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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale definitiva
Ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24043/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e (C.F. ), tutte CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.Monica COMMISSO e Christian ANTISSO (domicilio eletto presso lo studio dei legali in Torino Via Beaumont n.2) parte ricorrente in via rinconvenzionale contro
(C.F. , rappresentata e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv.Monica GILETTI (domicilio eletto presso lo studio del legale in Pianezza, Via Benfica n.5), parte resistente in via riconvenzionale
Oggetto: questioni preliminari alla domanda di divisione ordinaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso.
Con ricorso ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. del 7.3.2024 -seguito da invio in mediazione conclusosi negativamente con verbale in data 3.4.2025- sul presupposto di CP_1 essere comproprietaria in forza di rogiti notaio in data 28.9.2018 e 15.10.2018 di Per_1 immobile (villetta bi-familiare in Pianezza distinta al NCEU al F.13 n.291 subb.1 e 2 e a F.13 n.293 subb.1 e 2 ) unitamente alla mamma, , e alle sorelle e Parte_3 Pt_1 Pt_2
ha convenuto le stesse in giudizio per lo scioglimento della comunione.
[...]
Con comparsa in data 27.9.2024 le -originarie- resistenti si sono unitariamente costituite per eccepire il difetto di legittimazione passiva di -comprovato dall'allegato rogito Parte_2 notaio in data 3.11.2021- e per contestare, tra l'altro, il diritto di a Per_1 CP_1 procedere a divisione (“dichiarare il ricorso infondato in fatto e in diritto e conseguentemente respingere la domanda di divisione immobiliare: cfr.ivi p.5).
Per la decisione delle prefate eccezioni, proposte da alle quali, con difesa Parte_2 unitaria, e aderiscono, è stata fissata discussione orale, anche ai Parte_1 Parte_3 sensi dell'art.785 c.p.c.
Ritenuto
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è fondata. CP_2
La parte ha, infatti, documentato di avere ceduto, con atto a rogito notaio in data Per_1 3.11.2021 (rep.n.26574/racc.n.16232), la propria quota di 4/6 di nuda proprietà sul mappale n.293 a favore della madre . Analogo trasferimento è stato Parte_3 contestualmente effettuato, quanto alla quota di 1/6 di nuda proprietà sul medesimo mappale, dalla sorella Per l'effetto, all'attualità, risulta Parte_1 Parte_3 essere titolare della quota di 5/6 di nuda proprietà (oltre che dell'intero usufrutto) dell'immobile a F.13 n.293 subb.1 e 2.
Ciò non toglie che, anche a seguito del citato rogito, continui a vantare CP_3 1/6 della nuda proprietà sul mappale n.293 subb.1-2 (già civico 21), in comunione con
, e ½ di proprietà sull'immobile a F.13 n.291 subb.1-2 (già civico 19), in Parte_3 comunione con Col che, è rimasta immutata la legittimazione, sul lato Parte_1 attivo di e, dunque, confermato il suo buon diritto a richiedere lo CP_3 scioglimento della comunione (che proseguirà nell'originario procedimento R.G.4421/2024) ancora in essere con la madre e la sorella Parte_3 Parte_1
La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita: definitivamente pronunciando,
1.dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 non definitivamente pronunciando,
2.accerta il diritto di di proseguire, come da separata ordinanza resa CP_1 nell'ambito del procedimento R.G.4421/2024, il giudizio di divisione dell'immobile sito in Pianezza (To), distinto a al F.13 n.293 subb.
1-2 e al F.13 n.291 subb.1-2, CP_4 nel contraddittorio con e;
Parte_1 Parte_3
3.dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale definitiva
Ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24043/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e (C.F. ), tutte CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.Monica COMMISSO e Christian ANTISSO (domicilio eletto presso lo studio dei legali in Torino Via Beaumont n.2) parte ricorrente in via rinconvenzionale contro
(C.F. , rappresentata e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv.Monica GILETTI (domicilio eletto presso lo studio del legale in Pianezza, Via Benfica n.5), parte resistente in via riconvenzionale
Oggetto: questioni preliminari alla domanda di divisione ordinaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso.
Con ricorso ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. del 7.3.2024 -seguito da invio in mediazione conclusosi negativamente con verbale in data 3.4.2025- sul presupposto di CP_1 essere comproprietaria in forza di rogiti notaio in data 28.9.2018 e 15.10.2018 di Per_1 immobile (villetta bi-familiare in Pianezza distinta al NCEU al F.13 n.291 subb.1 e 2 e a F.13 n.293 subb.1 e 2 ) unitamente alla mamma, , e alle sorelle e Parte_3 Pt_1 Pt_2
ha convenuto le stesse in giudizio per lo scioglimento della comunione.
[...]
Con comparsa in data 27.9.2024 le -originarie- resistenti si sono unitariamente costituite per eccepire il difetto di legittimazione passiva di -comprovato dall'allegato rogito Parte_2 notaio in data 3.11.2021- e per contestare, tra l'altro, il diritto di a Per_1 CP_1 procedere a divisione (“dichiarare il ricorso infondato in fatto e in diritto e conseguentemente respingere la domanda di divisione immobiliare: cfr.ivi p.5).
Per la decisione delle prefate eccezioni, proposte da alle quali, con difesa Parte_2 unitaria, e aderiscono, è stata fissata discussione orale, anche ai Parte_1 Parte_3 sensi dell'art.785 c.p.c.
Ritenuto
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di è fondata. CP_2
La parte ha, infatti, documentato di avere ceduto, con atto a rogito notaio in data Per_1 3.11.2021 (rep.n.26574/racc.n.16232), la propria quota di 4/6 di nuda proprietà sul mappale n.293 a favore della madre . Analogo trasferimento è stato Parte_3 contestualmente effettuato, quanto alla quota di 1/6 di nuda proprietà sul medesimo mappale, dalla sorella Per l'effetto, all'attualità, risulta Parte_1 Parte_3 essere titolare della quota di 5/6 di nuda proprietà (oltre che dell'intero usufrutto) dell'immobile a F.13 n.293 subb.1 e 2.
Ciò non toglie che, anche a seguito del citato rogito, continui a vantare CP_3 1/6 della nuda proprietà sul mappale n.293 subb.1-2 (già civico 21), in comunione con
, e ½ di proprietà sull'immobile a F.13 n.291 subb.1-2 (già civico 19), in Parte_3 comunione con Col che, è rimasta immutata la legittimazione, sul lato Parte_1 attivo di e, dunque, confermato il suo buon diritto a richiedere lo CP_3 scioglimento della comunione (che proseguirà nell'originario procedimento R.G.4421/2024) ancora in essere con la madre e la sorella Parte_3 Parte_1
La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita: definitivamente pronunciando,
1.dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 non definitivamente pronunciando,
2.accerta il diritto di di proseguire, come da separata ordinanza resa CP_1 nell'ambito del procedimento R.G.4421/2024, il giudizio di divisione dell'immobile sito in Pianezza (To), distinto a al F.13 n.293 subb.
1-2 e al F.13 n.291 subb.1-2, CP_4 nel contraddittorio con e;
Parte_1 Parte_3
3.dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
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