TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV MA nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1878/2025 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio
Parte_1
RI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, che liquida in complessivi € 1.348,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.,
e distrae in favore dell'avv. Fulvio RI, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2025, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che il Tribunale di Palermo con CP_1
decreto di omologa del 20/07/2024, reso in seno al procedimento portante R.G.N.
12398/2023, aveva riconosciuto in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
22/05/2023, nonché di avere trasmesso in data 4/10/2024 l'apposito modello
“AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, lamentava che l' CP_1
convenuto, nonostante il decorso del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, non aveva provveduto alla corresponsione dei ratei di prestazione arretrati.
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, il diritto a percepire,
i ratei dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO [LL. 18/80 - 509/88], a decorrere dalla data della visita di revisione - 22/05/ 2023; - per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione Controparte_1
dei relativi ratei della prestazione ass.le dell'indennità di accompagnamento, dalla data della visita di revisione in favore del richiedente e con decorrenza di cui al capo precedente nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo, nonchè ogni altra somma nel frattempo maturata ovvero altre maggiori o minori somme che saranno determinate all'esito dell'istruttoria del presente giudizio;
- condannare l' Controparte_2
in persona altresì, al pagamento – in favore di - della mensilità corrente CP_3 Parte_1
dell'indennità di accompagnamento”.
Con memoria depositata il 14/05/2025, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di giugno
2025; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 28/11/2025, il ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, sulla comune richiesta dei
2 procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione della prestazione richiesta, nonché sulla base della documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria , CP_1
questi ultimi riconosciuti dal ricorrente all'odierna udienza, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati a giugno 2025, ossia in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione, per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà - liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e distratta in favore dell'Fulvio RI – va posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/11/2025.
IL GIUDICE
LV MA
3
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV MA nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1878/2025 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio
Parte_1
RI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Carolina Palpacelli.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, che liquida in complessivi € 1.348,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a.,
e distrae in favore dell'avv. Fulvio RI, antistatario.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2025, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso che il Tribunale di Palermo con CP_1
decreto di omologa del 20/07/2024, reso in seno al procedimento portante R.G.N.
12398/2023, aveva riconosciuto in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
22/05/2023, nonché di avere trasmesso in data 4/10/2024 l'apposito modello
“AP70” per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi, lamentava che l' CP_1
convenuto, nonostante il decorso del termine legale di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, non aveva provveduto alla corresponsione dei ratei di prestazione arretrati.
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare in capo alla ricorrente, il diritto a percepire,
i ratei dell'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO [LL. 18/80 - 509/88], a decorrere dalla data della visita di revisione - 22/05/ 2023; - per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione Controparte_1
dei relativi ratei della prestazione ass.le dell'indennità di accompagnamento, dalla data della visita di revisione in favore del richiedente e con decorrenza di cui al capo precedente nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo, nonchè ogni altra somma nel frattempo maturata ovvero altre maggiori o minori somme che saranno determinate all'esito dell'istruttoria del presente giudizio;
- condannare l' Controparte_2
in persona altresì, al pagamento – in favore di - della mensilità corrente CP_3 Parte_1
dell'indennità di accompagnamento”.
Con memoria depositata il 14/05/2025, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere provveduto al pagamento degli arretrati nel mese di giugno
2025; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza del 28/11/2025, il ricorrente ha affermato di avere ricevuto integralmente la prestazione richiesta in ricorso, cosicché, sulla comune richiesta dei
2 procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni dell' convenuto in ordine CP_1
all'avvenuta corresponsione della prestazione richiesta, nonché sulla base della documentazione attestante i relativi pagamenti (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria , CP_1
questi ultimi riconosciuti dal ricorrente all'odierna udienza, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi al comportamento processuale dell' CP_1
che ha provveduto ad effettuare il pagamento degli arretrati a giugno 2025, ossia in un momento antecedente alla prima udienza di comparizione, per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà - liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e distratta in favore dell'Fulvio RI – va posta a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/11/2025.
IL GIUDICE
LV MA
3