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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4123/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a OGGIONO (LC), il Parte_1 C.F._1 8/12/1981,
e
(c.f. ), nato/a a NOALE (VE), il Parte_2 C.F._2 6/01/1979,
entrambi con l'avv. PAOLA PISANI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 2/07/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 21/04/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 7/07/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/04/2007 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli minorenni appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/04/2007 da nato/a a OGGIONO (LC), il 08/12/1981 Parte_1 e
, nato/a a NOALE (VE), il 06/01/1979, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV), dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_1 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della mamma sita in Preganziol (TV) via Vecellio n. 71;
2. i compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e relative all'istruzione, all'educazione ed alla cura dei figli verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni naturali di ciascuno dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé i figli, con reciproco impegno dei ricorrenti, però, a tenersi informati rispetto ad ogni problematica dei minori nonché a confrontarsi e condividere ciò che è particolarmente rilevante nella quotidianità dei figli, secondo il buon senso e nella logica della responsabilità genitoriale matura e condivisa.
3. e staranno con il padre a fine settimana alternati, dal giovedì CP_1 Per_1 sera (dall'ora di cena) fino al lunedì mattina, con accompagnamento alle rispettive scuole.
4. Nella settimana in cui e staranno con la mamma, il papà terrà CP_1 Per_1 con sé i figli dal mercoledì sera (dall'ora di cena), fino al venerdì mattina, con accompagnamento alle rispettive scuole.
5. I ricorrenti stabiliscono, inoltre, che in base alle esigenze di e , i Per_1 CP_1 pernottamenti infrasettimanale e/o il pomeriggio infrasettimanale potranno coincidere con giorni diversi rispetto a quelli concordati, allorquando vi sarà la necessità di maggiore collaborazione nella gestione dei figli e previo accordo tra i genitori.
6. Rimangono, ferme le modalità di gestione delle festività come concordato in separazione: e trascorreranno con il papà le festività natalizie e CP_1 Per_1 pasquali - da intendersi alternate tra i genitori di anno in anno e divise tra loro equamente ovvero, il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, Pasqua e pasquetta - nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, le quali saranno anch'esse
3 concordate e programmate tra i genitori non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno e comunque nel rispetto degli interessi e delle esigenze dei figli;
7. durante il periodo estivo di sospensione scolastica ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, i minori, se necessario, frequenteranno i centri estivi o altre attività che i genitori si impegnano a scegliere tenendo conto delle esigenze e inclinazioni dei minori, sostenendone i costi nella misura del
50% ciascuno, come pure quelli di un'eventuale baby sitter a cui essi dovessero ricorrere nel periodo estivo e/o in situazioni di emergenza;
8. a titolo di mantenimento dei figli e , il signor CP_1 Per_1 Pt_2 corrisponderà entro il giorno 12 di ciascun mese alla signora la somma Pt_1 complessiva di €.850,00 (€.425,00 per ciascun figlio) - rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge - nonché il 50% per spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Treviso che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
9. L'assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla signora Pt_1 quale genitore collocatario dei minori con rinuncia da parte del signor Pt_2 alla quota del 50% e/o alla richiesta di rifusione.
10. I coniugi concordano che il signor cederà a titolo gratuito, per la Pt_2 sua quota, l'automobile modello Toyota ER (targa FA092CJ n° A066556TV15) cointestata ad entrambi e già in uso alla signora Gli eventuali costi e le Pt_1 spese del trasferimento esclusivo della proprietà dell'automobile suddetta saranno a carico della signora I coniugi concordano che detto passaggio Pt_1 avverrà entro e non oltre mesi 3 dalla sottoscrizione del presente accordo.
11. In ragione del trasferimento di cui sopra, i coniugi dichiarano che la cessione di cui al sub 10) è funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e per tale ragione chiedono,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e successive modifiche o integrazioni nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999.
12. I coniugi, infine, oltre a dichiarare di non pretendere alcun assegno l'uno dall'altro provvedendo autonomamente al proprio mantenimento, riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale connessa e collegata al rapporto di coniugio e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni qui assunte e collegate al mantenimento e gestione dei figli nei termini e alle modalità concordate.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di DIVORZIO CONGIUNTO - cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al RG. n. 4123/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a OGGIONO (LC), il Parte_1 C.F._1 8/12/1981,
e
(c.f. ), nato/a a NOALE (VE), il Parte_2 C.F._2 6/01/1979,
entrambi con l'avv. PAOLA PISANI
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 2/07/2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del
[...] loro matrimonio – contratto il 21/04/2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 7/07/2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/04/2007 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di PREGANZIOL (TV) dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative al mantenimento dei figli minorenni appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/04/2007 da nato/a a OGGIONO (LC), il 08/12/1981 Parte_1 e
, nato/a a NOALE (VE), il 06/01/1979, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PREGANZIOL (TV), dell'anno 2007, al n. 4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_1 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della mamma sita in Preganziol (TV) via Vecellio n. 71;
2. i compiti genitoriali, dunque, saranno espletati da entrambi, secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e relative all'istruzione, all'educazione ed alla cura dei figli verranno concordemente assunte tra moglie e marito, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni naturali di ciascuno dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé i figli, con reciproco impegno dei ricorrenti, però, a tenersi informati rispetto ad ogni problematica dei minori nonché a confrontarsi e condividere ciò che è particolarmente rilevante nella quotidianità dei figli, secondo il buon senso e nella logica della responsabilità genitoriale matura e condivisa.
3. e staranno con il padre a fine settimana alternati, dal giovedì CP_1 Per_1 sera (dall'ora di cena) fino al lunedì mattina, con accompagnamento alle rispettive scuole.
4. Nella settimana in cui e staranno con la mamma, il papà terrà CP_1 Per_1 con sé i figli dal mercoledì sera (dall'ora di cena), fino al venerdì mattina, con accompagnamento alle rispettive scuole.
5. I ricorrenti stabiliscono, inoltre, che in base alle esigenze di e , i Per_1 CP_1 pernottamenti infrasettimanale e/o il pomeriggio infrasettimanale potranno coincidere con giorni diversi rispetto a quelli concordati, allorquando vi sarà la necessità di maggiore collaborazione nella gestione dei figli e previo accordo tra i genitori.
6. Rimangono, ferme le modalità di gestione delle festività come concordato in separazione: e trascorreranno con il papà le festività natalizie e CP_1 Per_1 pasquali - da intendersi alternate tra i genitori di anno in anno e divise tra loro equamente ovvero, il giorno della vigilia di Natale, il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, Pasqua e pasquetta - nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, le quali saranno anch'esse
3 concordate e programmate tra i genitori non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno e comunque nel rispetto degli interessi e delle esigenze dei figli;
7. durante il periodo estivo di sospensione scolastica ed al di fuori delle ferie programmate con ciascun genitore, i minori, se necessario, frequenteranno i centri estivi o altre attività che i genitori si impegnano a scegliere tenendo conto delle esigenze e inclinazioni dei minori, sostenendone i costi nella misura del
50% ciascuno, come pure quelli di un'eventuale baby sitter a cui essi dovessero ricorrere nel periodo estivo e/o in situazioni di emergenza;
8. a titolo di mantenimento dei figli e , il signor CP_1 Per_1 Pt_2 corrisponderà entro il giorno 12 di ciascun mese alla signora la somma Pt_1 complessiva di €.850,00 (€.425,00 per ciascun figlio) - rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge - nonché il 50% per spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Treviso che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
9. L'assegno Unico Universale sarà percepito interamente dalla signora Pt_1 quale genitore collocatario dei minori con rinuncia da parte del signor Pt_2 alla quota del 50% e/o alla richiesta di rifusione.
10. I coniugi concordano che il signor cederà a titolo gratuito, per la Pt_2 sua quota, l'automobile modello Toyota ER (targa FA092CJ n° A066556TV15) cointestata ad entrambi e già in uso alla signora Gli eventuali costi e le Pt_1 spese del trasferimento esclusivo della proprietà dell'automobile suddetta saranno a carico della signora I coniugi concordano che detto passaggio Pt_1 avverrà entro e non oltre mesi 3 dalla sottoscrizione del presente accordo.
11. In ragione del trasferimento di cui sopra, i coniugi dichiarano che la cessione di cui al sub 10) è funzionale ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell'accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e per tale ragione chiedono,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e successive modifiche o integrazioni nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999.
12. I coniugi, infine, oltre a dichiarare di non pretendere alcun assegno l'uno dall'altro provvedendo autonomamente al proprio mantenimento, riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale connessa e collegata al rapporto di coniugio e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni qui assunte e collegate al mantenimento e gestione dei figli nei termini e alle modalità concordate.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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