Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12309 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12309/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8103 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Martini e Francesca Anedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. di prot. M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-03-06-2024 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, notificato alla Ricorrente in data 05.06.2024, di esclusione della medesima, proveniente dal 26° corso, dalla frequenza del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata; bando n. M_D GMIL REG2021 0549924 24.12.2021 di concorsi interni, per titoli ed esami, a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata, nella parte in cui all’art. 15, rubricato “Ammissione al corso di formazione basico”, al comma 8, non stabilisce come causa di non esclusione dal concorso il militare ammesso, che al momento della convocazione è in malattia per lesione o infortunio dipendente da causa di servizio, ritenuto poi totalmente idoneo al servizio militare incondizionato; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e comunque collegati, o conseguenti (tra cui il bando successivo M_D AB05933 REG2023 0208387 05/04/2023 all’art. 15 comma 8) anche se non comunicati o conosciuti, in quanto lesivi della posizione giuridica della Ricorrente;
- l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita, anche con riserva nelle more della definizione nel merito del presente procedimento, alla frequenza del 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata iniziato in data 27.05.2024, ovvero la possibilità di essere inserita a frequentare il primo corso successivo utile, e sia immessa in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente ha presentato domanda;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna ricorrente, Graduato Scelto dell’Esercito Italiano -OMISSIS- vinceva il concorso interno per titoli ed esami, indetto con bando M_D GMIL REG2021 0549924 24.12.2021, per la selezione di 400 volontari in servizio permanente da ammettere al 26° corso basico di formazione, per la successiva immissione nel ruolo dei Sergenti dell’Esercito (doc. 1 ric.).
Come risulta dal decreto di PREVIMIL prot. n. M_D AB05933 REG2023 0199297 31-03-2023 di nomina dei vincitori (doc. 2 ric.), la ricorrente si collocava nella posizione -OMISSIS- della graduatoria relativa ai 30 posti riservati ai volontari in s.p., da immettere nel ruolo dei Sergenti, con Specializzazione Tecnici - Incarico principale/Posizione organica: Tecnico Amministrativo/Contabile.
Tuttavia, alla fine 2022, la stessa ricorrente otteneva il congedo per maternità divenendo madre in data 12.07.2023.
Pertanto, data l’impossibilità della ricorrente, poiché in maternità, di partecipare al 26^ corso di formazione, l’Amministrazione disponeva l’inserimento della stessa nel primo corso di formazione utile successivo (il 27^).
Concluso il congedo per maternità e ripreso il servizio nel Reggimento di appartenenza, la ricorrente riceveva la convocazione per l’ammissione al 27^ corso di formazione basico (immediatamente successivo a quello che non aveva potuto frequentare per le ragioni sopra esposte), il cui inizio era fissato al 27.5.2024 (doc. 4 ric. v. pag. 13).
Tuttavia in data 29.04.2024 il graduato subiva un infortunio all’interno della Caserma Marini di Pistoia, a causa del quale riportava un forte trauma alla zona lombare ed al polso sinistro. Ricevute le prime cure presso il locale Pronto Soccorso, veniva dimessa con diagnosi di “Trauma polso sinistro e rachide lombosacrale” e prognosi gg. 10 (doc. 5 ric. verbale Pronto Soccorso).
Con successivo certificato medico le venivano prescritti ulteriori giorni di astensione dal lavoro per malattia fino al 17.06.2024 (doc. 6 – certificazione medica).
Nel contempo il Comando di appartenenza comunicava all’interessata di aver provveduto a redigere il “modello C” per il riconoscimento della causa di servizio in relazione all’incidente occorsole presso la sede di servizio.
A causa dell’infortunio, tempestivamente comunicato al DIPE, la ricorrente non poteva iniziare il 27^ corso basico di formazione in calendario per il 27.05.2024.
In modo per la ricorrente inaspettato, in data 5.6.2024 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, con provvedimento M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-03-06-2024, ha escluso il Gr. Sc. -OMISSIS- dal concorso a cui aveva partecipato con successo, per non essersi la stessa presentata al 27° corso basico per malattia (doc. 7 ric.).
Al riguardo l’Amministrazione richiama, nel provvedimento, l’art. 15, comma 2 del bando di concorso, il quale dispone che la mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione comporta rinuncia, salvo motivate e documentate cause di impedimento e che, a seguito di verifica dei motivi dell’impedimento, “la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di differire la data di convocazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso su specifica richiesta da parte dell’Ente/Reparto di appartenenza”.
Il medesimo art. 15 al comma 8 dispone inoltre che, salva la facoltà di differimento di cui al comma 2, l’ammesso che nel giorno indicato nell’avviso di convocazione sia in stato di malattia decade dal diritto all’ammissione al corso, senza possibilità di rinvio al primo corso utile successivo (fatta salva l’ipotesi, ritenuta non ricorrere nella specie, di “patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio…”).
Esercitato il diritto di accesso ai documenti relativi al procedimento, con atto notificato al Ministero della Difesa in data 24.7.2024 e depositato lo stesso giorno, l’interessata ha impugnato dinnanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di esclusione, ritenuto lesivo nella parte in cui non le consente, in via definitiva, di poter partecipare ad un successivo corso di formazione per lo stesso profilo professionale, considerato che la mancata partecipazione al 27^ corso basico di formazione è stata determinata da malattia certificata, dipendente da causa di servizio.
Al riguardo la ricorrente allega di essere stata convocata in data 20.06.2024 presso l’Infermeria presidiaria di Firenze che, accertata l’idoneità della medesima alla ripresa del servizio militare incondizionato, ha ritenuto che lo stato di malattia/convalescenza accusato era “esclusivamente e/o in misura prevalente derivante da infermità/malattia sì dipendente da causa di servizio” (doc. 11 ric.).
Sulla base della suddetta esposizione dei fatti, parte ricorrente domanda l’annullamento, oltre che del provvedimento di esclusione del 3.6.2024 (allegato 1), anche dell’art. 15, co.8 del bando di concorso (doc. 2 ric.) nella parte in cui non stabilisce come motivo di non esclusione dal concorso, la malattia per lesione o infortunio dipendenti da causa di servizio del candidato che sia ritenuto in seguito totalmente idoneo al servizio militare.
L’unico, articolato motivo di impugnazione è così rubricato:
“Violazione di legge per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Violazione del bando militare all’art. 15 comma 2. eccesso di potere per carenza di motivazione.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore di fatto. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.”.
Parte ricorrente evidenzia che, per partecipare ai concorsi interni nei ruoli di sergente, al militare è richiesto come ulteriore requisito (ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministero della Difesa n. M_D GUDC REG2020 0030584 emanato il 6 agosto 2020 recante ulteriori requisiti e modalità di svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui agli articoli 690, comma 1, e 2197 – sexies del Codice dell’Ordinamento Militare) “l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato in qualità di sergente, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività, fatto salvo quanto previsto dall’art. 635, comma 1 bis, del Codice dell’Ordinamento Militare”. Nel caso di specie, la ricorrente si lamenta del fatto che, con il provvedimento impugnato, è stata esclusa dal concorso in oggetto, senza che l’Amministrazione abbia considerato che lo stato di malattia per cui non si presentava al 27^ corso di formazione basico (al quale era stata ammessa) era dipeso da infortunio occorso in servizio e, al momento del provvedimento, era ancora in via di svolgimento l’accertamento della dipendenza di esso da causa di servizio.
Come documentato in atti, la ricorrente sostiene che “è pacifico che l’infortunio a causa del quale la Ricorrente non ha potuto iniziare in data 27.05.2024 il corso di formazione deriva da causa di servizio, come riconosciuto in data 20.06.2024 dall’Infermeria presidiaria di Firenze, che accertava l’idoneità della Ricorrente al servizio militare incondizionato, ritenendo lo stato di malattia/convalescenza esclusivamente e/o in misura prevalente derivante da infermità/malattia sì dipendente da causa di servizio (cfr. doc. 11).”.
Non a caso il reparto di appartenenza della ricorrente, nel comunicare il protrarsi della convalescenza della dipendente, chiedeva al DIPE di valutare la possibilità di rinviare d’ufficio l’interessata al primo corso successivo utile.
Il DIPE, viceversa, avrebbe del tutto disatteso quanto disposto dall’art. 15, comma 2, del bando del concorso laddove prevede la possibilità di differire l’inizio del corso entro un congruo termine in caso di impedimento a presentarsi del militare ammesso.
Inoltre non avrebbe considerato che al momento era ancora in corso l’accertamento della dipendenza dell’infortunio e della convalescenza susseguente da causa di servizio, circostanza poi in effetti accertata dall’infermeria presidiaria competente, il che avrebbe imposto all’Amministrazione di attendere l’esito della verifica in corso prima di disporre l’esclusione, visto il testo dell’art. 635, comma 1-bis, c.o.m. il quale impone di non escludere l’aspirante dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali in presenza di “patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio”.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha affidato le proprie difese ad una relazione “tecnica” nella quale si sottolinea la conformità dell’attività amministrativa svolta alle previsioni del bando e al comma 1-bis dell’art. 635 c.o.m., stante il carattere non permanente dell’infermità accertata sulla persona della ricorrente, a prescindere dal riconoscimento della causa di servizio dell’infortunio occorso.
Con ordinanza del 9.9.2024, n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta e ammesso la sig.ra -OMISSIS-al primo corso utile della stessa natura in quanto ha considerato che “…la stessa situazione in concreto verificatasi nella specie non sembra trovare puntuale inquadramento nell’art. 635, comma 1-bis, c.o.m. che contempla, ai fini della non esclusione nei concorsi interni, la sola ipotesi di invalidità permanente del candidato dipendente da causa di servizio, senza escludere però la possibile conservazione del diritto del candidato (anche) nella fattispecie avvenuta nella specie, in cui l’inabilità, benché temporanea, è comunque dipesa da causa di servizio”.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha prodotto memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve, infatti, rilevarsi che, per quanto allegato e documentato dalla ricorrente (v. supra) si deve ritenere accertato che la dipendente ha subito un infortunio in data 29.4.2024 all’interno della Caserma Marini di Pistoia e che, a causa dell’infermità derivatane, si è dovuta assentare dal lavoro per malattia fino al 17.6.2024 (come da certificazione medica in atti, doc. 6 ric.).
È dunque provato che la stessa si è trovata nell’impossibilità, per ragioni non dipendenti dalla sua volontà, di iniziare il corso basico di formazione, al quale era stata ammessa e convocata, il quale ha avuto inizio presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo in data 27.5.2024, quindi in concomitanza con la malattia in corso che la costringeva ad assentarsi dal servizio.
La ricorrente ha inoltre provato che l’infortunio subito e la conseguente infermità sofferta sono state ritenuti come dipendenti da causa di servizio dalla competente autorità sanitaria militare con verbale del 20.6.2024.
L’istruttoria ha inoltre provato che la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) – che ha poi adottato il provvedimento di esclusione dal concorso – era stata resa edotta dal reparto di appartenenza della ricorrente sia della situazione sanitaria che le impediva di partecipare al corso, che della possibilità che l’infermità avrebbe potuto essere riconosciuta come dipendente da causa di servizio in quanto la relativa pratica era stata tempestivamente avviata con la compilazione e l’invio del c.d. “Modello C”.
Nonostante le suddette evidenze PERSOMIL ha adottato il provvedimento del 3.6.2024 (impugnato) che ha escluso la ricorrente dal concorso dichiarandola decaduta dal diritto di ammissione al corso “senza possibilità di rinvio al primo corso utile successivo”, sulla base della previsione dell’art. 15, comma 8, del bando di concorso.
Il Collegio ritiene tale determinazione illegittima per le seguenti ragioni.
Lo stesso art. 15 del bando, al comma 2, prevedeva che l’ammesso che non si fosse presentato al corso sarebbe stato considerato “rinunciatario”; tuttavia faceva salve “motivate e documentate cause di impedimento comunicate dall’Ente/Reparto di appartenenza alla predetta Direzione Generale (PERSOMIL ndr.) immediatamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive alla citata data di convocazione agli indirizzi di posta elettronica….ecc.”
In tal caso la stessa Direzione Generale per il Personale Militare doveva verificare i motivi dell’impedimento con “la facoltà di differire la data di convocazione fino al venticinquesimo giorno dalla data di inizio del corso su specifica richiesta da parte dell’Ente/Reparto di appartenenza.”.
Ora, se è vero che, come eccepito da parte resistente, la valutazione “de qua” contiene certamente dei margini di discrezionalità, resta il fatto che detta valutazione doveva essere fatta e doveva essere motivato, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il diniego del differimento in relazione alle circostanze del caso concreto.
Sulla base degli elementi di fatto sopra enumerati l’impossibilità della ricorrente aveva carattere temporaneo e, ciò che più conta, l’infortunio descritto appariva ancorato a circostanza obbiettive di natura sanitaria (ciò in termini di certezza) e tali da rendere probabile il successivo riconoscimento della causa di servizio, atteso che l’infortunio descritto era avvenuto all’interno dei locali della caserma, durante l’orario di servizio e il reparto di appartenenza aveva immediatamente avviato la pratica per il riconoscimento della causa di servizio (a stretto giro riconosciuta dall’Infermeria presidiaria di Firenze con verbale del 20.6.2024).
Viceversa tali circostanze oltre a non avere indotto, immotivatamente, l’Amministrazione all’esercizio del potere di differimento pur previsto dall’art. 15, comma 2 del bando, non sono state altresì adeguatamente rilevate e valorizzate nel provvedimento dichiarativo della decadenza dal corso, il quale si è limitato ad affermare che, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del bando, gli ammessi che non si presentavano per malattia decadevano dal relativo diritto, “senza possibilità di rinvio al primo corso utile successivo.”.
In realtà la lettura della norma concorsuale appare sul punto eccessivamente restrittiva dal momento copre soltanto una parte del suo contenuto (laddove statuisce, in effetti, la decadenza dal corso in caso di impedimento per malattia o altra idoneità temporanea): l’ultimo periodo dello stesso comma 8, tuttavia, aggiunge che “La patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.”.
Il Collegio ritiene che l’avvio di un procedimento per riconoscere la causa di servizio a beneficio della ricorrente, in relazione all’infortunio occorsole (elemento fattuale che era stato portato a conoscenza della Direzione comeptente) costituiva circostanza tale da impedire l’immediata adozione di un provvedimento decadenziale a carattere definitivo, stante la prospettiva, apprezzabile in proiezione probabilistica, che la causa di servizio potesse essere riconosciuta (come poi in effetti accaduto) e non essendoci, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, alcuna certezza in ordine al carattere della patologia, che poteva essere tale da integrare “permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato” (il che avrebbe imposto l’ammissione ad un corso utile successivo).
Giova rammentare che tale contenuto della lex specialis non costituisce altro che una pedissequa applicazione dell’art. 935, comma 1-bis, c.o.m. ai sensi del quale “1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c) [vale dire il requisito psico-fisio-attitudinale], la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.”.
Non poteva, in altri termini, escludersi a priori che l’infortunio accusato dal graduato, in quanto presumibilmente dipendente da causa di servizio (come poi accertato) avrebbe potuto integrare, all’esito dei postumi successivamente accertati, la fattispecie normativamente definita la quale impone la conservazione del diritto a partecipare ad un successivo corso utile.
Pertanto il provvedimento appare illegittimo “in parte qua” e da annullare laddove, al di là della esclusione dal 27^ corso basico di formazione per impedimento dell’interessata, ha anche ritenuto di escludere dal concorso originario e di dichiarare la stessa definitivamente decaduta anche rispetto a corsi utili futuri.
Va infine rilevato che, all’esito del definitivo accertamento sanitario (che pur riconoscendo la dipendenza dell’infortunio da causa di servizio ha ritenuto la dipendente del tutto guarita e pienamente idonea al servizio militare incondizionato) la stessa situazione in concreto verificatasi nella specie non sembra trovare puntuale inquadramento nell’art. 635, comma 1-bis, c.o.m. (e nell’art. 15, comma 8, ultimo periodo del bando che tale disposizione riproduce).
La norma in effetti contempla in modo espresso, ai fini della non esclusione dai concorsi interni ivi menzionati (o, meglio, del riconoscimento del diritto alla partecipazione ad un successivo corso utile), la sola ipotesi di invalidità permanente (ma parziale) del candidato dipendente da causa di servizio; la stessa norma, tuttavia non sembra escludere la possibile conservazione del diritto del candidato (anche) nella fattispecie verificatasi nella specie, in cui l’inabilità, benché temporanea e senza postumi permanenti, è comunque dipesa da causa di servizio ed ha impedito alla candidata di sfruttare una “chance” di favorevole progressione di carriera, peraltro meritoriamente guadagnata sul campo mediane il superamento di prove concorsuali.
Il ricorso, per le ragioni esposte, merita accoglimento e determina l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha sancito la definitiva decadenza della ricorrente dalla possibilità di accedere ad un corso utile successivo della stessa natura di quello per cui è causa.
La novità della questione può giustificare, in via eccezionale, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato per quanto di ragione, ordinando all’Amministrazione di ammettere la ricorrente al primo corso utile della stessa natura immediatamente successivo al deposto della presente sentenza.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.