Versione
1 agosto 1974
1 agosto 1974
Art. 19. Sospensione dall'albo
L'iscrizione nell'albo e' sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2) quando l'attivita' dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finche' persiste la causa che l'ha determinata.
Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale compatente e non puo' avere una durata superiore a due anni.
L'iscrizione nell'albo e' sospesa:
1) quando sia in corso una procedura di fallimento e sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
2) quando l'attivita' dell'impresa sia stata interrotta per qualsiasi causa;
3) quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato nel quarto comma dell'articolo 63 della presente legge non viene effettuato il versamento del contributo di cui allo stesso articolo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3) la sospensione dura finche' persiste la causa che l'ha determinata.
Nell'ipotesi di cui al n. 2) la sospensione deve essere richiesta dall'interessato al comitato provinciale compatente e non puo' avere una durata superiore a due anni.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 13/06/2017, n. 6922Provvedimento: […] In base all'art. 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298 l'iscrizione all'albo viene sospesa in caso di interruzione dell'attività di autotrasporto per qualsiasi causa; la sospensione dall'albo deve essere richiesta dall'impresa iscritta all'albo al Comitato provinciale competente (agli Uffici della Motorizzazione civile nell'ambito del MIT a seguito del trasferimento delle competenze per effetto del dpcm 8.1.2015 n. 83385); la sospensione dell'attività non può comunque avere durata superiore a due anni.Leggi di più...
- cancellazione dall'Albo degli Autotrasportatori·
- requisito di onorabilità·
- art. 24 della legge n. 298/1974·
- art. 6 del regolamento CE n. 1071/2009·
- compensazione delle spese di giudizio·
- revoca della sospensione volontaria·
- violazione del principio del contraddittorio·
- sospensione volontaria dall'albo·
- carenza di motivazione·
- art. 20, comma 1, punto 3 della legge n. 298/1974