Articolo 7 della Legge 15 dicembre 1998, n. 444
Articolo 6
Versione
7 gennaio 1999
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno 1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire 7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 4,1 miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1999