Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 5851
CASS
Sentenza 3 dicembre 2024

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In tema di determinazione sanzionatoria, l'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista "ex lege" non integra un errore materiale, ma dà luogo ad un errore di diritto, come tale non rettificabile né con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., né attraverso la motivazione della sentenza medesima, trattandosi di lacuna che determina, ex art. 546, comma 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, né con la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., nel caso di mancata proposizione, da parte del pubblico ministero, di uno specifico motivo di gravame, venendo in rilievo un errore di giudizio e non un mero errore materiale di computo ed ostandovi il disposto di cui all'art. 1 cod. pen., atteso che la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, è limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 5851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5851
    Data del deposito : 3 dicembre 2024

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