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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR OM,
all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2164/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Torquato Tasso s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. ES LI, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato - buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.4.2025 La premettendo di essere dipendente Parte_1
l' presso il P.O. di Taormina quale medico primo Controparte_1 livello dirigenziale, con turni espletati di mattina, pomeriggio e notte, riferiva che l' CP_2
1
[...] convenuta non aveva istituito il servizio mensa con modalità alternative (buono pasto), sebbene più volte reclamato e che pertanto i dirigenti medici non avevano potuto fruire del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, per i turni superiori alle 6 ore continuative espletati.
Invocava l'art. 24 del CCNL, integrativo del CCNL 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico
– Veterinaria, come modificato dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL 17/10/2008, per sottolineare che, se da un lato l'istituzione di una mensa di servizio rimane una libera scelta dell'Azienda, dall'altro non si può riconoscere una discrezionalità anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Riferiva che il costo del pasto era stato stabilito in € 7,00 per il periodo da aprile 2021 a marzo
2023, giusta delibera n.2814/ DG del 4/8/2021, prorogato da giugno 2023 a maggio 2024, giusta delibera n. 2528/DS del 21/6/2023, e da ultimo con Deliberazione 1410/DG del 11/4/2024 ulteriormente prolungato il trattamento per ulteriori 24 mesi sino a maggio 2026.
Evidenziava che, pertanto, senza soluzione di continuità, l' aveva riconosciuto CP_3 il buono nella misura di € 7,00 da aprile 2021 a maggio 2026.
Assumeva che il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dovesse riconoscersi a decorrere dal febbraio 2023 fino al settembre 2024.
Sottolineava che dalla mancata garanzia del servizio mensa discendeva l'obbligo, a carico dell' di garantire quantomeno le modalità sostitutive del diritto alla mensa: ovvero CP_1 erogare i buoni pasto.
Rilevava che ella ricorrente da febbraio 2023 fino al settembre 2024 aveva effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a n. 369, pertanto l'importo maturato era pari a €
2.583,00 (€ 7,00 x 369 = € 2.583,00).
Chiedeva, pertanto, di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano pomeridiano e notturno eccedente le sei ore nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2023 e fino al settembre 2024; chiedeva altresì di riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, quantificato nella misura di € 2.583,00 (pari a 7,00 euro per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, complessivamente pari a n. 369) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- L , benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- Concesso un rinvio per trattative di bonario componimento, non andate a buon fine,
l'udienza del 25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
4.- Costituisce ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che l'art. 24 del CCNL Integrativo del CCNL dell'8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico – Veterinaria prevedeva che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2.
Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000. 4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto
a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL del
17/10/2008 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria che ha stabilito che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza
3 del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
Veniva altresì così modificato l'art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004: “4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio - sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva a tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Posto che, come detto, “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro dei dirigenti incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del
4 recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, si rileva che l'orario di lavoro della dirigente ricorrente preveda turni giornalieri (diurni o pomeridiani) di almeno 6 ore e 20 minuti, come peraltro previsto dal contratto collettivo (art. 27 CCNL Area Sanità 2019-2021) ed evincibile dalle tabelle presenze allegate in atti. Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire del servizio mensa, qualora compatibile con l'articolazione del turno e l'espletamento del servizio, ovvero la fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
5 Considerando che la ricorrente ha richiesto la corresponsione del buono pasto nel periodo compreso tra l'1.2.2023 e il 30.9.2024 con riguardo ai soli turni, quantificati in n. 296 in cui la prestazione lavorativa si è protratta per più di sei ore continuative e che in relazione a tale periodo è pacifica la mancata erogazione del servizio mensa, appare fondata la pretesa attorea.
Ed invero, gli assunti di parte ricorrente trovano riscontro nei fogli presenza in atti, dai quali risulta che nel suddetto periodo ha svolto n. 296 turni eccedenti le sei ore per i Parte_1 quali non le è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della mensa (non istituita) né al godimento della pausa con modalità sostitutive o tramite erogazione del buono pasto. Con riferimento a tali turni e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, Controparte_1 condannata a risarcire a il danno da ella subito per aver dovuto provvedere a Parte_1 proprie spese al pasto unicamente nel periodo suindicato in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore tenendo conto del numero dei turni rilevati e del costo del pasto stabilito dal CCNL (di 7,00 euro a carico del datore di lavoro), che può essere quantificato nella
(minor) somma complessiva di € 2.072,00 (pari a € 7,00 per 296 turni in relazione al periodo compreso dall'1.2.2023 al 30.9.2024), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree giustificano la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' Controparte_1
e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014,
[...] modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore avv.
ES LI, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 16.4.2025 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa,
[...] eccezione ed istanza, così provvede:
6 - dichiara la contumacia dell;
Controparte_1
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di alla mensa Parte_1 per ogni turno pomeridiano lavorativo eccedente le sei ore ovvero alla erogazione del buono pasto quale modalità sostitutiva del servizio mensa e condanna l' CP_1 convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.072,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1.2.2023 e il 30.9.2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in € 36,75 per rimborso contributo unificato ed € 772,12 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore anticipatario avv. ES PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR OM
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR OM,
all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2164/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in via Torquato Tasso s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. ES LI, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: impiego pubblico privatizzato - buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.4.2025 La premettendo di essere dipendente Parte_1
l' presso il P.O. di Taormina quale medico primo Controparte_1 livello dirigenziale, con turni espletati di mattina, pomeriggio e notte, riferiva che l' CP_2
1
[...] convenuta non aveva istituito il servizio mensa con modalità alternative (buono pasto), sebbene più volte reclamato e che pertanto i dirigenti medici non avevano potuto fruire del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, per i turni superiori alle 6 ore continuative espletati.
Invocava l'art. 24 del CCNL, integrativo del CCNL 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico
– Veterinaria, come modificato dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL 17/10/2008, per sottolineare che, se da un lato l'istituzione di una mensa di servizio rimane una libera scelta dell'Azienda, dall'altro non si può riconoscere una discrezionalità anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive.
Riferiva che il costo del pasto era stato stabilito in € 7,00 per il periodo da aprile 2021 a marzo
2023, giusta delibera n.2814/ DG del 4/8/2021, prorogato da giugno 2023 a maggio 2024, giusta delibera n. 2528/DS del 21/6/2023, e da ultimo con Deliberazione 1410/DG del 11/4/2024 ulteriormente prolungato il trattamento per ulteriori 24 mesi sino a maggio 2026.
Evidenziava che, pertanto, senza soluzione di continuità, l' aveva riconosciuto CP_3 il buono nella misura di € 7,00 da aprile 2021 a maggio 2026.
Assumeva che il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dovesse riconoscersi a decorrere dal febbraio 2023 fino al settembre 2024.
Sottolineava che dalla mancata garanzia del servizio mensa discendeva l'obbligo, a carico dell' di garantire quantomeno le modalità sostitutive del diritto alla mensa: ovvero CP_1 erogare i buoni pasto.
Rilevava che ella ricorrente da febbraio 2023 fino al settembre 2024 aveva effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a n. 369, pertanto l'importo maturato era pari a €
2.583,00 (€ 7,00 x 369 = € 2.583,00).
Chiedeva, pertanto, di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo antimeridiano pomeridiano e notturno eccedente le sei ore nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2023 e fino al settembre 2024; chiedeva altresì di riconoscere e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui aveva espletato attività lavorativa in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni superiori a sei ore, quantificato nella misura di € 2.583,00 (pari a 7,00 euro per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, complessivamente pari a n. 369) oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 2.- L , benché ritualmente citata, non si costituiva Controparte_1 in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3.- Concesso un rinvio per trattative di bonario componimento, non andate a buon fine,
l'udienza del 25.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
4.- Costituisce ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Ciò premesso, si rileva che l'art. 24 del CCNL Integrativo del CCNL dell'8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medico – Veterinaria prevedeva che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2.
Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno
2000. 4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto
a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 18 del CCNL Integrativo del CCNL del
17/10/2008 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria che ha stabilito che “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza
3 del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
Veniva altresì così modificato l'art. 24, comma 4 del CCNL integrativo del 10.2.2004: “4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio - sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dall'analisi delle previsioni normative richiamate si evince che la disciplina contrattuale delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, le singole Aziende possono (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), in ogni caso esse devono garantire l'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, al fine di garantire il diritto di mensa espressamente riconosciuto dalla contrattazione collettiva a tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Posto che, come detto, “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione”, risulta necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro dei dirigenti incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Si rileva che, a norma dell'art.
8. D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del
4 recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n.66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”.
In assenza di specifiche ed ulteriori disposizioni contrattuali nazionali e/o integrative, non sembra possibile richiedere presupposti ulteriori, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa in prosecuzione dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti interessati per effetto di prestazioni eseguite in regime di straordinario ovvero di prestazioni aggiuntive, come sostenuto dall' resistente. CP_1
Orbene, l'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale che effettua turni di durata continuativa superiore alle sei ore, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, ovvero il diritto ai buoni pasto.
5.- Nella fattispecie in esame, si rileva che l'orario di lavoro della dirigente ricorrente preveda turni giornalieri (diurni o pomeridiani) di almeno 6 ore e 20 minuti, come peraltro previsto dal contratto collettivo (art. 27 CCNL Area Sanità 2019-2021) ed evincibile dalle tabelle presenze allegate in atti. Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a fruire del servizio mensa, qualora compatibile con l'articolazione del turno e l'espletamento del servizio, ovvero la fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
5 Considerando che la ricorrente ha richiesto la corresponsione del buono pasto nel periodo compreso tra l'1.2.2023 e il 30.9.2024 con riguardo ai soli turni, quantificati in n. 296 in cui la prestazione lavorativa si è protratta per più di sei ore continuative e che in relazione a tale periodo è pacifica la mancata erogazione del servizio mensa, appare fondata la pretesa attorea.
Ed invero, gli assunti di parte ricorrente trovano riscontro nei fogli presenza in atti, dai quali risulta che nel suddetto periodo ha svolto n. 296 turni eccedenti le sei ore per i Parte_1 quali non le è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della mensa (non istituita) né al godimento della pausa con modalità sostitutive o tramite erogazione del buono pasto. Con riferimento a tali turni e atteso il divieto di monetizzazione del buono pasto di cui al CCNL, in relazione ad essi va riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
6.- In ordine al quantum debeatur, l' va, quindi, Controparte_1 condannata a risarcire a il danno da ella subito per aver dovuto provvedere a Parte_1 proprie spese al pasto unicamente nel periodo suindicato in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore tenendo conto del numero dei turni rilevati e del costo del pasto stabilito dal CCNL (di 7,00 euro a carico del datore di lavoro), che può essere quantificato nella
(minor) somma complessiva di € 2.072,00 (pari a € 7,00 per 296 turni in relazione al periodo compreso dall'1.2.2023 al 30.9.2024), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree giustificano la compensazione di un quarto delle spese di lite. La restante quota si pone a carico dell' Controparte_1
e si liquida in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014,
[...] modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore avv.
ES LI, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 16.4.2025 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa,
[...] eccezione ed istanza, così provvede:
6 - dichiara la contumacia dell;
Controparte_1
- in accoglimento delle domande, dichiara il diritto di alla mensa Parte_1 per ogni turno pomeridiano lavorativo eccedente le sei ore ovvero alla erogazione del buono pasto quale modalità sostitutiva del servizio mensa e condanna l' CP_1 convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.072,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1.2.2023 e il 30.9.2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente, che liquida in € 36,75 per rimborso contributo unificato ed € 772,12 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore anticipatario avv. ES PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 26 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR OM
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