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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/03/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto
“pagamento compensi professionali” iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1465 dell'anno 2023
T R A avv. RC, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Pt_1
Clary, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo da Bari, 195;
RICORRENTE
E
e entrambi CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Guida, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Podgora n.11, presso il suo studio;
RESISTENTI
1 All'udienza collegiale tenutasi il 16 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la procedura è stata decisa con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 28 novembre 2023,
l'avv. RC RI, ha formulato le seguenti conclusioni:
“I) condannare il sig. e al CP_1 Controparte_3
pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 11.831,30
(petitum domanda) ovvero in subordine della somma di €.
9.101,00 (domanda liquidata) pro capite, ovvero, in via
ulteriormente gradata, di quella di giustizia,in ogni caso oltre
spese generali e cassa avvocati come per legge, nonché IVA se
dovuta, nonché agli interessi di mora ex d.lgs. 231 del 2002 dalla
domanda al soddisfo, quale compenso pro capite dovuto per
competenze di difesa maturate per il giudizio indicato dinanzi alla
Corte d'Appello di Bari;
II) condannare in solido i sigg.ri e CP_1 [...]
alle spese di lite del presente giudizio”. CP_3
In particolare, il ricorrente deduce di avere introdotto analogo ricorso ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/11 dinanzi al Tribunale di
Bari, nel quale aveva prospettato : a) di avere assunto la difesa dei sigg.ri e CP_4 CP_1 Controparte_3 [...]
quali ricorrenti, nel giudizio n. 1850/2019, dinanzi alla CP_5
Corte d'Appello di Bari, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta dal per Parte_2
2 l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del dpr n. 327 del 2001, di un immobile occupato e trasformato in forza di un decreto comunale di esproprio definitivamente annullato dal Consiglio di Stato;
b)
che il giudizio si era concluso positivamente, in quanto, a fronte di una determinazione dell'indennizzo da parte del
[...]
nella misura di €. 105.464,21, la Corte d'Appello Parte_2
aveva liquidato l'importo di €. 357.873,12, nonostante la richiesta dei ricorrenti ammontasse ad €. 790.694,00; c) di avere assunto la difesa dei medesimi sigg.ri e Guida nel giudizio dinanzi alla CP_1
Suprema Corte di Cassazione essendo stata impugnata la decisione della Corte d'Appello di Bari sia da parte dei propri assistiti che del d) di avere rinunciato al mandato Parte_2
nel corso del giudizio di Cassazione;
e) di avere maturato competenze per entrambi i giudizi, calcolate sulla scorta dei paramentri di cui al D.M. 55/2014, quanto al giudizio in Corte
d'Appello, e al medesimo D.M. come modificato nel 2022, quanto al giudizio in Cassazione, con applicazione dei medi, ma maggiorato per la pluralità di parti e determinate, in via principale, sullo scaglione corrispondente all'importo della domanda, ovvero, in via subvordinata, quello corrispondente all'importo liquidato dal giudice;
f) di agire esclusivamente nei confronti dei sigg.ri
[...]
e , in quanto residenti a [...]e, quindi, CP_1 Controparte_3
rientranti nel foro del consumatore;
g) di richiedere la condanna di ciascuno di essi ad una somma pari ad ¼ di quella a liquidarsi da parte del Tribunale, avendo suddiviso in parti uguali tra gli assistiti l'importo maturato.
3 Deduce ancora, il resistente, che, costituitesi in giudizio le parti resistenti, con comparsa con la quale hanno chiesto il rigetto delle domande del ricorrente, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 15
novembre 2023, dichiarava la propria incompetenza per essere competente la Corte d'Appello di Bari.
Conclude, pertanto, l'avv. reiterando dinanzi a questa Pt_1
Sezione della Corte d'Appello di Bari, la medesima domanda proposta dinanzi al Tribunale di Bari, che si è dichiarato incompetente, limitando, tuttavia, la stessa ai compensi maturati per il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari e dichiarando espressamente di rinunciare alla domanda relativa ai compensi maturati nel giudizio dinanzi alla Cassazione, che si riservava di richiedere in futuro e separato giudizio.
I resistenti si sono costituiti ed hanno reiterato le eccezioni articolate dinanzi al Tribunale di Bari.
Fissata per il 16 febbraio 2024 l'udienza per la comparizione delle parti, le stesse hanno depositato le note di trattazione scritta e la
Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'attuale formulazione.
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, la difesa dei resistenti si è incentrata, nella articolata memoria di costituzione dinanzi al Tribunale di Bari, riprodotta dinanzi alla Corte d'Appello dopo la riassunzione, essenzialmente sulla ricostruzione dei rapporti tra essi resistenti ed il loro difensore avv. che avevano officiato per una serie di Pt_1
4 giudizi amministrativi inerenti tutti la vicenda della espropriazione per pubblica utilità disposta dal Parte_2
Le eccezioni dei resistenti, tuttavia, non rilevano rispetto alla odierna domanda, se non con riferimento all'accordo sul compenso intervenuto in data 3 maggio 2016 con l'assistita CP_6
e confermato in data 7 novembre 2016 dagli eredi, tra cui
[...]
gli odierni resistenti, dopo il suo decesso, dal momento che gli ulteriori versamenti dedotti - che potrebbero essere imputati ad eventuali acconti - non sono riconducibili all'unico giudizio oggi all'attenzione della Corte, in quanto, la maggior parte, avvenuti in data antecedente al 2019, epoca in cui fu introdotto il giudizio di opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, ovvero, in un caso, espressamente riferito al giudizio dinanzi alla
Cassazione (v. doc. 15 produzione resistenti) o ancora, nell'ultimo caso, rappresentato da un assegno del tutto privo di causale (v.
doc. 14 produzione resistenti).
Il fatto, poi, che l'accordo sul compenso (nel senso che tutta l'attività difensiva dell'avv. comprendente tutti i giudizi Pt_1
legati alla vicenda espropriativa sarebbe stata remunerata mediante il pagamento del 10% di quanto gli espropriati avrebbero ottenuto dal in dipendenza di tale titolo), Parte_2
sebbene concluso nell'anno 2016, riguardasse anche il giudizio di opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, è
5 confermato dalla missiva inviata dall'avv. in data 14 marzo Pt_1
2023 (v.doc. 11 prod. resistenti)1.
Ciò posto, va osservato che l'accordo sul quale sostanzialmente i resistenti hanno basato le proprie eccezioni deve essere dichiarato nullo, e ciò, trattandosi di questione di nullità rilevabile d'ufficio, indipendentemente dal fatto che la detta invalidità sia stata evidenziata dallo stesso ricorrente avv. con le note CP_7
di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 16 febbraio 2024.
Infatti, è noto che la legge n. 247/2013, ha previsto la nullità del
c.d. patto di quota lite, intendendosi per esso l'accordo in base al quale il compenso per il difensore viene determinato in misura percentuale rispetto all'importo che l'assistito riuscirà ad ottenere all'esito del giudizio.
Che tale fosse il contenuto dell'accordo del 2016 intercorso tra le parti, non possono esservi dubbi, così come è indubitabile, pertanto, che l'accordo debba essere dichiarato nullo.
Infatti, l'art 13 della legge del 31 dicembre 2012, n 247, al comma
4 ha reintrodotto il divieto del c.d. patto di quota lite2, che era stato, invece, considerato valido dal d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, e, quindi, solo per il periodo intermedio. 1 Nella missiva si legge chiaramente che il ricorso recante il n. 1850/2019, definito con ordinanza n.
3041/2021, era stato instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari in esecuzione dell'accordo del
2016 e, quindi, era soggetto alle medesime modalità di determinazione del compenso. 2 Recita la norma : “Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
6 L'accordo che ne occupa è stato stipulato nel 2016 e, pertanto, ricadente pienamente nel divieto, deve essere dichiarato nullo.
Tuttavia, ciò non comporta la nullità del contratto di patrocinio, avendo affermato la Suprema Corte che “in ipotesi di nullità del patto di quota lite o di sua inoperatività, l'avvocato conserva il
diritto al compenso per le sue prestazioni sulla base dei parametri” (Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2023, n.7180).
In conclusione, venuto meno l'accordo, il compenso va liquidato secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis.
Del resto, i resistenti non hanno sollevato eccezioni né con riferimento all'attività professionale svolta – del tutto pacifica ed incontestata – né con riguardo ai criteri di calcolo (valore della controversia, applicazione dei medi, aumenti per la pluralità di assistiti).
Orbene, in primo luogo il parametro del valore della controversia,
ai fini della scelta dello scaglione applicabile al caso concreto, va individuato – nel rapporto tra difensore ed assistito – in quello effettivo, cui è parametrato l'impegno professionale e, pertanto, quello del disputatum e non del decisum3.
7 Posto come parametro il valore complessivo pari ad €. 790.694,00, risulta accoglibile la richiesta del ricorrente di contenere nei medi dello scaglione il compenso dovuto per tutte le fasi previste, per complessivi 24.908,00.
Tale importo va effettivamente maggiorato del 90%, tenuto conto che il D.M. 55/2014, nella formulazione successiva al 2018, ha previsto all'art. 4 co. 2 che, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico venga maggiorato di una percentuale del 30% per ciascuna parte oltre la prima.
In conclusione, il compenso spettante all'avv. ammonta Pt_1
complessivamente ad €. 47.325,00, da porsi, nei limiti di ¼, pari ad €. 11.831,30, da porsi a carico di ciascuna delle parti resistenti;
il tutto maggiorato degli interessi nella misura di cui alla l.
231/2002, dalla domanda al soddisfo ed oltre gli accessori di legge.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate in dispositivo secondo soccombenza
(secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal
23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €. 5.200,00 ed €.
26.000,00), sono interamente poste a carico dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
avv. RC, con comparsa in riassunzione del 28 novembre 2023:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
8 2) determina i compensi spettanti all'avv. RC RI, per la difesa svolta a favore di e , CP_1 Controparte_3
come segue:
a) per il giudizio n. 1850/2019, dinanzi alla Corte d'Appello di
Bari, la somma di €. 23.662,60, oltre accessori di legge;
3) condanna ciascuno dei resistenti e CP_1 CP_2
a pagare, in favore dell'avv. RC RI, la somma
[...]
complessiva di €. 11.831,30, oltre rimborso delle spese generali, iva e cap, nonché interessi legali come da richiesta del ricorrente dalla domanda al soddisfo;
4) condanna e in solido tra loro, a CP_1 CP_2
rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 3.712,00, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Così decisa l'8 marzo 2024 nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Sul punto Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3687 ha affermato che “Nei rapporti tra avvocato
e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata“.