TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4382 del 2021 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra , Avv. GRAZIELLA PRINCIPE Parte_1
opponente e
Controparte_1
, Avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO
[...]
Opposta avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo notificatole in data 11.08.2021 dalla
[...]
, cessionaria del credito di mutuo Controparte_2
originariamente vantato da nei confronti Controparte_3
della parte opposta, per gli importi di: € 12130,50, a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal momento dell'inadempimento sino al
1 giorno dell'effettivo soddisfo;
€ 145,50 e € 410,00 rispettivamente per le spese e i compensi del procedimento monitorio, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva.
In particolare, chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito azionato e, in caso di mancato accoglimento, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la dichiarazione di nullità del medesimo credito ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare dello stesso. Di conseguenza, domandava, dichiararsi i contratti di finanziamento dedotti nulli ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, oltre che per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Infine, chiedeva la dichiarazione di nullità ex artt. 1815, comma 2, c.c., 1224 c.c., 117 TUB e 118 TUB, delle clausole espressive degli accessori imputati ai finanziamenti indicati, nonché la nullità ex art. 1283 c.c. della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche. Per l'effetto, e in ogni caso, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ad avviso di parte opponente, il contratto dedotto in giudizio difettava dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B., in quanto l'attestazione prodotta dalla
Banca opposta, piuttosto che riferirsi a tutti gli estratti conto relativi al rapporto giuridico azionato, conteneva soltanto un elenco degli inadempimenti imputati a
[...]
, con conseguente nullità del decreto Parte_1
2 opposto. Ancora, parte opponente ha dedotto che l'Istituto di credito opposto aveva lucrato interessi anatocistici ed usurari superiori rispetto a quelli consentiti, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., comma 2, delle clausole contrattuali relative agli interessi medesimi, clausole, per giunta, ritenute, sempre da parte opponente, in frode alla legge, nonché ai già citati art. 117 e 118 TUB.
Con specifico riferimento alle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori, relativi al finanziamento personale e alla linea di credito in esame, ad avviso di parte opponente questi ultimi risultavano nulli per ulteriori ragioni. Più precisamente, parte opponente deduceva che il piano di ammortamento concordato nella fattispecie in esame, c.d. piano di ammortamento alla francese, non essendo accompagnato da una specifica ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi, non riusciva a sopperire esigenze di trasparenza e immediatezza, così violando gli artt. 117, comma 4, TUB, art. 1346 c.c., art. 1284 c.c., comma 3 e l'art. 1283 e addebitando a
[...]
somme non dovute. Parte_1
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea;
per l'effetto, di rigettare la medesima,
3 così confermando il decreto impugnato in ogni sua parte.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dell'opponente, domandava di accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria, nonché di condannare parte opponente al pagamento di quest'ultimo debito, oltre a interessi legali a decorrere dalla data del primo inadempimento sino all'effettivo soddisfo.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previo esperimento fallito del tentativo di mediazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, il quale, è bene ricordare, trae fondamento da un'interpretazione degli artt. 24 e 111
Cost. orientata alla effettività e la celerità della tutela giurisdizionale delle parti (cfr. Cass., sez. un., 8 maggio
2014, n. 9936), ritiene di dover dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito azionato, senza che sia necessario esaminare tutte le altre domande o eccezioni.
Ai fini della definizione del presente giudizio, giova ricordare che in tema di contratto di conto corrente bancario, è necessario distinguere i contratti stipulati prima della c.d. legge sulla trasparenza bancaria del
1992 (L. 154/92, poi T.U.B.) e quelli stipulati successivamente. In vero, all'art. 117 T.U.B. il legislatore ha introdotto la forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente, prevedendone la nullità in
4 caso di mancanza della forma scritta. Sotto il profilo probatorio, in linea di principio, i contratti ante 1992 possono essere provati anche con mezzi di prova diversi dalla produzione documentale. Ciononostante, ove l'esistenza del diritto sia certa e non contestata, sussiste l'obbligo di prova documentale anche per i contratti ante
1992. D'altro canto, ai sensi dell'art. 50 T.U.B.: “La Banca
d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Così facendo, il legislatore, nell'ottica di favorire un più rapido procedimento di recupero del credito, ha sostituito l'autenticazione notarile prevista dall'art. 634 c.p.c. con l'appena menzionato certificato del dirigente dell'Istituto di credito. Tuttavia, è altrettanto vero che l'estratto conto di cui al citato art. 50 non è – di per sé sufficiente a provare il credito nel successivo giudizio di opposizione.
Difatti, il legislatore nel disciplinare l'impiego di tale documento in sede monitoria, nulla specifica in merito all'efficacia probatoria dell'estratto conto nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, sovente promosso, come nella specie, dal correntista ingiunto.
Conseguentemente, l'allegazione dell'estratto conto bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B. potrebbe rilevarsi inidonea, ovvero carente dal punto di vista
5 contenutistico, a supportare l'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione. In particolare, ove la Banca avvii il procedimento monitorio sulla base di un estratto conto che, ancorché certificato, manchi di
“un completo resoconto delle varie partite in dare e avere”, si impedirebbe nella pratica al convenuto di assolvere “all'onere di prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda”. (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord. 24.12.2020, n. 29577).
In altre parole, il campo di applicazione dell'art. 50 del
T.U.B. è circoscritto al procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è, quindi, tenuto a provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ora, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia fondata, come nella specie, su motivi sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
6 l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della sua pretesa.
Ciò premesso in punto di diritto e applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, si osserva che l'Istituto di credito opposto si è limitato a produrre in giudizio un elenco di inadempimenti imputati all'odierna opponente, elenco, il quale, per le ragioni sopra esposte, non riesce di per sé a provare il credito vantato in sede di apposizione a decreto ingiuntivo. In aggiunta, la mancata produzione del contratto da parte dell'Istituto di credito impedisce qualsiasi accertamento della nullità delle clausole contrattuali, quali quelle relative ai tassi di interesse usurari, anatocismo e capitalizzazione.
Tutto quanto innanzi premesso, la domanda va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri forensi, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , ogni altra istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta;
- revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077, oltre I.V.A e C.P.A. con distrazione a favore dell'Avv. Marcella Principe dichiaratasi antistatario.
7 Così deciso in Benevento il 05.09.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza redatta dalla tirocinante dott.ssa Mariapaola Volpe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4382 del 2021 reg. gen. affari civili contenziosi, vertente tra , Avv. GRAZIELLA PRINCIPE Parte_1
opponente e
Controparte_1
, Avv.ti LUCA POLVERINO e LUIGI COLUCCINO
[...]
Opposta avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo notificatole in data 11.08.2021 dalla
[...]
, cessionaria del credito di mutuo Controparte_2
originariamente vantato da nei confronti Controparte_3
della parte opposta, per gli importi di: € 12130,50, a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal momento dell'inadempimento sino al
1 giorno dell'effettivo soddisfo;
€ 145,50 e € 410,00 rispettivamente per le spese e i compensi del procedimento monitorio, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva.
In particolare, chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito azionato e, in caso di mancato accoglimento, senza alcuna inversione dell'onere della prova, la dichiarazione di nullità del medesimo credito ovvero, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare dello stesso. Di conseguenza, domandava, dichiararsi i contratti di finanziamento dedotti nulli ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, oltre che per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato.
Infine, chiedeva la dichiarazione di nullità ex artt. 1815, comma 2, c.c., 1224 c.c., 117 TUB e 118 TUB, delle clausole espressive degli accessori imputati ai finanziamenti indicati, nonché la nullità ex art. 1283 c.c. della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche. Per l'effetto, e in ogni caso, domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ad avviso di parte opponente, il contratto dedotto in giudizio difettava dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B., in quanto l'attestazione prodotta dalla
Banca opposta, piuttosto che riferirsi a tutti gli estratti conto relativi al rapporto giuridico azionato, conteneva soltanto un elenco degli inadempimenti imputati a
[...]
, con conseguente nullità del decreto Parte_1
2 opposto. Ancora, parte opponente ha dedotto che l'Istituto di credito opposto aveva lucrato interessi anatocistici ed usurari superiori rispetto a quelli consentiti, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c., comma 2, delle clausole contrattuali relative agli interessi medesimi, clausole, per giunta, ritenute, sempre da parte opponente, in frode alla legge, nonché ai già citati art. 117 e 118 TUB.
Con specifico riferimento alle clausole espressive degli interessi compensativi e moratori, relativi al finanziamento personale e alla linea di credito in esame, ad avviso di parte opponente questi ultimi risultavano nulli per ulteriori ragioni. Più precisamente, parte opponente deduceva che il piano di ammortamento concordato nella fattispecie in esame, c.d. piano di ammortamento alla francese, non essendo accompagnato da una specifica ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi, non riusciva a sopperire esigenze di trasparenza e immediatezza, così violando gli artt. 117, comma 4, TUB, art. 1346 c.c., art. 1284 c.c., comma 3 e l'art. 1283 e addebitando a
[...]
somme non dovute. Parte_1
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea;
per l'effetto, di rigettare la medesima,
3 così confermando il decreto impugnato in ogni sua parte.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dell'opponente, domandava di accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria, nonché di condannare parte opponente al pagamento di quest'ultimo debito, oltre a interessi legali a decorrere dalla data del primo inadempimento sino all'effettivo soddisfo.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previo esperimento fallito del tentativo di mediazione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, il quale, è bene ricordare, trae fondamento da un'interpretazione degli artt. 24 e 111
Cost. orientata alla effettività e la celerità della tutela giurisdizionale delle parti (cfr. Cass., sez. un., 8 maggio
2014, n. 9936), ritiene di dover dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito azionato, senza che sia necessario esaminare tutte le altre domande o eccezioni.
Ai fini della definizione del presente giudizio, giova ricordare che in tema di contratto di conto corrente bancario, è necessario distinguere i contratti stipulati prima della c.d. legge sulla trasparenza bancaria del
1992 (L. 154/92, poi T.U.B.) e quelli stipulati successivamente. In vero, all'art. 117 T.U.B. il legislatore ha introdotto la forma scritta ad substantiam del contratto di conto corrente, prevedendone la nullità in
4 caso di mancanza della forma scritta. Sotto il profilo probatorio, in linea di principio, i contratti ante 1992 possono essere provati anche con mezzi di prova diversi dalla produzione documentale. Ciononostante, ove l'esistenza del diritto sia certa e non contestata, sussiste l'obbligo di prova documentale anche per i contratti ante
1992. D'altro canto, ai sensi dell'art. 50 T.U.B.: “La Banca
d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Così facendo, il legislatore, nell'ottica di favorire un più rapido procedimento di recupero del credito, ha sostituito l'autenticazione notarile prevista dall'art. 634 c.p.c. con l'appena menzionato certificato del dirigente dell'Istituto di credito. Tuttavia, è altrettanto vero che l'estratto conto di cui al citato art. 50 non è – di per sé sufficiente a provare il credito nel successivo giudizio di opposizione.
Difatti, il legislatore nel disciplinare l'impiego di tale documento in sede monitoria, nulla specifica in merito all'efficacia probatoria dell'estratto conto nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, sovente promosso, come nella specie, dal correntista ingiunto.
Conseguentemente, l'allegazione dell'estratto conto bancario ai sensi dell'art. 50 T.U.B. potrebbe rilevarsi inidonea, ovvero carente dal punto di vista
5 contenutistico, a supportare l'esistenza del credito nell'ambito del giudizio di opposizione. In particolare, ove la Banca avvii il procedimento monitorio sulla base di un estratto conto che, ancorché certificato, manchi di
“un completo resoconto delle varie partite in dare e avere”, si impedirebbe nella pratica al convenuto di assolvere “all'onere di prendere posizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore in monitorio a fondamento della propria domanda”. (cfr. Cass. civ., sez.
I, ord. 24.12.2020, n. 29577).
In altre parole, il campo di applicazione dell'art. 50 del
T.U.B. è circoscritto al procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si applicano le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è, quindi, tenuto a provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ora, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia fondata, come nella specie, su motivi sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
6 l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della sua pretesa.
Ciò premesso in punto di diritto e applicando siffatti principi alla fattispecie in esame, si osserva che l'Istituto di credito opposto si è limitato a produrre in giudizio un elenco di inadempimenti imputati all'odierna opponente, elenco, il quale, per le ragioni sopra esposte, non riesce di per sé a provare il credito vantato in sede di apposizione a decreto ingiuntivo. In aggiunta, la mancata produzione del contratto da parte dell'Istituto di credito impedisce qualsiasi accertamento della nullità delle clausole contrattuali, quali quelle relative ai tassi di interesse usurari, anatocismo e capitalizzazione.
Tutto quanto innanzi premesso, la domanda va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese della lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri forensi, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da , ogni altra istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta;
- revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077, oltre I.V.A e C.P.A. con distrazione a favore dell'Avv. Marcella Principe dichiaratasi antistatario.
7 Così deciso in Benevento il 05.09.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
Bozza redatta dalla tirocinante dott.ssa Mariapaola Volpe
8