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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2240/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 2240/2024 promossa da
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 7; rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione, dall'avv. Domenico
Carotenuto (C.F. ) del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in Pompei alla Via San Giovanni Battiste della Salle n. 41, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] alla Traversa Pironti n. 7; rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giorgio Minetti (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla via Ponte della Persica n. 24; indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Email_2
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto per rilascio di immobile ex art. 617 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere l'esecutività dell'atto di precetto opposto nonché tutti gli atti successivi ex art 481
c.p.c; NEL MERITO:
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17/04/2024 dal Sig. all'opponente nonché degli atti successivi e Controparte_1 conseguenti per violazione dell'art 56 L. 392/78 e per tutte le ragioni rilevabili ex officio;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottosvcritto difensore per anticipo fattone.”
PER Controparte_1
“in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto per essere la stessa inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
nel merito rigettare la proposta opposizione a precetto, ed ogni consequenziale e connessa domanda, per essere la stessa inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto nonché temeraria e pretestuosa sotto i diversi punti di vista sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/05/2024, proponeva opposizione al Parte_1 precetto per rilascio dell'immobile, locato ad uso abitativo e situato in Pompei (NA) alla Traversa
Pironti n. 7 – piano secondo – interno 24, notificatole in data 17/04/2024 in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità n. 3345/2024, emessa in data 09/04/2024 dal Tribunale di Torre
Annunziata, con la quale veniva fissata la data del 09/05/2024 per l'esecuzione dell'ordine di rilascio.
1.1 A sostegno dell'opposizione, lamentava, quale unico motivo, la violazione Parte_1 dell'art. 56, co. 4, L. 392/78, evidenziando che l'atto di precetto le era stato notificato prima dello spirare del termine indicato nel titolo esecutivo per l'esecuzione dell'ordine di rilascio. Chiedeva quindi, in via preliminare e cautelare, di sospendere “l'esecutività dell'atto di precetto opposto nonché tutti gli atti successivi ex art 481 c.p.c.”; nel merito, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e degli atti successivi, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
2. In data 06/06/2024, si costituiva in giudizio il locatore opposto, contestando la Controparte_1 fondatezza, in diritto, dell'opposizione e chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che della domanda principale, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
3. All'udienza del 05/11/2024, le parti concordavano sulla cessata materia del contendere, avendo l'opposto notificato un ulteriore atto di precetto, cui era seguita l'esecuzione forzata di rilascio dell'immobile (avvenuto in data 23/10/2024), con perenzione del precetto opposto. Insistevano tuttavia nelle rispettive ragioni ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567).
Dunque, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito;
con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., Sez. L., 20/03/2009, n. 6909).
Al riguardo, si evidenzia che, nel caso in esame, come pacificamente riferito in udienza da entrambe le parti, il precetto opposto è andato perento (il che ha reso superflua anche la pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione formulata dall'opponente) e l'ordine di rilascio è stato eseguito in data
23/10/2024, a seguito della notifica di un nuovo e diverso precetto, per cui alcuna utilità pratica residua da una pronuncia sul merito del motivo di opposizione, se non ai fini della pronuncia sulle spese di lite che, come noto, vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale.
5. Al riguardo, si ritiene che l'opposizione formulata da sia infondata. Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza fatta propria da chi scrive, infatti, “la fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile locato, condiziona, ai sensi dell'art. 56 della legge sull'equo canone, solo l'inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 cod. proc. civ., può essere impugnato con
l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l'esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall'art. 12 della legge 25 marzo 1982 n. 94)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11470 del 20/10/1992, rv. 479066 - 01).
Non dovendo quindi la notifica del precetto necessariamente essere preceduta dalla data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile (che può finanche essere fissata in sede di esecuzione), appare evidente come l'opposizione in esame – con la quale è stata lamentata l'invalidità del precetto unicamente in quanto notificato prima della data fissata per l'esecuzione dell'ordine di rilascio – non sia meritevole di accoglimento.
6. Le spese di lite vanno quindi regolate in base al principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'opponente . Parte_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente: cause di valore fino a € 1.100,00; parametri minimi (stante la semplicità delle questioni in fatto ed in diritto trattate); si liquidano le sole fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e non avendo le parti scambiato note conclusionali.
Le somme liquidate dovranno inoltre essere distratte in favore del procuratore costituito dell'opposto, avv. Giorgio Minetti, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a pagare, in favore di le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano nella somma di € 132,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per Legge, con distrazione in favore dell'avv. Giorgio
Minetti ex art. 93 c.p.c.;
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 07/02/2025.
Il Giudice
Anita Carughi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in primo grado al n. R.G. 2240/2024 promossa da
, C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Pompei (NA) alla Traversa Pironti n. 7; rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione, dall'avv. Domenico
Carotenuto (C.F. ) del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in Pompei alla Via San Giovanni Battiste della Salle n. 41, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...] alla Traversa Pironti n. 7; rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giorgio Minetti (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) alla via Ponte della Persica n. 24; indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) Email_2
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto per rilascio di immobile ex art. 617 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.
IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere l'esecutività dell'atto di precetto opposto nonché tutti gli atti successivi ex art 481
c.p.c; NEL MERITO:
- in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17/04/2024 dal Sig. all'opponente nonché degli atti successivi e Controparte_1 conseguenti per violazione dell'art 56 L. 392/78 e per tutte le ragioni rilevabili ex officio;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottosvcritto difensore per anticipo fattone.”
PER Controparte_1
“in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto di precetto opposto per essere la stessa inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
nel merito rigettare la proposta opposizione a precetto, ed ogni consequenziale e connessa domanda, per essere la stessa inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto nonché temeraria e pretestuosa sotto i diversi punti di vista sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 07/05/2024, proponeva opposizione al Parte_1 precetto per rilascio dell'immobile, locato ad uso abitativo e situato in Pompei (NA) alla Traversa
Pironti n. 7 – piano secondo – interno 24, notificatole in data 17/04/2024 in forza dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità n. 3345/2024, emessa in data 09/04/2024 dal Tribunale di Torre
Annunziata, con la quale veniva fissata la data del 09/05/2024 per l'esecuzione dell'ordine di rilascio.
1.1 A sostegno dell'opposizione, lamentava, quale unico motivo, la violazione Parte_1 dell'art. 56, co. 4, L. 392/78, evidenziando che l'atto di precetto le era stato notificato prima dello spirare del termine indicato nel titolo esecutivo per l'esecuzione dell'ordine di rilascio. Chiedeva quindi, in via preliminare e cautelare, di sospendere “l'esecutività dell'atto di precetto opposto nonché tutti gli atti successivi ex art 481 c.p.c.”; nel merito, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e degli atti successivi, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
2. In data 06/06/2024, si costituiva in giudizio il locatore opposto, contestando la Controparte_1 fondatezza, in diritto, dell'opposizione e chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che della domanda principale, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
3. All'udienza del 05/11/2024, le parti concordavano sulla cessata materia del contendere, avendo l'opposto notificato un ulteriore atto di precetto, cui era seguita l'esecuzione forzata di rilascio dell'immobile (avvenuto in data 23/10/2024), con perenzione del precetto opposto. Insistevano tuttavia nelle rispettive ragioni ai fini della pronuncia sulle spese di lite. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, avendo le parti rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567).
Dunque, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito;
con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., Sez. L., 20/03/2009, n. 6909).
Al riguardo, si evidenzia che, nel caso in esame, come pacificamente riferito in udienza da entrambe le parti, il precetto opposto è andato perento (il che ha reso superflua anche la pronuncia sull'istanza cautelare di sospensione formulata dall'opponente) e l'ordine di rilascio è stato eseguito in data
23/10/2024, a seguito della notifica di un nuovo e diverso precetto, per cui alcuna utilità pratica residua da una pronuncia sul merito del motivo di opposizione, se non ai fini della pronuncia sulle spese di lite che, come noto, vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale.
5. Al riguardo, si ritiene che l'opposizione formulata da sia infondata. Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza fatta propria da chi scrive, infatti, “la fissazione della data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile locato, condiziona, ai sensi dell'art. 56 della legge sull'equo canone, solo l'inizio della esecuzione del provvedimento (e non il diritto del locatore alla esecuzione) e non deve necessariamente precedere, quindi, la notificazione del precetto, che, come è reso palese dall'art. 479 cod. proc. civ., può essere impugnato con
l'opposizione alla esecuzione, prima che questa sia iniziata, solo per contestare il diritto dell'istante di procedere alla esecuzione per l'inesistenza o invalidità del titolo esecutivo o la successiva modifica o estinzione del diritto. Ne consegue che, se l'esecuzione non è stata iniziata, il conduttore non può proporre opposizione al precetto solo perché non preceduto dalla fissazione della data dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato, cui può provvedersi anche in sede di esecuzione (e nei casi previsti dall'art. 12 della legge 25 marzo 1982 n. 94)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 11470 del 20/10/1992, rv. 479066 - 01).
Non dovendo quindi la notifica del precetto necessariamente essere preceduta dalla data di esecuzione del provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile (che può finanche essere fissata in sede di esecuzione), appare evidente come l'opposizione in esame – con la quale è stata lamentata l'invalidità del precetto unicamente in quanto notificato prima della data fissata per l'esecuzione dell'ordine di rilascio – non sia meritevole di accoglimento.
6. Le spese di lite vanno quindi regolate in base al principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'opponente . Parte_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 ratione temporis vigente: cause di valore fino a € 1.100,00; parametri minimi (stante la semplicità delle questioni in fatto ed in diritto trattate); si liquidano le sole fasi di studio e introduttiva, non essendo stata svolta attività istruttoria e non avendo le parti scambiato note conclusionali.
Le somme liquidate dovranno inoltre essere distratte in favore del procuratore costituito dell'opposto, avv. Giorgio Minetti, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a pagare, in favore di le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano nella somma di € 132,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per Legge, con distrazione in favore dell'avv. Giorgio
Minetti ex art. 93 c.p.c.;
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 07/02/2025.
Il Giudice
Anita Carughi