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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCE PAOLO Parte_1 C.F._1 OC RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, oltre ad insistere nell'accoglimento delle istanze istruttorie, precisava le seguenti conclusioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere: nel merito, in via principale, da valersi anche ai fini dei provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Disporre l'affidamento della figlia condiviso tra i genitori, Per_1
pagina 1 di 6 con collocamento presso la madre;
quanto al diritto di visita del padre nei confronti della figlia, lo stesso potrà essere disposto gradualmente come segue:
- Per i primi due mesi: un pomeriggio alla settimana;
- Dal terzo mese: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino a dopo cena e a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
2) Assegnare la casa familiare alla signora che la CP_1 abiterà, con tutto quanto l'arreda, unitamente alla figlia;
Per_1
3) Disporre la corresponsione del contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre, da versarsi entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese alla signora nella misura di Euro 250,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello di
Milano, sino all'indipendenza economica della figlia;
4) Nulla riconoscere a favore della signora a titolo di CP_1 assegno divorzile per i motivi indicati in narrativa;
5) Con vittoria di spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sposavano il 13.08.2007. Dalla loro unione in data 30 aprile 2012 nasceva . Per_1
Con sentenza n. 1023/2023, pubblicata il 07 luglio 2023 (doc. 1), il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni (per quel che qui rileva):
“• Conferma i provvedimenti Presidenziali in punto di assegnazione della casa familiare.
Residenza abituale della minore e calendario visite padre-figlia, queste ultime regolate come da parte motivata;
• Dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre per le questioni relative a scelte di maggiore rilevanza afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute, la residenza;
• Dispone che il resistente corrisponda alla signora a titolo di mantenimento CP_1 ordinario per la figlia un importo mensile pari ad Euro 500,00 entro il 15 di ogni mese Per_1
(con decorrenza della mensilità corrente, compresa), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla compartizione delle parti avanti il Tribunale di Busto Arsizio, oltre al contributo nella misura del 50% alle pagina 2 di 6 spese straordinarie come da protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
• Dispone che il resistente corrisponda alla signora a titolo di mantenimento per CP_1 la stessa, a partire dalla domanda ed in relazione alle mensilità di omesso pagamento del rateo del mutuo, un importo mensile pari ad Euro 250,00 entro il 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla compartizione delle parti avanti il Tribunale di Busto Arsizio;
• Dispone che l'SS IC sia attribuito interamente alla ricorrente;
• Non autorizza la signora a condurre la minore in Ucraina”. CP_1
Con ricorso depositato a giugno 2024 il ricorrente proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido condiviso della minore, la riduzione del contributo per la figlia ad € 250,00 e l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di assegno divorzile. Domandava, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Compariva, però, personalmente alla prima udienza e dichiarava: “lavoro 15 ore in regola, faccio pulizie in due case private. Guadagno €
500/600 in regola. Se qualcuno mi chiama per fare delle ore in più, vado a lavorare. Più o meno riesco ad arrivare ad € 1.000 contando il lavoro in regola e qualcosa in nero. Prendo € 180/190 di AU. La casa è cointestata con mio marito, il mutuo è di 700/800 € al mese, lo pago soprattutto io. Su sei mesi, io avrò pagato cinque mesi e lui forse uno.
Vivo anche con mio figlio di vent'anni che lavora, credo che guadagni € 1.200, ma non lo so di preciso.
Mia madre ha vissuto con me qualche mese, ma ora è in Ucraina, non vive da me”.
Dichiarava, inoltre, di non opporsi alla revoca dell'assegno per sé e chiedeva, però, che il contributo per la figlia venisse confermato in € 500.
All'esito della prima udienza, con sentenza n. 1219/2024, veniva pronunciato il divorzio e con separata ordinanza venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore di;
CP_1
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) conferma per il resto le condizioni di separazione;
4) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori e la minore;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra la minore ed il padre, con facoltà una volta accertato il rapporto padre- figlio di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità; 3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata della pagina 3 di 6 minore, relazionando sui suoi bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno”.
Il 16.4.2025 il GD procedeva all'ascolto della minore.
Il 17.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti, aumentando però la percentuale di spese straordinarie a carico del padre.
Deve, in primo luogo, essere confermato l'affido superesclusivo alla madre, considerato che questo veniva disposto non per i problemi di alcolismo del padre allegati dalla madre, come sostenuto nel ricorso, bensì per il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, confermato dalle relazioni dei SS. Dalla relazione depositata il 4.10.2024 risulta, infatti, che il ricorrente, fino all'instaurazione del presente giudizio, non era disponibile ad avviare gli incontri protetti previsti nella sentenza di separazione e si rendeva irreperibile ai SS.
Indubbiamente ad oggi vi è una posizione di chiusura nei confronti del padre sia da parte della madre che della minore, la quale riferiva al GD “Vivo con la mamma e con mio fratello, non vedo mai il papà.
L'ultima volta che l'ho visto credo fosse agosto 2024, ma solo perché passava per strada, mi ha vista e si è fermato, ancora prima l'ho visto a giugno/luglio 2023. Ho un cellulare, lui ha il mio numero. Dice che mi chiama e mi scrive, ma non è così. Posso fare vedere il registro, lui dice che l'ho bloccato ma non è vero. Non mi farebbe piacere vederlo neppure per una pizza, non mi fido di lui… Io non mi fido di lui come persona, non lo capisco, ormai mi ha tradito tante volte e non voglio dargli un'altra chance, sia io che mia mamma gli abbiamo dato tante opportunità di ricostruire un rapporto, ma lui prima diceva di sì e poi spariva”.
La minore, inoltre, riferiva ai SS di non voler incontrare il padre nemmeno in SN.
Tale posizione di chiusura, però, è imputabile anche allo stesso ricorrente visti i pregressi fra le parti.
Dal 2021 il padre incontrava la minore non oltre due volte all'anno, pur vivendo nella medesima cittadina.
Inoltre, visto il diritto alla bigenitorialità, veniva proposto al padre lo svolgimento di una CTU al fine di ricostruire il rapporto padre/figlia.
Il ricorrente, all'udienza dell'1.10.2025 dichiarava di non volere tentare questa strada perché aveva la certezza che non vi sarebbe la disponibilità né della figlia né della madre e anche lui non voleva sottoporsi alla CTU.
Affermava: “Sono consapevole che al momento il rapporto con mia figlia non cambierà, ma spero che crescendo mostrerà una maggiore apertura nei miei confronti.
Non voglio che già a questa età vada dagli psicologi”. Per_1 pagina 4 di 6 Tale conclusione veniva ribadita dal ricorrente anche nei successivi atti.
In detto contesto, non vi sono i presupposti per l'affido condiviso, atteso che fra i genitori non vi è alcuna comunicazione, il padre dal 2021 non ha rapporti con la figlia (se non incontri sporadici), fino al
2024 non ha dimostrato alcun interesse ad averne (si ribadisce che era il ricorrente a non presentarsi agli appuntamenti fissati dai SS) e non è a conoscenza delle necessità né delle inclinazioni della minore.
Inoltre, veniva rifiutato l'unico intervento che poteva servire a ripristinare una relazione padre/figlia.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, si dispone che i SS di Saronno mantengano il monitoraggio e, non appena la minore manifesti un'apertura, predispongano incontri in spazio neutro fra la minore ed il padre, con facoltà una volta accertato il rapporto padre-figlio di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità.
Si confermano, poi, il collocamento della minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, mai messi in discussione nemmeno dal ricorrente.
In relazione all'aspetto economico, ferma la percezione dell'AUU da parte della resistente, quale genitore affidatario, si confermano la revoca dell'assegno di mantenimento dal deposito del ricorso
(nulla deve essere disposto in relazione all'assegno divorzile, non avendo la resistente proposto alcuna domanda) e la previsione di un assegno a carico del padre pari ad € 400,00, oltre rivalutazione annua, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Quando veniva pronunciata la sentenza di separazione, la madre percepiva solo € 200 di indennità, mentre oggi guadagna almeno € 1.000 al mese, oltre a percepire € 200 di AUU. Vive nella casa in comproprietà con il ricorrente ed insieme anche ad un figlio maggiorenne, nato da altra relazione, che ha un reddito di almeno € 1.200 netti al mese.
Deve sostenere il 50% del mutuo per la casa coniugale, pari a circa € 300.
Il padre, invece, vive insieme alla propria madre e deve farsi carico del 50% del mutuo della casa assegnata alla resistente.
Dalle busta paga risulta avere uno stipendio netto sempre superiore ad € 2.000, anche sottraendo il rimborso chilometrico.
Pertanto, considerato che la minore viene mantenuta in via diretta solo dalla madre, la richiesta di riduzione ad € 250 del contributo per la minore non può essere accolta.
*
Parte resistente deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese di lite del ricorrente, considerata la soccombenza relativa alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento. I rimanenti due terzi delle spese di lite devono essere dichiarati irripetibili, visto l'esito del giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, alla quale viene assegnata la casa familiare;
2) dispone che la frequentazione padre/figlia sia regolamentata come in parte motiva;
3) dispone, con decorrenza dal deposito del ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
4) dispone, dal deposito del ricorso, che il ricorrente versi mensilmente alla resistente entro il giorno 15, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di Euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che il ricorrente provveda a pagare il 60% delle spese straordinarie regolate come da
Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
6) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese di lite e liquida detto terzo in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, ed in € 33 per spese;
7) dispone la trasmissione della sentenza ai SS di Saronno affinchè provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2238/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCE PAOLO Parte_1 C.F._1 OC RICORRENTE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, oltre ad insistere nell'accoglimento delle istanze istruttorie, precisava le seguenti conclusioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere: nel merito, in via principale, da valersi anche ai fini dei provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Disporre l'affidamento della figlia condiviso tra i genitori, Per_1
pagina 1 di 6 con collocamento presso la madre;
quanto al diritto di visita del padre nei confronti della figlia, lo stesso potrà essere disposto gradualmente come segue:
- Per i primi due mesi: un pomeriggio alla settimana;
- Dal terzo mese: un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino a dopo cena e a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
2) Assegnare la casa familiare alla signora che la CP_1 abiterà, con tutto quanto l'arreda, unitamente alla figlia;
Per_1
3) Disporre la corresponsione del contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre, da versarsi entro il giorno 15 di Per_1 ogni mese alla signora nella misura di Euro 250,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello di
Milano, sino all'indipendenza economica della figlia;
4) Nulla riconoscere a favore della signora a titolo di CP_1 assegno divorzile per i motivi indicati in narrativa;
5) Con vittoria di spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti si sposavano il 13.08.2007. Dalla loro unione in data 30 aprile 2012 nasceva . Per_1
Con sentenza n. 1023/2023, pubblicata il 07 luglio 2023 (doc. 1), il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la separazione fra i coniugi alle seguenti condizioni (per quel che qui rileva):
“• Conferma i provvedimenti Presidenziali in punto di assegnazione della casa familiare.
Residenza abituale della minore e calendario visite padre-figlia, queste ultime regolate come da parte motivata;
• Dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre per le questioni relative a scelte di maggiore rilevanza afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute, la residenza;
• Dispone che il resistente corrisponda alla signora a titolo di mantenimento CP_1 ordinario per la figlia un importo mensile pari ad Euro 500,00 entro il 15 di ogni mese Per_1
(con decorrenza della mensilità corrente, compresa), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla compartizione delle parti avanti il Tribunale di Busto Arsizio, oltre al contributo nella misura del 50% alle pagina 2 di 6 spese straordinarie come da protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
• Dispone che il resistente corrisponda alla signora a titolo di mantenimento per CP_1 la stessa, a partire dalla domanda ed in relazione alle mensilità di omesso pagamento del rateo del mutuo, un importo mensile pari ad Euro 250,00 entro il 15 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita a partire dall'anno successivo alla compartizione delle parti avanti il Tribunale di Busto Arsizio;
• Dispone che l'SS IC sia attribuito interamente alla ricorrente;
• Non autorizza la signora a condurre la minore in Ucraina”. CP_1
Con ricorso depositato a giugno 2024 il ricorrente proponeva domanda divorzile e chiedeva l'affido condiviso della minore, la riduzione del contributo per la figlia ad € 250,00 e l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di assegno divorzile. Domandava, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento.
La resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Compariva, però, personalmente alla prima udienza e dichiarava: “lavoro 15 ore in regola, faccio pulizie in due case private. Guadagno €
500/600 in regola. Se qualcuno mi chiama per fare delle ore in più, vado a lavorare. Più o meno riesco ad arrivare ad € 1.000 contando il lavoro in regola e qualcosa in nero. Prendo € 180/190 di AU. La casa è cointestata con mio marito, il mutuo è di 700/800 € al mese, lo pago soprattutto io. Su sei mesi, io avrò pagato cinque mesi e lui forse uno.
Vivo anche con mio figlio di vent'anni che lavora, credo che guadagni € 1.200, ma non lo so di preciso.
Mia madre ha vissuto con me qualche mese, ma ora è in Ucraina, non vive da me”.
Dichiarava, inoltre, di non opporsi alla revoca dell'assegno per sé e chiedeva, però, che il contributo per la figlia venisse confermato in € 500.
All'esito della prima udienza, con sentenza n. 1219/2024, veniva pronunciato il divorzio e con separata ordinanza venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1) revoca l'assegno di mantenimento previsto in favore di;
CP_1
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del ricorso ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) conferma per il resto le condizioni di separazione;
4) dispone che i Servizi Sociali: 1) monitorino i rapporti tra i genitori e la minore;
2) predispongano incontri in spazio neutro fra la minore ed il padre, con facoltà una volta accertato il rapporto padre- figlio di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità; 3) esprimano il proprio parere sulle eventuali modifiche da apportare al regime adottato per favorire la crescita equilibrata della pagina 3 di 6 minore, relazionando sui suoi bisogni e sulle eventuali situazioni di criticità, promuovendo eventuali interventi di sostegno”.
Il 16.4.2025 il GD procedeva all'ascolto della minore.
Il 17.12.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
All'esito dell'istruttoria, ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti, aumentando però la percentuale di spese straordinarie a carico del padre.
Deve, in primo luogo, essere confermato l'affido superesclusivo alla madre, considerato che questo veniva disposto non per i problemi di alcolismo del padre allegati dalla madre, come sostenuto nel ricorso, bensì per il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, confermato dalle relazioni dei SS. Dalla relazione depositata il 4.10.2024 risulta, infatti, che il ricorrente, fino all'instaurazione del presente giudizio, non era disponibile ad avviare gli incontri protetti previsti nella sentenza di separazione e si rendeva irreperibile ai SS.
Indubbiamente ad oggi vi è una posizione di chiusura nei confronti del padre sia da parte della madre che della minore, la quale riferiva al GD “Vivo con la mamma e con mio fratello, non vedo mai il papà.
L'ultima volta che l'ho visto credo fosse agosto 2024, ma solo perché passava per strada, mi ha vista e si è fermato, ancora prima l'ho visto a giugno/luglio 2023. Ho un cellulare, lui ha il mio numero. Dice che mi chiama e mi scrive, ma non è così. Posso fare vedere il registro, lui dice che l'ho bloccato ma non è vero. Non mi farebbe piacere vederlo neppure per una pizza, non mi fido di lui… Io non mi fido di lui come persona, non lo capisco, ormai mi ha tradito tante volte e non voglio dargli un'altra chance, sia io che mia mamma gli abbiamo dato tante opportunità di ricostruire un rapporto, ma lui prima diceva di sì e poi spariva”.
La minore, inoltre, riferiva ai SS di non voler incontrare il padre nemmeno in SN.
Tale posizione di chiusura, però, è imputabile anche allo stesso ricorrente visti i pregressi fra le parti.
Dal 2021 il padre incontrava la minore non oltre due volte all'anno, pur vivendo nella medesima cittadina.
Inoltre, visto il diritto alla bigenitorialità, veniva proposto al padre lo svolgimento di una CTU al fine di ricostruire il rapporto padre/figlia.
Il ricorrente, all'udienza dell'1.10.2025 dichiarava di non volere tentare questa strada perché aveva la certezza che non vi sarebbe la disponibilità né della figlia né della madre e anche lui non voleva sottoporsi alla CTU.
Affermava: “Sono consapevole che al momento il rapporto con mia figlia non cambierà, ma spero che crescendo mostrerà una maggiore apertura nei miei confronti.
Non voglio che già a questa età vada dagli psicologi”. Per_1 pagina 4 di 6 Tale conclusione veniva ribadita dal ricorrente anche nei successivi atti.
In detto contesto, non vi sono i presupposti per l'affido condiviso, atteso che fra i genitori non vi è alcuna comunicazione, il padre dal 2021 non ha rapporti con la figlia (se non incontri sporadici), fino al
2024 non ha dimostrato alcun interesse ad averne (si ribadisce che era il ricorrente a non presentarsi agli appuntamenti fissati dai SS) e non è a conoscenza delle necessità né delle inclinazioni della minore.
Inoltre, veniva rifiutato l'unico intervento che poteva servire a ripristinare una relazione padre/figlia.
Quanto alla frequentazione padre/figlia, si dispone che i SS di Saronno mantengano il monitoraggio e, non appena la minore manifesti un'apertura, predispongano incontri in spazio neutro fra la minore ed il padre, con facoltà una volta accertato il rapporto padre-figlio di liberalizzare gli stessi incontri indicandone tempi e modalità.
Si confermano, poi, il collocamento della minore presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, mai messi in discussione nemmeno dal ricorrente.
In relazione all'aspetto economico, ferma la percezione dell'AUU da parte della resistente, quale genitore affidatario, si confermano la revoca dell'assegno di mantenimento dal deposito del ricorso
(nulla deve essere disposto in relazione all'assegno divorzile, non avendo la resistente proposto alcuna domanda) e la previsione di un assegno a carico del padre pari ad € 400,00, oltre rivalutazione annua, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Quando veniva pronunciata la sentenza di separazione, la madre percepiva solo € 200 di indennità, mentre oggi guadagna almeno € 1.000 al mese, oltre a percepire € 200 di AUU. Vive nella casa in comproprietà con il ricorrente ed insieme anche ad un figlio maggiorenne, nato da altra relazione, che ha un reddito di almeno € 1.200 netti al mese.
Deve sostenere il 50% del mutuo per la casa coniugale, pari a circa € 300.
Il padre, invece, vive insieme alla propria madre e deve farsi carico del 50% del mutuo della casa assegnata alla resistente.
Dalle busta paga risulta avere uno stipendio netto sempre superiore ad € 2.000, anche sottraendo il rimborso chilometrico.
Pertanto, considerato che la minore viene mantenuta in via diretta solo dalla madre, la richiesta di riduzione ad € 250 del contributo per la minore non può essere accolta.
*
Parte resistente deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese di lite del ricorrente, considerata la soccombenza relativa alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento. I rimanenti due terzi delle spese di lite devono essere dichiarati irripetibili, visto l'esito del giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida la minore in via super esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, alla quale viene assegnata la casa familiare;
2) dispone che la frequentazione padre/figlia sia regolamentata come in parte motiva;
3) dispone, con decorrenza dal deposito del ricorso, la revoca dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.;
4) dispone, dal deposito del ricorso, che il ricorrente versi mensilmente alla resistente entro il giorno 15, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di Euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che il ricorrente provveda a pagare il 60% delle spese straordinarie regolate come da
Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
6) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese di lite e liquida detto terzo in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, ed in € 33 per spese;
7) dispone la trasmissione della sentenza ai SS di Saronno affinchè provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva.
Busto Arsizio, 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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