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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9297 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 43839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Campello sul Clitunno n. 20,
[...] presso lo studio dell'Avv. Marco Galdieri, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E con sede in Roma, al Piazzale Ostiense n. 2 (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1
persona del procuratore, Avv. Alessandro Boccanera - munito dei poteri di rappresentanza giusta procura conferita con atto del Notaio in data 16 Persona_1
novembre 2016 (rep. n. 51999; racc. n. 16213) - in qualità di mandataria della
[...]
- elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alessandria n. 208, Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cardarelli, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 9511/2024, reso dal
Tribunale di Roma il 22 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la in qualità di mandataria della CP_1
chiedeva ingiungersi, a il pagamento della Parte_2 Parte_1
somma di euro 22.068,71 – dovuta a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica somministrata presso l'immobile sito in Roma, alla Via Tocco de Casauria n. 77 – oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 9511/2024, depositato il 22 luglio 2024 e notificato all'ingiunta il 31 luglio 2024.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione
[...]
con atto notificato l'8 ottobre 2024. Parte_1
L'opponente, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'avverso credito limitatamente ai consumi antecedenti al biennio precedente l'emissione o la ricezione ovvero la scadenza della fattura posta a base del ricorso;
contestava, comunque, nel quantum l'avversa pretesa lamentando, tra l'altro, l'incomprensibilità dei criteri assunti per la determinazione dell'importo fatturato. Indi, descritte partitamente le vicende pregresse – concernenti, in particolare, l'avvenuto della avvenuta manomissione, ad opera di terzi, del contatore a servizio della sua utenza – concludeva chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto per la parziale estinzione per prescrizione e, comunque, per l'infondatezza dell'avverso credito;
in via gradata, chiedeva che, revocato il Decreto Ingiuntivo n. 9511/2024, si provvedesse alla rideterminazione del minor importo effettivamente dovuto per il titolo dedotto in lite, tenendo conto anche dei pagamenti già eseguiti da essa opponente.
All'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione si costituiva la
[...]
quale mandataria della che, richiamata la disciplina di CP_1 Parte_2
settore, eccepiva l'infondatezza di tutte le contestazioni e doglianze di parte avversa evidenziando, tra l'altro, che con riferimento all'importo oggetto di Parte_1
ingiunzione, aveva operato una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., impegnandosi al pagamento rateale del dovuto, salvo poi omettere di tener fede all'impegno assunto;
concludeva, dunque, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 22.068,71 o del diverso
2 importo accertato come dovuto, oltre interessi ex art. D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture.
Incardinatasi la lite, con atto depositato il 10 marzo 2025 Parte_1
dichiarava di voler rinunciare agli atti del giudizio di opposizione;
la suddetta dichiarazione di rinuncia veniva accettata dalla parte opposta con atto dell'11 marzo
2025. Indi, all'esito del deposito di note scritte, con ordinanza depositata il 26 maggio
2025 veniva riservata la decisione.
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Ritiene questo Giudice che, alla luce del disposto dell'art. 306 c.p.c. e delle risultanze in atti, debba pervenirsi alla declaratoria della estinzione del presente giudizio di opposizione.
In proposito va innanzitutto osservato che la pronuncia di estinzione, ove resa in un procedimento di competenza del Tribunale in composizione monocratica, deve assumere le forme della Sentenza, dacché costituisce provvedimento atto a definire il giudizio.
Nel senso innanzi indicato ha avuto modo di esprimersi più volte anche la Suprema
Corte che, in proposito, ha evidenziato quanto segue: “Prima dell'introduzione del giudice unico in primo grado, ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, era consolidato, in relazione al provvedimento di estinzione del processo emesso dal pretore, il principio della inammissibilità del ricorso per cassazione e della sua impugnabilità, invece, mediante appello avanti al Tribunale, attesa la natura sostanziale di sentenza da attribuire a tale provvedimento. Conduceva a tale conclusione il rilievo che nel procedimento avanti al pretore, non essendo applicabile la disciplina del reclamo al collegio (art. 178 c.p.c. richiamato dall'art. 308, 1° co.,
c.p.c.), il provvedimento che dichiarava l'estinzione del processo, ancorché emanato in forma di ordinanza, doveva ritenersi assimilabile alla sentenza con cui il collegio rigettava il reclamo avverso l'ordinanza emanata dal giudice istruttore (Cass. 12 agosto
1977, n. 3743). Ad identiche conclusioni si deve pervenire a seguito dell'introduzione del giudice unico in primo grado, con la conseguenza che, quando l'organo investito
3 della decisione dalla causa ha struttura monocratica, la pronuncia di estinzione ha natura sostanziale di sentenza e come tale è appellabile anche se emessa in forma di
ordinanza; la pronunzia conserva, invece, la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nella cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2004,
n. 8092; Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
Va, inoltre, rammentato che l'art. 306 c.p.c. ricollega l'estinzione del giudizio alla formale manifestazione di volontà delle parti, diretta espressamente ad impedire che il processo pervenga alla sua naturale conclusione.
Segnatamente, per il prodursi dell'effetto estintivo di cui al citato art. 306 c.p.c., si richiede la dichiarazione della volontà di una parte di rinunciare agli atti del processo e l'accettazione di una tal rinuncia ad opera di tutte le altre parti costituite, che possano avere interesse alla sua prosecuzione. In altri termini alla dichiarazione di rinuncia unilaterale di una parte deve seguire il consenso esplicito delle altre parti costituite, che, per avere efficacia, deve essere privo di riserve o condizioni.
Va, infine, rammentato che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione devono provenire dalla parte personalmente o da procuratori speciali all'uopo designati;
esse possono essere rassegnate oralmente in udienza ovvero essere trasfuse in atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti interessate.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che, per quanto inferibile dalla documentazione prodotta
➢ con atto notificato alla società opposta - nel domicilio eletto – in data 10 marzo 2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti del Parte_1
giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
➢ indi, con atto depositato in data 11 marzo 2025 la in qualità di CP_1
mandataria della ha dichiarato di accettare la predetta Parte_2
rinuncia;
➢ le dichiarazioni di rinuncia e relativa accettazione sono state rassegnate dai
Procuratori delle parti, in forza dei poteri loro conferiti con le allegate procure.
4 Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio di opposizione promosso da con quanto ne consegue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 653, I Parte_1
co., c.p.c..
Va, infine, disposta l'integrale compensazione delle spese processuali, attesa la concorde richiesta in tal senso rassegnata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI UO,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 43839/2024 R.G., così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2025.
Il Giudice
LI UO
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