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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14550/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DUSI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. BOVONE LORELLA e l'avv. SPIONE CP_1 C.F._2
OR AL
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, dando atto che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare per decisione Pt_2 condivisa con la moglie;
il Signor si impegna a cambiare la propria residenza (comunicando la Pt_3 nuova residenza anche al Patronato, al fine della corretta quantificazione dell'Assegno Unico) e ad asportare i propri effetti personali entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso di separazione.
2. La dimora coniugale (di proprietà di ubicata nel Comune di Desenzano del Garda in Parte_4
Via Trieste 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse Parte_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando sussisteranno i presupposti di legge. Di detta abitazione il sig. continuerà a pagare il mutuo (circa € 1.500,00 mensili), con Pt_2 spese condominiali ordinarie e utenze domestiche in capo alla Signora e spese condominiali Pt_1 straordinarie in capo al Signor In relazione allo stato della casa familiare al momento del Pt_3 concordato allontanamento del sig. il predetto si impegna formalmente a provvedere alla Pt_2 riparazione della parete della camera matrimoniale, alla sostituzione della maniglia della porta della camera del bambino, alla manutenzione ordinaria dell'idro-camino (in quanto relativa all'anno di utilizzo comune), alla sostituzione di un gancio di un'anta di una portafinestra della camera matrimoniale. Le parti inoltre dichiarano che quattro dei dieci abbaini, a giugno 2025, manifestano piccole infiltrazioni allorquando si verificano precipitazioni eccezionali.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore di volta in volta collocatario, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e estano collocati prevalentemente presso la madre;
il padre potrà esercitare Per_1 Per_2 il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i martedì, dall'uscita di scuola fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola;
nonché a weekend alternati, dal venerdì, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà a casa. Vacanze natalizie e pasquali divise al 50% tra ciascun genitore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, a decorrere dal mese di luglio 2025 entro Parte_4 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 mensili e così € 500,00 mensili per ciascun figlio - assegno quantificato anche già tenendo conto che dal gennaio 2027 il sig. non avrà più detrazioni fiscali per la Pt_2 ristrutturazione della casa coniugale, elemento che quindi non potrà essere considerato fatto sopravvenuto nè presupposto per una modifica degli assegni come concordati ora - assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi e quale elemento Pt_2 funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987 , ad eccezione chiaramente di quanto previsto in tema di mantenimento in favore dei figli e di assegno unico, verserà alla moglie la somma di € 38.000,00 a titolo di rimborso dei prestiti ricevuti dalla stessa negli anni passati con le seguenti modalità: € 19.000,00 entro 10 giorni successivi al deposito del presente ricorso, € 19.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Solo con il puntuale incasso della succitata somma, la signora dichiara di Pt_1 null'altro avere a pretendere a titolo economico/patrimoniale dal signor ad eccezione Pt_3 naturalmente di quanto previsto in tema di mantenimento in favore dei figli e di assegno unico.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per se stessi e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (atto n. 32, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minorenni.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CL HE IU
ANDREA MARCHESI IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14550/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. DUSI ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. BOVONE LORELLA e l'avv. SPIONE CP_1 C.F._2
OR AL
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, dando atto che il sig. si è già allontanato dalla casa familiare per decisione Pt_2 condivisa con la moglie;
il Signor si impegna a cambiare la propria residenza (comunicando la Pt_3 nuova residenza anche al Patronato, al fine della corretta quantificazione dell'Assegno Unico) e ad asportare i propri effetti personali entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso di separazione.
2. La dimora coniugale (di proprietà di ubicata nel Comune di Desenzano del Garda in Parte_4
Via Trieste 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse Parte_1 dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando sussisteranno i presupposti di legge. Di detta abitazione il sig. continuerà a pagare il mutuo (circa € 1.500,00 mensili), con Pt_2 spese condominiali ordinarie e utenze domestiche in capo alla Signora e spese condominiali Pt_1 straordinarie in capo al Signor In relazione allo stato della casa familiare al momento del Pt_3 concordato allontanamento del sig. il predetto si impegna formalmente a provvedere alla Pt_2 riparazione della parete della camera matrimoniale, alla sostituzione della maniglia della porta della camera del bambino, alla manutenzione ordinaria dell'idro-camino (in quanto relativa all'anno di utilizzo comune), alla sostituzione di un gancio di un'anta di una portafinestra della camera matrimoniale. Le parti inoltre dichiarano che quattro dei dieci abbaini, a giugno 2025, manifestano piccole infiltrazioni allorquando si verificano precipitazioni eccezionali.
PIANO GENITORIALE PER I FI NI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore di volta in volta collocatario, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e estano collocati prevalentemente presso la madre;
il padre potrà esercitare Per_1 Per_2 il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: potrà vedere e tenere con sé i figli tutti i martedì, dall'uscita di scuola fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola;
nonché a weekend alternati, dal venerdì, dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà a casa. Vacanze natalizie e pasquali divise al 50% tra ciascun genitore. Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da individuare e comunicare alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c, a decorrere dal mese di luglio 2025 entro Parte_4 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di contributo al mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 1.000,00 mensili e così € 500,00 mensili per ciascun figlio - assegno quantificato anche già tenendo conto che dal gennaio 2027 il sig. non avrà più detrazioni fiscali per la Pt_2 ristrutturazione della casa coniugale, elemento che quindi non potrà essere considerato fatto sopravvenuto nè presupposto per una modifica degli assegni come concordati ora - assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico erogato dall'Inps verrà percepito integralmente dalla Signora Pt_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia, da intendersi qui integralmente ritrascritto.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Il sig. a definizione di tutti i rapporti patrimoniali intercorsi tra i coniugi e quale elemento Pt_2 funzionale per la soluzione della crisi familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. n. 74/1987 , ad eccezione chiaramente di quanto previsto in tema di mantenimento in favore dei figli e di assegno unico, verserà alla moglie la somma di € 38.000,00 a titolo di rimborso dei prestiti ricevuti dalla stessa negli anni passati con le seguenti modalità: € 19.000,00 entro 10 giorni successivi al deposito del presente ricorso, € 19.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Solo con il puntuale incasso della succitata somma, la signora dichiara di Pt_1 null'altro avere a pretendere a titolo economico/patrimoniale dal signor ad eccezione Pt_3 naturalmente di quanto previsto in tema di mantenimento in favore dei figli e di assegno unico.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo al proprio mantenimento.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei passaporti per se stessi e per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (atto n. 32, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minorenni.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza. Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente est.
LE OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209