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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
Email_1
CONTRO
) CP_1 Controparte_2
Controparte_3
[...]
- parti resistenti –
Dott.sse e Controparte_4 Controparte_5
Email_2
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere inserita nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di classi di concorso A048 e CP_3
A049, ha adito il Tribunale di Castrovillari, lamentando l'assegnazione della cattedra esterna per la classe di concorso A049-Scienze Motorie (n. 12 ore presso IC di LA e n. 6 ore presso IC di
Lauropoli) nonostante, alla data di pubblicazione del decreto dell'ATP di n 10257 del CP_3
09/09/2022, fosse già stata certificata la disponibilità del posto cattedra fino al 31 agosto 2023 dell'I.O. di RO, per la stessa classe di concorso (codice: CSMM858031), facente parte del
Distretto n. 19 di Castrovillari, da lui indicato in domanda ma, di fatto, assegnato a docente in posizione successiva alla propria. Ha chiesto, dunque, accertare il suo diritto al conferimento dell'incarico a tempo determinato sul posto classe di concorso A049 presso l'I.O. di RO per l'anno scolastico 2022/2023, stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del maggior esborso per raggiungere l'attuale sede di servizio, quantificato in € 4.847,86 essendovi una differenza, rispetto alla residenza in Castrovillari, di oltre 40 km giornalieri tra la sede di servizio e quella di RO.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. A CP_2 tal fine ha dedotto che l' ha provveduto con decreto prot. 0010257.09- Controparte_6
09-2022 al conferimento degli incarichi in primo turno di nomina a mezzo di rettifiche determinate in base alle sedi effettivamente disponibili al 31 agosto 2022; che, trattandosi di rettifica al primo turno e, quindi, di rifacimento delle operazioni per le classi di concorso coinvolte, non si è tenuto conto di disponibilità sopravvenute (da rinuncia o di altra natura), considerate poi al secondo turno;
che, in ogni caso, anche tenendo conto della contestata disponibilità sopravvenuta, la rettifica avrebbe comportato assegnazione ad aspirante che lo precedeva in graduatoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Giova preliminarmente osservare che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata
è emerso ed è incontestato che il ricorrente, inserito nelle GPS per la provincia di abbia CP_3 presentato formale istanza, in data 3 agosto 2022, per gli incarichi a tempo determinato per l'a. s
2022/2023 (all.1 fascicolo resistente) per le seguenti classi di concorso, e con le sottoindicate posizioni:
- GPS Fascia 2 EEEM- POSIZIONE 32;
- GPS Fascia 2 A048- POSIZIONE 28;
- GPS Fascia 2 A049- POSIZIONE 68;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS – POSIZIONE 819;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2ADMM- POSIZIONE 102. È ancora emerso ed è parimenti incontestato che con decreto dell'ATP di n 10257 del CP_3
09/09/2022 il ricorrente è stato assegnato all'istituto scolastico l'I.C. di LA per la classe di concorso A049 – Scienze Motorie nella scuola secondaria di primo grado, dalla data di assunzione di servizio e fino al 31/08/2023 (cattedra esterna) e che con successivo decreto prot. n. 10972 del
22/09/2022 è stato nominato, presso la sede di RO, un docente con punteggio inferiore a quello del ricorrente, per la medesima classe di concorso (incarico annuale conferito a con Persona_1 posizione 87 e punti 58).
Ciò posto, il docente, vantando la posizione 68 e un punteggio pari a 64,50, ha lamentato l'errata assegnazione dell'incarico di supplenza, assumendo di avere diritto, in luogo dell'incarico ottenuto presso l'istituto di LA (CSMM84601L) ad un incarico fino al 31 agosto 2023 su classe di concorso A049 presso l'I.O. di RO, codice meccanografico CSMM858031.
Nella prospettazione di parte ricorrente siffatta circostanza è imputabile alla tardiva considerazione da parte dell'amministrazione scolastica della disponibilità sopravvenuta presso l'istituto scolastico di RO (in ragione della documentata rinuncia del docente cfr. doc. 3 fascicolo Controparte_7 parte ricorrente) nonché alla qualificazione dell'incarico in termini di “nuova assegnazione” (anziché
“rettifica di sede”) che avrebbe precluso il rifacimento delle operazioni di conferimento incarichi ai sensi dell' art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022 (secondo cui “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”).
Ed invero, la procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma informatico redatto e gestito dal ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza n. Controparte_8
112/2022.
L'ordinanza stabilisce all'art. 12, comma 5, che: “
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti,
a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa”. Il successivo comma 10 prevede, inoltre, che “10.
L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (…)”. In tale quadro giuridico, nel caso di specie è pacifico che l'odierno istante abbia partecipato al primo turno di nomina per la classe di concorso A049 con punteggio pari a 64,5 e posizione 68, collocato nella seconda fascia e che sia stato individuato assegnatario di supplenza fino al termine delle attività scolastiche presso l'istituto di LA (Distretto n. 26), indicato nella domanda quale ventesima preferenza.
Il posto ambìto presso la SM di RO, indicato nella domanda quale quindicesima preferenza, è stato assegnato nel successivo bollettino di nomina del 22/9/2022 al docente , collocato Persona_1 in posizione inferiore (n. 87) nella stessa graduatoria (GPS della Provincia di classe A049, CP_3 seconda fascia).
Ciononostante, nessuna violazione dei principi di graduatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione è data registrare nella fattispecie al vaglio del decidente.
Ed infatti, sulla scorta della normativa richiamata e come ampiamente osservato dalla giurisprudenza di merito, coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina CP_2 sono stati effettivamente “trattati” dalla procedura in quanto hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto, a differenza delle ipotesi in cui gli aspiranti non siano mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra.
Pertanto, legittimamente, le disponibilità successive al primo turno di nomina sono state oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Opinare diversamente comporterebbe una palese distorsione della parità di trattamento fra aspiranti, poiché per alcuni candidati, come per il ricorrente, vi sarebbe una seconda, infondata, partecipazione alla procedura di nomina. Né è vero che le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggette a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare deve tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Pertanto, se è vero che il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 stabilisce che attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e che, nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente, è altrettanto vero che tale comma deve essere coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 O.M. citata (che espressamente stabilisce che l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento).
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi in cui nelle convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate.
Diversamente, qualora il docente con maggior punteggio sia stato già destinatario di proposta di assunzione (come il ricorrente), le sedi successivamente rese disponibili possono essere assegnate ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.
A rigore, è l'ultimo periodo del comma 10 (“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo diritto al completamento di cui al successivo comma 12") che legittima l'Amministrazione ad assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore. Tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni ("ulteriori fasi di attribuzione") riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico e la rinuncia all'incarico.
Soltanto fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle "disponibilità successive" devono avvenire mediante "rifacimento" delle "operazioni di conferimento" e non scorrendo la graduatoria oltre "l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Pertanto, solo fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva.
Una tale lettura della norma è conforme ai principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e risponde, nel contempo, alla complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta, infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici.
L'uso dell'algoritmo da parte della Pubblica Amministrazione ai fini di selezione degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria e quindi l'uso di una procedura informatizzata non è di per sé illegittimo, purché siano assicurati la piena conoscibilità dei criteri applicati, l'imputabilità comunque della decisione all'organo titolare del potere (il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta operata dall'algoritmo), nonché la sindacabilità in sede giudiziale dei criteri di scelta utilizzati e pertanto la verificabilità della legittimità della scelta operata.
A fronte del corretto funzionamento della procedura di assegnazione degli incarichi, non giova al ricorrente dolersi di essere stato l'unico aspirante per classe di concorso A049 ad avere l'incarico a titolo di “nuova assegnazione” e non di “rettifica di sede”, posto che la circostanza è irrilevante ai fini del giudizio: in entrambi i casi, in quanto destinatario di proposta contrattuale, non sarebbe stato ulteriormente coinvolto dal rifacimento delle operazioni di conferimento di incarico nei termini sopra illustrati.
Né si rivela dirimente il mancato aggiornamento delle sedi risultate disponibili (con particolare riferimento alla sede di RO -Distretto 019) entro la data di emissione del decreto di assegnazione n 10257 del 09/09/2022.
Ed infatti, il provvedimento dell'ATP di Cosenza si basa espressamente sulle sedi disponibili al 31 agosto 2022 laddove è del primo settembre 2022 la segnalazione prot. n. 6329 emessa dal DS dell'I.O. di RO intesa a comunicare la rinuncia del docente (cfr. doc. 3 in fascicolo Controparte_7 ricorrente).
Inoltre, dalle allegazioni di parte resistente, non specificamente contestate dalla ricorrente e dai documenti versati in atti, emerge che, ove il sistema informatizzato, dinanzi a disponibilità sopraggiunte, fosse ripartito a scorrere la graduatoria dalla prima posizione, avrebbe dovuto assegnare la cattedra annuale in contestazione a candidata diversa dalla parte ricorrente.
Più precipuamente, se fosse stata considerata già al primo turno (con esclusione della partecipazione Co del docente , rinunciatario dopo la nomina a Taranto), la sede CSMM858031 di RO CP_7 sarebbe spettata ad aspirante che precede il ricorrente in graduatoria, cioè a , inserita in Parte_2
GPS Fascia 2 A049 in posizione 38. Ed infatti, quest'ultima, effettiva assegnataria della sede indicata come trentunesima preferenza, presso il comune di San TR OR (Distretto n. 020), avrebbe certamente ottenuto la sede di RO, in quanto indicata nell'istanza da lei presentata, alla tredicesima preferenza (cfr. all. 3 fascicolo resistente).
In assenza di specifica contestazione sul punto deve, pertanto, ritenersi pacifico il fatto che il posto di cui il ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione, anche se disponibile nel primo turno di nomina, sarebbe spettato comunque ad altra docente, collocata in posizione in graduatoria più elevata rispetto al medesimo.
Ne discende che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate e dell'assenza di pronunce di legittimità sul punto, sussistono i presupposti di legge per una integrale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AN ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa AN ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
Email_1
CONTRO
) CP_1 Controparte_2
Controparte_3
[...]
- parti resistenti –
Dott.sse e Controparte_4 Controparte_5
Email_2
Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere inserita nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di classi di concorso A048 e CP_3
A049, ha adito il Tribunale di Castrovillari, lamentando l'assegnazione della cattedra esterna per la classe di concorso A049-Scienze Motorie (n. 12 ore presso IC di LA e n. 6 ore presso IC di
Lauropoli) nonostante, alla data di pubblicazione del decreto dell'ATP di n 10257 del CP_3
09/09/2022, fosse già stata certificata la disponibilità del posto cattedra fino al 31 agosto 2023 dell'I.O. di RO, per la stessa classe di concorso (codice: CSMM858031), facente parte del
Distretto n. 19 di Castrovillari, da lui indicato in domanda ma, di fatto, assegnato a docente in posizione successiva alla propria. Ha chiesto, dunque, accertare il suo diritto al conferimento dell'incarico a tempo determinato sul posto classe di concorso A049 presso l'I.O. di RO per l'anno scolastico 2022/2023, stante l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del maggior esborso per raggiungere l'attuale sede di servizio, quantificato in € 4.847,86 essendovi una differenza, rispetto alla residenza in Castrovillari, di oltre 40 km giornalieri tra la sede di servizio e quella di RO.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. A CP_2 tal fine ha dedotto che l' ha provveduto con decreto prot. 0010257.09- Controparte_6
09-2022 al conferimento degli incarichi in primo turno di nomina a mezzo di rettifiche determinate in base alle sedi effettivamente disponibili al 31 agosto 2022; che, trattandosi di rettifica al primo turno e, quindi, di rifacimento delle operazioni per le classi di concorso coinvolte, non si è tenuto conto di disponibilità sopravvenute (da rinuncia o di altra natura), considerate poi al secondo turno;
che, in ogni caso, anche tenendo conto della contestata disponibilità sopravvenuta, la rettifica avrebbe comportato assegnazione ad aspirante che lo precedeva in graduatoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Giova preliminarmente osservare che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata
è emerso ed è incontestato che il ricorrente, inserito nelle GPS per la provincia di abbia CP_3 presentato formale istanza, in data 3 agosto 2022, per gli incarichi a tempo determinato per l'a. s
2022/2023 (all.1 fascicolo resistente) per le seguenti classi di concorso, e con le sottoindicate posizioni:
- GPS Fascia 2 EEEM- POSIZIONE 32;
- GPS Fascia 2 A048- POSIZIONE 28;
- GPS Fascia 2 A049- POSIZIONE 68;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS – POSIZIONE 819;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2ADMM- POSIZIONE 102. È ancora emerso ed è parimenti incontestato che con decreto dell'ATP di n 10257 del CP_3
09/09/2022 il ricorrente è stato assegnato all'istituto scolastico l'I.C. di LA per la classe di concorso A049 – Scienze Motorie nella scuola secondaria di primo grado, dalla data di assunzione di servizio e fino al 31/08/2023 (cattedra esterna) e che con successivo decreto prot. n. 10972 del
22/09/2022 è stato nominato, presso la sede di RO, un docente con punteggio inferiore a quello del ricorrente, per la medesima classe di concorso (incarico annuale conferito a con Persona_1 posizione 87 e punti 58).
Ciò posto, il docente, vantando la posizione 68 e un punteggio pari a 64,50, ha lamentato l'errata assegnazione dell'incarico di supplenza, assumendo di avere diritto, in luogo dell'incarico ottenuto presso l'istituto di LA (CSMM84601L) ad un incarico fino al 31 agosto 2023 su classe di concorso A049 presso l'I.O. di RO, codice meccanografico CSMM858031.
Nella prospettazione di parte ricorrente siffatta circostanza è imputabile alla tardiva considerazione da parte dell'amministrazione scolastica della disponibilità sopravvenuta presso l'istituto scolastico di RO (in ragione della documentata rinuncia del docente cfr. doc. 3 fascicolo Controparte_7 parte ricorrente) nonché alla qualificazione dell'incarico in termini di “nuova assegnazione” (anziché
“rettifica di sede”) che avrebbe precluso il rifacimento delle operazioni di conferimento incarichi ai sensi dell' art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022 (secondo cui “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”).
Ed invero, la procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma informatico redatto e gestito dal ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza n. Controparte_8
112/2022.
L'ordinanza stabilisce all'art. 12, comma 5, che: “
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti,
a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa”. Il successivo comma 10 prevede, inoltre, che “10.
L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (…)”. In tale quadro giuridico, nel caso di specie è pacifico che l'odierno istante abbia partecipato al primo turno di nomina per la classe di concorso A049 con punteggio pari a 64,5 e posizione 68, collocato nella seconda fascia e che sia stato individuato assegnatario di supplenza fino al termine delle attività scolastiche presso l'istituto di LA (Distretto n. 26), indicato nella domanda quale ventesima preferenza.
Il posto ambìto presso la SM di RO, indicato nella domanda quale quindicesima preferenza, è stato assegnato nel successivo bollettino di nomina del 22/9/2022 al docente , collocato Persona_1 in posizione inferiore (n. 87) nella stessa graduatoria (GPS della Provincia di classe A049, CP_3 seconda fascia).
Ciononostante, nessuna violazione dei principi di graduatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione è data registrare nella fattispecie al vaglio del decidente.
Ed infatti, sulla scorta della normativa richiamata e come ampiamente osservato dalla giurisprudenza di merito, coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina CP_2 sono stati effettivamente “trattati” dalla procedura in quanto hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto, a differenza delle ipotesi in cui gli aspiranti non siano mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra.
Pertanto, legittimamente, le disponibilità successive al primo turno di nomina sono state oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Opinare diversamente comporterebbe una palese distorsione della parità di trattamento fra aspiranti, poiché per alcuni candidati, come per il ricorrente, vi sarebbe una seconda, infondata, partecipazione alla procedura di nomina. Né è vero che le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggette a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare deve tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Pertanto, se è vero che il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 stabilisce che attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e che, nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente, è altrettanto vero che tale comma deve essere coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 O.M. citata (che espressamente stabilisce che l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento).
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi in cui nelle convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate.
Diversamente, qualora il docente con maggior punteggio sia stato già destinatario di proposta di assunzione (come il ricorrente), le sedi successivamente rese disponibili possono essere assegnate ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.
A rigore, è l'ultimo periodo del comma 10 (“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo diritto al completamento di cui al successivo comma 12") che legittima l'Amministrazione ad assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore. Tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni ("ulteriori fasi di attribuzione") riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico e la rinuncia all'incarico.
Soltanto fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle "disponibilità successive" devono avvenire mediante "rifacimento" delle "operazioni di conferimento" e non scorrendo la graduatoria oltre "l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”. Pertanto, solo fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva.
Una tale lettura della norma è conforme ai principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della p.a. e risponde, nel contempo, alla complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta, infatti di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici.
L'uso dell'algoritmo da parte della Pubblica Amministrazione ai fini di selezione degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria e quindi l'uso di una procedura informatizzata non è di per sé illegittimo, purché siano assicurati la piena conoscibilità dei criteri applicati, l'imputabilità comunque della decisione all'organo titolare del potere (il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta operata dall'algoritmo), nonché la sindacabilità in sede giudiziale dei criteri di scelta utilizzati e pertanto la verificabilità della legittimità della scelta operata.
A fronte del corretto funzionamento della procedura di assegnazione degli incarichi, non giova al ricorrente dolersi di essere stato l'unico aspirante per classe di concorso A049 ad avere l'incarico a titolo di “nuova assegnazione” e non di “rettifica di sede”, posto che la circostanza è irrilevante ai fini del giudizio: in entrambi i casi, in quanto destinatario di proposta contrattuale, non sarebbe stato ulteriormente coinvolto dal rifacimento delle operazioni di conferimento di incarico nei termini sopra illustrati.
Né si rivela dirimente il mancato aggiornamento delle sedi risultate disponibili (con particolare riferimento alla sede di RO -Distretto 019) entro la data di emissione del decreto di assegnazione n 10257 del 09/09/2022.
Ed infatti, il provvedimento dell'ATP di Cosenza si basa espressamente sulle sedi disponibili al 31 agosto 2022 laddove è del primo settembre 2022 la segnalazione prot. n. 6329 emessa dal DS dell'I.O. di RO intesa a comunicare la rinuncia del docente (cfr. doc. 3 in fascicolo Controparte_7 ricorrente).
Inoltre, dalle allegazioni di parte resistente, non specificamente contestate dalla ricorrente e dai documenti versati in atti, emerge che, ove il sistema informatizzato, dinanzi a disponibilità sopraggiunte, fosse ripartito a scorrere la graduatoria dalla prima posizione, avrebbe dovuto assegnare la cattedra annuale in contestazione a candidata diversa dalla parte ricorrente.
Più precipuamente, se fosse stata considerata già al primo turno (con esclusione della partecipazione Co del docente , rinunciatario dopo la nomina a Taranto), la sede CSMM858031 di RO CP_7 sarebbe spettata ad aspirante che precede il ricorrente in graduatoria, cioè a , inserita in Parte_2
GPS Fascia 2 A049 in posizione 38. Ed infatti, quest'ultima, effettiva assegnataria della sede indicata come trentunesima preferenza, presso il comune di San TR OR (Distretto n. 020), avrebbe certamente ottenuto la sede di RO, in quanto indicata nell'istanza da lei presentata, alla tredicesima preferenza (cfr. all. 3 fascicolo resistente).
In assenza di specifica contestazione sul punto deve, pertanto, ritenersi pacifico il fatto che il posto di cui il ricorrente ha lamentato la mancata assegnazione, anche se disponibile nel primo turno di nomina, sarebbe spettato comunque ad altra docente, collocata in posizione in graduatoria più elevata rispetto al medesimo.
Ne discende che la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della novità e della controvertibilità delle questioni trattate e dell'assenza di pronunce di legittimità sul punto, sussistono i presupposti di legge per una integrale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AN ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa AN ESPOSITO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021