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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2166/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2021 promossa da:
“START UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4, Parte_1
COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 ” (C.F. Pt_2
, assistita e difesa dall'avv. FORNI EUGENIO P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. TR P.IVA_2
SOLIANI GIANLUCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“- in via principale: revocare, dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 587/2021, n. 1118/2021 R.G., emesso dal Tribunale di MA in data 17.5.2021, accertando che è stato emesso in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 10 - in via riconvenzionale: - accertare il
contro
-credito di verso il Parte_1 [...]
in forza della fattura n. 13/2019 del 24.7.2019, per euro 10.084,08; CP_1
- compensare tale credito con il credito azionato ex adverso, portato dalla fattura n. 234/00 del 20.12.2018, dando atto che il residuo di euro 85,08 è stato già pagato da Parte_1
a a mezzo bonifico bancario;
per l'effetto, accertare e dichiarare che TR
nulla è dovuto dalla a Parte_1 TR
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) nel merito e in via principale, respingere l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
587/2021 emesso dal Tribunale di MA (nel procedimento n. 1118/2021 R.G.) in data
17/05/2021, in quanto infondata in fatto e/o in diritto, non provata o con altra miglior formula;
2) sempre nel merito, comunque, respingere le domande riconvenzionali di siccome formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, non Parte_1
provate o con altra miglior formula;
3) sempre nel merito e in via subordinata, accertare e dichiarare che CP_1
ha acquistato soltanto una parte del materiale fatto pervenire presso il proprio
[...]
stabilimento da che non include gli articoli elencati nel doc. 13 delle Parte_1 produzioni dell'opposta, e, previa determinazione del prezzo della circolare manuale marca
Makita N 67601j in euro 100,00, anziché in euro 329,00 (quest'ultimo importo indicato nella fattura 13/2019 emessa da , salva migliore determinazione, e del Parte_1
prezzo del decespugliatore marca SBC635K in euro 250,00, anziché in euro CP_2
269,50 (indicato nella suddetta fattura), salva comunque migliore determinazione, condannare corrispondere a la somma di Parte_1 TR
euro 5.586,67 o altra somma, maggiore o minore, meglio vista e determinata secondo giustizia e/o equità, con gli interessi di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs 09/10/02 n. 231 maturati e maturandi dal 31/05/2019, o con altra decorrenza meglio vista, al saldo effettivo;
pagina 2 di 10 4) in via di ancor più denegato subordine, ove mai si ritenesse conclusa a qualunque titolo la vendita, da parte di nei confronti di anche degli Parte_1 TR articoli indicati nel primo riquadro dell'elenco doc. 13 delle produzioni di parte opposta, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in punto quantum e determinare il prezzo degli articoli stessi, oltre che di quelli indicati nel secondo riquadro di tale documento, sulla base del loro effettivo valore, avuto anche riguardo che si tratta di attrezzature / materiali usati;
5) in via di estremo subordine, nella denegatissima ipotesi in cui fossero disattese le precedenti domande, condannare a corrispondere a Parte_1 CP_1
gli interessi maturati ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02 n. 231 dal 31/5/19 al
[...]
19/07/2021 ovvero almeno la somma di euro 66,12 o altra somma, maggiore o minore, meglio determinata, a titolo di interessi al tasso ut supra maturati dal 31/05/2019 al
24/07/2019; 6) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 587/2021, emesso da questo Tribunale nei confronti della stessa, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di “ , dell'importo di € TR
5.586,67, oltre ad interessi e spese, quale saldo residuo ancora dovuto per la vendita di materiali vari, di cui alla fattura n. 234/2018, il cui importo complessivo era già stato compensato parzialmente con il corrispettivo di beni acquistati dall'ingiungente.
L'attrice contestava la ricostruzione dei fatti allegati in ricorso monitorio, allegando: che fra le parti erano intercorsi, nel 2018, rapporti di fornitura di materiali edili, per i quali l'opponente aveva provveduto a pagare quasi integralmente le fatture emesse dalla convenuta, ad eccezione del saldo di € 10.169,16 della fattura n. 234/18; che successivamente le parti avevano concluso verbalmente un contratto di vendita di merce che era stata consegnata da in data 4.07.2019, come da relativo d.d.t., e per la Parte_1
quale era stata emessa la fattura già prodotta da controparte in sede monitoria, dell'importo di € 10.084,08 con causale “Vendita materiale e attrezzature a scomputo saldo fattura n.
pagina 3 di 10 234/00del 20.12.2018”, residuando un credito di parte convenuta di € 85,08, importo corrisposto dall'attrice a mezzo bonifico;
che la conclusione di quest'ultimo contratto risultava confermata dal fatto che “Il legno su misura” aveva trattenuto la merce consegnata e non aveva mai sollevato contestazioni;
che trascorso un anno dalla consegna della merce la convenuta aveva tentato di rivendere la stessa all'attrice, inviando via mail dapprima una
“distinta dei materiali da rendere e ritirare con regolare fattura di vendita” e quindi un
“preventivo” di fornitura, mai accettati dall'attrice.
Contestando quindi la sussistenza del credito fatto valere, l'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto, e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito, con compensazione dello stesso con il credito vantato dall'ingiungente.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava a propria volta quanto allegato dall'attrice, precisando che corrispondeva al vero il fatto che nel luglio 2019 Parte_1
aveva proposto di compensare il proprio debito residuo di euro 10.169,16 (saldo della fattura n. 234/18) mediante la vendita di svariati materiali e attrezzature, non precisamente indicati;
che la convenuta, pur di recuperare il suo credito, si era dichiarata interessata alla proposta, riservandosi, tuttavia, di individuare, tra i beni che era intenzionata a cederle Parte_1 per estinguere l'obbligazione de qua, una volta che li avesse visionati, quelli che obiettivamente le servivano e che, pertanto, avrebbe potuto acquistare, riservandosi, inoltre, una valutazione di tali ultimi e di stabilire in che misura essi avrebbero potuto estinguere l'obbligazione stessa (se interamente o solo in parte); che, senza che la convenuta fosse stata messa in condizione di effettuare una preventiva ricognizione dei beni offerti e di compiere le previste valutazioni, l'attrice, il 24/07/2019, con l'intento, a quanto poi è risultato, di estinguere la sua residua posizione debitoria, aveva fatto portare presso la sede di
[...]
svariati materiali e attrezzature usati di sua proprietà e, sulla base TR
dei prezzi da essa unilateralmente stabiliti, aveva addebitato a TR
(emettendo la fattura n. 13 del 24/07/19 di € 10.084,08, indicante, come causale: “vendita materiale a scomputo saldo fattura n. 234/00 del 20/12/2018”) un importo praticamente corrispondente a quello in allora ancora dovuto;
che ribadendo la posizione già espressa, il proprio legale con mail in data 19/02/2021 aveva significato a che la convenuta Parte_1
non intendeva trattenere/acquistare e, dunque, ricevere in pagamento quei beni compresi pagina 4 di 10 nell'elenco che aveva già trasmesso alla stessa (in cui erano indicati i Parte_1
corrispondenti importi, per un ammontare di euro 5.338,67), con ciò confermando di aver acquistato tutti gli altri beni, e che riteneva non essere congrui i prezzi di due degli articoli acquistati, indicati in calce all'elenco di cui sopra;
che con tale missiva, l'Avv. Soliani aveva invitato a procedere al ritiro dei beni non acquistati, come sopra elencati, Parte_1
diffidandola, inoltre, a provvedere al saldo della citata fattura, ammontante (in virtù della parziale compensazione dei prezzi dei beni acquistati e della riduzione di quelli dei citati due articoli), a euro 5.586,67; che tale missiva non aveva avuto riscontro e pertanto la convenuta aveva provveduto al deposito del ricorso monitorio.
Ciò premesso in fatto, la convenuta eccepiva, pacifica l'esistenza del proprio credito portato dalla fattura n. 234/18, la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, di un accordo fra le parti per l'acquisto, da parte della convenuta, di tutti i beni usati elencati nella fattura da essa opposta in compensazione, nonché di un accordo sui prezzi di quella parte dei beni stessi rispetto alla quale, secondo non era mai intercorsa alcuna TR
compravendita.
La convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di controparte, avanzava quindi istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata tale istanza la causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e produzioni documentali.
DIRITTO
Come risulta dalla narrativa di entrambe le parti è pacifico che a luglio 2019 la società attrice fosse ancora debitrice, nei confronti della convenuta, dell'importo di € 10.169,16, dovuto a saldo della fattura n. 234/18, relativa alla fornitura di materiale edile, e che successivamente le due società si siano accordate per una successiva vendita, da parte dell'attrice alla convenuta, di materiali ed attrezzature usati, con compensazione dei conseguenti rispettivi crediti.
Ciò che rimane controverso è l'oggetto di tale secondo contratto, il corrispettivo pattuito e la misura della allegata compensazione (che, come rilevato dalla difesa di parte convenuta pagina 5 di 10 dovrebbe qualificarsi, secondo quanto esposto, quale compensazione legale, già verificatasi,
e non quale compensazione giudiziale da operarsi in questa sede, come richiesto da parte attrice), avendo l'opponente allegato che la compravendita si è perfezionata con riferimento a tutti i beni indicati nel ddt di consegna della suddetta merce presso la sede de “ CP_1
(doc. 1), per il corrispettivo di cui alla fattura relativa, n. 13/19, emessa in data
[...]
24.07.2019 (già prodotta da parte convenuta in sede monitoria, doc. 12), pari ad € 10.084,08,
e la società convenuta sostenuto di aver invece accettato e quindi acquistato solo parte dei beni consegnati, ad esclusione dei materiali e delle attrezzature di cui all'elenco dimesso sempre in sede monitoria (doc. 13) per un corrispettivo di € 4.582, 49 (con riduzione dei prezzi di due delle attrezzature fornite, come indicato nello stesso elenco), avendo fatto valere un proprio credito residuo di € 5.586,67.
La versione dei fatti fornita da parte attrice opponente è stata confermata dal teste da questa indotto, geometra e in passato collaboratore della società il Testimone_1 Parte_1
quale, interrogato sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di Parte_1
[...
“2) vero che, in più di un'occasione, Lei ha presenziato agli incontri tra il Sig. Tes_2
legale rappresentante di e il Sig. legale
[...] Parte_1 Testimone_3
rappresentante di 4) vero che nel giugno 2019 ebbe la possibilità di TR
ascoltare, in vivavoce, una conversazione telefonica tra il Sig. e il Sig. 5) Tes_2 Tes_3
vero che nel corso di tale telefonata il Sig. e il Sig. raggiunsero un accordo Tes_2 Tes_3
in base al quale si impegnava ad acquistare da il materiale TR Parte_1
presente all'interno del capannone industriale di Reggiolo, condotto in locazione da
6) vero che, sempre nel corso di tale telefonata, il Sig. confermò che Parte_1 Tes_3
aveva già preventivamente visionato e analizzato il materiale oggetto della vendita;
7) vero che durante il colloquio via filo citato, le parti si accordarono sui prezzi da applicar;
8) vero che durante la telefonata, il Sig. confermò che il materiale veniva acquistato nella Tes_3 formula “visto e piaciuto”, ha dichiarato, in particolare, di essere stato presente ad una telefonata intercorsa fra i due legali rappresentanti della società, riferendo: “Sul cap.2) E' vero, conoscevo già anche il Sul cap. 4) e 5) E' vero, mi aveva Tes_3 Tes_2
chiamato appositamente in quanto dovendo raggiungere un accordo contrattuale voleva che qualcun altro sentisse la conversazione. Nel corso della telefonata i due hanno concordato pagina 6 di 10 uno sconto rispetto al prezzo di listino dei vari materiali che il disse di voler Tes_3
acquistare. Sul cap. 6) Il materiale che doveva essere acquistato, da quanto ho capito dalla telefonata, era quello che il era già andato a vedere al capannone della Tes_3
Sul cap. 7) E' vero, come ho detto si accordarono su sconti diversificati Parte_1
rispetto ai prezzi di listino in relazione al diverso materiale da acquistare. Non ricordo oggi esattamente le percentuali di sconto. Sul cap. 8) E' vero, si trattava di un acquisto in blocco del materiale visionato. Sul cap. 9) E' vero. AdR La telefonata durò dieci minuti, un quarto d'ora. AdR Ricordo che l'acquisto aveva ad oggetto attrezzature varie: seghe circolari, avvitatori, trapani, decespugliatore, una sega circolare a banco, scatole di viti, attrezzatura che serviva per comprimere le balle di paglia, ecc. Nel corso della telefonata il Tes_3
parlava di quello che aveva visto nel capannone.”
Parte convenuta opposta, dichiarata decaduta dall'assunzione del teste ammesso a prova contraria, non ha invece fornito prova del diverso accordo che sarebbe intervenuto fra le parti, secondo quanto dalla stessa allegato, avendo il legale rappresentante dell'attrice, in sede di interpello, negato le circostanze a tal fine dedotte;
in tale sede quest'ultimo Tes_2
) ha infatti dichiarato: “Sul cap. 1) Non è così, nel senso che era giugno 2019; io ho
[...]
proposto al legale rappresentante di su misura, o (che io CP_1 Persona_1 Tes_3
conoscevo come il legale rappresentante de su misura, essendosi presentato come CP_1
tale) la vendita di materiale (viteria e attrezzature e pannelli isolanti) che la nostra società aveva in magazzino;
la mia società era stata costituita nel 2018 quindi la viteria era materiale nuovo, le attrezzature erano usate, ma quasi nuove;
il era già venuto a vedere la Tes_3
merce nel nostro capannone;
successivamente per telefono ci siamo accordati sul prezzo, stabilito nella misura del 40% per il materiale, rispetto al listino del produttore, e del 70% del prezzo di listino produttore per l'attrezzatura; il prezzo complessivo come da fattura era quasi uguale a quello della fattura emessa da su misura e l'accordo era di CP_1
compensare le due fatture, con pagamento della differenza. Sul cap. 2), 3) e 4) Non è vero, gli accordi sono stati presi come ho già riferito.”
La conclusione di un contratto di compravendita fra le parti nei termini e con le modalità allegate dall'attrice deve altresì ritenersi dimostrata sulla base del comportamento tenuto dalla convenuta;
non è infatti contestato che i beni indicati nel ddt in data 4.07.2019 siano pagina 7 di 10 stati effettivamente consegnati a quest'ultima e mai restituiti;
detti beni corrispondono a quelli indicati nella successiva fattura di vendita emessa dall'attrice in data 24.07.2019, fattura che la convenuta non ha mai contestato, né per non aver mai acquistato la merce ivi indicata, né per i prezzi ivi riportati, indicati per ciascun articolo venduto, e che pertanto deve ritenersi sia stata dalla stessa regolarmente contabilizzata nelle proprie scritture contabili come fattura di acquisto, tanto che nella mail, inviata (da “amministrazione”) a quasi un anno di distanza dall'avvenuta consegna della merce, in data 26.05.2020 (doc. 3 parte attrice), la convenuta ha inviato all'attrice un elenco di beni (compresi nella fattura di vendita emessa dall'attrice nel luglio 2019), indicandolo come “distinta dei materiali da rendere e ritirare con regolare fattura di vendita” e con successiva mail in data 3.06.2020
(doc. 4 parte attrice) ha inviato lo stesso elenco, denominandolo “preventivo x la fornitura di attrezzatura e materiali vari”; come sostenuto dall'opponente dal tenore letterale delle citate mail risulta evidente che la convenuta intendeva rivendere all'attrice parte della merce che quest'ultima le aveva già venduto nel 2019, essendo presupposto logico giuridico dell'emissione di una fattura di vendita, o del “preventivo di fornitura” inviato, che si trattasse di merce di cui la convenuta era proprietaria, per averla già acquistata.
Deve quindi affermarsi che risulti dimostrata l'avvenuta conclusione fra le parti del contratto di compravendita fatto valere da parte opponente, al quale la stessa ha dato regolare esecuzione, consegnando la merce oggetto del suddetto contratto, con conseguente esistenza, alla data di emissione della relativa fattura, del relativo credito, comportante l'estinzione, per intervenuta compensazione, con il corrispondente credito alla stessa epoca già esistente in capo alla convenuta, nei limiti della loro reciproca concorrenza, compensazione che non deve essere qui dichiarata, trattandosi, sulla stessa base dei fatti allegati dalla convenuta e da questa dimostrati, di compensazione legale fra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro, ugualmente liquidi ed esigibili, ex art. 1243 c.c.
Dalla compensazione fra i due debiti (importo complessivo dovuto dall'attrice a saldo delle fatture emesse dalla convenuta € 10.169,16, importo della fattura di vendita emessa dall'attrice € 10.084,08) residuava un credito di parte convenuta di € 85,08, importo corrisposto dall'attrice a mezzo bonifico bancario in data 16.07.2021 (doc. 2 parte attrice).
pagina 8 di 10 Nulla è più dovuto quindi dall'attrice, a titolo di capitale.
Già in ricorso monitorio parte convenuta opposta aveva richiesto, ed ottenuto, oltre ad ingiunzione di pagamento del credito in quella sede vantato, ingiunzione di pagamento degli interessi moratori maturati dal “31/05/2019 sino al saldo”; in questa sede, in via subordinata, ha richiesto in ogni caso condanna dell'attrice al pagamento degli “interessi maturati ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02 n. 231 dal 31/5/19 al 19/07/2021 ovvero almeno la somma di euro
66,12 o altra somma, maggiore o minore, meglio determinata, a titolo di interessi al tasso ut supra maturati dal 31/05/2019 al 24/07/2019”.
Essendosi la compensazione verificata alla data del 24.07.2019, in realtà alla convenuta spettano gli interessi moratori (come richiesto) dal 31.05.2019 al 24.07.2019 da calcolarsi sull'importo di € 10.169,16 e ulteriori interessi moratori sulla minor somma di € 85,08 dal
25.07.2019 al 16.07.2021, pacifica la mancata corresponsione da parte dell'attrice di alcun importo a tale titolo.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato, con condanna dell'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta dei soli interessi moratori, da calcolarsi come sopra indicato.
Anche a fronte della parziale soccombenza dell'attrice opponente rispetto a tale domanda, trattandosi di importo minimo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese legali rispettivamente sostenute nella presente fase del giudizio.
PQM
Il Tribunale di MA, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 587/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente e dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta, dei soli interessi moratori ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02
n. 231, da calcolarsi con decorrenza dal 31.05.2019 al 24.07.2019 sull'importo di €
pagina 9 di 10 10.169,16 e con decorrenza dal 25.07.2019 sino al 16.07.2021 sulla minor somma di €
85,08;
rigetta le ulteriori domande rispettivamente formulate dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
MA, 2.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2166/2021 promossa da:
“START UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4, Parte_1
COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 ” (C.F. Pt_2
, assistita e difesa dall'avv. FORNI EUGENIO P.IVA_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. TR P.IVA_2
SOLIANI GIANLUCA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“- in via principale: revocare, dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 587/2021, n. 1118/2021 R.G., emesso dal Tribunale di MA in data 17.5.2021, accertando che è stato emesso in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 1 di 10 - in via riconvenzionale: - accertare il
contro
-credito di verso il Parte_1 [...]
in forza della fattura n. 13/2019 del 24.7.2019, per euro 10.084,08; CP_1
- compensare tale credito con il credito azionato ex adverso, portato dalla fattura n. 234/00 del 20.12.2018, dando atto che il residuo di euro 85,08 è stato già pagato da Parte_1
a a mezzo bonifico bancario;
per l'effetto, accertare e dichiarare che TR
nulla è dovuto dalla a Parte_1 TR
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) nel merito e in via principale, respingere l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
587/2021 emesso dal Tribunale di MA (nel procedimento n. 1118/2021 R.G.) in data
17/05/2021, in quanto infondata in fatto e/o in diritto, non provata o con altra miglior formula;
2) sempre nel merito, comunque, respingere le domande riconvenzionali di siccome formulate, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, non Parte_1
provate o con altra miglior formula;
3) sempre nel merito e in via subordinata, accertare e dichiarare che CP_1
ha acquistato soltanto una parte del materiale fatto pervenire presso il proprio
[...]
stabilimento da che non include gli articoli elencati nel doc. 13 delle Parte_1 produzioni dell'opposta, e, previa determinazione del prezzo della circolare manuale marca
Makita N 67601j in euro 100,00, anziché in euro 329,00 (quest'ultimo importo indicato nella fattura 13/2019 emessa da , salva migliore determinazione, e del Parte_1
prezzo del decespugliatore marca SBC635K in euro 250,00, anziché in euro CP_2
269,50 (indicato nella suddetta fattura), salva comunque migliore determinazione, condannare corrispondere a la somma di Parte_1 TR
euro 5.586,67 o altra somma, maggiore o minore, meglio vista e determinata secondo giustizia e/o equità, con gli interessi di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs 09/10/02 n. 231 maturati e maturandi dal 31/05/2019, o con altra decorrenza meglio vista, al saldo effettivo;
pagina 2 di 10 4) in via di ancor più denegato subordine, ove mai si ritenesse conclusa a qualunque titolo la vendita, da parte di nei confronti di anche degli Parte_1 TR articoli indicati nel primo riquadro dell'elenco doc. 13 delle produzioni di parte opposta, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in punto quantum e determinare il prezzo degli articoli stessi, oltre che di quelli indicati nel secondo riquadro di tale documento, sulla base del loro effettivo valore, avuto anche riguardo che si tratta di attrezzature / materiali usati;
5) in via di estremo subordine, nella denegatissima ipotesi in cui fossero disattese le precedenti domande, condannare a corrispondere a Parte_1 CP_1
gli interessi maturati ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02 n. 231 dal 31/5/19 al
[...]
19/07/2021 ovvero almeno la somma di euro 66,12 o altra somma, maggiore o minore, meglio determinata, a titolo di interessi al tasso ut supra maturati dal 31/05/2019 al
24/07/2019; 6) con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 587/2021, emesso da questo Tribunale nei confronti della stessa, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di “ , dell'importo di € TR
5.586,67, oltre ad interessi e spese, quale saldo residuo ancora dovuto per la vendita di materiali vari, di cui alla fattura n. 234/2018, il cui importo complessivo era già stato compensato parzialmente con il corrispettivo di beni acquistati dall'ingiungente.
L'attrice contestava la ricostruzione dei fatti allegati in ricorso monitorio, allegando: che fra le parti erano intercorsi, nel 2018, rapporti di fornitura di materiali edili, per i quali l'opponente aveva provveduto a pagare quasi integralmente le fatture emesse dalla convenuta, ad eccezione del saldo di € 10.169,16 della fattura n. 234/18; che successivamente le parti avevano concluso verbalmente un contratto di vendita di merce che era stata consegnata da in data 4.07.2019, come da relativo d.d.t., e per la Parte_1
quale era stata emessa la fattura già prodotta da controparte in sede monitoria, dell'importo di € 10.084,08 con causale “Vendita materiale e attrezzature a scomputo saldo fattura n.
pagina 3 di 10 234/00del 20.12.2018”, residuando un credito di parte convenuta di € 85,08, importo corrisposto dall'attrice a mezzo bonifico;
che la conclusione di quest'ultimo contratto risultava confermata dal fatto che “Il legno su misura” aveva trattenuto la merce consegnata e non aveva mai sollevato contestazioni;
che trascorso un anno dalla consegna della merce la convenuta aveva tentato di rivendere la stessa all'attrice, inviando via mail dapprima una
“distinta dei materiali da rendere e ritirare con regolare fattura di vendita” e quindi un
“preventivo” di fornitura, mai accettati dall'attrice.
Contestando quindi la sussistenza del credito fatto valere, l'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto, e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito, con compensazione dello stesso con il credito vantato dall'ingiungente.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava a propria volta quanto allegato dall'attrice, precisando che corrispondeva al vero il fatto che nel luglio 2019 Parte_1
aveva proposto di compensare il proprio debito residuo di euro 10.169,16 (saldo della fattura n. 234/18) mediante la vendita di svariati materiali e attrezzature, non precisamente indicati;
che la convenuta, pur di recuperare il suo credito, si era dichiarata interessata alla proposta, riservandosi, tuttavia, di individuare, tra i beni che era intenzionata a cederle Parte_1 per estinguere l'obbligazione de qua, una volta che li avesse visionati, quelli che obiettivamente le servivano e che, pertanto, avrebbe potuto acquistare, riservandosi, inoltre, una valutazione di tali ultimi e di stabilire in che misura essi avrebbero potuto estinguere l'obbligazione stessa (se interamente o solo in parte); che, senza che la convenuta fosse stata messa in condizione di effettuare una preventiva ricognizione dei beni offerti e di compiere le previste valutazioni, l'attrice, il 24/07/2019, con l'intento, a quanto poi è risultato, di estinguere la sua residua posizione debitoria, aveva fatto portare presso la sede di
[...]
svariati materiali e attrezzature usati di sua proprietà e, sulla base TR
dei prezzi da essa unilateralmente stabiliti, aveva addebitato a TR
(emettendo la fattura n. 13 del 24/07/19 di € 10.084,08, indicante, come causale: “vendita materiale a scomputo saldo fattura n. 234/00 del 20/12/2018”) un importo praticamente corrispondente a quello in allora ancora dovuto;
che ribadendo la posizione già espressa, il proprio legale con mail in data 19/02/2021 aveva significato a che la convenuta Parte_1
non intendeva trattenere/acquistare e, dunque, ricevere in pagamento quei beni compresi pagina 4 di 10 nell'elenco che aveva già trasmesso alla stessa (in cui erano indicati i Parte_1
corrispondenti importi, per un ammontare di euro 5.338,67), con ciò confermando di aver acquistato tutti gli altri beni, e che riteneva non essere congrui i prezzi di due degli articoli acquistati, indicati in calce all'elenco di cui sopra;
che con tale missiva, l'Avv. Soliani aveva invitato a procedere al ritiro dei beni non acquistati, come sopra elencati, Parte_1
diffidandola, inoltre, a provvedere al saldo della citata fattura, ammontante (in virtù della parziale compensazione dei prezzi dei beni acquistati e della riduzione di quelli dei citati due articoli), a euro 5.586,67; che tale missiva non aveva avuto riscontro e pertanto la convenuta aveva provveduto al deposito del ricorso monitorio.
Ciò premesso in fatto, la convenuta eccepiva, pacifica l'esistenza del proprio credito portato dalla fattura n. 234/18, la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, di un accordo fra le parti per l'acquisto, da parte della convenuta, di tutti i beni usati elencati nella fattura da essa opposta in compensazione, nonché di un accordo sui prezzi di quella parte dei beni stessi rispetto alla quale, secondo non era mai intercorsa alcuna TR
compravendita.
La convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di controparte, avanzava quindi istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Rigettata tale istanza la causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali e produzioni documentali.
DIRITTO
Come risulta dalla narrativa di entrambe le parti è pacifico che a luglio 2019 la società attrice fosse ancora debitrice, nei confronti della convenuta, dell'importo di € 10.169,16, dovuto a saldo della fattura n. 234/18, relativa alla fornitura di materiale edile, e che successivamente le due società si siano accordate per una successiva vendita, da parte dell'attrice alla convenuta, di materiali ed attrezzature usati, con compensazione dei conseguenti rispettivi crediti.
Ciò che rimane controverso è l'oggetto di tale secondo contratto, il corrispettivo pattuito e la misura della allegata compensazione (che, come rilevato dalla difesa di parte convenuta pagina 5 di 10 dovrebbe qualificarsi, secondo quanto esposto, quale compensazione legale, già verificatasi,
e non quale compensazione giudiziale da operarsi in questa sede, come richiesto da parte attrice), avendo l'opponente allegato che la compravendita si è perfezionata con riferimento a tutti i beni indicati nel ddt di consegna della suddetta merce presso la sede de “ CP_1
(doc. 1), per il corrispettivo di cui alla fattura relativa, n. 13/19, emessa in data
[...]
24.07.2019 (già prodotta da parte convenuta in sede monitoria, doc. 12), pari ad € 10.084,08,
e la società convenuta sostenuto di aver invece accettato e quindi acquistato solo parte dei beni consegnati, ad esclusione dei materiali e delle attrezzature di cui all'elenco dimesso sempre in sede monitoria (doc. 13) per un corrispettivo di € 4.582, 49 (con riduzione dei prezzi di due delle attrezzature fornite, come indicato nello stesso elenco), avendo fatto valere un proprio credito residuo di € 5.586,67.
La versione dei fatti fornita da parte attrice opponente è stata confermata dal teste da questa indotto, geometra e in passato collaboratore della società il Testimone_1 Parte_1
quale, interrogato sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria di Parte_1
[...
“2) vero che, in più di un'occasione, Lei ha presenziato agli incontri tra il Sig. Tes_2
legale rappresentante di e il Sig. legale
[...] Parte_1 Testimone_3
rappresentante di 4) vero che nel giugno 2019 ebbe la possibilità di TR
ascoltare, in vivavoce, una conversazione telefonica tra il Sig. e il Sig. 5) Tes_2 Tes_3
vero che nel corso di tale telefonata il Sig. e il Sig. raggiunsero un accordo Tes_2 Tes_3
in base al quale si impegnava ad acquistare da il materiale TR Parte_1
presente all'interno del capannone industriale di Reggiolo, condotto in locazione da
6) vero che, sempre nel corso di tale telefonata, il Sig. confermò che Parte_1 Tes_3
aveva già preventivamente visionato e analizzato il materiale oggetto della vendita;
7) vero che durante il colloquio via filo citato, le parti si accordarono sui prezzi da applicar;
8) vero che durante la telefonata, il Sig. confermò che il materiale veniva acquistato nella Tes_3 formula “visto e piaciuto”, ha dichiarato, in particolare, di essere stato presente ad una telefonata intercorsa fra i due legali rappresentanti della società, riferendo: “Sul cap.2) E' vero, conoscevo già anche il Sul cap. 4) e 5) E' vero, mi aveva Tes_3 Tes_2
chiamato appositamente in quanto dovendo raggiungere un accordo contrattuale voleva che qualcun altro sentisse la conversazione. Nel corso della telefonata i due hanno concordato pagina 6 di 10 uno sconto rispetto al prezzo di listino dei vari materiali che il disse di voler Tes_3
acquistare. Sul cap. 6) Il materiale che doveva essere acquistato, da quanto ho capito dalla telefonata, era quello che il era già andato a vedere al capannone della Tes_3
Sul cap. 7) E' vero, come ho detto si accordarono su sconti diversificati Parte_1
rispetto ai prezzi di listino in relazione al diverso materiale da acquistare. Non ricordo oggi esattamente le percentuali di sconto. Sul cap. 8) E' vero, si trattava di un acquisto in blocco del materiale visionato. Sul cap. 9) E' vero. AdR La telefonata durò dieci minuti, un quarto d'ora. AdR Ricordo che l'acquisto aveva ad oggetto attrezzature varie: seghe circolari, avvitatori, trapani, decespugliatore, una sega circolare a banco, scatole di viti, attrezzatura che serviva per comprimere le balle di paglia, ecc. Nel corso della telefonata il Tes_3
parlava di quello che aveva visto nel capannone.”
Parte convenuta opposta, dichiarata decaduta dall'assunzione del teste ammesso a prova contraria, non ha invece fornito prova del diverso accordo che sarebbe intervenuto fra le parti, secondo quanto dalla stessa allegato, avendo il legale rappresentante dell'attrice, in sede di interpello, negato le circostanze a tal fine dedotte;
in tale sede quest'ultimo Tes_2
) ha infatti dichiarato: “Sul cap. 1) Non è così, nel senso che era giugno 2019; io ho
[...]
proposto al legale rappresentante di su misura, o (che io CP_1 Persona_1 Tes_3
conoscevo come il legale rappresentante de su misura, essendosi presentato come CP_1
tale) la vendita di materiale (viteria e attrezzature e pannelli isolanti) che la nostra società aveva in magazzino;
la mia società era stata costituita nel 2018 quindi la viteria era materiale nuovo, le attrezzature erano usate, ma quasi nuove;
il era già venuto a vedere la Tes_3
merce nel nostro capannone;
successivamente per telefono ci siamo accordati sul prezzo, stabilito nella misura del 40% per il materiale, rispetto al listino del produttore, e del 70% del prezzo di listino produttore per l'attrezzatura; il prezzo complessivo come da fattura era quasi uguale a quello della fattura emessa da su misura e l'accordo era di CP_1
compensare le due fatture, con pagamento della differenza. Sul cap. 2), 3) e 4) Non è vero, gli accordi sono stati presi come ho già riferito.”
La conclusione di un contratto di compravendita fra le parti nei termini e con le modalità allegate dall'attrice deve altresì ritenersi dimostrata sulla base del comportamento tenuto dalla convenuta;
non è infatti contestato che i beni indicati nel ddt in data 4.07.2019 siano pagina 7 di 10 stati effettivamente consegnati a quest'ultima e mai restituiti;
detti beni corrispondono a quelli indicati nella successiva fattura di vendita emessa dall'attrice in data 24.07.2019, fattura che la convenuta non ha mai contestato, né per non aver mai acquistato la merce ivi indicata, né per i prezzi ivi riportati, indicati per ciascun articolo venduto, e che pertanto deve ritenersi sia stata dalla stessa regolarmente contabilizzata nelle proprie scritture contabili come fattura di acquisto, tanto che nella mail, inviata (da “amministrazione”) a quasi un anno di distanza dall'avvenuta consegna della merce, in data 26.05.2020 (doc. 3 parte attrice), la convenuta ha inviato all'attrice un elenco di beni (compresi nella fattura di vendita emessa dall'attrice nel luglio 2019), indicandolo come “distinta dei materiali da rendere e ritirare con regolare fattura di vendita” e con successiva mail in data 3.06.2020
(doc. 4 parte attrice) ha inviato lo stesso elenco, denominandolo “preventivo x la fornitura di attrezzatura e materiali vari”; come sostenuto dall'opponente dal tenore letterale delle citate mail risulta evidente che la convenuta intendeva rivendere all'attrice parte della merce che quest'ultima le aveva già venduto nel 2019, essendo presupposto logico giuridico dell'emissione di una fattura di vendita, o del “preventivo di fornitura” inviato, che si trattasse di merce di cui la convenuta era proprietaria, per averla già acquistata.
Deve quindi affermarsi che risulti dimostrata l'avvenuta conclusione fra le parti del contratto di compravendita fatto valere da parte opponente, al quale la stessa ha dato regolare esecuzione, consegnando la merce oggetto del suddetto contratto, con conseguente esistenza, alla data di emissione della relativa fattura, del relativo credito, comportante l'estinzione, per intervenuta compensazione, con il corrispondente credito alla stessa epoca già esistente in capo alla convenuta, nei limiti della loro reciproca concorrenza, compensazione che non deve essere qui dichiarata, trattandosi, sulla stessa base dei fatti allegati dalla convenuta e da questa dimostrati, di compensazione legale fra due debiti aventi per oggetto una somma di denaro, ugualmente liquidi ed esigibili, ex art. 1243 c.c.
Dalla compensazione fra i due debiti (importo complessivo dovuto dall'attrice a saldo delle fatture emesse dalla convenuta € 10.169,16, importo della fattura di vendita emessa dall'attrice € 10.084,08) residuava un credito di parte convenuta di € 85,08, importo corrisposto dall'attrice a mezzo bonifico bancario in data 16.07.2021 (doc. 2 parte attrice).
pagina 8 di 10 Nulla è più dovuto quindi dall'attrice, a titolo di capitale.
Già in ricorso monitorio parte convenuta opposta aveva richiesto, ed ottenuto, oltre ad ingiunzione di pagamento del credito in quella sede vantato, ingiunzione di pagamento degli interessi moratori maturati dal “31/05/2019 sino al saldo”; in questa sede, in via subordinata, ha richiesto in ogni caso condanna dell'attrice al pagamento degli “interessi maturati ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02 n. 231 dal 31/5/19 al 19/07/2021 ovvero almeno la somma di euro
66,12 o altra somma, maggiore o minore, meglio determinata, a titolo di interessi al tasso ut supra maturati dal 31/05/2019 al 24/07/2019”.
Essendosi la compensazione verificata alla data del 24.07.2019, in realtà alla convenuta spettano gli interessi moratori (come richiesto) dal 31.05.2019 al 24.07.2019 da calcolarsi sull'importo di € 10.169,16 e ulteriori interessi moratori sulla minor somma di € 85,08 dal
25.07.2019 al 16.07.2021, pacifica la mancata corresponsione da parte dell'attrice di alcun importo a tale titolo.
Il decreto ingiuntivo opposto deve quindi essere revocato, con condanna dell'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta dei soli interessi moratori, da calcolarsi come sopra indicato.
Anche a fronte della parziale soccombenza dell'attrice opponente rispetto a tale domanda, trattandosi di importo minimo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese legali rispettivamente sostenute nella presente fase del giudizio.
PQM
Il Tribunale di MA, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 587/21 emesso da questo Tribunale nei confronti di parte attrice opponente e dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta, dei soli interessi moratori ex art. 5, c.2, D.Lgs 9/10/02
n. 231, da calcolarsi con decorrenza dal 31.05.2019 al 24.07.2019 sull'importo di €
pagina 9 di 10 10.169,16 e con decorrenza dal 25.07.2019 sino al 16.07.2021 sulla minor somma di €
85,08;
rigetta le ulteriori domande rispettivamente formulate dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
MA, 2.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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