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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 493/2023 R.A.L.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al. n. 493/2023 R.A.L. promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter MICELI, Fabio GANCI, Giovanni Parte_1
RINALDI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella,
Via De Marchi, n. 4/A
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente contumace
Oggetto: progressioni stipendiali preruolo – applicazione della misura transitoria di salvaguardia ex art. 2 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011 ai docenti precari – ricostruzione di carriera del personale docente
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.3.2023 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 essere una docente di scuola secondaria di primo grado;
di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza dal 1.9.2019; di essere attualmente in servizio Controparte_1 presso l'istituto scolastico “I.C. Pontecorvo”; di avere prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, per un totale di mesi 5 e Controparte_1 giorni 2 nell'a.s. 2006/2007, mesi 5 e giorni 17 nell'a.s. 2007/2008, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s. 2008/2009, mesi 2 e giorni 7 nell'a.s. 2012/2013, mesi 8 e giorni 14 nell'a.s. 2014/2015, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s.
2015/2016, mesi 9 e giorni 9 nell'a.s. 2016/2017, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s. 2017/2018, mesi 9 e giorni
21 nell'a.s. 2018/2019; di avere espletato i predetti servizi, con il prescritto titolo di studio, svolgendo le medesime mansioni ed assumendo le medesime responsabilità dei colleghi di ruolo;
di avere percepito, durante il lungo periodo di precariato, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e dei connessi aumenti retributivi;
di avere subito, in sede di ricostruzione di carriera, una decurtazione dell'anzianità preruolo immediatamente utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, in quanto, a fronte di un servizio effettivo di anni 5, mesi 8 e giorni 28 di servizio le sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, al momento della immissione in ruolo, in applicazione dell'art. 485, comma 1, del D.Lgs. n.
297 del 1994, solo anni 5 e mesi 4; di essere stata ulteriormente penalizzata dalla mancata applicazione della clausola transitoria di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011, prevista in favore dei soli docenti di ruolo in servizio alla data del 1.9.2010.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce che l'Amministrazione convenuta ha violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, non attribuendo alla docente, nel periodo di precariato, le progressioni economiche e i corrispondenti incrementi stipendiali legati all'anzianità maturata, che la contrattazione collettiva di comparto prevede invece a favore dei docenti di ruolo;
non riconoscendole, in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, l'intera anzianità di servizio preruolo maturata utile per il conseguimento delle successive posizioni stipendiali sin dal momento della immissione in ruolo;
non applicandole la menzionata clausola transitoria di salvaguardia, prevista a tutela dei soli docenti di ruolo in servizio alla data del 1.9.2010 per la conservazione quale emolumento “ad personam” del maggior valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, soppressa dal CCNL del 4 agosto 2011 a seguito della rimodulazione delle fasce stipendiali.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in relazione alla domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati
e non percepiti durante il periodo di precariato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, con conseguente condanna del del merito a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli Controparte_1 incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato;
in relazione alla domanda relativa all'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 5, mesi 8 e giorni 28 al momento dell'immissione in ruolo e condannare il a Controparte_1 ricostruire la carriera della ricorrente collocandolo nella relativa fascia stipendiale;
in relazione alla domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto
2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del a pagare al ricorrente il valore retributivo della fascia stipendiale “3 Controparte_1
– 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
4. Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta al riconoscimento delle progressioni economiche e dei correlati incrementi stipendiali maturati e non percepiti nel periodo di precariato e connessi all'anzianità effettivamente maturata prima della immissione in ruolo, con applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010, con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento del valore della fascia retributiva 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. La docente chiede inoltre l'accertamento del diritto alla valutazione integrale, in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, sin dalla data di immissione in ruolo, dei servizi a tempo determinato prestati come docente di scuola secondaria di primo grado, con conseguente collocazione nella posizione stipendiale derivante dall'integrale riconoscimento, con tale decorrenza, dell'intera anzianità preruolo maturata.
7. È opportuno procedere ad esaminare partitamente le distinte domande proposte.
8. È fondata e va accolta la domanda della lavoratrice diretta all'accertamento del credito per le differenze retributive maturate nel periodo antecedente all'immissione in ruolo, sul presupposto di avere diritto alla medesima progressione stipendiale spettante al personale docente a tempo indeterminato comparabile, sulla base dell'anzianità effettivamente maturata, in forza dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili.
9. L'art. 526 D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Il CCNL del comparto scuola del 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico
1994/1995 prevede all'art. 47, comma 1, in relazione al personale docente assunto a tempo determinato, che “Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo”.
10. Tali disposizioni, così come quelle successive di analogo contenuto, nella misura in cui riconoscono al personale non di ruolo solamente il trattamento stipendiale iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio maturata che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, si pongono in contrasto con il principio, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 11. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016, con riferimento al personale docente precario della scuola, ha richiamato gli approdi della giurisprudenza eurounitaria: a) la clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153, n. 5), non può impedire al lavoratore di chiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio dall'applicazione di tale principio derivi il pagamento di una differenza di retribuzione (EL ER LO cit.);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans);
d) ai fini della predetta giustificazione oggettiva, non è sufficiente che la differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans cit.; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
12. Alla luce delle enunciate coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, premesso il carattere vincolante per il giudice nazionale delle pronunce della Corte di Giustizia, cui è riservata l'interpretazione delle norme eurounitarie, ha escluso la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
13. Ai medesimi principi si sono uniformate le successive pronunce del giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 20918/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CP_3
c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; nello stesso senso Cass. civ. n. 12443/2020 e Cass. civ. n. 15231/2020).
14. La ricorrente, per i servizi preruolo prestati nelle scuole statali, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali collettive censurate, ha percepito una retribuzione parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato (fascia stipendiale
0). Il , restando contumace, non ha fornito la prova del contrario. Controparte_1
L'Amministrazione scolastica ha quindi violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 innanzi citata.
15. Non potrebbe escludersi siffatta discriminazione sostenendo che l'accorpamento delle fasce stipendiali 0-2 anni e 3-8 anni in un'unica fascia stipendiale 0-8 anni, disposto con il CCNL del 4.8.2011 nel quadro di una rimodulazione delle fasce retributive avrebbe precluso alla ricorrente, nel periodo di precariato, di fruire dell'accesso all'incremento stipendiale dovuto al passaggio nella fascia 3-8 anni, stante la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011, preclusiva dell'applicazione ai docenti precari della clausola transitoria di salvaguardia prevista a favore dei soli docenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010.
16. I due commi in questione così stabiliscono:
“2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
17. Le disposizioni in questione limitano il mantenimento in godimento del maggior valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, quale emolumento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, al solo personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010 e nella loro formulazione testuale appaiono dunque inapplicabili alla ricorrente, che è stata immessa in ruolo solo a decorrere dall'1.9.2019.
18. La Corte di Cassazione, tuttavia, sempre in applicazione del più volte richiamato principio di non discriminazione, ha affermato che, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico,
l'art. 2 del CCNL del 4.8.2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la conseguenza che deve essere disapplicata dal giudice la norma contrattuale e riconoscersi la medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. civ. n. 2924/2020).
19. Pertanto, anche la ulteriore domanda della ricorrente, diretta all'accertamento del diritto a vedersi applicata la menzionata clausola di salvaguardia, con conseguente condanna del Controparte_1 alla corresponsione quale emolumento “ad personam” del valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni è fondata e va accolta.
20. In conclusione, per il periodo antecedente all'immissione in ruolo e sulla base dei servizi di insegnamento effettivamente prestati dalla ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , quest'ultimo va condannato a corrispondere alla docente le differenze Controparte_1 retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sulla base della complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata, il tutto con applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL del 4.8.2011.
21. È altresì fondata e merita accoglimento la domanda dell'attrice diretta ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera con collocazione nella fascia stipendiale spettante, sulla base di una integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, al momento della immissione in ruolo, di tutti i servizi preruolo effettivamente prestati presso scuole statali.
22. Con il decreto di ricostruzione di carriera n. 1647 del 25.3.2022 (doc. 2), a firma del dirigente dell'istituto scolastico “Umberto Nobile” di Ciampino, è stata riconosciuta alla ricorrente, alla data del
1°settembre 2020 di conferma in ruolo quale docente di scuola media, una anzianità preruolo ai fini giuridici ed economici, immediatamente utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, pari ad anni 5 e mesi 4, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici e utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solamente al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del
4.8.1995, è stata determinata nella misura di mesi 8. Di conseguenza, alla data della conferma in ruolo, considerato anche il riconoscimento di anni 2 di anzianità di ruolo, è stata riconosciuta alla lavoratrice una anzianità complessiva di anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di mesi 8 ai soli fini economici, con inquadramento nella prima posizione stipendiale (0 – 8 anni).
23. L'anzianità preruolo della ricorrente, dunque, alla data della conferma in ruolo non è stata riconosciuta integralmente ai fini giuridici ed economici, perché l'amministrazione scolastica ha applicato i criteri di valutazione limitativi di cui all'art. 485, comma 1, D.Lgs. n. 297 del 1994, che così disponeva nella formulazione vigente ratione temporis: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
24. La questione della compatibilità di tale meccanismo di abbattimento dell'anzianità preruolo del personale docente in sede di ricostruzione di carriera con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149 del 28.11.2019, al cui condivisibile impianto argomentativo qui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
25. In tale sentenza la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
“a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
26. Alla luce dei principi enunciati, il giudice di merito, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, è chiamato a verificare che l'applicazione del meccanismo di abbattimento del riconoscimento del servizio preruolo di cui all'art. 485 cit. sia in concreto giustificato dall'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, considerato che il lavoratore a termine poteva giovarsi – secondo la disciplina vigente ratione temporis – del criterio di cui all'art. 489 D. Lgs. n. 297 del 1994, cd. bonus valutativo, ottenendo un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, nella formulazione all'epoca vigente, infatti, l'art. 489, comma 1, T.U. Istruzione (“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”) è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
27. Se invece tale giustificazione non sussiste nel caso concreto – non potendosi escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro – in quanto l'anzianità del docente calcolata ai sensi della norma speciale risulta inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile assunto ab origine con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente, l'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, determinando una discriminazione del docente inizialmente assunto a termine e poi definitivamente immesso in ruolo, va disapplicato in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro.
28. La Corte di Cassazione ha indicato il criterio di calcolo per verificare se vi sia stata effettivamente la suddetta discriminazione: “In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994 ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485…nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio…Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
29. Dal decreto di ricostruzione di carriera in atti risulta che i servizi preruolo prestati dalla ricorrente dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2018/2019, con sterilizzazione dell'anno 2013, sono pari ad effettivi mesi 65 e giorni 118 e dunque ad anni 5, mesi 8 e giorni 28, come indicato nei conteggi di parte. Il calcolo è sviluppato sulla base di quanto risulta dal decreto di ricostruzione di carriera, trattandosi di semplice sommatoria dei servizi a tempo determinato ivi indicati, in coerenza con i principi illustrati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019. L'anzianità convenzionale preruolo riconosciuta dal
[...]
ai fini giuridici ed economici ai sensi degli artt. 485 e 489 T.U. Istruzione, vigenti ratione Controparte_1 temporis, è invece pari ad anni 5 e mesi 4, con una perdita di mesi 4 e giorni 28 rispetto all'anzianità che la ricorrente avrebbe maturato nel periodo in questione se fosse stata una docente di ruolo. Sussiste pertanto la discriminazione denunciata e la violazione della sopra citata clausola 4.
30. Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla integrale valutazione, in sede di ricostruzione di carriera, di tutti i servizi di insegnamento a tempo determinato prestati presso scuole statali nella misura pari, al momento della immissione in ruolo, ad anni 5, mesi 8 e giorni 28. Per l'effetto, il va condannato a ricostruire la carriera della docente tenendo conto di tale Controparte_1 anzianità preruolo al momento della assunzione a tempo indeterminato ed a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale.
31. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico del e vanno Controparte_1 liquidate in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale – stante la modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate, ormai costituenti ius receptum, l'assenza di questioni controverse in fatto e la contumacia del
– previsti dalle tabelle allegate per le cause di lavoro di valore compreso tra € Controparte_1
5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, al riconoscimento dell'anzianità maturata in ragione dei servizi di insegnamento effettivamente prestati nelle scuole statali, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi tempo per tempo applicabili per il personale docente a tempo indeterminato;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare della misura transitoria di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL Scuola del 4.8.2011;
− per l'effetto dei capi che precedono, condanna il a pagare alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, con riconoscimento del valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 anni;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla integrale valutazione, in sede di ricostruzione di carriera, di tutti i servizi di insegnamento a tempo determinato prestati nelle scuole statali nella misura pari, al momento della immissione in ruolo, ad anni 5, mesi 8 e giorni 28;
− per l'effetto, condanna il a ricostruire la carriera della ricorrente con integrale Controparte_1 riconoscimento, al momento della assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità preruolo come determinata nel capo che precede ed a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale;
− condanna il alla refusione delle spese processuali in favore dei difensori Controparte_1 antistatari della ricorrente, liquidandole in euro 2.109,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Civile
Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al. n. 493/2023 R.A.L. promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter MICELI, Fabio GANCI, Giovanni Parte_1
RINALDI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella,
Via De Marchi, n. 4/A
- ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente contumace
Oggetto: progressioni stipendiali preruolo – applicazione della misura transitoria di salvaguardia ex art. 2 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011 ai docenti precari – ricostruzione di carriera del personale docente
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.3.2023 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 essere una docente di scuola secondaria di primo grado;
di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del con decorrenza dal 1.9.2019; di essere attualmente in servizio Controparte_1 presso l'istituto scolastico “I.C. Pontecorvo”; di avere prestato servizio di insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, per un totale di mesi 5 e Controparte_1 giorni 2 nell'a.s. 2006/2007, mesi 5 e giorni 17 nell'a.s. 2007/2008, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s. 2008/2009, mesi 2 e giorni 7 nell'a.s. 2012/2013, mesi 8 e giorni 14 nell'a.s. 2014/2015, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s.
2015/2016, mesi 9 e giorni 9 nell'a.s. 2016/2017, mesi 9 e giorni 16 nell'a.s. 2017/2018, mesi 9 e giorni
21 nell'a.s. 2018/2019; di avere espletato i predetti servizi, con il prescritto titolo di studio, svolgendo le medesime mansioni ed assumendo le medesime responsabilità dei colleghi di ruolo;
di avere percepito, durante il lungo periodo di precariato, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e dei connessi aumenti retributivi;
di avere subito, in sede di ricostruzione di carriera, una decurtazione dell'anzianità preruolo immediatamente utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali, in quanto, a fronte di un servizio effettivo di anni 5, mesi 8 e giorni 28 di servizio le sono stati riconosciuti ai fini giuridici ed economici, al momento della immissione in ruolo, in applicazione dell'art. 485, comma 1, del D.Lgs. n.
297 del 1994, solo anni 5 e mesi 4; di essere stata ulteriormente penalizzata dalla mancata applicazione della clausola transitoria di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL Scuola del 4 agosto 2011, prevista in favore dei soli docenti di ruolo in servizio alla data del 1.9.2010.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce che l'Amministrazione convenuta ha violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, non attribuendo alla docente, nel periodo di precariato, le progressioni economiche e i corrispondenti incrementi stipendiali legati all'anzianità maturata, che la contrattazione collettiva di comparto prevede invece a favore dei docenti di ruolo;
non riconoscendole, in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, l'intera anzianità di servizio preruolo maturata utile per il conseguimento delle successive posizioni stipendiali sin dal momento della immissione in ruolo;
non applicandole la menzionata clausola transitoria di salvaguardia, prevista a tutela dei soli docenti di ruolo in servizio alla data del 1.9.2010 per la conservazione quale emolumento “ad personam” del maggior valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni, soppressa dal CCNL del 4 agosto 2011 a seguito della rimodulazione delle fasce stipendiali.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in relazione alla domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati
e non percepiti durante il periodo di precariato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, con conseguente condanna del del merito a pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli Controparte_1 incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato;
in relazione alla domanda relativa all'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero insegnamento pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 5, mesi 8 e giorni 28 al momento dell'immissione in ruolo e condannare il a Controparte_1 ricostruire la carriera della ricorrente collocandolo nella relativa fascia stipendiale;
in relazione alla domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto
2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del a pagare al ricorrente il valore retributivo della fascia stipendiale “3 Controparte_1
– 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
4. Il , ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa è stata istruita documentalmente e decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 17 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta al riconoscimento delle progressioni economiche e dei correlati incrementi stipendiali maturati e non percepiti nel periodo di precariato e connessi all'anzianità effettivamente maturata prima della immissione in ruolo, con applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011, prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010, con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento del valore della fascia retributiva 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni. La docente chiede inoltre l'accertamento del diritto alla valutazione integrale, in sede di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, sin dalla data di immissione in ruolo, dei servizi a tempo determinato prestati come docente di scuola secondaria di primo grado, con conseguente collocazione nella posizione stipendiale derivante dall'integrale riconoscimento, con tale decorrenza, dell'intera anzianità preruolo maturata.
7. È opportuno procedere ad esaminare partitamente le distinte domande proposte.
8. È fondata e va accolta la domanda della lavoratrice diretta all'accertamento del credito per le differenze retributive maturate nel periodo antecedente all'immissione in ruolo, sul presupposto di avere diritto alla medesima progressione stipendiale spettante al personale docente a tempo indeterminato comparabile, sulla base dell'anzianità effettivamente maturata, in forza dei contratti collettivi tempo per tempo applicabili.
9. L'art. 526 D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. Il CCNL del comparto scuola del 4.8.1995 per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico
1994/1995 prevede all'art. 47, comma 1, in relazione al personale docente assunto a tempo determinato, che “Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 297 del 1994, in sostituzione dei provvedimenti di conferimento di supplenza annuale e di supplenza temporanea, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo”.
10. Tali disposizioni, così come quelle successive di analogo contenuto, nella misura in cui riconoscono al personale non di ruolo solamente il trattamento stipendiale iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio maturata che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità, si pongono in contrasto con il principio, direttamente applicabile nell'ordinamento interno, di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 11. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22558 del 7.11.2016, con riferimento al personale docente precario della scuola, ha richiamato gli approdi della giurisprudenza eurounitaria: a) la clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153, n. 5), non può impedire al lavoratore di chiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio dall'applicazione di tale principio derivi il pagamento di una differenza di retribuzione (EL ER LO cit.);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans);
d) ai fini della predetta giustificazione oggettiva, non è sufficiente che la differenza di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da precisi e concreti elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans cit.; Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza).
12. Alla luce delle enunciate coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, premesso il carattere vincolante per il giudice nazionale delle pronunce della Corte di Giustizia, cui è riservata l'interpretazione delle norme eurounitarie, ha escluso la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali al personale non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento della anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per gli assunti a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
13. Ai medesimi principi si sono uniformate le successive pronunce del giudice di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 20918/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati CP_3
c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; nello stesso senso Cass. civ. n. 12443/2020 e Cass. civ. n. 15231/2020).
14. La ricorrente, per i servizi preruolo prestati nelle scuole statali, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali collettive censurate, ha percepito una retribuzione parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato (fascia stipendiale
0). Il , restando contumace, non ha fornito la prova del contrario. Controparte_1
L'Amministrazione scolastica ha quindi violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 innanzi citata.
15. Non potrebbe escludersi siffatta discriminazione sostenendo che l'accorpamento delle fasce stipendiali 0-2 anni e 3-8 anni in un'unica fascia stipendiale 0-8 anni, disposto con il CCNL del 4.8.2011 nel quadro di una rimodulazione delle fasce retributive avrebbe precluso alla ricorrente, nel periodo di precariato, di fruire dell'accesso all'incremento stipendiale dovuto al passaggio nella fascia 3-8 anni, stante la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011, preclusiva dell'applicazione ai docenti precari della clausola transitoria di salvaguardia prevista a favore dei soli docenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010.
16. I due commi in questione così stabiliscono:
“2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
17. Le disposizioni in questione limitano il mantenimento in godimento del maggior valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, quale emolumento ad personam, fino al conseguimento della successiva fascia retributiva, al solo personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010 e nella loro formulazione testuale appaiono dunque inapplicabili alla ricorrente, che è stata immessa in ruolo solo a decorrere dall'1.9.2019.
18. La Corte di Cassazione, tuttavia, sempre in applicazione del più volte richiamato principio di non discriminazione, ha affermato che, in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico,
l'art. 2 del CCNL del 4.8.2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la conseguenza che deve essere disapplicata dal giudice la norma contrattuale e riconoscersi la medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione (Cass. civ. n. 2924/2020).
19. Pertanto, anche la ulteriore domanda della ricorrente, diretta all'accertamento del diritto a vedersi applicata la menzionata clausola di salvaguardia, con conseguente condanna del Controparte_1 alla corresponsione quale emolumento “ad personam” del valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni è fondata e va accolta.
20. In conclusione, per il periodo antecedente all'immissione in ruolo e sulla base dei servizi di insegnamento effettivamente prestati dalla ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , quest'ultimo va condannato a corrispondere alla docente le differenze Controparte_1 retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi succedutisi nel tempo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, sulla base della complessiva anzianità di servizio effettivamente maturata, il tutto con applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL del 4.8.2011.
21. È altresì fondata e merita accoglimento la domanda dell'attrice diretta ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera con collocazione nella fascia stipendiale spettante, sulla base di una integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, al momento della immissione in ruolo, di tutti i servizi preruolo effettivamente prestati presso scuole statali.
22. Con il decreto di ricostruzione di carriera n. 1647 del 25.3.2022 (doc. 2), a firma del dirigente dell'istituto scolastico “Umberto Nobile” di Ciampino, è stata riconosciuta alla ricorrente, alla data del
1°settembre 2020 di conferma in ruolo quale docente di scuola media, una anzianità preruolo ai fini giuridici ed economici, immediatamente utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali, pari ad anni 5 e mesi 4, mentre l'anzianità utile ai soli fini economici e utilizzabile per la maturazione delle successive posizioni stipendiali solamente al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 399 del 1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del
4.8.1995, è stata determinata nella misura di mesi 8. Di conseguenza, alla data della conferma in ruolo, considerato anche il riconoscimento di anni 2 di anzianità di ruolo, è stata riconosciuta alla lavoratrice una anzianità complessiva di anni 7 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici e di mesi 8 ai soli fini economici, con inquadramento nella prima posizione stipendiale (0 – 8 anni).
23. L'anzianità preruolo della ricorrente, dunque, alla data della conferma in ruolo non è stata riconosciuta integralmente ai fini giuridici ed economici, perché l'amministrazione scolastica ha applicato i criteri di valutazione limitativi di cui all'art. 485, comma 1, D.Lgs. n. 297 del 1994, che così disponeva nella formulazione vigente ratione temporis: “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
24. La questione della compatibilità di tale meccanismo di abbattimento dell'anzianità preruolo del personale docente in sede di ricostruzione di carriera con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 31149 del 28.11.2019, al cui condivisibile impianto argomentativo qui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
25. In tale sentenza la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi:
“a) il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
26. Alla luce dei principi enunciati, il giudice di merito, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, è chiamato a verificare che l'applicazione del meccanismo di abbattimento del riconoscimento del servizio preruolo di cui all'art. 485 cit. sia in concreto giustificato dall'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, considerato che il lavoratore a termine poteva giovarsi – secondo la disciplina vigente ratione temporis – del criterio di cui all'art. 489 D. Lgs. n. 297 del 1994, cd. bonus valutativo, ottenendo un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, nella formulazione all'epoca vigente, infatti, l'art. 489, comma 1, T.U. Istruzione (“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”) è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
27. Se invece tale giustificazione non sussiste nel caso concreto – non potendosi escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro – in quanto l'anzianità del docente calcolata ai sensi della norma speciale risulta inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato il docente comparabile assunto ab origine con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente, l'art. 485 D.Lgs. n. 297 del 1994, determinando una discriminazione del docente inizialmente assunto a termine e poi definitivamente immesso in ruolo, va disapplicato in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo quadro.
28. La Corte di Cassazione ha indicato il criterio di calcolo per verificare se vi sia stata effettivamente la suddetta discriminazione: “In altri termini, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994 ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485…nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità ed istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento dell'attività di scrutinio…Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione”.
29. Dal decreto di ricostruzione di carriera in atti risulta che i servizi preruolo prestati dalla ricorrente dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2018/2019, con sterilizzazione dell'anno 2013, sono pari ad effettivi mesi 65 e giorni 118 e dunque ad anni 5, mesi 8 e giorni 28, come indicato nei conteggi di parte. Il calcolo è sviluppato sulla base di quanto risulta dal decreto di ricostruzione di carriera, trattandosi di semplice sommatoria dei servizi a tempo determinato ivi indicati, in coerenza con i principi illustrati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019. L'anzianità convenzionale preruolo riconosciuta dal
[...]
ai fini giuridici ed economici ai sensi degli artt. 485 e 489 T.U. Istruzione, vigenti ratione Controparte_1 temporis, è invece pari ad anni 5 e mesi 4, con una perdita di mesi 4 e giorni 28 rispetto all'anzianità che la ricorrente avrebbe maturato nel periodo in questione se fosse stata una docente di ruolo. Sussiste pertanto la discriminazione denunciata e la violazione della sopra citata clausola 4.
30. Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla integrale valutazione, in sede di ricostruzione di carriera, di tutti i servizi di insegnamento a tempo determinato prestati presso scuole statali nella misura pari, al momento della immissione in ruolo, ad anni 5, mesi 8 e giorni 28. Per l'effetto, il va condannato a ricostruire la carriera della docente tenendo conto di tale Controparte_1 anzianità preruolo al momento della assunzione a tempo indeterminato ed a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale.
31. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico del e vanno Controparte_1 liquidate in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale – stante la modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate, ormai costituenti ius receptum, l'assenza di questioni controverse in fatto e la contumacia del
– previsti dalle tabelle allegate per le cause di lavoro di valore compreso tra € Controparte_1
5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato, al riconoscimento dell'anzianità maturata in ragione dei servizi di insegnamento effettivamente prestati nelle scuole statali, con attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista dai contratti collettivi tempo per tempo applicabili per il personale docente a tempo indeterminato;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare della misura transitoria di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL Scuola del 4.8.2011;
− per l'effetto dei capi che precedono, condanna il a pagare alla ricorrente le Controparte_1 differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato, con riconoscimento del valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia stipendiale 9-14 anni;
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla integrale valutazione, in sede di ricostruzione di carriera, di tutti i servizi di insegnamento a tempo determinato prestati nelle scuole statali nella misura pari, al momento della immissione in ruolo, ad anni 5, mesi 8 e giorni 28;
− per l'effetto, condanna il a ricostruire la carriera della ricorrente con integrale Controparte_1 riconoscimento, al momento della assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità preruolo come determinata nel capo che precede ed a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale;
− condanna il alla refusione delle spese processuali in favore dei difensori Controparte_1 antistatari della ricorrente, liquidandole in euro 2.109,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci