Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1478/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv.
BARBARA VALLI,
e da
(c.f. , nato a [...], il 28.12:1964 e Parte_2 C.F._2
residente a [...], in località Frattini n. 1, rappresentato e difeso dall'avv.
CLAUDIA CARLA ENRICA MORSELLI, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE la IG ed il signor […] Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4
Che il Tribunale adito dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. La IG continuerà a vivere insieme ai figli presso la casa di sua esclusiva proprietà sita Pt_1
in Abbadia Lariana (LC) via al Selvetto n.
8. In forza di ciò tutte le utenze della casa (luce, gas, riscaldamento) saranno a carico esclusivo della IG , così come ogni manutenzione Pt_1
ordinaria e straordinaria di detto immobile. Le parti concordano che tutti gli arredi esistenti restino a disposizione della IG , ad eccezione del servizio di posate in argento che è già stato Pt_1
consegnato al signor Pt_2
La IG continuerà a corrispondere le rate del mutuo ipotecario a lei intestato e gravante Pt_1
sulla casa di Abbadia Lariana, acceso presso Banca Crédit Agricole, Agenzia di Bulciago;
2. Il conto corrente intestato al signor ed alla IG acceso presso Banca Crèdit Pt_2 Pt_1
Agricole, Agenzia di Bulciago, di cui all' IBAN [...] verrà mantenuto in essere essendo il conto corrente di addebito del mutuo intestato alla IG . Detto conto verrà Pt_1 chiuso all'atto di estinzione del mutuo;
3. Il signor corrisponderà alla IG a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_2 Pt_1 sino a quando non saranno economicamente autosufficienti, la somma di € 700,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente a decorrere da dicembre 2025 in base agli indici ISTAT. Sino a quando il conto corrente comune di cui al punto 2 sarà attivo,
l'assegno di mantenimento verrà versato su detto conto;
4. Le parti danno atto che nell'importo corrisposto a titolo di assegno di mantenimento per i figli è compreso il costo del carburante per i mezzi di trasporto intestati al signor ma in uso ai figli Pt_2
(automobile ALFA ROMEO MITO targa EN750CV, motociclo HONDA 450 targa CV54185, motociclo
FANTIC 125 targa EV10597). Resteranno a carico esclusivo del signor i costi di assicurazione, Pt_2
bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti mezzi di trasporto in uso ai figli o di altri eventualmente acquistati dal signor sempre a favore dei figli, fino a quando questi ultimi non Pt_2
saranno economicamente autosufficienti;
5. Le spese straordinarie non coperte dall'assegno di mantenimento di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco resteranno a carico del signor al 60% e della IG al 40%, così Pt_2 Pt_1
come il premio annuale della polizza sanitaria sottoscritta nell'interesse dei figli, qualora entrambi i genitori concordino nel rinnovarla. Le parti danno atto di aver preso visione del Protocollo vigente;
pagina 2 di 4 6. Il signor e la IG si impegnano a non vendere la casa sita in Oga Valdisotto (SO) Pt_2 Pt_1
via Roma n. 33-35 di cui sono comproprietari sino a settembre 2026. A decorrere da tale data le parti si impegnano, sin da ora, a porre in vendita l'immobile, salvo che entrambe siano d'accordo nel mantenere la proprietà. Fino a quando l'immobile non sarà venduto la gestione della casa sarà a cura della IG , fatte salve le spese ordinarie, straordinarie e le utenze che saranno divise al 50% Pt_1
tra le parti;
7. Entrambe le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni questione economica eventualmente pendente tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo;
8. Entrambe le parti rinunciano a produrre la documentazione contabile ex art. 437 bis n. 12 c.p.c. ad eccezione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi che vengono qui allegate;
9. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti;
[…]
Ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 2.9.1999 a Mandello del Lario (LC), nel corso del quale sono nati i figli a Lecco, il 21.9.2002), a Lecco, il Persona_1 Persona_2
26.1.2001) e (a Ponte San Pietro, l'11.8.2006), tutti maggiorenni e non Persona_3
economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 18.11.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente dei figli.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Mandello del Lario (LC), il 2.9.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, al n. 27, parte II, serie A, anno 1999), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANDELLO DEL LARIO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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