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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.,
PRIMA SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5974 del Ruolo Generale Civile
d ell'anno 2022, avente ad oggetto: lesioni personali,
vertente tra
c.f. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Michele Zarrilo
Attrice
in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., p.iva , rapp. e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Ciro Paolo Ascione
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_2
, per essere risarcita dei danni subiti a seguito
[...] della caduta al suolo, verificatasi il 09 maggio 2019,
nel Comune di San Nicola La Strada (CE), alle ore 09.30
circa.
Esponeva che, mentre si trovava a percorrere via Milano,
nell'attraversare le strisce pedonali, all'altezza del civico 72, rovinava in terra a causa di un dislivello/
avvallamento del manto stradale, non visibile poiché
ricoperto da residui fangosi e sdrucciolevoli, accumulati a causa delle piogge dei giorni precedenti. A seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, ove le venivano diagnosticati “esiti di fratture dei segmenti posteriori di VI, VII e VIII costa di destra - Frattura
del segmento ascellare della III costa di sinistra” e,
con successivo referto della Casa di cura San Michele
s.r.l., del 16.05.2019, “frattura scomposta al terzo distale di clavicola a sinistra”. Quantificava il danno risarcibile in complessivi € 17.348,00 per danno biologico, ITT, ITP, come da relazione medica di parte,
oltre al danno non patrimoniale, pari ad euro 2.217,00 ed oltre € 200,00 per spese mediche documentate: ai suddetti importi andava aggiunta la somma relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché al pag. 2/11 danno morale ed agli interessi legali, il tutto entro il limite dell'importo di euro 26.000,00.
Concludeva, per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata,
dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di euro 17.348,00 ovvero nella somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. Vittoria
di spese con distrazione.
Si costituiva il che Controparte_2
contestava ogni responsabilità, assumendo che il sinistro, se verificatosi, doveva essere ascritto esclusivamente alla disattenzione dell'attrice, che non aveva adoperato la necessaria diligenza nell'attraversare via Milano. Contestava, inoltre, la documentazione fotografica prodotta dall'attrice, facendo altresì
rilevare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. Impugnava,
infine, il quantum della richiesta risarcitoria.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Vittoria di spese, con attribuzione.
pag. 3/11 In corso di causa veniva espletata prova per testi e CTU
medico legale, quindi, all'udienza non partecipata del
20-03-2025, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di giorni 20+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo sottolineato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame,
un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.
Le più recenti pronunzie hanno, inoltre, temperato, per quanto possibile, l'interpretazione dell'art.2051 c.c.,
facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227 del c.c.,
“se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso”
(cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che pag. 4/11 “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del pag. 5/11 danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c. c. comma 1,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche precisato, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo pag. 6/11 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Va poi ribadito il principio, già affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva)
del comportamento del danneggiato, presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece,
che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court,
imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del
23/05/2023; Cass., sez. un., ord., n. 20943 del
30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla
Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento pag. 7/11 dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (per tutte, Cass.
30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
Esaminando i fatti di causa, va in primo luogo evidenziato che nella fase istruttoria del giudizio è
risultato provato il fatto storico, descritto da parte attrice, avendo i testi escussi confermato la caduta dell'istante nella buca presente nel tratto stradale.
Occorre dunque verificare se, dagli atti del giudizio,
emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta del proprietario della strada e CP_2
responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista eventuale condotta colposa del danneggiato.
Nel caso di specie, dai rilievi fotografici in atti,
nonché dall'escussione testimoniale, risulta in modo incontrovertibile: 1) che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con perfette condizioni di visibilità; 2) che il luogo ove è avvenuta la caduta era caratterizzato da evidenti disconnessioni del fondo in più punti;
3) che la pag. 8/11 buca presente sul marciapiedi era molto ampia (circa 40
cm. X 70, come riferito dai testi escussi), la qual cosa avrebbe richiesto una maggiore attenzione e prudenza dell'attrice nel percorrerlo.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento colposo della danneggiata abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, tenuto conto che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il luogo in cui si è verificata la caduta è caratterizzato da una pavimentazione sconnessa in più punti, che non assicura un'omogeneità di calpestio ed il fatto che nella sconnessione in cui è caduta l'attrice vi fossero foglie,
sterpaglie o fango, avrebbe imposto una maggiore diligenza dell'istante nell'utilizzo del bene pubblico.
La condotta dell'utente non può che essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente, avrebbe potuto facilmente evitare la caduta se avesse usato la normale diligenza. Tanto più che la presenza di fogliame o fango costituiva un segnale inequivocabile della presenza di una sconnessione sulla sottostante pavimentazione. L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata pag. 9/11 una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi
quale efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cass n. 2480/18 e 34886 /21).
Sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, dal momento che il fatto storico è stato provato.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
pag. 10/11
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del p.t., così Controparte_3 CP_4
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di
CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 28.5.2025
Il G.O.P. Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.,
PRIMA SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5974 del Ruolo Generale Civile
d ell'anno 2022, avente ad oggetto: lesioni personali,
vertente tra
c.f. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Michele Zarrilo
Attrice
in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., p.iva , rapp. e difeso, in virtù di P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Ciro Paolo Ascione
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_2
, per essere risarcita dei danni subiti a seguito
[...] della caduta al suolo, verificatasi il 09 maggio 2019,
nel Comune di San Nicola La Strada (CE), alle ore 09.30
circa.
Esponeva che, mentre si trovava a percorrere via Milano,
nell'attraversare le strisce pedonali, all'altezza del civico 72, rovinava in terra a causa di un dislivello/
avvallamento del manto stradale, non visibile poiché
ricoperto da residui fangosi e sdrucciolevoli, accumulati a causa delle piogge dei giorni precedenti. A seguito dell'incidente, veniva trasportata presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, ove le venivano diagnosticati “esiti di fratture dei segmenti posteriori di VI, VII e VIII costa di destra - Frattura
del segmento ascellare della III costa di sinistra” e,
con successivo referto della Casa di cura San Michele
s.r.l., del 16.05.2019, “frattura scomposta al terzo distale di clavicola a sinistra”. Quantificava il danno risarcibile in complessivi € 17.348,00 per danno biologico, ITT, ITP, come da relazione medica di parte,
oltre al danno non patrimoniale, pari ad euro 2.217,00 ed oltre € 200,00 per spese mediche documentate: ai suddetti importi andava aggiunta la somma relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale, nonché al pag. 2/11 danno morale ed agli interessi legali, il tutto entro il limite dell'importo di euro 26.000,00.
Concludeva, per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata,
dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di euro 17.348,00 ovvero nella somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. Vittoria
di spese con distrazione.
Si costituiva il che Controparte_2
contestava ogni responsabilità, assumendo che il sinistro, se verificatosi, doveva essere ascritto esclusivamente alla disattenzione dell'attrice, che non aveva adoperato la necessaria diligenza nell'attraversare via Milano. Contestava, inoltre, la documentazione fotografica prodotta dall'attrice, facendo altresì
rilevare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. Impugnava,
infine, il quantum della richiesta risarcitoria.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Vittoria di spese, con attribuzione.
pag. 3/11 In corso di causa veniva espletata prova per testi e CTU
medico legale, quindi, all'udienza non partecipata del
20-03-2025, la causa veniva riservata in decisione, con i termini di giorni 20+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
Va in primo luogo sottolineato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo superato l'orientamento risalente, che configurava, nella fattispecie in esame,
un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ritenendo doversi ricondurre, viceversa, la fattispecie alla diversa ipotesi di responsabilità del custode, ex art. 2051 del c.c.
Le più recenti pronunzie hanno, inoltre, temperato, per quanto possibile, l'interpretazione dell'art.2051 c.c.,
facendo rientrare nel concetto di caso fortuito anche la condotta del danneggiato, di cui all'art.1227 del c.c.,
“se idonea ad interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno ed il danno stesso”
(cfr.Cass.civ., 20.1.2014 n.999).
E' stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 20943/2022, che pag. 4/11 “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
In particolare, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che, in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del pag. 5/11 danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c. c. comma 1,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche precisato, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'articolo pag. 6/11 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Va poi ribadito il principio, già affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, in tema di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva)
del comportamento del danneggiato, presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece,
che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court,
imprevedibile e inevitabile (Cass., ord., n. 14228 del
23/05/2023; Cass., sez. un., ord., n. 20943 del
30/06/2022, in motivazione, in particolare p. 17 e 18, in cui si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla
Cost., articolo 2).
In ogni caso, la ricostruzione del nesso causale tra il criterio di imputazione della responsabilità e l'evento pag. 7/11 dannoso va operata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
22/03/2011, n. 6529), attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (per tutte, Cass.
30/09/2014, n. 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902).
Esaminando i fatti di causa, va in primo luogo evidenziato che nella fase istruttoria del giudizio è
risultato provato il fatto storico, descritto da parte attrice, avendo i testi escussi confermato la caduta dell'istante nella buca presente nel tratto stradale.
Occorre dunque verificare se, dagli atti del giudizio,
emerga la prova, ai sensi dell'art. 2051 del c.c., che la condotta del proprietario della strada e CP_2
responsabile della sua manutenzione sia stata o meno la ragione esclusiva del fatto dannoso o piuttosto sussista eventuale condotta colposa del danneggiato.
Nel caso di specie, dai rilievi fotografici in atti,
nonché dall'escussione testimoniale, risulta in modo incontrovertibile: 1) che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, con perfette condizioni di visibilità; 2) che il luogo ove è avvenuta la caduta era caratterizzato da evidenti disconnessioni del fondo in più punti;
3) che la pag. 8/11 buca presente sul marciapiedi era molto ampia (circa 40
cm. X 70, come riferito dai testi escussi), la qual cosa avrebbe richiesto una maggiore attenzione e prudenza dell'attrice nel percorrerlo.
Deve pertanto ritenersi che il comportamento colposo della danneggiata abbia interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, tenuto conto che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il luogo in cui si è verificata la caduta è caratterizzato da una pavimentazione sconnessa in più punti, che non assicura un'omogeneità di calpestio ed il fatto che nella sconnessione in cui è caduta l'attrice vi fossero foglie,
sterpaglie o fango, avrebbe imposto una maggiore diligenza dell'istante nell'utilizzo del bene pubblico.
La condotta dell'utente non può che essere considerata negligente, dato che l'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e del luogo dell'incidente, avrebbe potuto facilmente evitare la caduta se avesse usato la normale diligenza. Tanto più che la presenza di fogliame o fango costituiva un segnale inequivocabile della presenza di una sconnessione sulla sottostante pavimentazione. L'evidenza della situazione descritta impedisce di ritenere che nel caso di specie vi sia stata pag. 9/11 una situazione di pericolo occulto, per cui deve convenirsi che a causare l'evento dannoso all'istante sia stato il fatto che la stessa non abbia usato quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità, nonostante l'evidente stato dei luoghi.
Sul punto la Suprema Corte ha sempre ritenuto che “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
del danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi
quale efficienza causale nella produzione del sinistro.
(Cass n. 2480/18 e 34886 /21).
Sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti, dal momento che il fatto storico è stato provato.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'attrice.
pag. 10/11
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del p.t., così Controparte_3 CP_4
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di
CTU.
Santa Maria Capua Vetere, 28.5.2025
Il G.O.P. Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 11/11