considerare lo stesso contumace.
Nel caso di specie, il subconduttore, comparso personalmente nel procedimento sommario, non si è costituito tramite difensore nel presente procedimento a cognizione piena, nonostante la comunicazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665
c.p.c. che ha disposto il mutamento del rito e dei pagina 3 di 6 successivi verbali di rinvio dell'udienza.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 15 dicembre 2021, tra il ricorrente e il subconduttore, di un contratto di sublocazione abitativa avente ad oggetto l'immobile sito in Padova, via Roberto Schumann n. 14, piano 4, interno 7, con decorrenza dal 12 dicembre 2021 e durata sino al 15 settembre 2037 per il canone annuale di euro
4.560,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad euro 380,00, è provata in via documentale (cfr. doc. 2 del ricorrente).
4. Il ricorrente, nel procedimento per convalida di sfratto, ha allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità da dicembre 2023 a febbraio 2024 (cfr. doc. 4 del ricorrente, fascicolo sfratto). Successivamente, il ricorrente ha precisato che la morosità è aumentata, essendosi protratta sino a novembre 2024 compreso, per un ammontare complessivo pari a euro 4.172,50 (cfr. memoria integrativa depositata in data 15 novembre 2024).
5. Il subconduttore ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione, in quanto nulla ha allegato tanto in sede di procedimento sommario quanto nel presente giudizio a cognizione piena, ove è rimasto contumace.
L'inadempimento del subconduttore all'obbligo di pagamento dei canoni e degli oneri accessori deve quindi ritenersi provato.
Si tratta di inadempimento grave – perché involge l'obbligazione principale che incombe sul subconduttore e risulta essersi protratto per numerose mensilità - e imputabile ad che non ha fornito valide CP_1 giustificazioni in ordine all'omesso pagamento dei canoni.
6. Per i motivi sinora esposti, dunque, va confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e va dichiarata la risoluzione del contratto di sublocazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per inadempimento grave ed imputabile del pagina 4 di 6 subconduttore. Nulla va disposto in ordine al rilascio dell'immobile, in quanto lo stesso è stato spontaneamente rilasciato nelle more del giudizio
(precisamente in data 3 dicembre 2024, come dichiarato dalla ricorrente a verbale della odierna udienza).
7. Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni scaduti, va osservato che alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato che la morosità ammonta ad euro 4.172,50, essendo nel frattempo maturati ulteriori canoni compreso quello di novembre 2024 (ed essendo stato rilasciato l'immobile in data 3 dicembre 2024). Tali canoni spettano alla ricorrente in forza del disposto dell'art. 1591 c.c., in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna.
Il resistente va dunque condannato al pagamento del predetto importo, maggiorato degli interessi al tasso legale dalle scadenze di ciascuna mensilità al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tali spese vengono CP_1 liquidate in dispositivo secondo i parametri massimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) per la fase di studio e introduttiva – sì da tenere conto anche dell'attività svolta nel procedimento per convalida di sfratto – e secondo i parametri medi per la fase decisoria, con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto di sublocazione abitativa relativo all'immobile ubicato in Padova, via
Roberto Schumann n. 14, piano 4, interno 7, stipulato in data 15 dicembre 2021 tra ed Parte_1 CP_1
per grave inadempimento del subconduttore.
[...]
2. CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 di euro 4.172,50 per canoni di Parte_1 sublocazione e oneri accessori scaduti e non pagati,
pagina 5 di 6 oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo.
3. CONDANNA al rimborso delle spese di lite CP_1 in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, euro 49,00 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge. Padova, 9 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Stocco
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