Articolo 5 della Costituzione
Articolo 4Articolo 6
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1 gennaio 1948
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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