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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
NRG 4189 /2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4189/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CIANFROCCA MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 347 2024 00012466 92 000, del 9.10.2024, notificato il 5.11.2024 con cui l ha proceduto sia alla iscrizione d'ufficio CP_1 che all'illegittimo addebito dei contributi previdenziali, settore ARTIGIANI, con decorrenza dal novembre 2020.
Parte opponente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di addebito sulla base dei seguenti motivi:
1) l'illegittimità e/o l'infondatezza e l'erroneità della pretesa creditoria dell'ente in quanto non sussistono i requisiti per la sua iscrizione alla gestione degli artigiani da cui, poi, è derivato l'obbligo di versare i contributi, evidentemente non assolto, tanto da portare alla formazione dell'avviso di addebito impugnato;
2) Nullità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani;
3) Illegittimità della sanzione.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare sottolineato la correttezza dell'operato dell' , evidenziando che l'avviso di addebito oggetto di CP_1 giudizio riguarda il recupero dei contributi IVS nonché somme aggiuntive, inerenti la prima, seconda, terza e quarta rata fissa per il periodo 11/2020-12/2022 e prima, seconda e terza rata dell'anno 2023 relativamente alla gestione previdenziale degli artigiani.
ha dato atto che l'iscrizione del ricorrente è stata effettuata CP_2 con accertamento da flusso della CCIAA lavorato da procedure centrali.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 24 Settembre 2025 e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito indicate. Giova in via preliminare precisare - prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente - che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Fatte queste premesse, occorre ora esaminare i motivi di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente al fine di verificare la tempestività della presente opposizione.
L'opposizione relativa al difetto dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani, concretizzandosi in una opposizione di merito all'iscrizione a ruolo, da farsi valere nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, deve ritenersi quindi del tutto tempestiva.
Rilevato infatti che parte ricorrente ha dedotto motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an dell'iscrizione a ruolo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Alla stregua di quanto detto, tenuto conto della suindicata data di notifica dell'avviso di addebito impugnato e della data di deposito dell'odierno ricorso, la presente opposizione al ruolo è tempestiva.
Nel merito, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' CP_1
In via preliminare, al fine di comprendere la questione oggetto di giudizio, va evidenziato che l'avviso di addebito riguarda il recupero dei contributi IVS per la Gestione Artigiani a cui il ricorrente risulta essere stato iscritto d'ufficio per il periodo 11/2020-12/2022 e prima, seconda e terza rata dell'anno 2023 relativamente alla gestione previdenziale degli artigiani.
L' ha chiarito che dal Novembre 2020 /giugno 2022, il CP_1 ricorrente da marzo 2020 a febbraio 2022 non era occupato, mentre da febbraio 2022 risulta occupato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Inoltre, risulta compilato il quadro RO per l'azienda edile “Edil 1942 CF . P.IVA_1
Parte ricorrente, di contro, ha allegato che nel novembre 2020, ha costituito una s.r.l.s., denominata della quale Controparte_3
è unico socio ed amministratore, senza previsione di compenso e senza esercitare qualsivoglia attività lavorativa all'interno della stessa 8cfr visura in atti).
Parte ricorrente ha in ogni caso allegato di essere attualmente pensionato, ma durante la propria vita lavorativa ha sempre svolto attività, come lavoratore subordinato, di “dipendente” del settore edilizio, come si evince dall'estratto conto previdenziale (allegato doc.n.2 ) anche nel periodo 11/2020-12/2022.
Orbene, così riassunti i fatti di causa, risulta documentalmente provato, che il ricorrente sempre svolto attività, come lavoratore subordinato, di “dipendente” del settore edilizio, come si evince dall'estratto conto previdenziale (allegato doc.n.2 ), tranne per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022 in cui risulta non era occupato.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. C. Cass. 8651/2010; C. Cass. 9006/2001).
Sul punto, occorre peraltro evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, la veste di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto Previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Stante la veste di attore sostanziale rivestito dall' in sede di CP_1 opposizione a ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. CP_1 onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Era l' che doveva provare che il ricorrente nel periodo CP_1 oggetto di causa esercitava l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari, come richiesto dalla normativa.
Alla luce della normativa descritta e delle pronunce della S.C. menzionate, si ritiene che il fatto di essere socio (eventualmente anche amministratore) di una società di persone non fa sorgere di per sé l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante. A tal fine infatti occorre la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale e che tale partecipazione sia abituale e prevalente.
Sul punto, in virtù della l. 443/1995, art. 2, come è noto l'iscrizione nel registro Artigiani è obbligatoria se il socio (anche amministratore) partecipa attivamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ne consegue dunque che, come nel caso di specie, se il socio non svolge attività lavorativa nell'azienda, non è obbligato all'iscrizione.
Né risulta dagli atti che il ricorrente abbia conseguito, dall'anno 2020 alla attualità, redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova CP_1 della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. L' non ha allegato nè fornito alcuna prova circa la CP_1 partecipazione della parte ricorrente al lavoro aziendale né in relazione al carattere di abitualità e prevalenza della attività nella società.
L' ha fondato la sua pretesa esclusivamente sulla sua qualità CP_1 di socio e amministratore della parte opponente e su dati fiscali, elementi che sono insufficienti a far sorgere l'obbligo contributivo in esame (cfr. sulla inidoneità di elementi esclusivamente fiscali, Cass. Ord. 3145 del 2013 cit.).
Peraltro, la parte opponente ha debitamente allegato di non aver mai la svolto attività lavorativa all'interno della società negli anni 2020-2022, periodo per il quale parzialmente il ricorrente risulta alle dipendenze di imprese private con rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, nulla ha controdedotto l' . CP_1
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell' all'onere, sullo stesso gravante, di CP_1 provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione artigiani (senza che peraltro siano state formulate apposite istanze istruttorie), anche in considerazione delle specifiche prove contrarie fornite da parte opponente, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito impugnato e illegittima la sua iscrizione a ruolo per il periodo dal 11/2020-12/2022.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta e liquidate tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 13.12.2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 4189/2024, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
a) annulla l'avviso di addebito n. 347 2024 00012466 92 000; b) Compensa per 1/3 le spese di lite, e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante parte non compensata che si liquida in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generali in misura del 15%, come per legge.
Frosinone, 25 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4189/2024 , posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. CIANFROCCA MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'Avv. CP_1
BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 347 2024 00012466 92 000, del 9.10.2024, notificato il 5.11.2024 con cui l ha proceduto sia alla iscrizione d'ufficio CP_1 che all'illegittimo addebito dei contributi previdenziali, settore ARTIGIANI, con decorrenza dal novembre 2020.
Parte opponente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di addebito sulla base dei seguenti motivi:
1) l'illegittimità e/o l'infondatezza e l'erroneità della pretesa creditoria dell'ente in quanto non sussistono i requisiti per la sua iscrizione alla gestione degli artigiani da cui, poi, è derivato l'obbligo di versare i contributi, evidentemente non assolto, tanto da portare alla formazione dell'avviso di addebito impugnato;
2) Nullità del procedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione artigiani;
3) Illegittimità della sanzione.
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha in particolare sottolineato la correttezza dell'operato dell' , evidenziando che l'avviso di addebito oggetto di CP_1 giudizio riguarda il recupero dei contributi IVS nonché somme aggiuntive, inerenti la prima, seconda, terza e quarta rata fissa per il periodo 11/2020-12/2022 e prima, seconda e terza rata dell'anno 2023 relativamente alla gestione previdenziale degli artigiani.
ha dato atto che l'iscrizione del ricorrente è stata effettuata CP_2 con accertamento da flusso della CCIAA lavorato da procedure centrali.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 24 Settembre 2025 e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito indicate. Giova in via preliminare precisare - prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente - che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Fatte queste premesse, occorre ora esaminare i motivi di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente al fine di verificare la tempestività della presente opposizione.
L'opposizione relativa al difetto dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani, concretizzandosi in una opposizione di merito all'iscrizione a ruolo, da farsi valere nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, deve ritenersi quindi del tutto tempestiva.
Rilevato infatti che parte ricorrente ha dedotto motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an dell'iscrizione a ruolo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione al ruolo ex art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Alla stregua di quanto detto, tenuto conto della suindicata data di notifica dell'avviso di addebito impugnato e della data di deposito dell'odierno ricorso, la presente opposizione al ruolo è tempestiva.
Nel merito, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' CP_1
In via preliminare, al fine di comprendere la questione oggetto di giudizio, va evidenziato che l'avviso di addebito riguarda il recupero dei contributi IVS per la Gestione Artigiani a cui il ricorrente risulta essere stato iscritto d'ufficio per il periodo 11/2020-12/2022 e prima, seconda e terza rata dell'anno 2023 relativamente alla gestione previdenziale degli artigiani.
L' ha chiarito che dal Novembre 2020 /giugno 2022, il CP_1 ricorrente da marzo 2020 a febbraio 2022 non era occupato, mentre da febbraio 2022 risulta occupato con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Inoltre, risulta compilato il quadro RO per l'azienda edile “Edil 1942 CF . P.IVA_1
Parte ricorrente, di contro, ha allegato che nel novembre 2020, ha costituito una s.r.l.s., denominata della quale Controparte_3
è unico socio ed amministratore, senza previsione di compenso e senza esercitare qualsivoglia attività lavorativa all'interno della stessa 8cfr visura in atti).
Parte ricorrente ha in ogni caso allegato di essere attualmente pensionato, ma durante la propria vita lavorativa ha sempre svolto attività, come lavoratore subordinato, di “dipendente” del settore edilizio, come si evince dall'estratto conto previdenziale (allegato doc.n.2 ) anche nel periodo 11/2020-12/2022.
Orbene, così riassunti i fatti di causa, risulta documentalmente provato, che il ricorrente sempre svolto attività, come lavoratore subordinato, di “dipendente” del settore edilizio, come si evince dall'estratto conto previdenziale (allegato doc.n.2 ), tranne per il periodo da marzo 2020 a febbraio 2022 in cui risulta non era occupato.
Come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. C. Cass. 8651/2010; C. Cass. 9006/2001).
Sul punto, occorre peraltro evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, la veste di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto Previdenziale, ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Stante la veste di attore sostanziale rivestito dall' in sede di CP_1 opposizione a ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. CP_1 onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Era l' che doveva provare che il ricorrente nel periodo CP_1 oggetto di causa esercitava l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari, come richiesto dalla normativa.
Alla luce della normativa descritta e delle pronunce della S.C. menzionate, si ritiene che il fatto di essere socio (eventualmente anche amministratore) di una società di persone non fa sorgere di per sé l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commerciante. A tal fine infatti occorre la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale e che tale partecipazione sia abituale e prevalente.
Sul punto, in virtù della l. 443/1995, art. 2, come è noto l'iscrizione nel registro Artigiani è obbligatoria se il socio (anche amministratore) partecipa attivamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ne consegue dunque che, come nel caso di specie, se il socio non svolge attività lavorativa nell'azienda, non è obbligato all'iscrizione.
Né risulta dagli atti che il ricorrente abbia conseguito, dall'anno 2020 alla attualità, redditi di natura diversa rispetto alla predetta attività.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova CP_1 della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. L' non ha allegato nè fornito alcuna prova circa la CP_1 partecipazione della parte ricorrente al lavoro aziendale né in relazione al carattere di abitualità e prevalenza della attività nella società.
L' ha fondato la sua pretesa esclusivamente sulla sua qualità CP_1 di socio e amministratore della parte opponente e su dati fiscali, elementi che sono insufficienti a far sorgere l'obbligo contributivo in esame (cfr. sulla inidoneità di elementi esclusivamente fiscali, Cass. Ord. 3145 del 2013 cit.).
Peraltro, la parte opponente ha debitamente allegato di non aver mai la svolto attività lavorativa all'interno della società negli anni 2020-2022, periodo per il quale parzialmente il ricorrente risulta alle dipendenze di imprese private con rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, nulla ha controdedotto l' . CP_1
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell' all'onere, sullo stesso gravante, di CP_1 provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione artigiani (senza che peraltro siano state formulate apposite istanze istruttorie), anche in considerazione delle specifiche prove contrarie fornite da parte opponente, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito impugnato e illegittima la sua iscrizione a ruolo per il periodo dal 11/2020-12/2022.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo alla parte convenuta e liquidate tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 13.12.2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 4189/2024, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
a) annulla l'avviso di addebito n. 347 2024 00012466 92 000; b) Compensa per 1/3 le spese di lite, e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante parte non compensata che si liquida in euro 1865,00, oltre Iva, Cpa e spese generali in misura del 15%, come per legge.
Frosinone, 25 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro Rossella Giusi Pastore