Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG 307/2024
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter, l. 89/2001, avverso il decreto di rigetto n. cronol.
203/2024, reso nel giudizio RG VG 150/2024, promosso da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ).
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. ), C.F._12 Parte_13 C.F._13 Pt_14
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._14 Parte_15
), (C.F. , C.F._15 Parte_16 C.F._16 Pt_17
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._19 Parte_20
), (C.F. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 Pt_22
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._22 Parte_23
), (C.F. ), C.F._23 Parte_24 C.F._24 Pt_25
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._25 Parte_26 C.F._26 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_27 C.F._27 Parte_28 C.F._28 Pt_29
(C.F. e (C.F. ),
[...] C.F._29 Parte_30 C.F._30 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giugliano, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Sant'Anastasia (NA), piazza Cattaneo, n. 11
OPPONENTI contro
OPPOSTO
-.-.-.-.-.-
Esaminati gli atti del procedimento;
viste le note scritte depositate dalle parti sostitutive dell'udienza del 19/3/2025; osserva quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/06/2024 presso questa Corte, , Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, , , , ,
[...] Parte_22 Parte_31 Parte_24 Parte_25
, , , e instavano per Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30
l'accertamento della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4 agosto 1955, n. 848 sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, con la conseguente condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale subito a Controparte_1
seguito della suddetta violazione in relazione alla durata della procedura fallimentare seguita alla dichiarazione di fallimento della società Lavajet s.p.a con sentenza n. 11/2012 del
Tribunale di Savona. I ricorrenti esponevano di essersi insinuati al passivo presentando apposita domanda in date tra loro diverse e per somme differenti e di aver trovato soddisfazione alcuni in sede di riparto parziale, avvenuto nel 2020, altri in sede di riparto finale, avvenuto nel 2023.
Il Consigliere delegato della Corte d'Appello rigettava il ricorso, ritenendo che, individuato il dies a quo del giudizio presupposto nel decreto di ammissione al passivo, non si determinasse alcun superamento indennizzabile del termine ragionevole del procedimento.
Avverso detto decreto hanno proposto opposizione , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , , , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21 , , , , , Parte_22 Parte_31 Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , e , sostenendo, quale unico Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30 motivo di opposizione, l'erroneità del dies a quo preso in considerazione dal Consigliere delegato ai fini del calcolo della durata ragionevole della procedura, dovendosi invece individuare non nella data del decreto di ammissione al passivo, ma in quella della domanda di ammissione allo stesso.
Si è costituito nel giudizio il , contestando l'impugnazione avversaria Controparte_1
e instandone per il rigetto ovvero, in subordine, per l'applicazione dell'art. 2-bis, c. 1-bis l.
89/2001 per ottenere una riduzione del quantum dell'indennizzo.
-.-.-.-.-.-
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
L'art. 2, c. 2-bis afferma espressamente che ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.
La ratio di tale previsione è quella di fissare il momento iniziale del processo nel momento dell'instaurazione del rapporto processuale tra le parti, garantendo il rispetto dell'art. 111
Cost..
Nel caso delle procedure fallimentari, l'instaurazione del rapporto processuale ai fini del calcolo della durata del processo deve essere individuata nella domanda di ammissione al passivo, poiché è da tale momento che nel creditore si ingenera l'aspettativa di partecipare al concorso nella prospettiva della miglior soddisfazione del proprio credito (in questo senso, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 12861/2022; Cass. n. 324/2024).
Ritenendo opportuno condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e tenuto conto che gli opponenti dal n. 1 al n. 27 sono stati soddisfatti con il riparto parziale del 3/06/2020, mentre quelli dal n. 28 al n. 30 sono stati soddisfatti con riparto finale del
22/11/2023, e tenuto conto del calcolo della durata irragionevole della procedura come effettuata da parte opponente nel prospetto di pag. 5 dell'atto di opposizione, non contestato dall'Avvocatura e risultante dagli atti a partire dalla data di insinuazione al passivo, detratto il periodo di sospensione dei termini dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di
114 giorni, l'eccedenza della durata ragionevole del processo risulta pari, ai fini dell'indennizzabilità ex lege Pinto, ad anni 1 per gli opponenti dal n. 1 al n. 27 e pari ad anni
2 per gli opponenti dal n. 28 al n. 30.
Nel caso in esame pare congruo liquidare l'importo di euro 400,00 (non inferiore al minimo ex art. 2 bis, comma primo, Legge 89/2001 e ss.mm.) per ogni anno di durata del giudizio presupposto eccedente il termine ragionevole, in base a criteri equitativi, alla quantificazione operata in casi simili, all'oggetto del giudizio presupposto, alla natura degli interessi coinvolti, al valore e alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, alla giurisprudenza di legittimità relativa alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo (cfr. Cass. 3157/2019
e Cass. 14974/2015).
Non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dal al fine Controparte_1 dell'applicazione della riduzione dell'indennizzo di cui all'art. 2-bis, c. 1-bis l. 89/2001, in considerazione del fatto che la riduzione dell'quantum indennitario non si applica in ipotesi di procedure concorsuali (così, di recente, Cass. civ., 734/2023 e Cass. civ., 34460/2023) e che non si ravvisano, in ogni caso i presupposti, per un ulteriore riduzione dell'importo minimo di cui sopra.
Deve, in conclusione, essere liquidata in favore dei ricorrenti dal n. 1 al n. 27 la somma di euro 400,00 ciascuno, mentre ai ricorrenti dal n. 28 al n. 30 deve essere liquidata la somma di euro 800,00 ciascuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, trattandosi di domande distinte, vanno calcolate, con i parametri vigenti, ex DM 55/14, rispetto allo scaglione fino ad € 5.200,00 per la fase monitoria e rispetto allo scaglione fino ad € 1.100,00 per la fase di opposizione ( vedasi a riguardo la recente Cass.,sez.III, n.10367, 17.4.24), con applicazione dei minimi tabellari, in relazione alla valenza dell'attività svolta ed alla del tutto contenuta complessità dell' opposizione, con gli aumenti previsti dal numero di Parti processuali rappresentate.
Le spese della prima fase sono liquidate in relazione alle tariffe previste per i procedimenti monitori, mentre le spese relative alla fase di opposizione sono liquidate per i procedimenti di volontaria giurisdizione contenziosa, con riferimento alle tabelle per la Corte di Appello.
Gli importi sono maggiorati del 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'opposizione, revocato il Decreto del Consigliere delegato n. cronol.
203/2024, reso nel giudizio RG VG 150/2024, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , , , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 , , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_31
, , , , della somma
[...] Parte_24 Parte_25 Parte_26 Parte_27
di euro 400,00 ciascuno, con interessi dalla data della domanda alla data del pagamento, e in favore di , e della somma di euro 800,00 ciascuno, Parte_28 Parte_29 Parte_30
con interessi dalla data della domanda alla data del pagamento.
Condanna il alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano Controparte_1
nella misura di euro 1350,90, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA se dovuti, come per legge, con riferimento alla fase monitoria e ad euro 1.920,90, oltre al 15% ex art. 2 DM
55/14, CPA ed IVA se dovuti, come per legge con riferimento alla fase dell'opposizione, da distrarsi in favore del procuratore costituito il quale si è dichiarato antistatario.
Genova, 19/03/2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Albino
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno