CA
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1069 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tepedino, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
Nadia Denza e Lara D'Auria, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1786/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 3 aprile 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 17 ottobre 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1786/24, pubblicata in 3 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da tendente CP_1 ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali occorsele in seguito alla caduta verificatasi, in data 18 marzo 2014, alle ore 12,45 circa, a causa di una buca -sulla quale insisteva una busta di plastica- presente sul marciapiede che costeggiava la strada provinciale 29, nella frazione Monticelli di Olevano sul Tusciano.
2. Costituitasi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla è, nei termini Parte_1 di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame la - Parte_1 lamentando un'errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti ed un'errata ricostruzione del fatto storico- ha fatto presente che: a) “la presenza di una busta di plastica sovrastante il tombino”, tenuto conto anche “della piena visibilità in condizioni di piena luce”, dava conto inequivocabilmente “dello stato dei luoghi percepibile dalla danneggiata, la quale avrebbe dovuto mantenere un condotta maggiormente prudente, evitando di porre il piede in un punto
2 nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, adottando, invece, la massima attenzione, onde verificare cosa stesse calpestando”;
b) non erano stati debitamente valutati dal Giudice di primo grado, del resto, “l'orario degli accadimenti”, verificatisi intorno a mezzogiorno, oltre che il teatro del sinistro, che deponevano per “una concorsuale responsabilità del pedone, tanto rilevante, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, da poter addirittura interrompere il nesso eziologico, quale autonoma causa dell'evento”; c) secondo quanto era possibile desumere dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, infatti,
“l'evidenza di una busta a parziale copertura del tombino” avrebbe imposto alla danneggiata “di adottare la massima prudenza e non sfidare la sorte ponendo il piede in un punto dove non aveva alcuna visibilità” (cfr. l'atto d'appello del 17 ottobre 2024, alle pagine 2, 3 e 4).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) “la dinamica del sinistro” era stata dimostrata
“attraverso la documentazione allegata” e le dichiarazioni rese da “un testimone oculare”, , il quale aveva Testimone_1 riconosciuto lo stato dei luoghi, quale “rappresentato nelle fotografie allegate al rapporto dei vigili urbani”, ed aveva riferito che stava camminando circa dieci metri “dietro la signora”, la quale, “ad un certo momento”, era inciampata e si era accasciata al suolo;
b) aveva aggiunto -il suddetto testimone- che si era avvicinato per aiutare la signora ed aveva visto un piede incastrato in un tombino, che l'aveva aiutata a togliere il piede da quella posizione, nonché la scarpa, che, parimenti, “era rimasta incastrata nel tombino”, e che la caduta era avvenuta su un tombino “coperto da un telo nero”, raffigurato nella “foto in bianco e nero allegata al verbale dei vigili urbani”; c) tenuto conto degli elementi desumibili da una deposizione di tal fatta, unitamente a quelli evincibili “dai rilievi
3 fotografici, nonché dalla relazione redatta dagli operanti giunti sul posto”, era possibile “ricondurre l'evento dannoso alla responsabilità dell'ente provinciale ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile”, che aveva “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, di talché, “una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, aveva l'onere di dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale”; d) l'articolo 2051 del codice civile, infatti, prevedeva “l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito”, che poteva dipendere “da un fatto naturale o del terzo”, le cui caratteristiche erano
“l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assumesse alcuna importanza la diligenza del custode”, nonché dalla condotta del danneggiato, allorché avesse avuto “un'efficienza causale nella produzione dell'evento”; e) nel caso di specie, “l'insidia stradale, rappresentata dal dissesto del manto stradale, al momento dell'accaduto, non era segnalata da alcun tipo di segnaletica”, né la buca era visibile, “in quanto ricoperta da una busta di plastica”, per cui l'evento dannoso non era prevenibile, né evitabile da f) la era “l'ente CP_1 Parte_1 locale proprietario del tratto stradale in questione” e, tra le proprie funzioni, c'era “quella della manutenzione e sicurezza delle pubbliche strade, oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili, come previsto dal decreto legislativo numero 285 del 1992, riformato dalla legge numero 120 del 2010 e successive modifiche”, che disciplinava “il dovere connesso alla
4 titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono solo in parte condivisibili e devono essere rimodulate in ragione del concorso di responsabilità della danneggiata nel determinismo dell'evento lesivo.
4.1. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, nel cui ambito applicativo il Tribunale di Salerno ha inquadrato la fattispecie (condivisibilmente e senza alcuna contestazione ad opera delle parti, le quali non hanno impugnato, in parte qua, il convincimento giudiziale), ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass. civ. n. 27724/18).
Ed, infatti, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e della valutazione di tutti gli elementi incidenti sul determinismo dell'evento lesivo, occorre tenere conto -anche- del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'articolo 2 della Costituzione, che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, da reputare inderogabili, nonché dei principi stabiliti
5 dall'articolo 1227, comma primo, del codice civile, che impone all'autorità giudiziaria adita di esaminare anche d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ. n. 8306/24).
Inoltre, l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone meramente che abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia -un siffatto comportamento- anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, in quanto il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa quale oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, considerato che, mentre -al pari della concausa naturale- il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, il fatto colposo, al contrario, comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 20943/22, Cass. civ. n.
14228/23 e Cass. civ. n. 2376/24).
4.2. Nella vicenda in esame, è stato adeguatamente dimostrato -e la circostanza, peraltro, non è nemmeno oggetto di impugnazione- che è caduta inciampando a CP_1 causa di una disconnessione del marciapiede, immediatamente a ridosso di un tombino, caratterizzato, nella parte prospiciente alla sede stradale, dalla mancanza di qualche mattoncino, tanto
è vero che il piede della danneggiata si era incastrato nello spazio vuoto presente tra il tombino -sul quale insisteva una busta di plastica- ed il cordolo di delimitazione del marciapiede
(cfr. le dichiarazioni rese, all'udienza del 20 marzo 2024, dal testimone , nonché, allegata in copia al Testimone_1
6 fascicolo dell'appellata, la relazione di servizio dei vigili urbani di Olevano sul Tusciano, a firma del maresciallo capo Tes_2
corredata da tre riproduzioni fotografiche raffiguranti lo
[...] stato dei luoghi, dalla cui scorsa è possibile arguire agevolmente la conformazione del marciapiede, la posizione del tombino, la mancanza di alcuni mattoncini, nella parte prospiciente alla sede stradale, e la busta di plastica che parzialmente lo ricopriva).
4.3. Ma se è ravvisabile, tenuto conto proprio dello stato dei luoghi e, segnatamente, delle condizioni del marciapiede a ridosso del tombino, nonché delle modalità attraverso le quali si è concretizzato l'evento lesivo, una inequivocabile responsabilità della , ai sensi dell'articolo Parte_1
2051 del codice civile, non è possibile escludere -ed, anzi, deve essere affermato- un concorso di colpa della danneggiata, la quale ha contribuito, in virtù del suo comportamento, non avulso da superficialità, disattenzione ed imprudenza, a rendere possibile tale evento e, segnatamente, la caduta e le lesioni personali che da essa sono scaturite.
E ciò, innanzi tutto, perché la caduta è avvenuta in orario diurno, in condizioni di tempo sereno, come ha ricordato il testimone , che permettevano, prestando Testimone_1 un'attenzione ordinaria, di avvistare il tombino e la busta di plastica che, almeno in parte, lo ricopriva, e, soprattutto, perché, come è dato arguire dalle riproduzioni fotografiche alle quali si è poc'anzi fatto cenno, che -non è superfluo rimarcarlo- il suddetto testimone ha riconosciuto quali rappresentative dello stato dei luoghi al momento del sinistro, la busta di plastica non ricopriva tutto il tombino e la parte del marciapiede caratterizzata dalla mancanza di mattoncini, ma solo una parte di essi, tanto è vero che erano visibili, in prossimità dei due spigoli del tombino vicini al cordolo di delimitazione del
7 marciapiede, degli spazi vuoti e frammenti di mattoncini non saldamente ancorati al suolo.
Tale circostanza avrebbe dovuto indurre a CP_1 procedere facendo molta attenzione, in quanto, al pari delle aree scoperte immediatamente limitrofe, anche quella coperta dalla busta di plastica -vale la pena di ribadirlo, immediatamente prospiciente- poteva essere -come effettivamente era- caratterizzata dalla medesima disconnessione, della quale la danneggiata avrebbe potuto accorgersi, rimuovendo o spostando -anche, se del caso, con i piedi- la busta di plastica, per capire dove appoggiare il piede in tutta sicurezza.
4.4. Non è possibile sostenere -come sembra fare, nelle sue difese, nemmeno che la busta di plastica CP_1 ricoprisse per intero il tombino, giacché, secondo quanto è possibile rilevare da una scorsa delle fotografie versate in atti, la larghezza della busta di plastica, palesemente inferiore rispetto a quella del tombino, non avrebbe mai potuto permettere l'integrale copertura di esso e dell'area disconnessa a ridosso del cordolo di delimitazione del marciapiede, addirittura più estesa, in larghezza, rispetto al tombino, circostanza, quest'ultima, che permette anche di escludere che, una volta calpestata dal piede di e “sprofondata” CP_1
-come pure sostenuto, nelle argomentazioni spese a sostegno dei suoi assunti, dall'appellata- nello spazio vuoto sottostante, avesse scoperto parti della disconnessione non visibili antecedentemente al passaggio della danneggiata, perché - come condivisibilmente messo in rilievo da quest'ultima- la busta di plastica, in seguito alla pressione esercitata dal piede di si è “accorciata” e, cioè, si è ridotta -essendo CP_1 una sua parte sprofondata nel prefato spazio vuoto- in lunghezza, ma non in larghezza.
8 D'altronde, le dimensioni, in larghezza, della busta di plastica, sicuramente non coincidenti, per difetto, a quelle del tombino e dell'area ad esso limitrofa, sono evincibili chiaramente -come si è avuto modo già di accennare in precedenza- dalle riproduzioni fotografiche acquisite agli atti ed, in particolare, dalla seconda e dalla terza fotografia che corredano la relazione di servizio del vigili urbani di Olevano sul
Tusciano, che permettono, in maniera chiara, di vedere la busta di plastica, la sua posizione rispetto al tombino, la parte di essa sprofondata nello spazio vuoto ed il fatto che, nello sprofondare, si è accorciata in lunghezza, ma non certo in larghezza, essendo palesemente visibili i lembi esterni della busta di plastica, tesi e non accartocciati, che ne delimitano il bordo.
4.5. In ragione del comportamento tenuto dalla danneggiata,
è possibile ritenere, dunque, che a -ancorché il CP_1 suddetto comportamento non sia stato tale da interrompere del tutto il nesso eziologico con la cosa e le sue peculiari condizioni, che hanno comunque contribuito causalmente all'evento lesivo- sia ascrivibile un concorso di colpa nell'eziologia della caduta e delle sue conseguenze pregiudizievoli, che può essere quantificato nella percentuale del 50%, avendo sicuramente inciso, nel determinismo del suddetto evento, la stato dei luoghi, quale precedentemente descritto, ma avendo avuto un'importanza -almeno paritaria- anche la condotta della danneggiata, la quale avrebbe potuto -e dovuto- prestare maggiore attenzione, usando diligenza e prudenza nel camminare, in quel determinato punto, sul marciapiede.
5. Con il terzo motivo di gravame la - Parte_1 lamentando un'errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti e la violazione di legge- ha messo in evidenza che: a) il Giudice di primo grado aveva riconosciuto -sulla scorta, per
9 di più, di una motivazione apparente o, quanto meno, palesemente errata- il diritto della danneggiata alla personalizzazione dei danni subiti, trascurando di considerare che “una lesione della salute” aveva “conseguenze dannose diverse, ma inquadrabili teoricamente in due gruppi”, e, cioè,
“conseguenze comuni a tutte le persone che avessero patito quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto”, idonee a rendere “il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”, ma, mentre le prime presupponevano “la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità” e trovavano “soddisfazione con la liquidazione del danno biologico”, le seconde esigevano “la prova concreta dell'effettivo -e maggior- pregiudizio sofferto alla quale conseguiva l'adeguato aumento della stima del danno biologico attraverso la personalizzazione”; b) nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita da “né alcuna CP_1 motivazione” era stata articolata “a sostegno della personalizzazione massima riconosciuta”, non essendo state nemmeno dimostrate “le ricadute delle lesioni sugli aspetti estetici, esistenziali e dinamico-relazionali della danneggiata”, che, tutto a voler concedere, avrebbero integrato “conseguenze comuni a tutte le persone, trovando ordinaria soddisfazione con la liquidazione del danno biologico, senza alcuna giustificata ragione per la personalizzazione”, non configurabile neppure per il fatto che l'appellata avesse dovuto subire un intervento chirurgico ed un periodo lungo di inabilità (cfr. l'atto d'appello del 17 ottobre 2024, alle pagine 5 e 6).
6. Il Giudice di primo grado, invero, dopo avere indicato i criteri utilizzati per la liquidazione dei danni, incentrati sull'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, ed averne quantificato l'entità, ha sostenuto che avesse diritto anche all'aumento massimo CP_1
10 previsto per la personalizzazione, “tenuto conto delle ricadute delle lesioni patite sugli aspetti estetici, esistenziali e dinamico- relazionali della danneggiata, in considerazione della sua sottoposizione ad un intervento chirurgico e della durata molto lunga dell'invalidità” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5
e 6).
7. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tribunale di Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, essendo in contrasto con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio.
7.1. Ed, infatti, ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, è necessario che emergano effetti -complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso,
Cass. civ. n. 5865/21).
Nella vicenda in esame, non ha fornito alcuna CP_1 prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lei riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che
11 qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
7.2. La somma riconosciuta dal Giudice di primo grado a a titolo di personalizzazione, dunque, non può CP_1 essere attribuita, nella sua totalità, alla danneggiata, essendo possibile -considerato, non di meno, che, riguardo al quantum attribuito dal Tribunale di Salerno, sia a titolo di personalizzazione, sia a titolo di risarcimento di tutte le ulteriori voci di danno liquidate, non è stata articolata alcuna ragione di doglianza, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- rideterminare l'ammontare dovuto dalla Controparte_2
-minor- somma di euro 46.141,01, corrispondente
[...] all'importo “totale generale” menzionato nella decisione (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 6), al quale il Giudice di primo grado ha aggiunto quello riconosciuto a titolo di personalizzazione, che, invece, non può essere attribuito alla danneggiata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come riconosciuti -in virtù di un convincimento e di una conseguente statuizione non oggetto di gravame- dal Tribunale di Salerno.
7.3. La somma di euro 46.141,01, infine, deve essere ridotta
-procedendo ad una mera operazione matematica di sottrazione, in relazione all'ammontare liquidato dal Giudice di primo grado- del 50%, in ragione della misura del concorso colposo della danneggiata nel determinismo dell'evento lesivo, per un totale dovuto di euro 23.070,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come poc'anzi specificato.
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto dalla deve Parte_1 essere, nei termini testé indicati, accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere
12 rideterminata (capo 1 del dispositivo) la somma dovuta all'appellata, pari ad euro 23.070,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come riconosciuti nella pronuncia gravata.
9. Le spese di lite -da regolare secondo l'esito complessivo del giudizio- possono essere poste per la metà (1/2) a carico della e compensate per la residua metà Parte_1
(1/2), tenuto conto del concorso colposo della danneggiata nell'eziologia dell'evento lesivo e dell'abbattimento dell'ammontare -decisamente più alto- richiesto, e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, da ragguagliare al decisum, ed in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della controversia e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina (capo 1 del dispositivo) in euro 23.070,50 la somma dovuta a oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria come riconosciuti nella pronuncia gravata;
2) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_1
della metà (1/2) delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 3.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della
13 residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1
della metà (1/2) delle spese di lite del CP_1 giudizio di secondo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1069 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tepedino, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avvocati CP_1
Nadia Denza e Lara D'Auria, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1786/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 3 aprile 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 17 ottobre 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 1786/24, pubblicata in 3 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da tendente CP_1 ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali occorsele in seguito alla caduta verificatasi, in data 18 marzo 2014, alle ore 12,45 circa, a causa di una buca -sulla quale insisteva una busta di plastica- presente sul marciapiede che costeggiava la strada provinciale 29, nella frazione Monticelli di Olevano sul Tusciano.
2. Costituitasi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dalla è, nei termini Parte_1 di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con il primo motivo di gravame la - Parte_1 lamentando un'errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti ed un'errata ricostruzione del fatto storico- ha fatto presente che: a) “la presenza di una busta di plastica sovrastante il tombino”, tenuto conto anche “della piena visibilità in condizioni di piena luce”, dava conto inequivocabilmente “dello stato dei luoghi percepibile dalla danneggiata, la quale avrebbe dovuto mantenere un condotta maggiormente prudente, evitando di porre il piede in un punto
2 nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, adottando, invece, la massima attenzione, onde verificare cosa stesse calpestando”;
b) non erano stati debitamente valutati dal Giudice di primo grado, del resto, “l'orario degli accadimenti”, verificatisi intorno a mezzogiorno, oltre che il teatro del sinistro, che deponevano per “una concorsuale responsabilità del pedone, tanto rilevante, ai sensi dell'articolo 1227 del codice civile, da poter addirittura interrompere il nesso eziologico, quale autonoma causa dell'evento”; c) secondo quanto era possibile desumere dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, infatti,
“l'evidenza di una busta a parziale copertura del tombino” avrebbe imposto alla danneggiata “di adottare la massima prudenza e non sfidare la sorte ponendo il piede in un punto dove non aveva alcuna visibilità” (cfr. l'atto d'appello del 17 ottobre 2024, alle pagine 2, 3 e 4).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in evidenza che: a) “la dinamica del sinistro” era stata dimostrata
“attraverso la documentazione allegata” e le dichiarazioni rese da “un testimone oculare”, , il quale aveva Testimone_1 riconosciuto lo stato dei luoghi, quale “rappresentato nelle fotografie allegate al rapporto dei vigili urbani”, ed aveva riferito che stava camminando circa dieci metri “dietro la signora”, la quale, “ad un certo momento”, era inciampata e si era accasciata al suolo;
b) aveva aggiunto -il suddetto testimone- che si era avvicinato per aiutare la signora ed aveva visto un piede incastrato in un tombino, che l'aveva aiutata a togliere il piede da quella posizione, nonché la scarpa, che, parimenti, “era rimasta incastrata nel tombino”, e che la caduta era avvenuta su un tombino “coperto da un telo nero”, raffigurato nella “foto in bianco e nero allegata al verbale dei vigili urbani”; c) tenuto conto degli elementi desumibili da una deposizione di tal fatta, unitamente a quelli evincibili “dai rilievi
3 fotografici, nonché dalla relazione redatta dagli operanti giunti sul posto”, era possibile “ricondurre l'evento dannoso alla responsabilità dell'ente provinciale ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile”, che aveva “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”, di talché, “una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, aveva l'onere di dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, fosse idoneo ad interrompere il nesso causale”; d) l'articolo 2051 del codice civile, infatti, prevedeva “l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito”, che poteva dipendere “da un fatto naturale o del terzo”, le cui caratteristiche erano
“l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assumesse alcuna importanza la diligenza del custode”, nonché dalla condotta del danneggiato, allorché avesse avuto “un'efficienza causale nella produzione dell'evento”; e) nel caso di specie, “l'insidia stradale, rappresentata dal dissesto del manto stradale, al momento dell'accaduto, non era segnalata da alcun tipo di segnaletica”, né la buca era visibile, “in quanto ricoperta da una busta di plastica”, per cui l'evento dannoso non era prevenibile, né evitabile da f) la era “l'ente CP_1 Parte_1 locale proprietario del tratto stradale in questione” e, tra le proprie funzioni, c'era “quella della manutenzione e sicurezza delle pubbliche strade, oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili, come previsto dal decreto legislativo numero 285 del 1992, riformato dalla legge numero 120 del 2010 e successive modifiche”, che disciplinava “il dovere connesso alla
4 titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono solo in parte condivisibili e devono essere rimodulate in ragione del concorso di responsabilità della danneggiata nel determinismo dell'evento lesivo.
4.1. Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, nel cui ambito applicativo il Tribunale di Salerno ha inquadrato la fattispecie (condivisibilmente e senza alcuna contestazione ad opera delle parti, le quali non hanno impugnato, in parte qua, il convincimento giudiziale), ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. Cass. civ. n. 27724/18).
Ed, infatti, in tema di responsabilità da cose in custodia, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e della valutazione di tutti gli elementi incidenti sul determinismo dell'evento lesivo, occorre tenere conto -anche- del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'articolo 2 della Costituzione, che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, da reputare inderogabili, nonché dei principi stabiliti
5 dall'articolo 1227, comma primo, del codice civile, che impone all'autorità giudiziaria adita di esaminare anche d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ. n. 8306/24).
Inoltre, l'incidenza causale -concorrente o esclusiva- del comportamento del danneggiato presuppone meramente che abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia -un siffatto comportamento- anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, in quanto il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa quale oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, considerato che, mentre -al pari della concausa naturale- il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, il fatto colposo, al contrario, comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. Cass. civ., sez. un. n. 20943/22, Cass. civ. n.
14228/23 e Cass. civ. n. 2376/24).
4.2. Nella vicenda in esame, è stato adeguatamente dimostrato -e la circostanza, peraltro, non è nemmeno oggetto di impugnazione- che è caduta inciampando a CP_1 causa di una disconnessione del marciapiede, immediatamente a ridosso di un tombino, caratterizzato, nella parte prospiciente alla sede stradale, dalla mancanza di qualche mattoncino, tanto
è vero che il piede della danneggiata si era incastrato nello spazio vuoto presente tra il tombino -sul quale insisteva una busta di plastica- ed il cordolo di delimitazione del marciapiede
(cfr. le dichiarazioni rese, all'udienza del 20 marzo 2024, dal testimone , nonché, allegata in copia al Testimone_1
6 fascicolo dell'appellata, la relazione di servizio dei vigili urbani di Olevano sul Tusciano, a firma del maresciallo capo Tes_2
corredata da tre riproduzioni fotografiche raffiguranti lo
[...] stato dei luoghi, dalla cui scorsa è possibile arguire agevolmente la conformazione del marciapiede, la posizione del tombino, la mancanza di alcuni mattoncini, nella parte prospiciente alla sede stradale, e la busta di plastica che parzialmente lo ricopriva).
4.3. Ma se è ravvisabile, tenuto conto proprio dello stato dei luoghi e, segnatamente, delle condizioni del marciapiede a ridosso del tombino, nonché delle modalità attraverso le quali si è concretizzato l'evento lesivo, una inequivocabile responsabilità della , ai sensi dell'articolo Parte_1
2051 del codice civile, non è possibile escludere -ed, anzi, deve essere affermato- un concorso di colpa della danneggiata, la quale ha contribuito, in virtù del suo comportamento, non avulso da superficialità, disattenzione ed imprudenza, a rendere possibile tale evento e, segnatamente, la caduta e le lesioni personali che da essa sono scaturite.
E ciò, innanzi tutto, perché la caduta è avvenuta in orario diurno, in condizioni di tempo sereno, come ha ricordato il testimone , che permettevano, prestando Testimone_1 un'attenzione ordinaria, di avvistare il tombino e la busta di plastica che, almeno in parte, lo ricopriva, e, soprattutto, perché, come è dato arguire dalle riproduzioni fotografiche alle quali si è poc'anzi fatto cenno, che -non è superfluo rimarcarlo- il suddetto testimone ha riconosciuto quali rappresentative dello stato dei luoghi al momento del sinistro, la busta di plastica non ricopriva tutto il tombino e la parte del marciapiede caratterizzata dalla mancanza di mattoncini, ma solo una parte di essi, tanto è vero che erano visibili, in prossimità dei due spigoli del tombino vicini al cordolo di delimitazione del
7 marciapiede, degli spazi vuoti e frammenti di mattoncini non saldamente ancorati al suolo.
Tale circostanza avrebbe dovuto indurre a CP_1 procedere facendo molta attenzione, in quanto, al pari delle aree scoperte immediatamente limitrofe, anche quella coperta dalla busta di plastica -vale la pena di ribadirlo, immediatamente prospiciente- poteva essere -come effettivamente era- caratterizzata dalla medesima disconnessione, della quale la danneggiata avrebbe potuto accorgersi, rimuovendo o spostando -anche, se del caso, con i piedi- la busta di plastica, per capire dove appoggiare il piede in tutta sicurezza.
4.4. Non è possibile sostenere -come sembra fare, nelle sue difese, nemmeno che la busta di plastica CP_1 ricoprisse per intero il tombino, giacché, secondo quanto è possibile rilevare da una scorsa delle fotografie versate in atti, la larghezza della busta di plastica, palesemente inferiore rispetto a quella del tombino, non avrebbe mai potuto permettere l'integrale copertura di esso e dell'area disconnessa a ridosso del cordolo di delimitazione del marciapiede, addirittura più estesa, in larghezza, rispetto al tombino, circostanza, quest'ultima, che permette anche di escludere che, una volta calpestata dal piede di e “sprofondata” CP_1
-come pure sostenuto, nelle argomentazioni spese a sostegno dei suoi assunti, dall'appellata- nello spazio vuoto sottostante, avesse scoperto parti della disconnessione non visibili antecedentemente al passaggio della danneggiata, perché - come condivisibilmente messo in rilievo da quest'ultima- la busta di plastica, in seguito alla pressione esercitata dal piede di si è “accorciata” e, cioè, si è ridotta -essendo CP_1 una sua parte sprofondata nel prefato spazio vuoto- in lunghezza, ma non in larghezza.
8 D'altronde, le dimensioni, in larghezza, della busta di plastica, sicuramente non coincidenti, per difetto, a quelle del tombino e dell'area ad esso limitrofa, sono evincibili chiaramente -come si è avuto modo già di accennare in precedenza- dalle riproduzioni fotografiche acquisite agli atti ed, in particolare, dalla seconda e dalla terza fotografia che corredano la relazione di servizio del vigili urbani di Olevano sul
Tusciano, che permettono, in maniera chiara, di vedere la busta di plastica, la sua posizione rispetto al tombino, la parte di essa sprofondata nello spazio vuoto ed il fatto che, nello sprofondare, si è accorciata in lunghezza, ma non certo in larghezza, essendo palesemente visibili i lembi esterni della busta di plastica, tesi e non accartocciati, che ne delimitano il bordo.
4.5. In ragione del comportamento tenuto dalla danneggiata,
è possibile ritenere, dunque, che a -ancorché il CP_1 suddetto comportamento non sia stato tale da interrompere del tutto il nesso eziologico con la cosa e le sue peculiari condizioni, che hanno comunque contribuito causalmente all'evento lesivo- sia ascrivibile un concorso di colpa nell'eziologia della caduta e delle sue conseguenze pregiudizievoli, che può essere quantificato nella percentuale del 50%, avendo sicuramente inciso, nel determinismo del suddetto evento, la stato dei luoghi, quale precedentemente descritto, ma avendo avuto un'importanza -almeno paritaria- anche la condotta della danneggiata, la quale avrebbe potuto -e dovuto- prestare maggiore attenzione, usando diligenza e prudenza nel camminare, in quel determinato punto, sul marciapiede.
5. Con il terzo motivo di gravame la - Parte_1 lamentando un'errata interpretazione degli elementi di prova acquisiti e la violazione di legge- ha messo in evidenza che: a) il Giudice di primo grado aveva riconosciuto -sulla scorta, per
9 di più, di una motivazione apparente o, quanto meno, palesemente errata- il diritto della danneggiata alla personalizzazione dei danni subiti, trascurando di considerare che “una lesione della salute” aveva “conseguenze dannose diverse, ma inquadrabili teoricamente in due gruppi”, e, cioè,
“conseguenze comuni a tutte le persone che avessero patito quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto”, idonee a rendere “il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”, ma, mentre le prime presupponevano “la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità” e trovavano “soddisfazione con la liquidazione del danno biologico”, le seconde esigevano “la prova concreta dell'effettivo -e maggior- pregiudizio sofferto alla quale conseguiva l'adeguato aumento della stima del danno biologico attraverso la personalizzazione”; b) nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita da “né alcuna CP_1 motivazione” era stata articolata “a sostegno della personalizzazione massima riconosciuta”, non essendo state nemmeno dimostrate “le ricadute delle lesioni sugli aspetti estetici, esistenziali e dinamico-relazionali della danneggiata”, che, tutto a voler concedere, avrebbero integrato “conseguenze comuni a tutte le persone, trovando ordinaria soddisfazione con la liquidazione del danno biologico, senza alcuna giustificata ragione per la personalizzazione”, non configurabile neppure per il fatto che l'appellata avesse dovuto subire un intervento chirurgico ed un periodo lungo di inabilità (cfr. l'atto d'appello del 17 ottobre 2024, alle pagine 5 e 6).
6. Il Giudice di primo grado, invero, dopo avere indicato i criteri utilizzati per la liquidazione dei danni, incentrati sull'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, ed averne quantificato l'entità, ha sostenuto che avesse diritto anche all'aumento massimo CP_1
10 previsto per la personalizzazione, “tenuto conto delle ricadute delle lesioni patite sugli aspetti estetici, esistenziali e dinamico- relazionali della danneggiata, in considerazione della sua sottoposizione ad un intervento chirurgico e della durata molto lunga dell'invalidità” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 5
e 6).
7. Orbene, le conclusioni alle quali è addivenuto il Tribunale di Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, essendo in contrasto con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio.
7.1. Ed, infatti, ai fini della liquidazione di una determinata somma a titolo di personalizzazione, è necessario che emergano effetti -complessivamente scaturiti dall'evento lesivo- eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell'integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all'età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini precisi e dettagliati, l'effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti (cfr. Cass. civ. n. 28988/19 e, nello stesso senso,
Cass. civ. n. 5865/21).
Nella vicenda in esame, non ha fornito alcuna CP_1 prova -ed, ancora prima, non ha allegato alcuna circostanza in grado di dare conto- della sussistenza di conseguenze, inconsuete e straordinarie, tali da rendere i vulnera de quibus più gravi rispetto agli effetti ordinariamente derivanti da lesioni di natura, tipologia e consistenza equiparabili a quelle da lei riportate, avendo allegato -e dimostrato la sussistenza di- conseguenze dannose “comuni” e, cioè, analoghe a quelle che
11 qualsiasi danneggiato con le medesime forme di invalidità o inabilità patirebbe (cfr. Cass. civ. n. 14364/19).
7.2. La somma riconosciuta dal Giudice di primo grado a a titolo di personalizzazione, dunque, non può CP_1 essere attribuita, nella sua totalità, alla danneggiata, essendo possibile -considerato, non di meno, che, riguardo al quantum attribuito dal Tribunale di Salerno, sia a titolo di personalizzazione, sia a titolo di risarcimento di tutte le ulteriori voci di danno liquidate, non è stata articolata alcuna ragione di doglianza, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- rideterminare l'ammontare dovuto dalla Controparte_2
-minor- somma di euro 46.141,01, corrispondente
[...] all'importo “totale generale” menzionato nella decisione (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 6), al quale il Giudice di primo grado ha aggiunto quello riconosciuto a titolo di personalizzazione, che, invece, non può essere attribuito alla danneggiata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come riconosciuti -in virtù di un convincimento e di una conseguente statuizione non oggetto di gravame- dal Tribunale di Salerno.
7.3. La somma di euro 46.141,01, infine, deve essere ridotta
-procedendo ad una mera operazione matematica di sottrazione, in relazione all'ammontare liquidato dal Giudice di primo grado- del 50%, in ragione della misura del concorso colposo della danneggiata nel determinismo dell'evento lesivo, per un totale dovuto di euro 23.070,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come poc'anzi specificato.
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in ragione delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto dalla deve Parte_1 essere, nei termini testé indicati, accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere
12 rideterminata (capo 1 del dispositivo) la somma dovuta all'appellata, pari ad euro 23.070,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come riconosciuti nella pronuncia gravata.
9. Le spese di lite -da regolare secondo l'esito complessivo del giudizio- possono essere poste per la metà (1/2) a carico della e compensate per la residua metà Parte_1
(1/2), tenuto conto del concorso colposo della danneggiata nell'eziologia dell'evento lesivo e dell'abbattimento dell'ammontare -decisamente più alto- richiesto, e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, da ragguagliare al decisum, ed in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della controversia e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina (capo 1 del dispositivo) in euro 23.070,50 la somma dovuta a oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria come riconosciuti nella pronuncia gravata;
2) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_1
della metà (1/2) delle spese di lite del CP_1 giudizio di primo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 3.810,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della
13 residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3) condanna la alla refusione, in favore di Parte_1
della metà (1/2) delle spese di lite del CP_1 giudizio di secondo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1) di euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione della residua metà (1/2) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Salerno, 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
14