TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5066/2024 RG fissata all'udienza del 14/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MILONE Parte_1
MARIACONCETTA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla L. n. 107 del 2015, pari ad euro 500,00 per ogni anno scolastico, durante gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24.
- per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_2 Controparte_3 alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
1 In punto di fatto ha rappresentato che per tali annualità ha svolto attività di supplenza senza tuttavia avere diritto alla percezione della c.d. carta docente. Tale condotta, nella ricostruzione attorea, sarebbe discriminatoria alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
Il – nel costituirsi – ha eccepito prescrizione e infondatezza del ricorso nel merito. CP_1
In punto di diritto, va fatto presente che la questione oggetto di ricorso è stata affrontata sia a livello di Corte di Giustizia sia a seguito di rinvio pregiudiziale da parte della Corte di
Cassazione.
Ciò detto, nel richiamare ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc le motivazioni di Cass. 29961/23
(e giurisprudenza ivi citata), si indicano i principi di diritto ivi sanciti:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
2 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, si rileva (come da stato matricolare prodotto dal ) che parte ricorrente sia ancora all'interno del sistema scolastico. CP_1
Pertanto, l'adempimento va disposto in forma specifica.
Nessuna prescrizione si ritiene maturata stante gli anni scolastici che vengono in ricorso e Cont la stessa data di costituzione del (16.12.24).
Inoltre, non viene in rilievo il dl 69/2023, data la natura dell'incarico sino al 30.6.23 per l'ultimo anno richiesto (a tacer della formulazione della norma). Ed invero sino al 30.6 sono tutte le supplenze oggetto di domanda.
Il ricorso va quindi accolto col riconoscimento della prestazione per gli anni richiesti.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5066/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente Carta CP_1 docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l'importo di € 2000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre CP_1 spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione all'avv. Milone.
Lecce, 15/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
3