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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
GR AT, LA
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1280/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, per intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati, per mancata allegazione degli atti prodromici, per mancanza di indicazioni dei criteri relativi al calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre i termini di legge.
L'Ufficio eccepiva altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, limitatamente alla parte relativa all'attività degli enti impositori.
Nel merito, veniva chiesto il rigetto del ricorso, non sussistendo la prescrizione dei crediti, né i vizi di motivazione dell'atto impugnato.
Con memorie depositate in data 29/1/2026 la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso notificato all'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 20/1/2025, ossia oltre il termine di cui all'art. 21 d.lv. n. 546/92, posto che l'atto impugnato era stato notificato alla ricorrente il 28/10/2024.
Stante l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo, con attribuzione all'Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 5.000,00 per compenso,oltre accessori (R.F. 15%), con attribuzione all'Avv. Difensore_2.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
GR AT, LA
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1280/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Dei Longobardi Snc 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALIQUOTE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249002283420/000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, chiedendo dichiararsi la nullità della stessa, per intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati, per mancata allegazione degli atti prodromici, per mancanza di indicazioni dei criteri relativi al calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, deducendo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso, in quanto notificato oltre i termini di legge.
L'Ufficio eccepiva altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, limitatamente alla parte relativa all'attività degli enti impositori.
Nel merito, veniva chiesto il rigetto del ricorso, non sussistendo la prescrizione dei crediti, né i vizi di motivazione dell'atto impugnato.
Con memorie depositate in data 29/1/2026 la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso notificato all'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 20/1/2025, ossia oltre il termine di cui all'art. 21 d.lv. n. 546/92, posto che l'atto impugnato era stato notificato alla ricorrente il 28/10/2024.
Stante l'esito del giudizio, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in dispositivo, con attribuzione all'Avv. Difensore_2.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 5.000,00 per compenso,oltre accessori (R.F. 15%), con attribuzione all'Avv. Difensore_2.